Art. 18.
Gli Economati generali ed i Subeconomati dei benefici vacanti sono soppressi.
I patrimoni degli Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 , sono riuniti in un patrimonio unico, che e' destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.
I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.
((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (6)
La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all' articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848 , del Fondo per il culto, dei Fondi di beneficenza e religione nella citta' di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, e' riunito dal 1° gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto".
Ha inotre disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848 , e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme".
Gli Economati generali ed i Subeconomati dei benefici vacanti sono soppressi.
I patrimoni degli Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al Regno in virtu' delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 , e del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 , sono riuniti in un patrimonio unico, che e' destinato a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.
I redditi di tali patrimoni saranno congruamente integrati con appositi stanziamenti nel bilancio del Ministero della giustizia e degli affari di culto.
((6)) ------------ AGGIORNAMENTO (6)
La L. 20 maggio 1985, n. 222 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all' articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848 , del Fondo per il culto, dei Fondi di beneficenza e religione nella citta' di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, e' riunito dal 1° gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto".
Ha inotre disposto (con l'art. 74, comma 1) che "Sono abrogate, se non espressamente richiamate, le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 848 , e successive modificazioni, e delle leggi 18 dicembre 1952, n. 2522, 18 aprile 1962, n. 168 , e successive modifiche e integrazioni, e le altre disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le presenti norme".