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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/04/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1378/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELLI Parte_1 C.F._1
ELEONORA ( ed elettivamente domiciliato presso il predetto Email_1
difensore, via Enrico Avanzi n. 12, Pisa nei confronti di
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDONI DANIELA CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, piazza Ponti Email_2
n. 12, Calcinaia, loc. Fornacette (PI) avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI: la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 17 aprile 2025.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 30 maggio 2010, contraevano, in Vicopisano (PI) Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune di Vicopisano
(PI) al n. 2, parte I, anno 2010;
- che dall'unione dei due sono nate le figlie, , il 21 giugno 2005 e il 14 settembre Per_1 Per_2
2010; - che proponeva domanda per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e domandando, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione paritaria della stessa presso ciascun genitore, nonché disporsi il mantenimento diretto delle figlie o, in subordine, porsi a carico di sé ricorrente un contributo di mantenimento pari ad € 125,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico;
- che si costituiva in giudizio nulla opponendo alla pronuncia di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio e alla previsione dell'affido condiviso della figlia minore, ma domandando, da parte sua, il collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché la previsione, a carico del dell'onere di contribuire al Pt_1 mantenimento delle figlie nella misura di € 400,00 mensili (€ 200,00 mensili per ciascuna figlia), in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico;
- che, all'esito della prima udienza di comparizione, veniva disposta l'audizione della minore;
- che, all'esito, il Giudice formulava una proposta conciliativa che le parti dichiaravano di accettare con talune precisazioni e concludevano, pertanto, congiuntamente;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 16 marzo 2022, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi, con decreto n. cron. 4724/22, r.g. n. 4639/22;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente alla figlia, ancora minorenne;
Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della figlia ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013; - che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia, Per_2
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vicopisano (PI) il 30 maggio 2010 tra trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1
del Comune di Vicopisano (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2010, n. 2, parte I.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che la casa familiare sita in Calci (PI), via San Piero n. 2, sarà assegnata a CP_1
per ivi abitarvi assieme alla figlia minore.
DISPONE che la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare a lei assegnata.
DISPONE che il padre potrà incontrare la figlia minore ogni volta che vorrà, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e, in ogni caso, la terrà con sé dal mercoledì all'uscita da scuola (o dalle ore 10,00 durante il periodo extrascolastico) sino al venerdì mattina, quando la accompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre durante il periodo extrascolastico, dopo averla fatta pranzare con sé, in aggiunta ad un weekend ogni due settimane, dal sabato mattina sino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo averla fatta cenare con sé.
Per quanto riguarda le festività il giorno la figlia trascorrerà il giorno di Vigilia di Natale con il padre,
Natale con la madre, Ultimo dell'anno con il padre, primo dell'anno con la madre, Pasqua con il padre e Lunedì dell'Angelo con la madre e così di seguito l'anno successivo. Per le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo con ciascun genitore.
Si fanno salvi ulteriori accordi tra i genitori, nel rispetto dei desideri e delle esigenze della figlia minore, previa comunicazione tra i genitori stessi. PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'onere di Parte_1 corrispondere la somma complessiva di € 300,00 mensili, più Istat, di cui € 200,00 mensili in favore della minore da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese ed € 100,00 mensili in Per_2
favore della figlia , da versarsi direttamente alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese. Alla Per_1
figlia maggiorenne non verrà più corrisposto a far tempo da maggio 2025 alcun Per_1
mantenimento da parte del padre.
DISPONE che i genitori contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie, intendendosi per tali le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico-sportive (iscrizione e attrezzatura), salvi diversi accordi tra le parti.
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio di posta elettronica;
l'altro genitore, nel termine di 10 giorni, deve esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa. Se nel termine suddetto non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata.
Il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 giorni;
a tal fine, nel termine di
10 giorni, le parti comunicheranno a mezzo dei loro difensori l'indirizzo di posta elettronica che intendono utilizzare.
DISPONE che l'assegno unico ed universale e le detrazioni fiscali relative alle figlie saranno percepite dai genitori in ragione della metà ciascuno.
DISPONE la presa in carico della minore, con attivazione di percorso di sostegno Per_2 psicologico da parte dell' territorialmente competente o da parte di specialista privato, scelto CP_2
di comune accordo tra i genitori.
Le parti danno atto che inizierà il percorso con la psicologa a partire dal 24 aprile 2025. Per_2
INVITO alle parti ad accedere ad un percorso di supporto alla genitorialità in maniera congiunta e da effettuarsi presso professionista scelto di comune accordo o presso struttura pubblica che - tenendo conto anche del percorso di sostegno disposto per la minore - accompagni entrambi i genitori in una revisione critica del loro rapporto genitoriale, li aiuti ad improntare un minimo di alleanza a vantaggio della minore e sia funzionale al superamento della conflittualità che li oppone.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Vicopisano (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 23 aprile 2025. Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1378/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAFFAELLI Parte_1 C.F._1
ELEONORA ( ed elettivamente domiciliato presso il predetto Email_1
difensore, via Enrico Avanzi n. 12, Pisa nei confronti di
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RONDONI DANIELA CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso il predetto difensore, piazza Ponti Email_2
n. 12, Calcinaia, loc. Fornacette (PI) avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI: la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 17 aprile 2025.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO:
- che e il 30 maggio 2010, contraevano, in Vicopisano (PI) Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune di Vicopisano
(PI) al n. 2, parte I, anno 2010;
- che dall'unione dei due sono nate le figlie, , il 21 giugno 2005 e il 14 settembre Per_1 Per_2
2010; - che proponeva domanda per ottenere la pronunzia di cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio, indicando compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 4, comma 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e domandando, in punto di condizioni accessorie, disporsi l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione paritaria della stessa presso ciascun genitore, nonché disporsi il mantenimento diretto delle figlie o, in subordine, porsi a carico di sé ricorrente un contributo di mantenimento pari ad € 125,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico;
- che si costituiva in giudizio nulla opponendo alla pronuncia di cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio e alla previsione dell'affido condiviso della figlia minore, ma domandando, da parte sua, il collocamento prevalente presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché la previsione, a carico del dell'onere di contribuire al Pt_1 mantenimento delle figlie nella misura di € 400,00 mensili (€ 200,00 mensili per ciascuna figlia), in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico;
- che, all'esito della prima udienza di comparizione, veniva disposta l'audizione della minore;
- che, all'esito, il Giudice formulava una proposta conciliativa che le parti dichiaravano di accettare con talune precisazioni e concludevano, pertanto, congiuntamente;
- che il Pubblico ministero è intervenuto nel procedimento nulla opponendo all'accoglimento della domanda;
- che in data 16 marzo 2022, il Tribunale di Pisa ha omologato la separazione personale dei coniugi, con decreto n. cron. 4724/22, r.g. n. 4639/22;
- che rispetto al momento di presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è, pertanto, decorso il periodo di separazione ininterrotta previsto dall'art. 3, n. 2, lett. B) della citata legge
898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015;
- che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che alla pronuncia di scioglimento del matrimonio devono seguire i provvedimenti opportuni relativamente alla figlia, ancora minorenne;
Per_2
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della figlia ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013; - che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia, Per_2
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vicopisano (PI) il 30 maggio 2010 tra trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 CP_1
del Comune di Vicopisano (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2010, n. 2, parte I.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale
DISPONE che la casa familiare sita in Calci (PI), via San Piero n. 2, sarà assegnata a CP_1
per ivi abitarvi assieme alla figlia minore.
DISPONE che la figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare a lei assegnata.
DISPONE che il padre potrà incontrare la figlia minore ogni volta che vorrà, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e, in ogni caso, la terrà con sé dal mercoledì all'uscita da scuola (o dalle ore 10,00 durante il periodo extrascolastico) sino al venerdì mattina, quando la accompagnerà a scuola o presso l'abitazione della madre durante il periodo extrascolastico, dopo averla fatta pranzare con sé, in aggiunta ad un weekend ogni due settimane, dal sabato mattina sino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo averla fatta cenare con sé.
Per quanto riguarda le festività il giorno la figlia trascorrerà il giorno di Vigilia di Natale con il padre,
Natale con la madre, Ultimo dell'anno con il padre, primo dell'anno con la madre, Pasqua con il padre e Lunedì dell'Angelo con la madre e così di seguito l'anno successivo. Per le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo con ciascun genitore.
Si fanno salvi ulteriori accordi tra i genitori, nel rispetto dei desideri e delle esigenze della figlia minore, previa comunicazione tra i genitori stessi. PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'onere di Parte_1 corrispondere la somma complessiva di € 300,00 mensili, più Istat, di cui € 200,00 mensili in favore della minore da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese ed € 100,00 mensili in Per_2
favore della figlia , da versarsi direttamente alla stessa entro il giorno 10 di ogni mese. Alla Per_1
figlia maggiorenne non verrà più corrisposto a far tempo da maggio 2025 alcun Per_1
mantenimento da parte del padre.
DISPONE che i genitori contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie, intendendosi per tali le spese sanitarie non coperte dal SSN, le spese ludico-sportive (iscrizione e attrezzatura), salvi diversi accordi tra le parti.
Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio di posta elettronica;
l'altro genitore, nel termine di 10 giorni, deve esprimere il consenso, il dissenso motivato o una proposta alternativa. Se nel termine suddetto non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata.
Il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 giorni;
a tal fine, nel termine di
10 giorni, le parti comunicheranno a mezzo dei loro difensori l'indirizzo di posta elettronica che intendono utilizzare.
DISPONE che l'assegno unico ed universale e le detrazioni fiscali relative alle figlie saranno percepite dai genitori in ragione della metà ciascuno.
DISPONE la presa in carico della minore, con attivazione di percorso di sostegno Per_2 psicologico da parte dell' territorialmente competente o da parte di specialista privato, scelto CP_2
di comune accordo tra i genitori.
Le parti danno atto che inizierà il percorso con la psicologa a partire dal 24 aprile 2025. Per_2
INVITO alle parti ad accedere ad un percorso di supporto alla genitorialità in maniera congiunta e da effettuarsi presso professionista scelto di comune accordo o presso struttura pubblica che - tenendo conto anche del percorso di sostegno disposto per la minore - accompagni entrambi i genitori in una revisione critica del loro rapporto genitoriale, li aiuti ad improntare un minimo di alleanza a vantaggio della minore e sia funzionale al superamento della conflittualità che li oppone.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato
Civile del Comune di Vicopisano (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 23 aprile 2025. Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina