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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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- 2. documentazione ultradecennale - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 11 novembre 2025
Non va posto “a zero” il saldo iniziale debitore nell'accertamento negativo del credito con domanda riconvenzionale dell'opponente, se questi non produce gli estratti conto integrali (e la Banca non può essere chiamata a rispondere della mancata conversazione decennale delle scritture). Nota a App. Palermo, Sez. III, 5 novembre 2025, n. 1601. di Silvana Mascellaro Studio Mascellaro Fanelli 1. Il fatto. La Corte di Appello di Palermo, in data 05/11/2025 ha emesso la sentenza n.1601, i in cui gli appellanti avevano contestato la mancata appostazione a zero del saldo debitore iniziale della sentenza di primo grado […] Leggi tutto Decreto ingiuntivo per consegna coattiva di documentazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 1601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1601 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1546/2020, posta in decisione in data 14.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPR.NTE Parte_1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 P.IVA_1 Parte_2
, nato a [...] in data [...], C.F._1 Parte_3
(C.F. ), nata a [...] in data [...],
[...] C.F._2
(C.F. , nato a [...] in data [...], Parte_4 C.F._3
con il patrocinio dell'Avv. PAPIRO CINZIA e con elezione di domicilio in via C/DA
DAMMUSELLO N.249/A 91025 AR presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
1 Controparte_1
(C.F. e P.IVA N.Q. DI PROCURATORE CON
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. BERTOLINO GIUSEPPE e con elezione P.IVA_3
di domicilio presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
unitamente a e Parte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
(fideiussori della prima) citavano Banca di Credito Cooperativo Sen. Parte_3
, avanti al Tribunale di Trapani, esponendo: che la Parte_5
società aveva acceso il conto corrente di corrispondenza contraddistinto con il n.
00081669; che, con lettera raccomandata del 21.01.2014, la Banca revocava la linea di credito concessa, individuando l'esposizione debitoria della al Parte_1
3.12.2013 in € 114.719,47; che tale saldo negativo era viziato per effetto della applicazione di interessi usurari in quanto superiori al tasso soglia ex lege 108/96, capitalizzazione trimestrale di interessi passivi e commissioni di massimo scoperto, per addebiti di commissioni di massimo scoperto, spese, commissioni varie privi del carattere della determinatezza e/o di giustificazione causale o in assenza di un valido contratto;
che la Banca aveva altresì applicato interessi indebiti in conseguenza dei c.d. “giorni di valuta fittizi”, nonché interessi ultra legali in mancanza di pattuizione scritta, stante l'inesistenza del contratto di apertura del conto corrente ordinario n.0081669 e del contratto di apertura di credito da valere sullo stesso;
che dalla nullità delle obbligazioni principali della discendeva l'invalidità Parte_1 delle obbligazioni assunte dai fidejussori e Parte_2 Pt_4 Pt_2
e la non debenza di interessi e accessori. Parte_3
Ritualmente costituitasi, la Banca contestava quanto dedotto dagli attori e chiedeva il rigetto delle domande spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto.
2 Nelle more del giudizio, interveniva Controparte_3
nella qualità di procuratrice con rappresentanza del
[...]
, avendo quest'ultima acquistato pro- Controparte_2
soluto, in virtù di contratto di cessione del 2 dicembre 2017, i rapporti creditizi costituenti un blocco, tra cui anche quello oggetto di causa.
Istruita la causa a mezzo CTU tecnico-contabile, il Giudice poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 122/2020 del giorno 11.2.2020, il Tribunale accoglieva parzialmente le pretese attoree.
In motivazione, il Giudice di prime cure, rigettate le questioni preliminari, riteneva che parte attrice avesse solo parzialmente adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante, mancando una parte degli estratti conto, ritenendo dunque di dover procedere al chiesto ricalcolo solo a partire dalla serie ininterrotta di estratti conto depositati e cioè dal primo trimestre 2011. Quanto alle specifiche censure riscontrava la legittimità della C.M.S., l'assenza di usurarietà dei tassi e anatocismo illegittimo. Rideterminava quindi il saldo del conto in € 108.947,58.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello Parte_1 Parte_2
e , al quale resisteva
[...] Parte_4 Parte_3 Controparte_1
nella qualità di procuratrice con rappresentanza del Fondo Temporaneo del
[...]
