CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 375/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5890/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240050016468000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 5890/2025 del Ruolo Generale, notificato e depositato nei termini di legge, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320240050016468000, notificatagli in data 19/06/2025, con cui la Regione Siciliana richiedeva il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2021. Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione triennale del credito tributario, sostenendo che il termine per la riscossione fosse spirato il 31 dicembre 2024
e di non aver ricevuto alcun atto interruttivo prima di tale data. Ha inoltre presentato istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto.
In data 11/12/2025 si è costituita in giudizio la Regione Siciliana, depositando controdeduzioni con cui ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi di notifica della cartella, attribuendone la competenza esclusiva all'Agente della Riscossione. Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, avendo provveduto alla formazione e consegna del ruolo all'Agente della
Riscossione in data 10 aprile 2024, e quindi entro il termine prescrizionale, invocando il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
Con ordinanza n. 3220/2025 del 27/11/2025, questa Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
La causa è stata quindi decisa all'udienza del 14/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione
Siciliana. Il ricorrente non contesta un mero vizio formale della notifica, bensì l'estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione. In tali casi, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, quando l'oggetto della contestazione è la pretesa tributaria stessa, legittimato passivo è l'ente impositore in quanto titolare del diritto di credito.
La questione centrale riguarda la prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica per l'annualità
2021. La disciplina della tassa automobilistica prevede un termine di prescrizione triennale per la sua riscossione. Tale termine, per il tributo relativo all'anno 2021, inizia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato, ovvero dal 1° gennaio 2022, e si compie il 31 dicembre 2024.
La cartella di pagamento impugnata è stata notificata al contribuente in data 19 giugno 2025, ossia dopo la scadenza del predetto termine triennale.
La tesi difensiva della Regione Siciliana, secondo cui la consegna del ruolo all'Agente della Riscossione in data 10 aprile 2024 avrebbe interrotto la prescrizione, non può essere accolta. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'iscrizione a ruolo del tributo è un mero atto interno dell'Amministrazione finanziaria, inidoneo a costituire in mora il debitore e, di conseguenza, a interrompere la prescrizione. Affinché un atto abbia efficacia interruttiva, deve contenere una chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e un'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto. L'iscrizione a ruolo non possiede tali caratteristiche, in quanto non viene portata a conoscenza del contribuente.
Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, invocato dalla resistente, si applica per determinare la tempestività di un atto rispetto a un termine di decadenza, considerando la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale. Tuttavia, tale principio non trasforma un atto interno come l'iscrizione a ruolo in un atto idoneo a interrompere la prescrizione nei confronti del debitore. L'effetto interruttivo si produce solo con la notifica di un atto recettizio al destinatario, quale un avviso di accertamento o la stessa cartella di pagamento.
Nel caso di specie, non risulta che al ricorrente sia stato notificato alcun atto interruttivo prima del 31 dicembre
2024. La cartella di pagamento, primo atto portato a conoscenza del contribuente, è stata notificata solo il
19 giugno 2025, quando il diritto di credito dell'Amministrazione era già estinto per prescrizione.
Conseguentemente, la pretesa tributaria deve ritenersi prescritta e la cartella di pagamento illegittima.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna la Regione Siciliana al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 100,00 oltre accessori di legge.
Catania, 14 gennaio 2026.
Il Giudice
AV LL
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5890/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240050016468000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. 5890/2025 del Ruolo Generale, notificato e depositato nei termini di legge, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29320240050016468000, notificatagli in data 19/06/2025, con cui la Regione Siciliana richiedeva il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2021. Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione triennale del credito tributario, sostenendo che il termine per la riscossione fosse spirato il 31 dicembre 2024
e di non aver ricevuto alcun atto interruttivo prima di tale data. Ha inoltre presentato istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto.
In data 11/12/2025 si è costituita in giudizio la Regione Siciliana, depositando controdeduzioni con cui ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi di notifica della cartella, attribuendone la competenza esclusiva all'Agente della Riscossione. Nel merito, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, avendo provveduto alla formazione e consegna del ruolo all'Agente della
Riscossione in data 10 aprile 2024, e quindi entro il termine prescrizionale, invocando il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
Con ordinanza n. 3220/2025 del 27/11/2025, questa Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
La causa è stata quindi decisa all'udienza del 14/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione
Siciliana. Il ricorrente non contesta un mero vizio formale della notifica, bensì l'estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione. In tali casi, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, quando l'oggetto della contestazione è la pretesa tributaria stessa, legittimato passivo è l'ente impositore in quanto titolare del diritto di credito.
La questione centrale riguarda la prescrizione del credito relativo alla tassa automobilistica per l'annualità
2021. La disciplina della tassa automobilistica prevede un termine di prescrizione triennale per la sua riscossione. Tale termine, per il tributo relativo all'anno 2021, inizia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato, ovvero dal 1° gennaio 2022, e si compie il 31 dicembre 2024.
La cartella di pagamento impugnata è stata notificata al contribuente in data 19 giugno 2025, ossia dopo la scadenza del predetto termine triennale.
La tesi difensiva della Regione Siciliana, secondo cui la consegna del ruolo all'Agente della Riscossione in data 10 aprile 2024 avrebbe interrotto la prescrizione, non può essere accolta. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'iscrizione a ruolo del tributo è un mero atto interno dell'Amministrazione finanziaria, inidoneo a costituire in mora il debitore e, di conseguenza, a interrompere la prescrizione. Affinché un atto abbia efficacia interruttiva, deve contenere una chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e un'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto. L'iscrizione a ruolo non possiede tali caratteristiche, in quanto non viene portata a conoscenza del contribuente.
Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, invocato dalla resistente, si applica per determinare la tempestività di un atto rispetto a un termine di decadenza, considerando la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale. Tuttavia, tale principio non trasforma un atto interno come l'iscrizione a ruolo in un atto idoneo a interrompere la prescrizione nei confronti del debitore. L'effetto interruttivo si produce solo con la notifica di un atto recettizio al destinatario, quale un avviso di accertamento o la stessa cartella di pagamento.
Nel caso di specie, non risulta che al ricorrente sia stato notificato alcun atto interruttivo prima del 31 dicembre
2024. La cartella di pagamento, primo atto portato a conoscenza del contribuente, è stata notificata solo il
19 giugno 2025, quando il diritto di credito dell'Amministrazione era già estinto per prescrizione.
Conseguentemente, la pretesa tributaria deve ritenersi prescritta e la cartella di pagamento illegittima.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna la Regione Siciliana al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 100,00 oltre accessori di legge.
Catania, 14 gennaio 2026.
Il Giudice
AV LL