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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/11/2025, n. 1887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1887 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. IL MO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5791dell'anno 2022 R.G.
TRA
(c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso e nello studio C.F._1
dell'avv. Costantino Nardella ( ) che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura alle liti in atti;
attore
CONTRO
(c.f.: ), nella qualità di Controparte_1 C.F._3
legale rappresentante pro tempore di (p.i.: Controparte_2
), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. P.IVA_1
NZ GL ( ) che lo rappresenta e difende C.F._4
giusta procura alle liti in atti;
convenuto
CONCLUSIONI Le parti hanno discusso oralmente la causa e concluso come da verbale di udienza odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha evocato in giudizio , nella
[...] Controparte_1
qualità di legale rappresentante pro tempore di CP_2
, deducendo: a) di avere stipulato in data 03.02.2022 con il
[...]
convenuto un contratto per celebrare la cerimonia del proprio matrimonio fissato per il 04.06.2022 con banchetto nuziale successivo per 80 persone, poi aumentate a 85, con menù a base di pesce, poi mutato in menù di carne, per il prezzo di €. 5.660,00, poi aumentato ad €. 6.050,00 di cui €. 1.700,00 pagati alla firma del contratto e il residuo alla fine della cerimonia;
b) che il cibo servito ha deluso le aspettative degli sposi e degli invitati poiché, lungi dal rispecchiare le promesse del ristoratore, è stato di scarsa qualità e quantità, che il servizio è stato inefficiente e lento, specie quello destinato ai bambini, in quanto affidato a soli tre camerieri, che i primi sono stati immangiabili, il secondo di carne maleodorante e in stato di putrefazione, tanto da essere portato via dai tavoli a seguito delle lamentele dei commensali, che nessun riguardo è stato riservato ai vegetariani e ai soggetti affetti da allergie, che la torta nuziale è stata servita a bordo
Pag. 2 di 13 piscina quasi al buio per mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione, che è mancato l'allestimento finale del tavolo con confettata e bomboniere a causa di una dimenticanza del personale addetto;
c) di avere ricevuto, il giorno successivo alla cerimonia, telefonate di parenti e amici che si lamentavano del trattamento ricevuto poiché non avevano mangiato pressocché nulla per la cattiva qualità del cibo e quello ingerito aveva procurato loro problemi intestinali;
per tali motivi, molti invitati hanno recensito negativamente la struttura sui social. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto del 03.02.2022, con condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in €.
6050,00 e di quello non patrimoniale quantificato in €. 40.000,00 o somma diversa ritenuta di giustizia e al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata il 11.01.2023 si è costituito in giudizio
, nella qualità, contestando l'ex adverso dedotto, Controparte_1
rilevando la temerarietà dell'azione intentata dall'attore e chiedendo il rigetto della domanda attorea, il risarcimento del danno determinato equitativamente per lite temeraria e la condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze di lite.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti versati in atti dalle parti, interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale, la causa è stata rinviata alla udienza odierna per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante sentenza contestuale.
Pag. 3 di 13 II – L'art. 1453 c.c. dispone che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Si può fare istanza di risoluzione anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione, infine, il contraente inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
In definitiva, se il contratto è a prestazioni corrispettive ciascuna di esse trova giustificazione nell'altra e, quindi, il venir meno di una, legittima il contraente adempiente a chiedere la risoluzione del contratto, sempre che non preferisca insistere per l'adempimento. In tale ultima evenienza, persistendo l'inadempimento, l'adempiente può ancora agire per la risoluzione;
diversamente sarebbe penalizzato proprio a causa del suo tentativo di preservare il contratto. Se, invece, ha agito per sciogliersi dal vincolo, si presume la sopravvenuta sua carenza di interesse ad ottenere la prestazione contrattuale e, quindi, gli è precluso cercare di ottenerla ed è precluso alla controparte eseguirla.
Con l'azione di risoluzione, pertanto, il contraente adempiente esercita un diritto potestativo e la risoluzione, in tal caso, non può che essere di tipo giudiziale poiché necessita di una pronuncia costitutiva del giudice.
Il risarcimento del danno assume connotati diversi a seconda che il contraente adempiente chieda la manutenzione del contratto, ossia l'adempimento dello stesso, o la sua risoluzione: nel primo caso si affianca alla prestazione, mentre nel secondo caso si sostituisce ad essa.
Pag. 4 di 13 L'azione di risoluzione del contratto deve, pertanto, configurarsi come un'azione di accertamento costitutivo e la sentenza di risoluzione trasmette il diritto dal convenuto all'attore.
