Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3537 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Antonio Fiamingo e Gaetano Carnà, con i quali è elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via Dromo n. 40/A
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82, presso gli uffici dell'avvocatura CP_1
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato e ripetizione di indebito
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/11/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, con la qualifica di impiegata 3° livello del CCNL Edilizia, alle dipendenze dell'azienda “IPA di UM AM”, negli anni 2018 e 2019, dal 01/11/2018 al 31/12/2018 e dal 01/01/2019 al
30/06/2019;
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, ha svolto le mansioni di segretaria, occupandosi dei rapporti con i fornitori (trasmissione ordinativi materiale), dell'annotazione delle presenze dei dipendenti, della consegna della documentazione e della comunicazione dei dati al commercialista e al consulente del lavoro, di attività supporto finalizzate alla partecipazione della ditta alle gare di appalto;
- che ha ricevuto la retribuzione contrattualmente prevista, lavorando per quattro ore al giorno per cinque giorni alla settimana;
- che, in data 30/03/2022, l' le ha comunicato il disconoscimento CP_1
del rapporto di lavoro per “carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art.
2904 c.c.”;
- che, con nota del 17/05/2022, l' le ha contestato l'indebita CP_2
percezione dell'indennità di disoccupazione NASPI per il periodo di indennizzo riconosciuto (116 giorni, calcolato sulla retribuzione netta media mensile), per un importo complessivo di € 2.965,62;
- che tali provvedimenti sono illegittimi, non essendo stata dimostrata la non genuinità del rapporto di lavoro;
- che le eventuali irregolarità commesse dal datore di lavoro non possono ripercuotersi sul lavoratore;
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- che ha diritto ad ottenere il riconoscimento della copertura assicurativo- previdenziale per l'attività lavorativa espletata;
- che i ricorsi amministrativi sono rimasti privi di esito.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: I) accertare il diritto della ricorrente
ad avere pienamente riconosciuto nei confronti dell il Parte_1 CP_1
rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della ditta “IPA di UM
AM” dal 16 novembre 2018 al 27 giugno 2019 e per l'effetto annullare il provvedimento dell'istituto resistente n. 6700.22/03/2022.0141045, emesso dalla
“ Controparte_3
” in data 22.03.2022 e ricevuto il 30.03.2022, con ogni consequenziale
[...]
provvedimento condannatorio in ordine alla regolarizzazione contributivo- previdenziale della lavoratrice ricorrente con ripristino della piena tutela previdenziale ed assistenziale, disponendo – se del caso – la disapplicazione nei confronti della lavoratrice del verbale di accertamento ispettivo n. CP_1
2019006870 del 27/10/2021; II) accertare e dichiarare – per le ragioni esposte in ricorso – la nullità e/o illegittimità del provvedimento di contestazione CP_1
indebito pagamento addì 17.05.2022 e, per l'effetto, annullarlo totalmente;
conseguentemente, condannare l'istituto resistente alla restituzione in favore della ricorrente delle somme che l' andrà eventualmente a recuperare in CP_1
esecuzione del qui impugnato provvedimento, il tutto oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali, come per legge, dal dovuto al soddisfo. Vittoria di spese e compensi tutti di causa da distrarsi in favore dei difensori costituiti in giudizio, che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi
(art. 93 c.p.c.)”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante l'escussione dei testi indicati nel ricorso introduttivo, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle 4
conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
Va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
Pertanto, dall'articolo 2697 c.c., discende una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è la cancellazione del rapporto di lavoro che la ricorrente avrebbe svolto, in favore della ditta “IPA di UM AM” negli anni 2018
e 2019, dal 01/11/2018 al 31/12/2018 e dal 01/01/2019 al 30/06/2019.
La cancellazione del rapporto in questione è stata comunicata dall' CP_1
con raccomandata a.r. del 30/03/2022 e, come emerge dalla documentazione allegata dall' , discende da un verbale ispettivo, redatto all'esito di un CP_1
accertamento effettuato presso la ditta “IPA di UM AM”.
