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Articolo 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 478
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Legge 26 ottobre 1995, n. 478
Articolo 3 della Legge 26 ottobre 1995, n. 478
Versione
17 novembre 1995
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 17 novembre 1995
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