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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 5641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5641 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22316/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA SEZIONE Prima CIVILE VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1 CONVENUTO
Oggi 26 novembre 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi: Per l'avv. RUOCCO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. T. Tonetto Parte_1 per l'avv. ZEROLI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Rioda Controparte_1 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Il Giudice dott. Silvia Bianchi Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Il Giudice dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA SEZIONE Prima CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22316/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA, giusta procura in calce al ricorso;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZEROLI ANDREA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza. FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La ricorrente ha esposto di avere stipulato in data 22.10.2019 con il contratto di Controparte_1 prestito personale per il finanziamento della complessiva somma di € 40.435,20, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo. Ha, poi, aggiunto che il contratto era stato estinto anticipatamente in data 30.10.2021. Ha, quindi, lamentato che l'Istituto di credito, contestualmente alla stipula del finanziamento, aveva preteso dalla ricorrente, ai fini della concessione del credito, la stipula con MetLife S.p.A. di due polizze assicurative volte a garantire il rimborso della somma mutuata in caso morte, invalidità o malattia grave. Sul presupposto che il TAEG indicato nel contratto fosse errato, per mancata inclusione del costo per la polizza assicurativa, la ricorrente ha chiesto che, ai sensi dell'art. 125 bis co. 6 TUB, fosse dichiarata la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente applicazione al finanziamento dei tassi BOT ex art. 125 bis co. 7 TUB e restituzione di tutte le spese connesse al finanziamento. Si è costituita in giudizio la quale ha negato che il premio assicurativo dovesse CP_1 CP_1 essere incluso nel calcolo del TAEG, trattandosi di polizza facoltativa (e non obbligatoria). Con sentenza non definitiva del 2.4.2025 è stato accertato che il contratto di prestito personale concluso in data 22.10.2019 dalla ricorrente contiene una indicazione errata del TAEG, non essendo stato incluso nello stesso il costo delle assicurazioni obbligatorie stipulate dalla cliente in uno con il finanziamento. La causa è stata, poi, rimessa in istruttoria ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, volta a determinare la somma spettante in restituzione alla sig.ra una volta applicati al finanziamento il tassi Pt_1 BOT ex art. 125 bis co. 7 TUB. Ritiene questo giudice di condividere le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., il quale, una volta determinata in € 49.932,60 la somma complessiva versata dalla sig.ra in forza del contratto di Pt_1 finanziamento e in € 36.301,14 l'importo effettivamente dovuto calcolato ai sensi dell'art. 125 bis co. 7 TUB, ha indicato in € 13.631,46 la somma da restituire alla ricorrente. L'unica osservazione pertinente all'elaborato peritale, formulata da parte convenuta, attiene alla necessità di fare riferimento, quale importo finanziato corretto da prendere a base per la ricostruzione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo Bot predetto, a un importo comprensivo anche dei costi assicurativi (complessivi € 3.985,20) e delle spese di istruttoria pratica (€ 300,00). Ritiene questo giudice di condividere quanto replicato sul punto dal C.T.U., il quale ha sottolineato come il comma 7 dell'art. 125-bis del T.U.B. prescriva testualmente che “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici pagina 2 di 3 mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”. Deve, quindi, escludersi, per stessa previsione normativa, la debenza di somme ulteriori rispetto agli interessi calcolati ai sensi della disposizione citata. Posto che la restituzione della somma di € 13.631,46 non costituisce debito di valore, non è dovuta la rivalutazione monetaria. Le spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 22316/2024 promossa da nei confronti di Parte_1
, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, Controparte_1
- condanna alla restituzione in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1 13.631,46, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte CP_1
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[...] Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale. Venezia, 26 novembre 2025 Il Giudice dott. Silvia Bianchi
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TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA SEZIONE Prima CIVILE VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1 CONVENUTO
Oggi 26 novembre 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi: Per l'avv. RUOCCO ANDREA, oggi sostituito dall'avv. T. Tonetto Parte_1 per l'avv. ZEROLI ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Rioda Controparte_1 Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Il Giudice dott. Silvia Bianchi Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. Il Giudice dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA SEZIONE Prima CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22316/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA, giusta procura in calce al ricorso;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ZEROLI ANDREA, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza. FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La ricorrente ha esposto di avere stipulato in data 22.10.2019 con il contratto di Controparte_1 prestito personale per il finanziamento della complessiva somma di € 40.435,20, rientrante nel campo di applicazione del credito al consumo. Ha, poi, aggiunto che il contratto era stato estinto anticipatamente in data 30.10.2021. Ha, quindi, lamentato che l'Istituto di credito, contestualmente alla stipula del finanziamento, aveva preteso dalla ricorrente, ai fini della concessione del credito, la stipula con MetLife S.p.A. di due polizze assicurative volte a garantire il rimborso della somma mutuata in caso morte, invalidità o malattia grave. Sul presupposto che il TAEG indicato nel contratto fosse errato, per mancata inclusione del costo per la polizza assicurativa, la ricorrente ha chiesto che, ai sensi dell'art. 125 bis co. 6 TUB, fosse dichiarata la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente applicazione al finanziamento dei tassi BOT ex art. 125 bis co. 7 TUB e restituzione di tutte le spese connesse al finanziamento. Si è costituita in giudizio la quale ha negato che il premio assicurativo dovesse CP_1 CP_1 essere incluso nel calcolo del TAEG, trattandosi di polizza facoltativa (e non obbligatoria). Con sentenza non definitiva del 2.4.2025 è stato accertato che il contratto di prestito personale concluso in data 22.10.2019 dalla ricorrente contiene una indicazione errata del TAEG, non essendo stato incluso nello stesso il costo delle assicurazioni obbligatorie stipulate dalla cliente in uno con il finanziamento. La causa è stata, poi, rimessa in istruttoria ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio, volta a determinare la somma spettante in restituzione alla sig.ra una volta applicati al finanziamento il tassi Pt_1 BOT ex art. 125 bis co. 7 TUB. Ritiene questo giudice di condividere le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., il quale, una volta determinata in € 49.932,60 la somma complessiva versata dalla sig.ra in forza del contratto di Pt_1 finanziamento e in € 36.301,14 l'importo effettivamente dovuto calcolato ai sensi dell'art. 125 bis co. 7 TUB, ha indicato in € 13.631,46 la somma da restituire alla ricorrente. L'unica osservazione pertinente all'elaborato peritale, formulata da parte convenuta, attiene alla necessità di fare riferimento, quale importo finanziato corretto da prendere a base per la ricostruzione del piano di ammortamento al tasso sostitutivo Bot predetto, a un importo comprensivo anche dei costi assicurativi (complessivi € 3.985,20) e delle spese di istruttoria pratica (€ 300,00). Ritiene questo giudice di condividere quanto replicato sul punto dal C.T.U., il quale ha sottolineato come il comma 7 dell'art. 125-bis del T.U.B. prescriva testualmente che “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici pagina 2 di 3 mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”. Deve, quindi, escludersi, per stessa previsione normativa, la debenza di somme ulteriori rispetto agli interessi calcolati ai sensi della disposizione citata. Posto che la restituzione della somma di € 13.631,46 non costituisce debito di valore, non è dovuta la rivalutazione monetaria. Le spese di lite e della consulenza tecnica d'ufficio seguono la soccombenza.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 22316/2024 promossa da nei confronti di Parte_1
, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, Controparte_1
- condanna alla restituzione in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1 13.631,46, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte CP_1
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[...] Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale. Venezia, 26 novembre 2025 Il Giudice dott. Silvia Bianchi
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