Orbene, il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni da lui ricevute e dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014) 5
Tuttavia, nel giudizio di opposizione, tali fatti possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradandosi a semplici indizi in ordine alle circostanze accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini.
Pertanto, tali atti sono dotati di un grado di attendibilità che può essere infirmato solo da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (cfr. Cass
7178/83 Cass 2792/82)
Con riferimento alle dichiarazioni acquisite in sede di accertamento ispettivo, va in primo luogo ribadito che l'efficacia probatoria assoluta è limitata alla provenienza della dichiarazione ed alla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verbalizzato, trattandosi di attività che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuta in sua presenza, ma non si estende alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni (Cass. 17 febbraio 2000 n.1786; Cass. 18 aprile 1998 n.3983 ,
Cass. 8 agosto 1987 n.6847; (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 23800 del
07/11/2014).
Nel caso di specie, l'istruttoria processuale (unitamente alle allegazioni in atti) è stata in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierna ricorrente, la quale ha provato di aver lavorato, in virtù di un vincolo di subordinazione, alle dipendenze della Ditta IPA di UM
AM per i periodi dedotti in ricorso.
Ed infatti, il concetto di subordinazione è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante 6
su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento: tale prova dev'essere puntuale e rigorosa, anche al fine di contrastare il presupposto alla procedura di disconoscimento.
A tal fine, anche la documentazione prodotta ( lettera di assunzione buste paga) non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Infatti, nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
Tale carattere indiziario ha, nel caso di specie, trovato conferme nelle risultanze processuali.
Ed infatti, dal verbale ispettivo, è emerso alcuni rapporti di lavoro (quali, ad esempio, il rapporto di lavoro del figlio del titolare , dalle Parte_2
cui dichiarazioni è emersa una significativa partecipazione alla gestione dell'azienda che esula dal vincolo di subordinazione e il rapporto di lavoro della moglie di quest'ultimo , dalle cui dichiarazioni sono emersi Persona_1
elementi di autonomia e di partecipazione alle decisioni e al rischio aziendale non compatibili con la natura subordinata del rapporto) sarebbero stati qualificati in maniera non corretta, mentre altri, tra cui il rapporto di lavoro denunciato con riferimento alla ricorrente negli anni 2018 e 2019, sarebbero fittizi, instaurati al solo scopo di consentire l'accesso alle prestazioni connesse.
Dalla lettura del verbale allegato in atti, si evince che gli ispettori, dopo aver sentito la ricorrente, hanno concluso per la non genuinità del rapporto valorizzando la genericità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva .
Infatti, gli ispettori hanno evidenziato che la signora ha Pt_1
dichiarato di avere contatti, nello svolgimento delle sue mansioni di segretaria, 7
con i fornitori, dei quali non ricordava il nome (ad eccezione di uno), di occuparsi di annotare le presenze, ma di non ricordare dove doveva annotarle, di occuparsi di preparare la documentazione per le gare insieme al sig. , Pt_2
ma di non ricordare quale documentazione fosse necessario preparare.
In merito, invece, la signora , in sede ispettiva, ha Persona_1
dichiarato di essersi occupata della preparazione della documentazione per le gare e che la ricorrente, che svolgeva il ruolo di segretaria, non si sarebbe mai occupata delle gare.
Ancora gli ispettori hanno evidenziato che la ricorrente ha dichiarato di non ricordare la retribuzione mensile che le veniva accreditata con bonifico, né di ricordare la natura del suo rapporto, se a tempo determinato o a tempo indeterminato, ma di ricordare di essere stata licenziata in quanto aveva difficoltà a raggiungere il luogo di lavoro dalla sua abitazione a Riace.
Infine, gli ispettori, nel rimarcare le incongruenze emerse dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede ispettiva, hanno evidenziato che la stessa ha negato di aver mai avuto le chiavi dell'ufficio mentre il sig. Pt_2
ha dichiarato di aver fornito le chiavi alla signora
[...] Pt_1
Pertanto, il disconoscimento del rapporto di lavoro è stato disposto dall' sulla sola base dell'imprecisione delle dichiarazioni rese dalla CP_1
ricorrente in sede ispettiva e del contrasto in ordine al possesso delle chiavi rispetto alle dichiarazioni rese dal figlio del titolare . Parte_2
Non può, tuttavia, non evidenziarsi che la circostanza che la ricorrente, quando è stata sentita in sede ispettiva, non ricordasse con esattezza i nomi dei fornitori o delle persone con cui interloquiva quotidianamente per lavoro, o altri dettagli collegati alla prestazione lavorativa non può assumere di per sè rilievo dirimente, considerando, tra l'altro, che l'audizione è avvenuta in data 20 maggio 2021, a distanza di due anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Orbene, dinanzi alla contestazione della non genuinità del rapporto di lavoro, le risultanze dell'istruttoria processuale hanno fatto emergere la 8
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la ditta
UM di IPA di UM AM.
Il teste , commercialista che seguiva la contabilità della Testimone_1
tra la fine del 2018 e il primo trimestre del 2019, ha Parte_3
dichiarato che la ricorrente: “era la segretaria di tale ditta mi sembra tra la fine del 2018 e il primo semestre del 2019 e mi portava la documentazione della ditta;
inoltre qualche volta l'ho sentita telefonicamente per avere notizie di fatture o di altra documentazione della ditta;
Non ho visto la ricorrente lavorare per molto tempo per la ditta UM AM;
l'ho vista per meno di un anno;
poi non so se abbia continuato a lavorare ma non è più venuta più da me: preciso che io sono il fiscalista e non il consulente del lavoro e quindi non mi sono occupato del rapporto di lavoro della ricorrente; Mi sembra che una volta
o due volte sono andato presso i locali della Ditta e ho visto la ricorrente alla scrivania e le ho chiesto della documentazione ma non ricordo cosa e lei me
l'ha data;
non ricordo a che ora l'ho vista e se fosse mattina o pomeriggio;
non so quali fossero gli orari di lavoro della ricorrente né in quali giorni lavorasse, non so se fosse a tempo pieno o part time;
da quello che ho visto la ricorrente era la segretaria della ditta ma non so quale fosse il suo inquadramento;
penso che la ricorrente curasse i rapporti con gli uffici tra cui il mio o con le banche o riceveva qualche cliente anche se non l'ho vista ricevere clienti;
nell'arco di tempo che ho indicato ho avuto contatti telefonici con la ricorrente 4 0 5 volte mentre veniva da me una volta al mese, o anche di più per conto della ditta
UM; Non so se la ricorrente percepisse una retribuzione ma ritengo di si;
o quanto percepisse perché a me arrivano i prospetti contabili cumulativi e il nome della ricorrente appariva tra i prospetti contabili alla voce TFR ma non ricordo per quanto tempo appariva il suo nume;
ribadisco che penso che la ricorrente abbia lavorato per la ditta UM per meno di un anno”
Il teste ha dichiarato che: “Non sono parente Testimone_2
della ricorrente ma la conosco in quanto è venuta presso il mio Parte_1 9