Legittimata attivamente all'esercizio dell'azione in parola è la parte a danno della quale si è verificato l'inadempimento, quando questa sia pronta ad eseguire la prestazione a suo carico o l'abbia già eseguita. L'esercizio dell'azione in parola presuppone l'esistenza del rapporto giuridico sorto dal contratto ed è legato al diritto del contraente deluso e, per tali motivi, la titolarità dell'azione presuppone la titolarità del diritto.
Quanto sopra incide sull'onere della prova: atteso che la risoluzione è un rimedio previsto per tutelare un diritto derivante dal contratto, l'attore in risoluzione è tenuto a provare soltanto la conclusione del contratto, ossia il fatto costitutivo del suo diritto, mentre il convenuto deve provare l'eventuale fatto estintivo di tale diritto (adempimento, impossibilità sopravvenuta per caso fortuito, prescrizione estintiva, ecc). In tal senso l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia consacrato nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e al quale si è uniformata la giurisprudenza di legittimità e di merito successiva (“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dalla prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore
Pag. 5 di 13 convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione”).
L'azione di risoluzione va esercitata nei confronti della parte inadempiente e i presupposti per il suo esercizio sono: la stipulazione di un contratto con prestazioni corrispettive, l'inadempimento imputabile e grave e l'avvenuto adempimento o la disponibilità ad adempiere dell'attore in risoluzione.
Va fatto un distinguo, poi, tra inadempimento assoluto o definitivo, ove la prestazione sia divenuta definitivamente impossibile o perché è ormai venuto meno l'interesse del creditore a riceverla (art. 1256 c.c.), e ritardo nell'adempimento che si configura quando il debitore non ha adempiuto tempestivamente ma la prestazione è ancora possibile e sussiste l'interesse del creditore a riceverla (mora debendi).
Sia l'inadempimento assoluto che il ritardo possono essere imputabili al debitore o possono non dipendere dallo stesso: in tale ultima evenienza, se si versa in ipotesi di inadempimento assoluto non imputabile non è prevista la risoluzione per inadempimento (artt. 1463-1466 c.c.), mentre in caso di ritardo non imputabile, ossia di impossibilità temporanea ad adempiere, il rapporto obbligatorio non si estingue, il debitore non incorre in responsabilità alcuna e non deve risarcire alcun danno e, neanche in tal caso, è prevista la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 e segg. c.c.
Pag. 6 di 13 In definitiva, l'azione di risoluzione per inadempimento può essere esperita solo in caso di inadempimento assoluto imputabile al debitore e di ritardo imputabile al debitore: nel primo caso, all'oggetto originario dell'obbligazione si sostituisce l'equivalente in denaro, oltre al risarcimento dei danni, nel secondo caso all'oggetto originario dell'obbligazione si aggiunge il risarcimento dei danni.
L'inadempimento deve, altresì, essere grave. Sotto tale aspetto, l'art. 1455
c.c. dispone che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
In altri termini, la risoluzione del contratto va esclusa quando l'inadempimento di una parte, pur provocando danni all'altra, non impedisce la realizzazione dello scopo perseguito dalle parti con il contratto o, in caso di mora debendi, quando l'utilità della prestazione per il creditore, a fronte dello scopo propostosi stipulando il contratto, non è completamente venuta meno.
E' evidente che la ratio della norma in parola va individuata nel principio di conservazione dei contratti in tutti i casi in cui questi potrebbero essere caducati per cause, previste dalla legge, che provocano un pregiudizio ad una delle parti, ove tale pregiudizio sia rimosso, evitato o non sia rilevante.
Per ciò che concerne i danni da risarcire, va rilevato che l'art. 1453 c.c. impone che il risarcimento deve porre l'attore nella stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'inadempimento non si fosse verificato;
in altri termini, i danni da risarcire devono essere diretti a realizzare l'interesse dell'attore all'adempimento e devono ricoprire i danni positivi, ivi compresa la differenza tra il maggior valore della prestazione che si
Pag. 7 di 13 doveva ricevere e il valore della prestazione che si doveva dare. Con riferimento, poi, al dato temporale rispetto al quale l'ammontare del danno va determinato, nel silenzio della legge, secondo unanime parere della giurisprudenza di legittimità e di merito, bisognerà considerare tutto ciò che si è verificato successivamente al fatto dannoso.
Applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie, va osservato, innanzi tutto, che il contratto versato in atti dalle parti con menù
a base di pesce non è mai stato modificato con previsione di menù a base di carne, ma, essendo la circostanza in parola pacifica tra le parti, non vi sono motivi per dubitare che i loro accordi verbali si sono diretti in tal senso.
