TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/07/2025, n. 3057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3057 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3285 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(c.f. con il proc. dom. avv.to Domenico Parte_1 C.F._1
A. Sorrentino, delega in atti
-attrice- contro
(c.f. ) con il proc. dom. avv.to Controparte_1 C.F._2
Palmira Nigro, delega in atti
-convenuta –
e
CP_2
-convenuto contumace- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice deduceva di essere comproprietaria, unitamente alla sorella convenuta, della quota di ½ dell'immobile sito in Maiori (SA), alla via Santa Tecla, e identificato al pagina 1 di 5 NCEU al foglio 7 particella 48 sub 5, e dichiarava di agire per lo scioglimento della comunione, ex art. 1111 c.c., instando per l'attribuzione ai singoli partecipanti della quota spettante a ciascuno o, in caso di accertata indivisibilità del bene, per la vendita del medesimo con ripartizione della somma ricavata tra i comunisti.
Costituitasi, eccepiva sia l'improcedibilità della domanda per Controparte_1
non essere stata esperita la procedura di mediazione che la sua inammissibilità per indeterminatezza.
Sosteneva poi l'infondatezza della domanda e concludeva per il suo rigetto.
Esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coniuge della in regime di CP_2 CP_1
comunione legale, ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa con scambio di note, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 17.6.2025 alla quale il Tribunale riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
Deve in primo luogo essere dichiarata la contumacia di attesa la CP_2
regolarità della notifica dell'atto di chiamata in causa, giuste produzioni attoree del
14.10.2020 e 2.5.2025.
Merita poi riepilogare gli esiti della consulenza tecnica di ufficio esposte nella relazione dell'11.7.2022 dall'ausiliario ing. , ai quali le parti non Persona_1
hanno formulato alcuna osservazione o contestazione.
L'immobile di cui è stata chiesta la divisione consiste in un appartamento posto al piano secondo (P2), interno 5, con annesso locale di sgombro al piano cantinato (PS1) del più ampio fabbricato residenziale sito in Maiori (SA) alla Via S. Tecla, n. 22, catastalmente identificati al Foglio 7, p.lla 480, sub. 5, del N.C.E.U. dello stesso
Comune.
Il bene è in comproprietà tra parte attrice e parte convenuta in parti uguali per la quota di ½ ciascuno dell'intero indiviso, loro pervenuta per 2/3 dall'acquisto dai pagina 2 di 5 germani e , nonché per donazione della restante Persona_2 CP_3
quota di 1/3 dalla madre . Persona_3
Considerato però che al momento dell'acquisto dagli zii, le parti in causa erano coniugate in regime di comunione legale, e che parte attrice è successivamente rimasta vedova, allo stato le quote di proprietà sul bene de quo risultano le seguenti:
SP OM ½; OL RI RO ¼; RA BI ¼.
Il consulente incaricato ha altresì verificato che in ragione delle caratteristiche proprie e della loro funzione d'uso, i beni in comproprietà non appaiono suscettibili di divisione.
Il loro valore di mercato è stato poi stimato in € 342.500,00.
Ciò posto, l'indagine condotta dall'ausiliario ha inoltre consentito di accertare la diversa conformazione e consistenza, la realizzazione di un bagno e di un'apertura verso l'esterno dell'appartamento di interesse, oltre che alcune difformità edilizie del locale cantina di pertinenza del medesimo (cfr. foglio 55 rel. cit.).
Inoltre, all'unità immobiliare de qua, seppur regolarmente censita nel N.C.E.U. del
Comune di Maiori con gli identificativi Foglio 7, p.lla 480, sub 5, non risulta abbinata la relativa planimetria catastale e l'approfondimento condotto dal ctu presso gli archivi del Catasto di Salerno ha permesso di verificare la mancanza della planimetria catastale dell'immobile.
L'ausiliario ha, pertanto, concluso nel senso che il bene oggetto di divisione non sia conforme catastalmente.
Infatti, l'art. 19 comma 14 L. 122/2010 di conversione del D. L. n. 78/2010 ha disposto che all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato
pagina 3 di 5 di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
La giurisprudenza di legittimità è unanimemente orientata ad affermare l'applicabilità della predetta norma anche ai provvedimenti giudiziari che producono effetti reali, sulla base della motivazione che può sinteticamente riassumersi nella considerazione che la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti. In altri termini, l'ordinamento giuridico non può consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio (cfr. Cassazione S.U. 25021/2019).
Dunque, se non può dubitarsi dell'applicabilità della citata disciplina normativa anche ai giudizi di divisione, dal momento che l'art. 29 comma 1 bis legge n.52/1985 menziona espressamente “lo scioglimento di comunione”, per le menzioni catastali si tratta di una condizione dell'azione che deve sussistere al momento della decisione e resta sottratta alle preclusioni regolanti la normale attività di deduzione e produzione delle parti, potendo intervenire in corso di causa ed anche nel giudizio d'appello (arg. ex Cassazione n. 20526/2020).
Pertanto, non può che concludersi che anche nei giudizi di scioglimento delle comunioni deve sussistere “la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” ovvero, in alternativa, “un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.
In definitiva, per quanto le difformità rilevate siano state dichiarate sanabili da parte pagina 4 di 5 del ctu, allo stato e sino a quanto non saranno sanate non è possibile provvedere allo scioglimento della comunione e, tantomeno, ad una assegnazione del bene ad uno dei comunisti.
La domanda di divisione va allora dichiarata improcedibile.
La domanda di liquidazione della indennità di occupazione da parte della convenuta dell'appartamento in oggetto a decorrere dalla data citazione è, invece, inammissibile in quanto oltremodo tardiva. La stessa è stata infatti formulata per la prima volta solo con la memoria di discussione del 15.2.2025.
Le spese di lite vanno però interamente compensate per non essere la causa della improcedibilità imputabile a parte attrice, e restando integrate le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. (cfr. Corte Cost. n.77/2018), mentre gli onorari di ctu vanno posti a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna in quanto incombente reso nell'interesse di entrambe.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'improcedibilità della domanda di divisione;
dichiara inammissibile la domanda risarcitoria;
dichiara interamente compensate le spese di lite;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno gli onorari di ctu liquidati con decreto del 14.10.2022.
Così deciso in Salerno, lì 8.7.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3285 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 promossa da
(c.f. con il proc. dom. avv.to Domenico Parte_1 C.F._1
A. Sorrentino, delega in atti
-attrice- contro
(c.f. ) con il proc. dom. avv.to Controparte_1 C.F._2
Palmira Nigro, delega in atti
-convenuta –
e
CP_2
-convenuto contumace- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice deduceva di essere comproprietaria, unitamente alla sorella convenuta, della quota di ½ dell'immobile sito in Maiori (SA), alla via Santa Tecla, e identificato al pagina 1 di 5 NCEU al foglio 7 particella 48 sub 5, e dichiarava di agire per lo scioglimento della comunione, ex art. 1111 c.c., instando per l'attribuzione ai singoli partecipanti della quota spettante a ciascuno o, in caso di accertata indivisibilità del bene, per la vendita del medesimo con ripartizione della somma ricavata tra i comunisti.
Costituitasi, eccepiva sia l'improcedibilità della domanda per Controparte_1
non essere stata esperita la procedura di mediazione che la sua inammissibilità per indeterminatezza.
Sosteneva poi l'infondatezza della domanda e concludeva per il suo rigetto.
Esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di coniuge della in regime di CP_2 CP_1
comunione legale, ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa con scambio di note, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 17.6.2025 alla quale il Tribunale riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei termini di legge.
Deve in primo luogo essere dichiarata la contumacia di attesa la CP_2
regolarità della notifica dell'atto di chiamata in causa, giuste produzioni attoree del
14.10.2020 e 2.5.2025.
Merita poi riepilogare gli esiti della consulenza tecnica di ufficio esposte nella relazione dell'11.7.2022 dall'ausiliario ing. , ai quali le parti non Persona_1
hanno formulato alcuna osservazione o contestazione.
L'immobile di cui è stata chiesta la divisione consiste in un appartamento posto al piano secondo (P2), interno 5, con annesso locale di sgombro al piano cantinato (PS1) del più ampio fabbricato residenziale sito in Maiori (SA) alla Via S. Tecla, n. 22, catastalmente identificati al Foglio 7, p.lla 480, sub. 5, del N.C.E.U. dello stesso
Comune.