ufficio; io lavoro presso l'ufficio tecnico del comune di Riace;
la ricorrente è venuta a prendere visione degli atti di gara per partecipare ad una gara di appalto quale delegata della ditta Ipa di UM AM;
ciò accadeva prima della gara: si trattava della gara per la sistemazione della strada Salicci;
ciò accadeva mi sembra nel 2019, prima di maggio;
la ditta UM si è poi aggiudicata la gara;
la ricorrente è venuta in ufficio munita di una delega scritta per conto della per prendere visione degli atti di gara;
Parte_3
senza una delega scritta non avrebbe potuto avere accesso agli atti di gara. Mi pare di aver incontrato nuovamente la ricorrente presso il cantiere dopo che la
si era aggiudicata l'appalto; non so se fosse venuta a portare Parte_3
qualcosa; io stavo seguendo i lavori e l'ho soltanto salutata;
se non mi sbaglio vi era sul cantiere il figlio del titolare della ditta e penso Parte_2
che la ricorrente abbia portato qualcosa a lui, ma non ricordo con precisione;
non ricordo di aver più incontrato la ricorrente in occasione di tale appalto;
conoscevo già la ricorrente prima di allora in quanto è di Riace e lì ci conosciamo tutti;
quando la ricorrente mi ha detto che lavorava nell'ufficio presso la ditta UM;
non so che tipo di contratto avesse né quale fosse il suo orario di lavoro;
non so se fosse a tempo pieno o part time né che retribuzione percepisse;
Non ricordo se la ricorrente è venuta con il titolare quando ha firmato col contratto ma lei mi aveva detto che lavorava alle dipendenze della ditta UM;
Ricordo che la ricorrente mi ha telefonato penso un paio di volte per avere chiarimenti sui documenti ai fini della partecipazione alla gara;
mi ha telefonato per conto della ditta UM;
penso che si occupasse lei di tali procedure nell'azienda o comunque collaborava con chi se ne occupava;
non ricordo di aver avuto altri contatti con la ricorrente in relazione all'appalto”.
Il teste premettendo “Io ho lavorato per la Testimone_3 [...]
come muratore dal 2017 fino al mese di settembre 2019; in questo Pt_3
arco di tempo ho lavorato insieme alla signora ” e di aver lavorato Pt_1 10
insieme alla ricorrente alle dipendenze della dal 2018 fino a Parte_3
giugno 2019, ha dichiarato che: “La ricorrente lavorava in ufficio e aveva una scrivania;
non passavo dall'ufficio ogni giorno in quanto io lavoravo sui cantieri ma passavo dall'ufficio un giorno e un giorno no e vedevo sempre la ricorrente quando passavo di mattina mentre non la vedevo di pomeriggio in quanto lei lavorava per metà giornata;
la ricorrente lavorava dalle 8:00 alle
12:30; tanto mi consta perché l'ho vista in questi orari;
inoltre io passavo di pomeriggio dall'ufficio e lasciavo la documentazione relativa alla giornata di lavoro nella buca della posta in quanto la ricorrente non c'era; Il titolare della ditta era UM AM;
ho visto il datore di lavoro tante volte con la ricorrente ma non l'ho mai visto mentre le diceva cosa fare;
so che la ricorrente si occupava di lavoro di ufficio ma non so di preciso cosa facesse;
non so se la ricorrente percepisse una retribuzione né a quanto ammontasse la retribuzione;
A volte la ricorrente veniva sui cantieri a prendere dei fogli;
veniva da sola;
ad esempio se arrivava della merce la signora veniva a prendere dei fogli Pt_1
e poi tornava in ufficio;
ciò accadeva ogni tanto;
non so se la ricorrente venisse inviata anche altrove dal datore di lavoro”.