, cessionaria del credito oggetto di causa. CP_2
Indi, a seguito del richiamo del CTU, in data 12.6.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, la stessa non può accogliersi, giacché
l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54
Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una diversa rettifica del saldo del conto corrente) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Nel merito, con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice, facendo proprie le conclusioni del CTU, non ha applicato il saldo
3 zero posto che, nonostante la richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB e il chiesto ordine di esibizione, la Banca non ha provveduto a depositare l'intera filiera di estratti conto.
Argomentano che il CTU avrebbe dovuto parametrare il saldo iniziale del primo estratto conto dallo stesso utilizzato (anno 2011) come uguale a zero.
Ebbene, in punto di diritto, giova rammentare che “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese” (ex multis Cass. n.
26916/2023). Nel caso di specie, quindi, l'onere della prova di produrre la documentazione a corredo della domanda ricadeva sugli odierni appellanti, i quali hanno versato in atti l'intera filiera degli estratti conto ad esclusione di alcuni trimestri dagli stessi indicati e oggetto di richiesta alla Banca, unitamente ai contratti, ai sensi dell'art. 119 TUB. Al riguardo, occorre richiamare il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (vedi Cass. n. 35039del 29.11.2022) secondo il quale, in tema di rapporti bancari, “il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4,
d.lgs. n 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede “in executivis”. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni” (cfr. da ultimo Cass. 18227/2024).
Più specificamente, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria corrisponde ad un principio generale
(cfr. art. 2220 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992 (poi trasfusa nel predetto d. lgs).
Infatti, l'art. 2220, comma 1, c.c. stabilisce che le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Il fatto che sia previsto l'obbligo di conservazione per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (appunto la banca) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio.
4 Pertanto, come da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio della copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura delle norme codicistiche e di legislazione speciale di cui si è dato conto: la lettera in particolare dell'art. 119 T.U.B. è chiara nel limitare il diritto a ricevere i documenti inerenti singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, espressione che però impone di circoscrivere il diritto ai documenti relativi ai 10 anni precedenti le operazioni registrate nei conti correnti, indipendentemente dalla data di chiusura del conto.
Interpretazione avvalorata dall'art. 2220 c.c., che impone “le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione”.
D'altronde, come sancito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n.
35039/2022 “il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio
(dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti”.
Tenuto conto dei principi sopra espressi, correttamente la Banca, unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c., ha prodotto in giudizio i contratti per cui è causa.
In ogni caso, la mancanza dell'intera filiera di estratti conto non è di ostacolo nel ricalcolo del rapporto dare – avere tra le parti;
difatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, benché di regola l'onere probatorio possa dirsi soddisfatto soltanto in caso di produzione di tutti gli estratti conto, la mancanza di documentazione relativa ad alcuni segmenti temporali non deve necessariamente condurre al rigetto della domanda del correntista (Cass. 13.1.2021,
n. 450 e 17.4.2020, n. 7895, Cass. 4.4.2019, n. 9526; Cass. 4.2.2020, n. 2435). Da ultimo, come ribadito dall'ordinanza n. 4718/2022, “in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il Giudice, qualora il cliente limiti
l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni
5 (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”.
Proprio in ragione di ciò, questa Corte ha provveduto a richiamare il CTU affinché provvedesse al ricalcolo “- principiando dal primo estratto conto in atti (IV
2002) e dal saldo iniziale ivi indicato;
- procedendo, in presenza di soluzioni di continuità nella serie degli estratti conto, secondo opportuni criteri di raccordo che provvederà a specificare;
- escludendo per tutta la dura del rapporto quanto addebitato a titolo di commissione di massimo scoperto”.
Con una prima conclusione, la C.T.U. ha accertato che il saldo del conto corrente, alla data del 31/3/2014 è pari ad € 93.874,55 a debito del correntista, senza escludere gli interessi maturati per c.d. “usura sopravvenuta” (giusta il preciso insegnamento delle Sezioni unite della Cassazione del 19.10.2017 n. 24675), sulla base dei criteri sanciti da questa Corte nell'ordinanza del 4.6.2021 interpretandoli come integrativi di quelli indicati dal primo Giudice.
Il tenore dell'ordinanza della Corte, tuttavia, era chiaramente nel senso di partire dal primo estratto conto e di espungere solo la senza alcun richiamo ai criteri Pt_6
sanciti nel precedente grado;
tale indicazione si giustifica con l'infondatezza delle altre doglianze, in particolare di quella relativa alla capitalizzazione trimestrale, espunta dal calcolo in entrambi i gradi e specificamente contestata dalla CP_4
appellata.
Ebbene questa contestazione della Banca, reiterata in questo giudizio, appare fondata.
Va ricordato che con delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del
Risparmio C.I.C.R. , del 9.2.2000 all'articolo 2 commi I e II si dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabilite. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.”
Sicché, se la capitalizzazione degli interessi è e resta illegittima per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della delibera cioè al 22.4.2000, per i rapporti sorti
6 dopo tale data, quale è quello oggetto di questo giudizio, la capitalizzazione è legittima a patto che sia pattuita per iscritto e sia convenuta altresì la pari periodicità tra debitore e creditore.
Ebbene, dal contratto di apertura di credito prodotto del 18.9.2002, che contiene anche le condizioni dell'apertura di credito, emerge chiaramente la pattuizione della capitalizzazione degli interessi e con pari periodicità, a tre mesi, per entrambe le parti.
Conseguentemente, va recepito il conteggio effettuato dalla C.T.U. nel supplemento di relazione svolto in questo giudizio, laddove, espungendo solo la
C.M.S.(e lasciando la capitalizzazione composta) come detta il quesito della Corte, perviene a determinare il saldo del conto corrente in € 100.140,86, con un ulteriore riduzione del saldo banca. Il motivo trova quindi parziale accoglimento.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato la domanda volta a far accertare e dichiarare l'inesistenza dell'originario contratto di apertura di credito da valere sul conto corrente n.0081669, considerato che, pur mancando il contratto di apertura di credito, si evince che il rapporto è affidato per € 100.000,00. Argomentano che il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto, in primis dichiarare l'inesistenza del contratto di apertura di credito indi, in presenza di un affidamento cd. “di fatto” avrebbe dovuto chiedere al CTU di epurare il saldo del c/c da tutti gli addebiti effettuati a titolo di spese, commissioni, interessi anatocistici disponendo il ricalcolo degli interessi applicati al saggio legale.
La censura è infondata. Va infatti ricordato che secondo costante giurisprudenza di legittimità è sufficiente che le condizioni siano presenti nel contratto di apertura del conto corrente, così poi da leggersi in combinato disposto con l'apertura di affidamento. Anche da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione stabilisce che “l'art.
117, comma 2, del T.U.L.B., abilita la Banca d'Italia, su conforme delibera del CICR,
a stabilire che particolari contratti possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste Autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto deve essere inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta, in un'equilibrata visione degli interessi in campo, una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel contratto
7 madre, delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il contratto figlio”
(27836/2017).
Ebbene, nel caso di specie, a pag. 5 del contratto di conto corrente si leggono chiaramente le condizioni economiche attinenti a fidi e sconfinamenti, con puntuale indicazione del tasso applicabile, per cui la circostanza che non sia presente la lettera di apertura di affidamento non comporta alcuna nullità, dovendosi considerare l'affidamento assoggettato a quelle condizioni.
L'appello viene quindi parzialmente accolto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
alla luce dei criteri dell'art. 92 c.p.c., va disposta la compensazione delle stesse in ragione della metà
Le spese per la C.T.U., liquidate come da decreto in atti, vanno poste a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, ripartite per metà per ciascuna delle due parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e , nei confronti di
[...] Parte_4 Parte_3 [...]
avverso la sentenza n. 122/2020 Controparte_5
pronunziata in data 11.2.2020 dal Tribunale di Trapani, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 626000081669 intrattenuto da con Banca di Parte_1
Credito Cooperativo “Sen. oggi Parte_7
alla data del 31.3.2014 era di -€ 100.140,86 a favore Controparte_1
della Banca;
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, della metà delle spese del giudizio che liquida, nell'intero, in complessivi € 5.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA, compensando la restante metà.
3) pone le spese per la C.T.U. giusta decreto di liquidazione in atti, a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
8 Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 23.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1546/2020, posta in decisione in data 14.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPR.NTE Parte_1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 P.IVA_1 Parte_2
, nato a [...] in data [...], C.F._1 Parte_3
(C.F. ), nata a [...] in data [...],
[...] C.F._2
(C.F. , nato a [...] in data [...], Parte_4 C.F._3
con il patrocinio dell'Avv. PAPIRO CINZIA e con elezione di domicilio in via C/DA
DAMMUSELLO N.249/A 91025 AR presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
1 Controparte_1
(C.F. e P.IVA N.Q. DI PROCURATORE CON
[...] P.IVA_2 [...]
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'Avv. BERTOLINO GIUSEPPE e con elezione P.IVA_3
di domicilio presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
unitamente a e Parte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
(fideiussori della prima) citavano Banca di Credito Cooperativo Sen. Parte_3
, avanti al Tribunale di Trapani, esponendo: che la Parte_5
società aveva acceso il conto corrente di corrispondenza contraddistinto con il n.
00081669; che, con lettera raccomandata del 21.01.2014, la Banca revocava la linea di credito concessa, individuando l'esposizione debitoria della al Parte_1
3.12.2013 in € 114.719,47; che tale saldo negativo era viziato per effetto della applicazione di interessi usurari in quanto superiori al tasso soglia ex lege 108/96, capitalizzazione trimestrale di interessi passivi e commissioni di massimo scoperto, per addebiti di commissioni di massimo scoperto, spese, commissioni varie privi del carattere della determinatezza e/o di giustificazione causale o in assenza di un valido contratto;
che la Banca aveva altresì applicato interessi indebiti in conseguenza dei c.d. “giorni di valuta fittizi”, nonché interessi ultra legali in mancanza di pattuizione scritta, stante l'inesistenza del contratto di apertura del conto corrente ordinario n.0081669 e del contratto di apertura di credito da valere sullo stesso;
che dalla nullità delle obbligazioni principali della discendeva l'invalidità Parte_1 delle obbligazioni assunte dai fidejussori e Parte_2 Pt_4 Pt_2
e la non debenza di interessi e accessori. Parte_3
Ritualmente costituitasi, la Banca contestava quanto dedotto dagli attori e chiedeva il rigetto delle domande spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto.
2 Nelle more del giudizio, interveniva Controparte_3
nella qualità di procuratrice con rappresentanza del
[...]
, avendo quest'ultima acquistato pro- Controparte_2
soluto, in virtù di contratto di cessione del 2 dicembre 2017, i rapporti creditizi costituenti un blocco, tra cui anche quello oggetto di causa.
Istruita la causa a mezzo CTU tecnico-contabile, il Giudice poneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 122/2020 del giorno 11.2.2020, il Tribunale accoglieva parzialmente le pretese attoree.
In motivazione, il Giudice di prime cure, rigettate le questioni preliminari, riteneva che parte attrice avesse solo parzialmente adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante, mancando una parte degli estratti conto, ritenendo dunque di dover procedere al chiesto ricalcolo solo a partire dalla serie ininterrotta di estratti conto depositati e cioè dal primo trimestre 2011. Quanto alle specifiche censure riscontrava la legittimità della C.M.S., l'assenza di usurarietà dei tassi e anatocismo illegittimo. Rideterminava quindi il saldo del conto in € 108.947,58.
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello Parte_1 Parte_2
e , al quale resisteva
[...] Parte_4 Parte_3 Controparte_1
nella qualità di procuratrice con rappresentanza del Fondo Temporaneo del
[...]
, cessionaria del credito oggetto di causa. CP_2
Indi, a seguito del richiamo del CTU, in data 12.6.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, la stessa non può accogliersi, giacché
l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54
Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il
Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una diversa rettifica del saldo del conto corrente) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Nel merito, con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Giudice, facendo proprie le conclusioni del CTU, non ha applicato il saldo
3 zero posto che, nonostante la richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB e il chiesto ordine di esibizione, la Banca non ha provveduto a depositare l'intera filiera di estratti conto.
Argomentano che il CTU avrebbe dovuto parametrare il saldo iniziale del primo estratto conto dallo stesso utilizzato (anno 2011) come uguale a zero.
Ebbene, in punto di diritto, giova rammentare che “qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese” (ex multis Cass. n.
26916/2023). Nel caso di specie, quindi, l'onere della prova di produrre la documentazione a corredo della domanda ricadeva sugli odierni appellanti, i quali hanno versato in atti l'intera filiera degli estratti conto ad esclusione di alcuni trimestri dagli stessi indicati e oggetto di richiesta alla Banca, unitamente ai contratti, ai sensi dell'art. 119 TUB. Al riguardo, occorre richiamare il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (vedi Cass. n. 35039del 29.11.2022) secondo il quale, in tema di rapporti bancari, “il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4,
d.lgs. n 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede “in executivis”. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni” (cfr. da ultimo Cass. 18227/2024).
Più specificamente, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria corrisponde ad un principio generale
(cfr. art. 2220 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n. 154 del 1992 (poi trasfusa nel predetto d. lgs).
Infatti, l'art. 2220, comma 1, c.c. stabilisce che le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Il fatto che sia previsto l'obbligo di conservazione per un periodo di tempo limitato significa che l'imprenditore (appunto la banca) non può essere chiamato a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio.
4 Pertanto, come da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio della copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura delle norme codicistiche e di legislazione speciale di cui si è dato conto: la lettera in particolare dell'art. 119 T.U.B. è chiara nel limitare il diritto a ricevere i documenti inerenti singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, espressione che però impone di circoscrivere il diritto ai documenti relativi ai 10 anni precedenti le operazioni registrate nei conti correnti, indipendentemente dalla data di chiusura del conto.
Interpretazione avvalorata dall'art. 2220 c.c., che impone “le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione”.
D'altronde, come sancito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n.
35039/2022 “il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio
(dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti”.
Tenuto conto dei principi sopra espressi, correttamente la Banca, unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c., ha prodotto in giudizio i contratti per cui è causa.
In ogni caso, la mancanza dell'intera filiera di estratti conto non è di ostacolo nel ricalcolo del rapporto dare – avere tra le parti;
difatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, benché di regola l'onere probatorio possa dirsi soddisfatto soltanto in caso di produzione di tutti gli estratti conto, la mancanza di documentazione relativa ad alcuni segmenti temporali non deve necessariamente condurre al rigetto della domanda del correntista (Cass. 13.1.2021,
n. 450 e 17.4.2020, n. 7895, Cass. 4.4.2019, n. 9526; Cass. 4.2.2020, n. 2435). Da ultimo, come ribadito dall'ordinanza n. 4718/2022, “in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il Giudice, qualora il cliente limiti
l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni
5 (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”.
Proprio in ragione di ciò, questa Corte ha provveduto a richiamare il CTU affinché provvedesse al ricalcolo “- principiando dal primo estratto conto in atti (IV
2002) e dal saldo iniziale ivi indicato;
- procedendo, in presenza di soluzioni di continuità nella serie degli estratti conto, secondo opportuni criteri di raccordo che provvederà a specificare;
- escludendo per tutta la dura del rapporto quanto addebitato a titolo di commissione di massimo scoperto”.
Con una prima conclusione, la C.T.U. ha accertato che il saldo del conto corrente, alla data del 31/3/2014 è pari ad € 93.874,55 a debito del correntista, senza escludere gli interessi maturati per c.d. “usura sopravvenuta” (giusta il preciso insegnamento delle Sezioni unite della Cassazione del 19.10.2017 n. 24675), sulla base dei criteri sanciti da questa Corte nell'ordinanza del 4.6.2021 interpretandoli come integrativi di quelli indicati dal primo Giudice.
