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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2025, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione monocratica e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 1312 dell'anno 2022 vertente
TRA
(già (P.IVA: Parte_1 Parte_2
), in persona del procuratore speciale dott. , P.IVA_1 Parte_3
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Monica AZ e Ivano
AZ presso il cui studio legale in Milano alla via S. Barnaba n. 30 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– ATTRICE –
E
(C.F.: ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Grecuccio presso il cui studio legale in
Lecce alla via G. Oberdan n. 37 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
1 – CONVENUTO –
All'udienza del 4.12.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, depositato in data 17.2.2022, la società Parte_1
conveniva in giudizio il formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertato e dichiarato il diritto di condannare il Parte_1 [...]
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, al CP_1 P.IVA_2
pagamento in favore di seguenti somme, alla data dell'8/02/22: Parte_1
− € 15.366,74 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data dell' 08/02/22, ad
€ 571,94 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
2 • € 800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale”.
A fondamento della propria domanda la società attrice in particolare deduceva:
- di essere creditrice nei confronti del convenuto della somma pari ad CP_1
euro 15.366,74 per sorte capitale, in forza delle cessioni del credito intervenute con Enel Energia SpA ed Hera Comm S.r.l.; crediti portati da fatture relative alla fornitura di energia elettrica in favore del convenuto;
- che il predetto credito doveva essere maggiorato degli interessi moratori ex artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 e degli interessi anatocistici ovvero degli interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre al risarcimento del danno ex art. 6 del medesimo decreto;
- che l'intimazione volta ad ottenere il pagamento del predetto credito era rimasta infruttuosa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 21.6.2022, il CP_1
convenuto, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito si opponeva alla domanda avanzata nei suoi confronti, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendone quindi il rigetto in quanto infondata in fatto come in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Ordinata al comune convenuto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di copia delle p.e.c. di accettazione delle fatture elettroniche versate in atti ed istruita la causa con la documentazione versata in atti dalle parti processuali, all'udienza del 4.12.2025,
3 svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
**********
1 – Con l'atto di opposizione introduttivo del presente giudizio è stata eccepita l'inopponibilità della cessione dei crediti intervenute tra le società somministranti (Enel Energia SpA ed Hera Comm S.r.l.) e la società attrice, non avendo l'ente comunale convenuto accettato ovvero aderito in via preventiva alle cessioni, secondo quanto previsto dall'art. 70 R.D. n. 2440 del 18.11.1923.
Tale eccezione non è fondata.
L'art. 9 della legge n. 2248 del 20.3.1865, all. E, dispone che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Tale disposizione è richiamata dall'art. 70, R.D. n. 2440 del 18.11.1923, ai sensi del quale “le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima”.
La normativa citata fissa i requisiti di forma e di efficacia delle cessioni dei crediti vantati nei confronti delle Amministrazioni dello Stato per essere opponibili alle stesse, sancendo l'inefficacia della cessione nei confronti della pubblica amministrazione ceduta in mancanza di adesione della stessa limitatamente ai contratti in corso di esecuzione;
viceversa, nel caso in cui il credito attenga a rapporti negoziali esauriti deve invece trovare applicazione la comune disciplina codicistica, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da
4 parte della pubblica amministrazione. La deroga al principio generale della libera cedibilità dei crediti (art. 1260 c.c.) è volta, infatti, a garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto di fornitura.
Nel caso di specie tale esigenza è palesemente mancante, essendo i crediti oggetto di cessione derivanti da rapporti di fornitura di energia elettrica già chiusi ed esauriti.
Tanto premesso, dall'esame della documentazione in atti risulta che le cessioni dei crediti oggetto di giudizio venivano formalizzate con scritture private autenticate da notaio e venivano regolarmente notificate tramite p.e.c. al debitore ceduto . Controparte_1
Secondo un costante principio di diritto espresso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte – al quale questo Giudicante aderisce senza riserve – nell'ambito di un contratto di somministrazione di energia elettrica, il prezzo dell'energia pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo
(Cass., n. 1442/2015).
Inoltre occorre evidenziare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70, R.D. n.
2440/1923 non è applicabile al caso di specie in quanto disciplina riservata alle amministrazioni statali e non agli enti locali, con conseguente non suscettibilità
5 di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse
(Cass., ord. n. 996 del 20.1.2021; Cass., ord. n. 22315 del 15.10.2020, Cass.
SS.UU., n. 15382/2002).
2 – Quanto al merito, è opportuno rilevare che, in tema di fornitura di energia elettrica e, in particolare, in punto di quantum, l'utente che contesti l'importo fatturato deve dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia l'eventuale indebita duplicazione o maggiorazione delle somme fatturate.
Nel caso di specie il convenuto si è limitato alla contestazione CP_1
dell'applicabilità della direttiva europea 2011/7/UE del 16.2.2011, nonché dell'ammontare degli interessi moratori e del risarcimento del danno richiesti dall'attrice ex D.Lgs. n. 231/2002; ne consegue che il credito ingiunto per sorte capitale portato dalle fatture cedute è pari ad euro 15.366,74 (di cui euro 3.104,13 per le fatture cedute dalla società Hera Comm ed euro 12.262,61 per le fatture cedute dalla società Enel Energia SpA).