D'altra parte, la fotografia del menù posto sui tavoli degli invitati, versata in atti dal convenuto, non lascia margini a dubbi di sorta: è effettivamente intervenuto accordo verbale tra le parti per un menù a base di carne.
Ora, prescindendo dal menu, il contratto in parola contempla la tipologia di evento (matrimonio e funzione), il momento ristorativo e la tipologia di servizio (cena con modalità mista), l'orario di inizio del servizio
(20:00/20:30), la sala (esterno solarium, esterno parco e sala garden), il numero degli ospiti (80, poi aumentati a 85, di cui 10 bambini), un'ipotesi di menu finalizzato al calcolo dell'acconto (€. 1.700,00) e il prezzo totale
(€. 5.660,00, successivamente aumentato a €. 6.050,00 in ragione del maggior numero di invitati). Le “condizioni di contratto”, poi, fanno riferimento, per quanto di ragione, a 10 bottiglie di prosecco in omaggio.
Il menù degli sposi, prodotto in fotografia dal convenuto, poi, menziona dettagliatamente i piatti che sarebbero stati serviti nel corso dell'evento.
Pag. 8 di 13 L'onere probatorio a carico dell'attore, pertanto, può dirsi adeguatamente ottemperato: risulta pacifico tra le parti, infatti, che egli è parte adempiente, avendo pagato il prezzo convenuto, e, per di più, egli ha provato ex tabulas la fonte del proprio diritto (negoziale) e il termine di scadenza
(04.06.2022).
E' a carico del convenuto, invece, la prova dell'esatto adempimento.
Va detto che i documenti su richiamati (contratto, condizioni del contratto e menù esposto sui tavoli il giorno della cerimonia) nulla lasciano intendere in ordine alla quantità e all'origine dei cibi, elementi, questi, che, a dire dell'attore, hanno formato oggetto di accordo verbale (buffet da rifornire in caso di esaurimento, latticini di produzione dell'azienda convenuta, verdure di stagione, affettati di qualità, ecc.).
In base alla comune esperienza e al principio di buona fede è evidente che il cibo doveva essere bastevole per 85 invitati anche se, in difetto di precisi accordi scritti, non è possibile configurare un inadempimento contrattuale in base alle dichiarazioni dei testi di parte attorea che riferiscono che il cibo era carente sia quantitativamente che qualitativamente, poiché trattasi di mere valutazioni personali (ciò che è sufficiente e gradevole al gusto per un commensale può non esserlo per un altro).
Va rilevato, però, che la escussione dei testimoni da parte dell'attore ha rappresentato un quid pluris non necessario proprio in virtù di quanto in precedenza rilevato in ordine all'onere della prova posto a carico delle parti.
Pag. 9 di 13 E' necessario, allora, sondare le prove offerte dal convenuto al fine di verificare se esse sono funzionali allo scopo precipuo di provare il proprio corretto adempimento.
Egli ha prodotto, oltre al contratto stipulato con l'attore: a) gli atti di assunzione di personale dai quali risultano tre camerieri assunti appositamente per il giorno della cerimonia , Controparte_3 [...]
e ), un altro cameriere ( ), un Per_1 Persona_2 Persona_3
inserviente di cucina ( ), una lavapiatti , Persona_4 CP_4
un bracciante agricolo addetto a lavori di varia manovalanza ( Per_5
) e una cuoca di agriturismo assunti per il
[...] Parte_2
periodo 05.01.2022/31.12.2022 e, quindi in servizio il giorno della cerimonia;
b) le fatture attestanti il rifornimento di cibo.
Alla luce della predetta documentazione va, pertanto, rilevato che i camerieri addetti alla sala sono stati quattro e non tre (come asserito dall'attore), che il numero del personale residuo pare congruo per una cerimonia di 85 persone e che vi è stato un approvvigionamento di cibo di poco anteriore alla cerimonia.
Tanto si dice, però, tenendo sempre presente le carenze del contratto in ordine al numero di camerieri e di altro personale da impiegare, al quantitativo di cibo da servire, ecc. e questo è quod plerumque accidit atteso che in genere tali elementi vengono affidati al principio di buona fede contrattuale ed anche all'interesse del ristoratore a soddisfare le richieste (anche non specificamente concordate) degli sposi e degli invitati, in modo da ottenere recensioni positive sui social.
Pag. 10 di 13 Tutto considerato, non pare possano riscontrarsi profili di imputabilità: a) per l'asserito mancato rispetto dell'orario di inizio del servizio atteso che, a parità di dichiarazioni testimoniali (i testi di parte attorea lo imputano alla carenza di personale e testi di parte convenuta lo imputano al ritardo degli sposi dopo le foto sul lago di Lesina), la circostanza va necessariamente vagliata in base al numero di dipendenti addetti che, si ribadisce, pare congruo per una cerimonia come quella per cui è causa;
b) per il taglio torta a bordo piscina, offerto gratuitamente dal pur non essendo previsto CP_2
in contratto, avvenuto senza illuminazione atteso che non sono emerse, in corso di causa, criticità dell'impianto e che, con ogni probabilità,
l'atmosfera è stata creata appositamente per rendere più visibili i fuochi di artificio che hanno accompagnato il taglio torta, come hanno declinato i testi di parte convenuta;
c) per la quantità di cibo servito poiché, sia con riferimento al buffet di benvenuto che ai piatti serviti successivamente, a parità di dichiarazioni testimoniali (testi di parte attorea che sostengono di non essere riusciti a mangiare i fritti del buffet e testi di parte convenuta che sostengono di aver rifornito il buffet più volte), il contratto, ancora una volta, è carente atteso che le parti non hanno specificato dettagliatamente la quantità di cibo da servire agli invitati;
d) per il mancato allestimento del tavolo per la confettata e per la consegna delle bomboniere poiché, anche se vi è prova in atti degli accordi intercorsi tra le parti in merito (vedi messaggi whats app), i testi escussi da entrambe le parti paiono convergere sul motivo, ossia la tarda ora (imputabile al ristoratore per i testi di parte attorea e agli sposi per i testi di parte convenuta).
Diversamente va opinato per la qualità del cibo e soprattutto per la qualità del secondo di carne. Fermo restando che la relativa prova non può affidata
Pag. 11 di 13 solo alle valutazioni personali dei testi escussi, va rilevato in merito che i testi di parte attorea non si sono limitati ad affermare semplicemente che la carne non era buona ma hanno riferito che i camerieri, edotti dagli invitati del cattivo odore che emanava, hanno ritirato i piatti, che molti invitati hanno abbandonato la sala a causa del cattivo odore e che, chi aveva avuto l'ardire di assaggiare il piatto, si era sentito male: tutte circostanze di fatto queste ultime. A tanto va aggiunto che i testi di parte convenuta hanno deposto in maniera contraddittoria: ha affermato che si Testimone_1
trattava di carne fresca, affermazione smentita dai documenti in atti (vedi fattura PREGIS del 27.05.2022), ha riferito che anche il Persona_4
personale del ristorante ha mangiato la stessa carne, circostanza non confermata da che pure ha affermato che la carne non Controparte_3
era né congelata né surgelata ma fresca.
Le domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno patrimoniale da quantificarsi in €. 6.050,00 vanno, pertanto, accolte in ragione del fatto che il convenuto non ha adempiuto integralmente al proprio onere probatorio.
Non pare, invece, fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale poiché, in una con numerose sentenze della giurisprudenza di legittimità, si opina che il diritto alla riparazione di tale tipologia di danno sorge solo se ricorrono le ipotesi espressamente previste dalla legge o vi sia stata la lesione di diritti inviolabili della persona di rango costituzionale
(cfr. Cass. Sez. Un. n. 26972, 26973, 26974, 26075 del 11.11.2008, Cass. ord. 26485 del 2019). Il danno in parola, infatti, non può considerarsi intrinseco all'inadempimento, ma va debitamente provato, ciò che l'attore non pare abbia fatto. A differenza del danno patrimoniale, infatti, la cui
Pag. 12 di 13 prova è emersa palesemente in corso di causa, quello non patrimoniale è stato solo dedotto ma non specificamente provato come sarebbe stato necessario trattandosi di una autonoma categoria di danno.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza parziale reciproca e vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5791/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la risoluzione del contratto stipulato dalle parti di causa il 03.02.2022 per inadempimento di CP_1
, nella qualità di legale rappresentante pro tempore di
[...]
“ ; Controparte_2
2. Per l'effetto, DA , nella qualità Controparte_1
di legale rappresentante pro tempore di “ CP_2
, a risarcire il danno patrimoniale patito da
[...]
pari alla somma di €. Parte_1
6.050,00;
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia, lì 07 novembre 2025
Il Giudice
IL MO
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. IL MO, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5791dell'anno 2022 R.G.
TRA
(c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato presso e nello studio C.F._1
dell'avv. Costantino Nardella ( ) che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura alle liti in atti;
attore
CONTRO
(c.f.: ), nella qualità di Controparte_1 C.F._3
legale rappresentante pro tempore di (p.i.: Controparte_2
), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. P.IVA_1
NZ GL ( ) che lo rappresenta e difende C.F._4
giusta procura alle liti in atti;
convenuto
CONCLUSIONI Le parti hanno discusso oralmente la causa e concluso come da verbale di udienza odierno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha evocato in giudizio , nella
[...] Controparte_1
qualità di legale rappresentante pro tempore di CP_2
, deducendo: a) di avere stipulato in data 03.02.2022 con il
[...]
convenuto un contratto per celebrare la cerimonia del proprio matrimonio fissato per il 04.06.2022 con banchetto nuziale successivo per 80 persone, poi aumentate a 85, con menù a base di pesce, poi mutato in menù di carne, per il prezzo di €. 5.660,00, poi aumentato ad €. 6.050,00 di cui €. 1.700,00 pagati alla firma del contratto e il residuo alla fine della cerimonia;
b) che il cibo servito ha deluso le aspettative degli sposi e degli invitati poiché, lungi dal rispecchiare le promesse del ristoratore, è stato di scarsa qualità e quantità, che il servizio è stato inefficiente e lento, specie quello destinato ai bambini, in quanto affidato a soli tre camerieri, che i primi sono stati immangiabili, il secondo di carne maleodorante e in stato di putrefazione, tanto da essere portato via dai tavoli a seguito delle lamentele dei commensali, che nessun riguardo è stato riservato ai vegetariani e ai soggetti affetti da allergie, che la torta nuziale è stata servita a bordo
Pag. 2 di 13 piscina quasi al buio per mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione, che è mancato l'allestimento finale del tavolo con confettata e bomboniere a causa di una dimenticanza del personale addetto;
c) di avere ricevuto, il giorno successivo alla cerimonia, telefonate di parenti e amici che si lamentavano del trattamento ricevuto poiché non avevano mangiato pressocché nulla per la cattiva qualità del cibo e quello ingerito aveva procurato loro problemi intestinali;
per tali motivi, molti invitati hanno recensito negativamente la struttura sui social. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la risoluzione del contratto del 03.02.2022, con condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in €.
6050,00 e di quello non patrimoniale quantificato in €. 40.000,00 o somma diversa ritenuta di giustizia e al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata il 11.01.2023 si è costituito in giudizio
, nella qualità, contestando l'ex adverso dedotto, Controparte_1
rilevando la temerarietà dell'azione intentata dall'attore e chiedendo il rigetto della domanda attorea, il risarcimento del danno determinato equitativamente per lite temeraria e la condanna dell'attore al pagamento delle spese e competenze di lite.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti versati in atti dalle parti, interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale, la causa è stata rinviata alla udienza odierna per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante sentenza contestuale.
Pag. 3 di 13 II – L'art. 1453 c.c. dispone che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Si può fare istanza di risoluzione anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
Dalla data della domanda di risoluzione, infine, il contraente inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.
In definitiva, se il contratto è a prestazioni corrispettive ciascuna di esse trova giustificazione nell'altra e, quindi, il venir meno di una, legittima il contraente adempiente a chiedere la risoluzione del contratto, sempre che non preferisca insistere per l'adempimento. In tale ultima evenienza, persistendo l'inadempimento, l'adempiente può ancora agire per la risoluzione;
diversamente sarebbe penalizzato proprio a causa del suo tentativo di preservare il contratto. Se, invece, ha agito per sciogliersi dal vincolo, si presume la sopravvenuta sua carenza di interesse ad ottenere la prestazione contrattuale e, quindi, gli è precluso cercare di ottenerla ed è precluso alla controparte eseguirla.
Con l'azione di risoluzione, pertanto, il contraente adempiente esercita un diritto potestativo e la risoluzione, in tal caso, non può che essere di tipo giudiziale poiché necessita di una pronuncia costitutiva del giudice.
Il risarcimento del danno assume connotati diversi a seconda che il contraente adempiente chieda la manutenzione del contratto, ossia l'adempimento dello stesso, o la sua risoluzione: nel primo caso si affianca alla prestazione, mentre nel secondo caso si sostituisce ad essa.
Pag. 4 di 13 L'azione di risoluzione del contratto deve, pertanto, configurarsi come un'azione di accertamento costitutivo e la sentenza di risoluzione trasmette il diritto dal convenuto all'attore.
Legittimata attivamente all'esercizio dell'azione in parola è la parte a danno della quale si è verificato l'inadempimento, quando questa sia pronta ad eseguire la prestazione a suo carico o l'abbia già eseguita. L'esercizio dell'azione in parola presuppone l'esistenza del rapporto giuridico sorto dal contratto ed è legato al diritto del contraente deluso e, per tali motivi, la titolarità dell'azione presuppone la titolarità del diritto.
Quanto sopra incide sull'onere della prova: atteso che la risoluzione è un rimedio previsto per tutelare un diritto derivante dal contratto, l'attore in risoluzione è tenuto a provare soltanto la conclusione del contratto, ossia il fatto costitutivo del suo diritto, mentre il convenuto deve provare l'eventuale fatto estintivo di tale diritto (adempimento, impossibilità sopravvenuta per caso fortuito, prescrizione estintiva, ecc). In tal senso l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia consacrato nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e al quale si è uniformata la giurisprudenza di legittimità e di merito successiva (“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dalla prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore
Pag. 5 di 13 convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza della obbligazione”).
L'azione di risoluzione va esercitata nei confronti della parte inadempiente e i presupposti per il suo esercizio sono: la stipulazione di un contratto con prestazioni corrispettive, l'inadempimento imputabile e grave e l'avvenuto adempimento o la disponibilità ad adempiere dell'attore in risoluzione.
Va fatto un distinguo, poi, tra inadempimento assoluto o definitivo, ove la prestazione sia divenuta definitivamente impossibile o perché è ormai venuto meno l'interesse del creditore a riceverla (art. 1256 c.c.), e ritardo nell'adempimento che si configura quando il debitore non ha adempiuto tempestivamente ma la prestazione è ancora possibile e sussiste l'interesse del creditore a riceverla (mora debendi).
Sia l'inadempimento assoluto che il ritardo possono essere imputabili al debitore o possono non dipendere dallo stesso: in tale ultima evenienza, se si versa in ipotesi di inadempimento assoluto non imputabile non è prevista la risoluzione per inadempimento (artt. 1463-1466 c.c.), mentre in caso di ritardo non imputabile, ossia di impossibilità temporanea ad adempiere, il rapporto obbligatorio non si estingue, il debitore non incorre in responsabilità alcuna e non deve risarcire alcun danno e, neanche in tal caso, è prevista la risoluzione ai sensi dell'art. 1453 e segg. c.c.
Pag. 6 di 13 In definitiva, l'azione di risoluzione per inadempimento può essere esperita solo in caso di inadempimento assoluto imputabile al debitore e di ritardo imputabile al debitore: nel primo caso, all'oggetto originario dell'obbligazione si sostituisce l'equivalente in denaro, oltre al risarcimento dei danni, nel secondo caso all'oggetto originario dell'obbligazione si aggiunge il risarcimento dei danni.
L'inadempimento deve, altresì, essere grave. Sotto tale aspetto, l'art. 1455
c.c. dispone che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
In altri termini, la risoluzione del contratto va esclusa quando l'inadempimento di una parte, pur provocando danni all'altra, non impedisce la realizzazione dello scopo perseguito dalle parti con il contratto o, in caso di mora debendi, quando l'utilità della prestazione per il creditore, a fronte dello scopo propostosi stipulando il contratto, non è completamente venuta meno.
E' evidente che la ratio della norma in parola va individuata nel principio di conservazione dei contratti in tutti i casi in cui questi potrebbero essere caducati per cause, previste dalla legge, che provocano un pregiudizio ad una delle parti, ove tale pregiudizio sia rimosso, evitato o non sia rilevante.
Per ciò che concerne i danni da risarcire, va rilevato che l'art. 1453 c.c. impone che il risarcimento deve porre l'attore nella stessa situazione economica in cui si troverebbe se l'inadempimento non si fosse verificato;
in altri termini, i danni da risarcire devono essere diretti a realizzare l'interesse dell'attore all'adempimento e devono ricoprire i danni positivi, ivi compresa la differenza tra il maggior valore della prestazione che si
Pag. 7 di 13 doveva ricevere e il valore della prestazione che si doveva dare. Con riferimento, poi, al dato temporale rispetto al quale l'ammontare del danno va determinato, nel silenzio della legge, secondo unanime parere della giurisprudenza di legittimità e di merito, bisognerà considerare tutto ciò che si è verificato successivamente al fatto dannoso.
Applicando le predette coordinate ermeneutiche al caso di specie, va osservato, innanzi tutto, che il contratto versato in atti dalle parti con menù
a base di pesce non è mai stato modificato con previsione di menù a base di carne, ma, essendo la circostanza in parola pacifica tra le parti, non vi sono motivi per dubitare che i loro accordi verbali si sono diretti in tal senso.
D'altra parte, la fotografia del menù posto sui tavoli degli invitati, versata in atti dal convenuto, non lascia margini a dubbi di sorta: è effettivamente intervenuto accordo verbale tra le parti per un menù a base di carne.
Ora, prescindendo dal menu, il contratto in parola contempla la tipologia di evento (matrimonio e funzione), il momento ristorativo e la tipologia di servizio (cena con modalità mista), l'orario di inizio del servizio
(20:00/20:30), la sala (esterno solarium, esterno parco e sala garden), il numero degli ospiti (80, poi aumentati a 85, di cui 10 bambini), un'ipotesi di menu finalizzato al calcolo dell'acconto (€. 1.700,00) e il prezzo totale
(€. 5.660,00, successivamente aumentato a €. 6.050,00 in ragione del maggior numero di invitati). Le “condizioni di contratto”, poi, fanno riferimento, per quanto di ragione, a 10 bottiglie di prosecco in omaggio.
Il menù degli sposi, prodotto in fotografia dal convenuto, poi, menziona dettagliatamente i piatti che sarebbero stati serviti nel corso dell'evento.
Pag. 8 di 13 L'onere probatorio a carico dell'attore, pertanto, può dirsi adeguatamente ottemperato: risulta pacifico tra le parti, infatti, che egli è parte adempiente, avendo pagato il prezzo convenuto, e, per di più, egli ha provato ex tabulas la fonte del proprio diritto (negoziale) e il termine di scadenza
(04.06.2022).
E' a carico del convenuto, invece, la prova dell'esatto adempimento.
Va detto che i documenti su richiamati (contratto, condizioni del contratto e menù esposto sui tavoli il giorno della cerimonia) nulla lasciano intendere in ordine alla quantità e all'origine dei cibi, elementi, questi, che, a dire dell'attore, hanno formato oggetto di accordo verbale (buffet da rifornire in caso di esaurimento, latticini di produzione dell'azienda convenuta, verdure di stagione, affettati di qualità, ecc.).
In base alla comune esperienza e al principio di buona fede è evidente che il cibo doveva essere bastevole per 85 invitati anche se, in difetto di precisi accordi scritti, non è possibile configurare un inadempimento contrattuale in base alle dichiarazioni dei testi di parte attorea che riferiscono che il cibo era carente sia quantitativamente che qualitativamente, poiché trattasi di mere valutazioni personali (ciò che è sufficiente e gradevole al gusto per un commensale può non esserlo per un altro).
Va rilevato, però, che la escussione dei testimoni da parte dell'attore ha rappresentato un quid pluris non necessario proprio in virtù di quanto in precedenza rilevato in ordine all'onere della prova posto a carico delle parti.
Pag. 9 di 13 E' necessario, allora, sondare le prove offerte dal convenuto al fine di verificare se esse sono funzionali allo scopo precipuo di provare il proprio corretto adempimento.
Egli ha prodotto, oltre al contratto stipulato con l'attore: a) gli atti di assunzione di personale dai quali risultano tre camerieri assunti appositamente per il giorno della cerimonia , Controparte_3 [...]
e ), un altro cameriere ( ), un Per_1 Persona_2 Persona_3
inserviente di cucina ( ), una lavapiatti , Persona_4 CP_4
un bracciante agricolo addetto a lavori di varia manovalanza ( Per_5
) e una cuoca di agriturismo assunti per il
[...] Parte_2
periodo 05.01.2022/31.12.2022 e, quindi in servizio il giorno della cerimonia;
b) le fatture attestanti il rifornimento di cibo.
Alla luce della predetta documentazione va, pertanto, rilevato che i camerieri addetti alla sala sono stati quattro e non tre (come asserito dall'attore), che il numero del personale residuo pare congruo per una cerimonia di 85 persone e che vi è stato un approvvigionamento di cibo di poco anteriore alla cerimonia.
Tanto si dice, però, tenendo sempre presente le carenze del contratto in ordine al numero di camerieri e di altro personale da impiegare, al quantitativo di cibo da servire, ecc. e questo è quod plerumque accidit atteso che in genere tali elementi vengono affidati al principio di buona fede contrattuale ed anche all'interesse del ristoratore a soddisfare le richieste (anche non specificamente concordate) degli sposi e degli invitati, in modo da ottenere recensioni positive sui social.
Pag. 10 di 13 Tutto considerato, non pare possano riscontrarsi profili di imputabilità: a) per l'asserito mancato rispetto dell'orario di inizio del servizio atteso che, a parità di dichiarazioni testimoniali (i testi di parte attorea lo imputano alla carenza di personale e testi di parte convenuta lo imputano al ritardo degli sposi dopo le foto sul lago di Lesina), la circostanza va necessariamente vagliata in base al numero di dipendenti addetti che, si ribadisce, pare congruo per una cerimonia come quella per cui è causa;
b) per il taglio torta a bordo piscina, offerto gratuitamente dal pur non essendo previsto CP_2
in contratto, avvenuto senza illuminazione atteso che non sono emerse, in corso di causa, criticità dell'impianto e che, con ogni probabilità,
l'atmosfera è stata creata appositamente per rendere più visibili i fuochi di artificio che hanno accompagnato il taglio torta, come hanno declinato i testi di parte convenuta;
c) per la quantità di cibo servito poiché, sia con riferimento al buffet di benvenuto che ai piatti serviti successivamente, a parità di dichiarazioni testimoniali (testi di parte attorea che sostengono di non essere riusciti a mangiare i fritti del buffet e testi di parte convenuta che sostengono di aver rifornito il buffet più volte), il contratto, ancora una volta, è carente atteso che le parti non hanno specificato dettagliatamente la quantità di cibo da servire agli invitati;
d) per il mancato allestimento del tavolo per la confettata e per la consegna delle bomboniere poiché, anche se vi è prova in atti degli accordi intercorsi tra le parti in merito (vedi messaggi whats app), i testi escussi da entrambe le parti paiono convergere sul motivo, ossia la tarda ora (imputabile al ristoratore per i testi di parte attorea e agli sposi per i testi di parte convenuta).
Diversamente va opinato per la qualità del cibo e soprattutto per la qualità del secondo di carne. Fermo restando che la relativa prova non può affidata
Pag. 11 di 13 solo alle valutazioni personali dei testi escussi, va rilevato in merito che i testi di parte attorea non si sono limitati ad affermare semplicemente che la carne non era buona ma hanno riferito che i camerieri, edotti dagli invitati del cattivo odore che emanava, hanno ritirato i piatti, che molti invitati hanno abbandonato la sala a causa del cattivo odore e che, chi aveva avuto l'ardire di assaggiare il piatto, si era sentito male: tutte circostanze di fatto queste ultime. A tanto va aggiunto che i testi di parte convenuta hanno deposto in maniera contraddittoria: ha affermato che si Testimone_1
trattava di carne fresca, affermazione smentita dai documenti in atti (vedi fattura PREGIS del 27.05.2022), ha riferito che anche il Persona_4
personale del ristorante ha mangiato la stessa carne, circostanza non confermata da che pure ha affermato che la carne non Controparte_3
era né congelata né surgelata ma fresca.
Le domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento del danno patrimoniale da quantificarsi in €. 6.050,00 vanno, pertanto, accolte in ragione del fatto che il convenuto non ha adempiuto integralmente al proprio onere probatorio.
Non pare, invece, fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale poiché, in una con numerose sentenze della giurisprudenza di legittimità, si opina che il diritto alla riparazione di tale tipologia di danno sorge solo se ricorrono le ipotesi espressamente previste dalla legge o vi sia stata la lesione di diritti inviolabili della persona di rango costituzionale
(cfr. Cass. Sez. Un. n. 26972, 26973, 26974, 26075 del 11.11.2008, Cass. ord. 26485 del 2019). Il danno in parola, infatti, non può considerarsi intrinseco all'inadempimento, ma va debitamente provato, ciò che l'attore non pare abbia fatto. A differenza del danno patrimoniale, infatti, la cui
Pag. 12 di 13 prova è emersa palesemente in corso di causa, quello non patrimoniale è stato solo dedotto ma non specificamente provato come sarebbe stato necessario trattandosi di una autonoma categoria di danno.
III – Le spese di lite seguono la soccombenza parziale reciproca e vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5791/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la risoluzione del contratto stipulato dalle parti di causa il 03.02.2022 per inadempimento di CP_1
, nella qualità di legale rappresentante pro tempore di
[...]
“ ; Controparte_2
2. Per l'effetto, DA , nella qualità Controparte_1
di legale rappresentante pro tempore di “ CP_2
, a risarcire il danno patrimoniale patito da
[...]
pari alla somma di €. Parte_1
6.050,00;
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia, lì 07 novembre 2025
Il Giudice
IL MO
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