Il tenore dell'ordinanza della Corte, tuttavia, era chiaramente nel senso di partire dal primo estratto conto e di espungere solo la senza alcun richiamo ai criteri Pt_6
sanciti nel precedente grado;
tale indicazione si giustifica con l'infondatezza delle altre doglianze, in particolare di quella relativa alla capitalizzazione trimestrale, espunta dal calcolo in entrambi i gradi e specificamente contestata dalla CP_4
appellata.
Ebbene questa contestazione della Banca, reiterata in questo giudizio, appare fondata.
Va ricordato che con delibera del Comitato Interministeriale del Credito e del
Risparmio C.I.C.R. , del 9.2.2000 all'articolo 2 commi I e II si dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabilite. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.”
Sicché, se la capitalizzazione degli interessi è e resta illegittima per i rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della delibera cioè al 22.4.2000, per i rapporti sorti
6 dopo tale data, quale è quello oggetto di questo giudizio, la capitalizzazione è legittima a patto che sia pattuita per iscritto e sia convenuta altresì la pari periodicità tra debitore e creditore.
Ebbene, dal contratto di apertura di credito prodotto del 18.9.2002, che contiene anche le condizioni dell'apertura di credito, emerge chiaramente la pattuizione della capitalizzazione degli interessi e con pari periodicità, a tre mesi, per entrambe le parti.
Conseguentemente, va recepito il conteggio effettuato dalla C.T.U. nel supplemento di relazione svolto in questo giudizio, laddove, espungendo solo la
C.M.S.(e lasciando la capitalizzazione composta) come detta il quesito della Corte, perviene a determinare il saldo del conto corrente in € 100.140,86, con un ulteriore riduzione del saldo banca. Il motivo trova quindi parziale accoglimento.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato la domanda volta a far accertare e dichiarare l'inesistenza dell'originario contratto di apertura di credito da valere sul conto corrente n.0081669, considerato che, pur mancando il contratto di apertura di credito, si evince che il rapporto è affidato per € 100.000,00. Argomentano che il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto, in primis dichiarare l'inesistenza del contratto di apertura di credito indi, in presenza di un affidamento cd. “di fatto” avrebbe dovuto chiedere al CTU di epurare il saldo del c/c da tutti gli addebiti effettuati a titolo di spese, commissioni, interessi anatocistici disponendo il ricalcolo degli interessi applicati al saggio legale.
La censura è infondata. Va infatti ricordato che secondo costante giurisprudenza di legittimità è sufficiente che le condizioni siano presenti nel contratto di apertura del conto corrente, così poi da leggersi in combinato disposto con l'apertura di affidamento. Anche da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione stabilisce che “l'art.
117, comma 2, del T.U.L.B., abilita la Banca d'Italia, su conforme delibera del CICR,
a stabilire che particolari contratti possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste Autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto deve essere inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta, in un'equilibrata visione degli interessi in campo, una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel contratto
7 madre, delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il contratto figlio”
(27836/2017).
Ebbene, nel caso di specie, a pag. 5 del contratto di conto corrente si leggono chiaramente le condizioni economiche attinenti a fidi e sconfinamenti, con puntuale indicazione del tasso applicabile, per cui la circostanza che non sia presente la lettera di apertura di affidamento non comporta alcuna nullità, dovendosi considerare l'affidamento assoggettato a quelle condizioni.
L'appello viene quindi parzialmente accolto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
alla luce dei criteri dell'art. 92 c.p.c., va disposta la compensazione delle stesse in ragione della metà
Le spese per la C.T.U., liquidate come da decreto in atti, vanno poste a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, ripartite per metà per ciascuna delle due parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 Parte_2
e , nei confronti di
[...] Parte_4 Parte_3 [...]
avverso la sentenza n. 122/2020 Controparte_5
pronunziata in data 11.2.2020 dal Tribunale di Trapani, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 626000081669 intrattenuto da con Banca di Parte_1
Credito Cooperativo “Sen. oggi Parte_7
alla data del 31.3.2014 era di -€ 100.140,86 a favore Controparte_1
della Banca;
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore degli appellanti, della metà delle spese del giudizio che liquida, nell'intero, in complessivi € 5.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA, compensando la restante metà.
3) pone le spese per la C.T.U. giusta decreto di liquidazione in atti, a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
8 Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 23.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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