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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con ordinanza del 07/07/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 02/12/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico, fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1745 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per indennità di accompagnamento, dall'avv.to Francesco Scafa ed elettivamente domiciliata in Salerno
(SA), alla Via Roberto Santamaria, n. 86, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso,
giusta procura generale alle liti del 22/03/2024 per Notar di Fiumicino, Persona_1
dall'avv.to Francesco Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n.
38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
1 PEC: t;
Email_2
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento (opposizione ad A.T.P.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente il 18/03/2025, esponeva che, Parte_1
versando nelle condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, e, di conseguenza, di avere diritto all'indennità
di accompagnamento, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dell'invocato diritto e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U.
nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle citate provvidenze.
In ragione delle non soddisfacenti – per la ricorrente – risultanze dell'A.T.P., la stessa proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto ai benefici invocati, lamentando l'erroneità e l'incompletezza della valutazione effettuata in esito all'accertamento peritale.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l con memoria difensiva depositata telematicamente in CP_1
data 08/05/2025, il quale concludeva per l'improcedibilità della domanda, nonché per l'infondatezza ed il rigetto nel merito della stessa.
Il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
2 3. La ricorrente depositava documentazione medica comprovante l'aggravamento del suo stato di salute e, nel corso del giudizio, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. e conferito incarico allo stesso Consulente per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volta ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
4. Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 02/12/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è in parte fondata e va accolta, pur dovendo essere fissata una data di decorrenza del beneficio diversa da quella richiesta da parte opponente e successiva non solo allo svolgimento della consulenza svolta in sede di A.T.P., ma anche all'epoca della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio.
2. In rito, sono infondate le eccezioni preliminari sollevate dall'istituto resistente, emergendo dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'A.T.P., la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 3 445 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
3. Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede di merito, all'esito delle nuove indagini ed alla luce della nuova documentazione acquisita, ha riscontrato una diagnosi di “Esiti di PTA
dx in artrosi polidistrettuale con marcato impegno funzionale, vasculopatia cerebrale cronica
con deterioramento cognitivo, tremori essenziali e incontinenza urinaria”.
L'ausiliario ha poi constatato un netto peggioramento delle condizioni fisiche della ricorrente,
anche dal punto di vista motorio, atteso che “La ricorrente giungeva alle operazioni peritali
in carrozzina in uso proprio e presentava un quadro motorio caratterizzato da masse
muscolari ipotoniche e ipotrofiche, da limitazioni dolorose alla mobilizzazione passiva delle
grandi articolazioni in particolare della coxofemorale dx e da evidente tremore a riposo alla
mano dx. Dalla posizione assisa raggiungeva l'ortostasi solo con doppio appoggio a terzi e
deambulava, a piccoli passi e a guardia alta, per brevi tratti e solo con doppio appoggio al
caregiver per il concreto rischio di caduta. Sul versante cognitivo la ricorrente appariva vigile,
sufficientemente orientata nel tempo, nello spazio, verso le persone, con discreta capacità
di critica e di giudizio,
ma con un evidente rallentamento ideo motorio. In definitiva, alla luce della documentazione
agli atti ma soprattutto delle evidenze emerse nel corso del nuovo accertamento peritale
effettuato in data 2/9/2025, lo scrivente CTU può senz'altro affermare che la sig.ra Parte_1
presenta difficoltà persistenti nello svolgere gli atti quotidiani della vita di entità tale da
[...]
renderla bisognosa di assistenza continua nello svolgimento degli atti quotidiani della vita e
dell'aiuto costante di un accompagnatore nella deambulazione. Il quadro clinico emerso e
risultante dalla convergenza di molteplici meccanismi fisiopatologici sulla persona del
ricorrente, determina una serie di minorazioni psicofisiche descritte, stabilizzate e
progressive che, a parere dello scrivente CTU, possono ritenersi causa di una grave
difficoltà di relazione sociale tale da determinare un processo di svantaggio sociale e
4 relazionale”.
Si legge nella perizia, in relazione all'epoca di insorgenza della condizione invalidante, che
“La documentazione clinica già agli atti, la valutazione della nuova documentazione
integrativa ma, soprattutto, le risultanze cliniche emerse nel corso delle nuove operazioni
peritali effettuate in data 2/9/2025, confermano un peggioramento evidente delle condizioni
cliniche della sig.ra che, pertanto, va considerata “soggetto invalido Pt_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della
sua età (…) grave 100% CON diritto all'indennità di accompagnamento” a far data da agosto
2025.”.
Modificando, quindi, il giudizio precedentemente espresso di insussistenza dei requisiti sanitari occorrenti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, il C.T.U. ha concluso affermando che, alla luce dell'aggravamento della patologia rilevata e della sopravvenuta incapacità di deambulare, le attuali condizioni della ricorrente consentono di attribuire l'indennità di accompagnamento richiesta.
Non è più sussistente, quindi, l'autonomia necessaria per gli spostamenti e lo svolgimento delle semplici funzioni della vita di tutti i giorni.
Ciò evidenziato il C.T.U. ha, poi, precisato, quanto alla decorrenza del beneficio, con considerazioni anch'esse meritevoli di piena condivisione, che in base all'evoluzione della malattia, desumibile dalla documentazione sanitaria acquisita e da lui esaminata, le condizioni cliniche della ricorrente sono divenute tali da fondare il diritto al beneficio solo a decorrere dal mese di agosto 2025.
Di conseguenza il quadro patologico idoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato si è concretizzato, a parere del C.T.U., dal mese di agosto 2025, cioè in epoca successiva non soltanto alla domanda amministrativa ed alla visita della Commissione
medica dell' ma anche al deposito della C.T.U. in sede di A.T.P. (deposito avvenuto CP_1
il 22/01/2025).
5 Le conclusioni in parola sono fondate su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportate da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Invero, come già detto, il C.T.U. ha evidenziato come rispetto alla pregressa e sostanzialmente condivisibile valutazione di insussistenza dei presupposti per riconoscere il beneficio invocato si sia avuta un'evoluzione, in senso peggiorativo, del quadro patologico che ha portato ad un maggior grado di compromissione dello stato di salute della ricorrente e ad un peggioramento del quadro clinico odierno, che fonda il diritto attuale ad ottenere l'indennità richiesta.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va parzialmente accolta ed appare senz'altro condivisibile la decorrenza dei benefici richiesti a far tempo dal mese di agosto 2025.
4. Quanto alle spese del giudizio, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda,
appare congruo addivenire alla integrale compensazione delle spese del giudizio.
Vanno, invece, interamente ed in via definitiva messe a carico dell' le spese della CP_1
consulenza tecnica effettuata nel presente giudizio, nella misura liquidata con autonomo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1745 del ruolo generale dell'anno 2025, promosso da Parte_1
, contro l in persona del legale
[...] Controparte_2
rappresentante p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente totalmente inabile ed abbisognevole di assistenza permanente e continuativa ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alle Leggi n. 18/80 e n. 508/88, con decorrenza dal mese di agosto 2025;
6 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
3) pone le spese di C.T.U., da liquidarsi con separato decreto quanto alla presente fase di giudizio, a definitivo carico dell' CP_3
, 15.12.2025.
[...]
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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