CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6655 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
dott. Michele Magliulo Presidente
dott. Paolo Mariani Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto sotto il numero d'ordine 3245 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1246/2023 del Tribunale di
Benevento, vertente
TRA
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
VA EL ed ivi residente al Corso Garibaldi n. 20, Parte_2
(C.F.: ), nata il [...] a [...]
[...] C.F._2
EL (BN) e residente a [...], Parte_3
(C.F.: nata a [...] il [...] e residente
[...] C.F._3
in Roma alla Via Carlo Alberto n. 8, quali eredi di e di Persona_1 Per_2
, rappresentate e difese dall' Avv. Raffaele Marciano (C.F.
[...]
), ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore C.F._4 sito in Sant'Anastasia (NA), alla Via Donizetti nr. 4 angolo Via Primicerio nr. 86, giusta procura in calce all'atto di appello;
- Appellanti -
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._5
(BN) il 13.05.1959 e residente in [...]alla frazione Massa di Faicchio, via
Sant'Elena, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Aceto (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore C.F._6
sito in Solopaca (BN), al Corso Umberto I nr. 38, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- Appellato –
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._7
il 29.10.1989 e residente in [...], Frazione Massa di Faicchio, alla Via San
Nicola nr. 30, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Civitillo (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito C.F._8
in Cusano Mutri (BN), Contrada Caiazzano 267, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- Appellato -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio:
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori Persona_1 Parte_1
, e (queste ultime tre in qualità di
[...] Parte_2 Parte_3
eredi di adivano il Tribunale di Benevento, convenendo in giudizio Persona_2
e al fine di accertare che i predetti convenuti, in Controparte_3 Parte_4 data 01.10.2015, avevano ricevuto da e la somma di € Persona_1 Persona_2
23.000,00 a titolo di prestito personale, restituendo la somma di € 1.000,00, ma restando inadempienti rispetto al correlato obbligo di restituzione dell'importo residuo, pari ad € 22.000,00 e, per l'effetto, al fine di ottenere la condanna solidale dei convenuti alla restituzione di quanto percepito, oltre agli interessi legali maturati dalla dazione fino al soddisfo, con vittoria delle spese processuali.
A sostegno delle domande, le attrici producevano una scrittura privata contenente: la dicitura: “Ricevo dalla Gent. Sig. € 23.000,00” cui segue la firma di Persona_2
e la data “01/10/2015” e una seconda dicitura “Acconto € 500,00 – Controparte_2
Restano € 22.500,00”, con di nuovo la firma di e, infine, una terza Controparte_2
dicitura “Restano € 22.000,00” e la firma di e la data “04/01/2016”. Controparte_2
Con le successive memorie istruttorie, inoltre, chiedevano l'ammissione della prova testimoniale ai fini della dimostrazione del rapporto controverso.
Avverso le pretese di parte attrice, si costituivano in giudizio e Controparte_3
, con distinti atti difensivi. Il primo eccepiva il difetto di Parte_4
legittimazione delle attrici e l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento preventivo della negoziazione assistita, nonché l'infondatezza delle domande fatte valere dalle controparti nei suoi confronti. Il secondo deduceva le medesime eccezioni e, ulteriormente, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'accertamento della lite temeraria e la condanna della parte avversaria al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Nelle more del giudizio, decedeva e si costituivano in prosecuzione – Persona_2
in qualità di eredi – , e . Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Benevento con sentenza nr. 1246/2023 rigettava tutte le domande delle attrici con compensazione delle spese di lite. In particolare, il primo Giudice riteneva che le attrici non avevano assolto l'onere probatorio relativo alla sussistenza del mutuo dedotto in causa, precisando che la ricognizione del debito prodotta in giudizio dalle istanti non era titolata (dunque, non conteneva alcuna menzione del rapporto fondamentale – nel caso di specie, il mutuo –
) ed era priva di alcun riferimento espresso sia a sia a . Persona_1 Parte_4
Inoltre riteneva inammissibile la prova testimoniale richiesta dalle attrici avuto riguardo ai limiti di cui all'art. 2722 c.c.
Secondo grado di giudizio
Con atto di appello tempestivamente notificato, Parte_1 Parte_2
e , nella qualità indicata, impugnavano la sentenza
[...] Parte_3
nr. 1246/2023 pronunciata dal Tribunale di Benevento, deducendo due motivi di gravame.