Il teste , premettendo che: “io sono geometra e lavoro Testimone_4
presso il comune di LL CA come consulente esterno e ho incontrato la ricorrente in occasione del mio lavoro e l'ho riconosciuta perché la conoscevo già” ha dichiarato che: “ho incontrato la ricorrente quando è venuta presso il comune con il titolare o il figlio del titolare della ditta non Parte_4
ricordo bene il nome;
è venuta con il titolare o il figlio del titolare della ditta
UM o quando sono venuti per la consegna dei lavori in quanto Pt_4
la ditta si era aggiudicata un appalto per la manutenzione straordinaria di strade ma non ricordo quale fosse l'oggetto; io cono consulente tecnico del sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici e conoscevo l'appalto anche se non seguo io i lavori;
ricordo di aver riconosciuto la ricorrente quando è venuta per la consegna die lavori in quanto la conoscevo;
ciò sarà accaduto circa cinque 11
anni fa;
per lo stesso lavoro la ricorrente è venuta altre volte in comune;
quando è venuta la prima volta era con il titolare o con il figlio del titolare della ditta UM;
altre volte l'ho vista da sola ed è venuta per il medesimo appalto: tanto mi consta perché ha parlato con me;
inoltre preciso di aver visto la ricorrente presso il comune solo per questo appalto;
non ricordo quante volte
l'ho incontrata presso il comune;
i lavori sono durati un paio di mesi;
Ricordo di aver visto la ricorrente sul cantiere del predetto lavoro trovandomi a passare;
l'ho vista ferma mentre venivano eseguiti i lavori;
ricordo per certo di averla vista una volta non ricordo se l'ho vista altre volte;
Non so a che titolo la ricorrente lavorasse per la ditta UM ma quando è venuta in comune mi ha detto che lavorava per tale ditta;
non m ha detto che lavoro facesse né che tipo di contratto avesse;
non so che retribuzione percepisse né quale fosse il suo orario di lavoro;
mi ha soltanto detto che lavorava con la ditta UM che si era aggiudicata l'appalto”.
Orbene, le dichiarazioni rese dai tre testi escussi, tutti appartenenti ad ambiti diversi e non collegati tra loro e tutti pressocché estranei ai fatti di causa e della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, sono convergenti su alcuni indici della subordinazione.
Infatti, la ricorrente è stata vista, da dipendenti o consulenti di due comuni diversi ( geometra del comune di LL CA e Testimone_4 [...]
, dipendente del comune di Riace) che hanno stipulato due Testimone_2
diversi contratti di appalto con la ditta datrice di lavoro, nei locali del comune con il datore di lavoro e presso i cantieri nei quali si svolgevano i lavori oggetto di contratto.
Inoltre, il teste ha dichiarato che la ricorrente Testimone_2
si è recata anche da sola presso gli uffici del comune per accedere agli atti di gara per conto della ditta UM, peraltro munita da un'espressa delega, che può assumere il valore di un ordine di servizio del datore di lavoro. 12
In merito è inconferente la circostanza, sollevata dal difensore dell' in sede di discussione orale, secondo cui, nel ricorso introduttivo, CP_1
non si sarebbe fatto cenno a rapporti con il LL CA pur CP_4
essendo stato escusso come teste un consulente di tale comune.
Infatti, l'attività della ricorrente, secondo la prospettazione attorea, consisteva, tra l'altro, anche nel coadiuvare la ditta nella partecipazione alle gare che coinvolgevano enti pubblici.
I testi e hanno confermato che la Testimone_1 Testimone_3
ricorrente aveva una postazione di lavoro, con una scrivania, presso gli uffici della ditta IPA di UM AM e che era presente di mattina, a conferma di quanto reclamato in ricorso.
Tutti i testi, inoltre, hanno confermato che la ricorrente si recava presso i cantieri nei quali si svolgevano i lavori appaltati alla ditta datrice di lavoro per ragioni di servizio e, nel contempo, hanno confermato che la ricorrente svolgeva lavori di ufficio, collegati alla registrazione delle presenze dei dipendenti, ma anche alle gare di appalto cui la ditta partecipava e che percepiva una retribuzione, dal momento che, secondo quanto dichiarato dal teste
[...]
“il nome della ricorrente appariva tra i prospetti contabili alla voce Tes_1
TFR”.
Con maggiore precisione, in ordine agli orari di lavoro, all'ammontare della retribuzione il teste , figlio del titolare della ditta Parte_2
UM AM, e anch'egli dipendente della stessa, ha confermato quanto riferito dagli altri testi e quanto reclamato in ricorso in ordine al rapporto di lavoro, dichiarando che “non ricordo il periodo preciso in cui la ricorrente ha lavorato per la ditta di mio padre ma ciò accadeva circa cinque anni fa;
all'epoca lavoravo anche io per la ditta di mio padre;
la ricorrente ha lavorato per mio padre se ben ricordo per sette o otto mesi;
la ricorrente si occupava dell'ufficio, segnava le presenze degli operai, dava una mano a mia moglie con le gare di appalto;
infatti mia moglie si occupava delle gare di appalto e la 13
ricorrente la aiutava nella preparazione dei documenti oppure a volte faceva dei sopralluoghi per vedere se vi era da fare qualcosa;
inoltre se vi era documentazione da portare si recava presso i comuni oppure contattava gli uffici dei comuni telefonicamente;
se era necessario fare dei sopralluoghi per partecipare alle gare presso i comuni la ricorrente si recava sul posto con una apposita delega;
a volte sono andato anche insieme a lei;
non ricordo ma è possibile che la ricorrente si sia recata anche insieme a mio padre presso i comuni dopo l'aggiudicazione per la consegna dei lavori;
la ricorrente lavorava in ufficio e lavorava di mattina dalle 8:30 o 9:00 fino alle 13:00; era assunta a tempo indeterminato part time se ben ricordo;
era stata assunta da mio padre ed era mio padre che le dava le direttive;
La signora percepiva una Pt_1
retribuzione ed era pagata tramite bonifico come tutti i nostri dipendenti ma non so a quanto ammontasse la retribuzione;
la ricorrente aveva anche busta paga;
preciso che la ricorrente quale segretaria si occupava sistemare i documenti di trasporto che gli operai portavano e mettevano nella cassetta della posta e poi smistava tali documenti per i consulenti, poi aveva contatti con i fornitori se vi erano problemi sui documenti, si occupava anche delle presenze degli operai che io stesso le davo da segnare;
aveva contatti con il commercialista e si recava dallo stesso per portargli i documenti di trasporto”.
È vero che il teste ha riferito che: “ho una causa pendente nei confronti dell' per la medesima vicenda di disconoscimento dei contributi;
la stessa CP_1
vicenda ha interessato anche mia moglie;
la mia causa è in corso;
non so se la signora sia stata indicata come testimone nella mia causa”, circostanza Pt_1
che, pur non dando luogo ad una incompatibilità, incide sulla valutazione di attendibilità del teste.
Tuttavia, la valutazione in ordine all'attendibilità del teste va operata anche alla luce di un raffronto fra le risultanze istruttorie che, nella specie, sono tutte convergenti sui fatti di causa - come riferiti dalla ricorrente – e concordanti tra loro, per cui la testimonianza resa dal teste conferma Parte_2 14
quanto emerso dalle dichiarazioni rese dagli altri testi, tutti estranei ai fatti di causa, appartenenti ad ambiti diversi non collegati tra loro e che non presentano alcun interesse, neanche indiretto, all'esito del giudizio.
Pertanto, le risultanze istruttorie hanno confermato quanto reclamato nel ricorso e quanto allegato attraverso la documentazione prodotta (buste paga certificazione unica contratto di lavoro), facendo emergere la sussistenza, dal 16 novembre 2018 al 27 giugno 2019, di un rapporto di lavoro connotato dal vincolo della subordinazione tra la ricorrente e la ditta IPA di UM
AM.
Ne discende l'accoglimento del ricorso, con il riconoscimento della genuinità del rapporto di lavoro, con ogni conseguenza di legge, anche in relazione prestazioni collegate al rapporto di lavoro e con conseguente obbligo dell' di restituzione di quanto eventualmente recuperato a titolo di indebito. CP_1
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, applicando i minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi CP_1
antistatari,
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 3537/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della ditta IPA di UM AM dal 16 novembre 2018 al 27 giugno 2019, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato, con ogni conseguenza di legge;
- Per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto CP_1
eventualmente recuperato a titolo di indebito per l'indennità di 15
disoccupazione percepita, come da provvedimento di accertamento di indebito del 17/05/2022;
- Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
4638,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Locri, 06/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci