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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 4759/2024 promosso da:
nata a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CASCIA
[...]
MARTA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) L'abitazione familiare sita a Castelbellino (AN), Via P. Maroncelli n. 8, della superficie totale di
312 m2 è già stata materialmente divisa in due unità abitative indipendenti e il IG. e la CP_2
IG.ra continueranno ad abitare ciascuno la parte che sta già abitando;
CP_1
3) Tutti i costi relativi alle utenze a servizio dell'abitazione (luce, acqua, riscaldamento, ecc.) e alle imposte e tasse gravanti sull'abitazione (Tari, passo carrabile, ecc.) saranno completamente a carico del IG. CP_2
4) Per quanto riguarda i beni mobili e gli arredi i coniugi dichiarano che, con atto separato, hanno provveduto alla loro divisione;
5) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento, la somma di CP_2 CP_1
Euro 150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente il cui Iban la IG.ra CP_1 provvederà a comunicare. Qualora la IG.ra al raggiungimento dell'età pensionabile CP_1
- 1 - usufruisse della pensione sociale il contributo al mantenimento cesserebbe dal mese immediatamente successivo.
6) L'autovettura modello Citroen C3 tg. CA456TE di proprietà del IG. ma in uso della CP_2
IG.ra , rimarrà nella disponibilità della stessa;
CP_1
7) L'autovettura modello Audi A4 tg. DF905ZR, di proprietà del IG. rimarrà nella sua CP_2
disponibilità;
7) Ciascun coniuge è intestatario di un proprio c/c bancario o postale che rimarrà pertanto nella proprietà e disponibilità dell'intestatario.
8) Le eventuali spese della presente procedura saranno evase in pari misura da entrambi i coniugi”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono Controparte_1 Controparte_2
sposati a Catania il 14.12.1977, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio può omologare gli accordi raggiunti dalle parti in quanto non presentano profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Le spese del giudizio resteranno a carico di entrambe le parti in egual misura, così come espressamente concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Controparte_1 Controparte_2
contatto matrimonio a Catania il 14/12/1977, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Catania al n. 2476, parte 2, serie A Uff. 1 dell'anno 1977;
- 2 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 26.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 4759/2024 promosso da:
nata a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CASCIA
[...]
MARTA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) L'abitazione familiare sita a Castelbellino (AN), Via P. Maroncelli n. 8, della superficie totale di
312 m2 è già stata materialmente divisa in due unità abitative indipendenti e il IG. e la CP_2
IG.ra continueranno ad abitare ciascuno la parte che sta già abitando;
CP_1
3) Tutti i costi relativi alle utenze a servizio dell'abitazione (luce, acqua, riscaldamento, ecc.) e alle imposte e tasse gravanti sull'abitazione (Tari, passo carrabile, ecc.) saranno completamente a carico del IG. CP_2
4) Per quanto riguarda i beni mobili e gli arredi i coniugi dichiarano che, con atto separato, hanno provveduto alla loro divisione;
5) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento, la somma di CP_2 CP_1
Euro 150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente il cui Iban la IG.ra CP_1 provvederà a comunicare. Qualora la IG.ra al raggiungimento dell'età pensionabile CP_1
- 1 - usufruisse della pensione sociale il contributo al mantenimento cesserebbe dal mese immediatamente successivo.
6) L'autovettura modello Citroen C3 tg. CA456TE di proprietà del IG. ma in uso della CP_2
IG.ra , rimarrà nella disponibilità della stessa;
CP_1
7) L'autovettura modello Audi A4 tg. DF905ZR, di proprietà del IG. rimarrà nella sua CP_2
disponibilità;
7) Ciascun coniuge è intestatario di un proprio c/c bancario o postale che rimarrà pertanto nella proprietà e disponibilità dell'intestatario.
8) Le eventuali spese della presente procedura saranno evase in pari misura da entrambi i coniugi”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono Controparte_1 Controparte_2
sposati a Catania il 14.12.1977, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Collegio può omologare gli accordi raggiunti dalle parti in quanto non presentano profili di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Le spese del giudizio resteranno a carico di entrambe le parti in egual misura, così come espressamente concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Controparte_1 Controparte_2
contatto matrimonio a Catania il 14/12/1977, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Catania al n. 2476, parte 2, serie A Uff. 1 dell'anno 1977;
- 2 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 26.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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