Il bene è in comproprietà tra parte attrice e parte convenuta in parti uguali per la quota di ½ ciascuno dell'intero indiviso, loro pervenuta per 2/3 dall'acquisto dai pagina 2 di 5 germani e , nonché per donazione della restante Persona_2 CP_3
quota di 1/3 dalla madre . Persona_3
Considerato però che al momento dell'acquisto dagli zii, le parti in causa erano coniugate in regime di comunione legale, e che parte attrice è successivamente rimasta vedova, allo stato le quote di proprietà sul bene de quo risultano le seguenti:
SP OM ½; OL RI RO ¼; RA BI ¼.
Il consulente incaricato ha altresì verificato che in ragione delle caratteristiche proprie e della loro funzione d'uso, i beni in comproprietà non appaiono suscettibili di divisione.
Il loro valore di mercato è stato poi stimato in € 342.500,00.
Ciò posto, l'indagine condotta dall'ausiliario ha inoltre consentito di accertare la diversa conformazione e consistenza, la realizzazione di un bagno e di un'apertura verso l'esterno dell'appartamento di interesse, oltre che alcune difformità edilizie del locale cantina di pertinenza del medesimo (cfr. foglio 55 rel. cit.).
Inoltre, all'unità immobiliare de qua, seppur regolarmente censita nel N.C.E.U. del
Comune di Maiori con gli identificativi Foglio 7, p.lla 480, sub 5, non risulta abbinata la relativa planimetria catastale e l'approfondimento condotto dal ctu presso gli archivi del Catasto di Salerno ha permesso di verificare la mancanza della planimetria catastale dell'immobile.
L'ausiliario ha, pertanto, concluso nel senso che il bene oggetto di divisione non sia conforme catastalmente.
Infatti, l'art. 19 comma 14 L. 122/2010 di conversione del D. L. n. 78/2010 ha disposto che all'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato
pagina 3 di 5 di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
La giurisprudenza di legittimità è unanimemente orientata ad affermare l'applicabilità della predetta norma anche ai provvedimenti giudiziari che producono effetti reali, sulla base della motivazione che può sinteticamente riassumersi nella considerazione che la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti. In altri termini, l'ordinamento giuridico non può consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio (cfr. Cassazione S.U. 25021/2019).
Dunque, se non può dubitarsi dell'applicabilità della citata disciplina normativa anche ai giudizi di divisione, dal momento che l'art. 29 comma 1 bis legge n.52/1985 menziona espressamente “lo scioglimento di comunione”, per le menzioni catastali si tratta di una condizione dell'azione che deve sussistere al momento della decisione e resta sottratta alle preclusioni regolanti la normale attività di deduzione e produzione delle parti, potendo intervenire in corso di causa ed anche nel giudizio d'appello (arg. ex Cassazione n. 20526/2020).
Pertanto, non può che concludersi che anche nei giudizi di scioglimento delle comunioni deve sussistere “la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” ovvero, in alternativa, “un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale”.
In definitiva, per quanto le difformità rilevate siano state dichiarate sanabili da parte pagina 4 di 5 del ctu, allo stato e sino a quanto non saranno sanate non è possibile provvedere allo scioglimento della comunione e, tantomeno, ad una assegnazione del bene ad uno dei comunisti.
La domanda di divisione va allora dichiarata improcedibile.
La domanda di liquidazione della indennità di occupazione da parte della convenuta dell'appartamento in oggetto a decorrere dalla data citazione è, invece, inammissibile in quanto oltremodo tardiva. La stessa è stata infatti formulata per la prima volta solo con la memoria di discussione del 15.2.2025.
Le spese di lite vanno però interamente compensate per non essere la causa della improcedibilità imputabile a parte attrice, e restando integrate le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. (cfr. Corte Cost. n.77/2018), mentre gli onorari di ctu vanno posti a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna in quanto incombente reso nell'interesse di entrambe.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara l'improcedibilità della domanda di divisione;
dichiara inammissibile la domanda risarcitoria;
dichiara interamente compensate le spese di lite;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno gli onorari di ctu liquidati con decreto del 14.10.2022.
Così deciso in Salerno, lì 8.7.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
pagina 5 di 5