3 – Quanto alla domanda degli interessi maturati sulla sorta capitale ai sensi del
D. Lgs. n. 231/2002 e degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., occorre svolgere le seguenti considerazioni.
L'art. 3, D.Lgs. n. 231/2002 (applicabile anche alle PP.AA.) dispone che “Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Detti interessi decorrono, ai sensi del successivo art. 4, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla
6 scadenza del termine per il pagamento e sono determinati nella misura degli interessi legali di mora (art. 5).
Ne consegue che gli interessi moratori devono essere riconosciuti a decorrere dalla scadenza del termine negoziale di pagamento delle fatture;
termine di scadenza raddoppiato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 trattandosi di ente locale tenuto all'osservanza dei requisiti di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 333/2003.
Quanto agli interessi anatocistici l'art. 1283 c.c. dispone che “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Ed invero, alla data di notifica dell'atto di citazione (10.2.2022), gli interessi di mora sono scaduti da oltre sei mesi per n.
21 fatture cedute da Hera Comm Srl, ma non anche per i crediti portati dalle fatture emesse da Enel Energia SpA per le quali, al momento della notifica dell'atto di citazione, non vi sono interessi “dovuti almeno per sei mesi”, avendo tutte le predette fatture scadenza successiva al 14.8.2021.
Ne consegue che gli interessi anatocistici spettanti all'attrice devono essere calcolati esclusivamente sul credito pari ad euro 3.104,13 ceduto dalla società
Hera Comm Srl;
tali interessi anatocistici ex art. 1284, comma 4 c.c., sono dovuti nella stessa misura degli interessi di mora di cui agli artt. 2 e 5, D.Lgs. n.
231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 e vanno calcolati dalla data di notifica della citazione (10.2.2022) fino al saldo.
7 4 – Quanto, infine, agli importi richiesti ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 231/2002 si osserva quanto segue.
La Commissione Europea (Late Payment Directive 2011/7/EU, FAQs n. 7) ha chiarito che “la somma fissa di 40 euro è un risarcimento che il creditore ha diritto di ottenere dal debitore per le spese di recupero. È relativo ai costi amministrativi sostenuti per richiedere il pagamento. Questa somma fissa è prevista per ogni fattura non pagata. Se il creditore ha operazioni diverse su fatture diverse, anche se il credito è vantato nei confronti dello stesso debitore, il creditore otterrà un importo prefissato di €40 per ogni singola fattura. La direttiva conferisce al creditore il diritto di richiedere i 40 euro oltre ogni altro costo ragionevolmente sostenuto per ricevere il pagamento, già tardivo. Tali costi potrebbero includere ulteriori costi amministrativi, costi di recupero crediti, costi legali ecc.”.
Allo stesso modo la Corte di Giustizia Europea con sentenza n. 585 del
20.10.2022 ha affermato che “l'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del
Paramento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni transazione commerciale, non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”.
8 Deve pertanto essere riconosciuto per le spese di recupero il diritto al risarcimento forfettario previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/02, limitato all'importo minimo di 40,00 euro, in considerazione delle dimensioni della società e della sua capacità di assorbire i costi di recupero;
la domanda formulata dalla società attrice è quindi fondata su n. 54 fatture con conseguente risarcimento ammontante complessivamente ad euro 2.160,00; tuttavia, alla luce del principio di cui all'art. 112 c.p.c., tale importo deve essere contenuto nei limiti della domanda, ossia nel limite di euro 800,00.
5 – Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudicante che non sussistono nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c.; spese da liquidarsi in dispositivo secondo i valori medi delle tariffe ratione temporis vigenti per tutte le fasi effettivamente svolte, ad eccezione della fase istruttoria che viene liquidata nei minimi, tenuto conto del valore del decisum e della complessità delle questioni sottese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda formulata dalla società nei confronti del Parte_1 [...]
in persona del sindaco pro tempore, così provvede: CP_1 Pt_4
1) accerta e dichiara il diritto di credito di parte attrice nei confronti del
[...]
per un importo complessivo di euro 15.366,74 per sorte capitale, oltre CP_1
interessi moratori decorrenti dalla scadenza dei termini raddoppiati di
9 pagamento al saldo e composti sulla somma di euro 3.104,13 dalla domanda giudiziale al saldo;
2) condanna il al pagamento in favore della società attrice della Controparte_1
somma di euro 15.366,74, oltre interessi moratori decorrenti dalla scadenza dei termini raddoppiati di pagamento fino al saldo e interessi composti sulla somma di euro 3.104,13 decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo;
3) condanna il al pagamento in favore della società attrice della Controparte_1
somma di euro 2.160,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
4) condanna il alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
società attrice che liquida in complessivi euro 237,00 per spese ed euro
5.000,00 per compenso professionali, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, iva e cap come per legge.
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 5.12.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.
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