Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01358/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2025, proposto da
TO LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Stella Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione
del giudicato civile di cui alla sentenza n. 2077 del 3 gennaio 2024 della Corte d’Appello di Bari - Sezione Lavoro, notificata ai fini dell’esecuzione alla parte convenuta il 24 aprile 2024 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 l’avv. EL ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appelli di Bari - Sezione Lavoro, in accoglimento della domanda ivi proposta dal ricorrente:
- ne ha dichiarato il diritto a “ ottenere l’assegno personale mensile corrispondente alla differenza tra la retribuzione goduta fino a prima del trasferimento e quella corrisposta dal Ministero della Giustizia, a far data dal 01.02.2017 ”;
- ha conseguentemente condannato il Ministero al “ al pagamento, in favore di LL TO, dell’assegno personale mensile corrispondente alla differenza tra la retribuzione goduta fino a prima del trasferimento e quella corrisposta dal Ministero della Giustizia, a far data dal 01.02.2017, ricomprendendo nella base di calcolo anche la R.I.A. percepita prima del trasferimento nella misura di € 652,48 ” nonché alla corresponsione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in € 8.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CNAP come per legge.
La su indicata sentenza è stata notificata all’Amministrazione resistente in data 24 aprile 2024 ed è passata in giudicato (come da attestazione della Cancelleria in data 16 gennaio 2025).
Con il mezzo di tutela, notificato il 3 febbraio 2025 e depositato in pari data, parte ricorrente chiede, l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza su indicata, deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nonostante il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
La causa viene ritenuta per la decisione alla camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
2. Rileva il Collegio che, dopo l’instaurazione del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza, adottando il provvedimento direttoriale n. 3651 del 19 marzo 2025 di attribuzione dell’assegno personale riassorbibile a decorrere dal primo febbraio 2017 e il provvedimento del 9 luglio 2025 per il pagamento delle spese legali.
Con memoria depositata in data 26 settembre 2025, la parte ricorrente deduce l’inesattezza dell’adempimento.
Sotto un primo aspetto, il ricorrente contesta l’applicazione del meccanismo del riassorbimento, assumendo che il giudicato civile avrebbe inteso “ garantire la c.d. "clausola di garanzia" retributiva, cristallizzando il trattamento economico più favorevole in godimento al momento del passaggio di personale ”.
L’assunto è palesemente infondato.
È sufficiente, sul punto, leggere la sentenza della Corte d’Appello per la cui esecuzione è causa: “Quanto alla disciplina prevista in tema di riassorbibilità delle voci retributive, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “… c) il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve essere determinato con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi erogati al prestatore di lavoro, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita; … e) in caso di passaggio di personale da un'Amministrazione all'altra, il mantenimento del trattamento economico, collegato al complessivo status posseduto dal dipendente prima del trasferimento, opera nell'ambito, e nei limiti, della regola del riassorbimento in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento;
f) infatti, in assenza di diversa specifica indicazione normativa, il divieto di reformatio in peius giustifica la conservazione del trattamento più favorevole, attraverso l'attribuzione dell'assegno ad personam, solo sino a quando non subentri, per i dipendenti della Amministrazione di destinazione (e quindi anche per quelli transitati alle dipendenze dell'ente a seguito della cessione) un miglioramento retributivo, del quale occorre tener conto nella quantificazione dell'assegno, poiché, altrimenti, il divario sarebbe privo di giustificazione” (cfr. Cass. n. 15371 del 2019)”.
Non vi è dubbio, pertanto, che il giudice civile ha riconosciuto in favore del ricorrente un assegno personale mensile che non può che essere riassorbibile.
Sotto un secondo aspetto, lamenta la mancata corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle differenze retributive corrisposte con il provvedimento direttoriale del 19 marzo 2015.
Emerge ex actis che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con provvedimento direttoriale del 24 giugno 2025, il Ministero ha disposto il pagamento della somma lorda di euro 2.622,56 a titolo di rivalutazione monetaria dal primo febbraio 2017 al 23 giugno 2025.
Né può riconoscersi il preteso cumulo di rivalutazione monetaria e interessi, in quanti vietato dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, in relazione gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza.
3. Il dictum giudiziale, pertanto, è stato correttamente eseguito con conseguente cessazione della materia del contendere in ragione del soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio.
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione del ridotto ritardo nell’adempimento e dell’infondatezza delle ulteriori pretese dedotte dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO PA, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
EL ST, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL ST | DO PA |
IL SEGRETARIO