Con la prima doglianza, si evidenziava l'erroneo esame di una prova decisiva per il giudizio, nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto la ricognizione del debito inidonea a fornire la prova del rapporto giuridico fondamentale, cioè il mutuo, in quanto non titolata, tenuto conto – inoltre – che la sottoscrizione della medesima non era mai stata disconosciuta da . Controparte_3
Con il secondo motivo d'impugnazione, si deduceva l'error in procedendo in ordine alla mancata assunzione della prova testimoniale, nella parte in cui il primo giudice non ha ammesso il suddetto mezzo istruttorio perché confliggente con il disposto di cui all'art. 2722 c.c., atteso che la prova del pagamento di una somma di danaro per mezzo di testimoni sarebbe consentita dall'ordinamento ex artt. 2721 e 2724 nr. 1) c.c. La prova testimoniale, nell'ottica dell'appellante, avrebbe dovuto consentire di accertare l'esistenza del rapporto controverso anche rispetto alle parti non espressamente menzionate nella scrittura privata prodotta in giudizio.
Attese siffatte censure, gli appellanti chiedevano: in via istruttoria, l'ammissione del mezzo di prova testimoniale denegato da parte del primo giudice;
nel merito, accertare il rapporto di mutuo tra le parti e, per l'effetto, condannare solidalmente i convenuti alla restituzione della somma residua di € 22.000,00, unitamente agli interessi legali maturati dalla dazione della somma sino al soddisfo. Il tutto con vittoria sulle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Avverso il suddetto mezzo di gravame, si costituivano separatamente CP_3
e , i quali reiteravano le medesime deduzioni fatte valere nel
[...] Parte_4
precedente grado, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
Depositati dalle parti gli scritti conclusionali e le note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Erroneo esame su di una prova decisiva per il giudizio
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il documento prodotto in giudizio – id est, la ricognizione del debito come qualificata la scrittura – di per sé inidoneo a fornire la prova del rapporto fondamentale, cioè del mutuo intercorso tra le parti.
La censura è fondata e deve trovare accoglimento.
1.1 Il contratto di mutuo è disciplinato ex artt. 1813 e ss. c.c. e si caratterizza per essere un negozio reale a forma libera: esso si perfeziona in forza della sola dazione tra le parti di una determinata quantità di danaro o altre cose fungibili, non richiedendo – per la sua validità ed efficacia – il rispetto di particolari oneri formali.
Laddove un contraente intenda far valere in giudizio siffatta pattuizione, grava sullo stesso l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato secondo le regole generali ex art. 2697 c.c.
Il mutuante, dunque, deve fornire la prova sia della dazione di danaro che del titolo posto a fondamento della stessa.
Come sostenuto pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “La datio di una somma di denaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di denaro essere consegnata per varie cause, la contestazione ad opera dell'accipiens della sussistenza di una obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante
l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova” (Cass. civile, Sez. II, sentenza nr. 20964/2025; Cass. civile, Sez. II, sentenza nr. 19851/2024; Cass. civile, Sez. II, sentenza nr. 11190/2024).
1.2 Premessa, dunque, la disciplina generale in tema di onere probatorio del contratto di mutuo, è opportuno evidenziare che l'ordinamento consente alle parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, di derogare il regime ordinario ex art. 2697 c.c.
Tra gli strumenti all'uopo previsti dal legislatore figura l'art. 1988 c.c., disciplinante la promessa di pagamento e la ricognizione del debito.
Si tratta, in entrambi i casi, di atti unilaterali mediante i quali il soggetto che li pone in essere realizza un effetto di cd. astrazione processuale: chi promette un pagamento o riconosce un debito, dunque, dispensa il soggetto in favore del quale l'atto è rivolto dall'onere di provare il rapporto fondamentale alla base della promessa o del riconoscimento, determinando un'inversione dell'onere probatorio in favore di quest'ultimo. Per l'effetto, grava su colui che ha posto in essere l'atto unilaterale ex art. 1988 c.c. l'onere di fornire la prova contraria (ossia un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto) laddove intenda contestare il rapporto fondamentale assistito da promessa o riconoscimento.
1.3 Nella fattispecie de qua, il giudice di primo grado ha evidenziato che: “Un documento di riconoscimento del debito perché possa essere considerato tale deve contenere dei requisiti minimi, ovvero, come ovvio, i dati delle parti, l'ammontare del prestito e la natura del credito/debito. Oltre ciò, ma potrebbe mancare, anche, le modalità di restituzione del prestito. Come può osservarsi in quella nota sono sì riportati, per la verità succintamente, i dati delle parti e l'ammontare del credito, ma non anche il titolo per cui avrebbe ricevuto la somma di 23.000,00 Controparte_2 € da . In pratica, in alcuna parte della citata nota, compare il fatto che Persona_2
quella dazione di danaro può farsi risalire ad un prestito, così come dichiarato nell'atto introduttivo” (pp.
5-6 della sentenza impugnata).
A fondamento del rigetto della domanda proposta anche nei confronti di CP_2
, il Tribunale ha posto il mancato assolvimento dell'onere probatorio,
[...]
asserendo che la produzione del documento di ricognizione del debito non sarebbe sufficiente, stante l'omessa menzione della “natura del credito/debito”, cioè del titolo posto a fondamento della dazione di danaro risultante dal documento medesimo.
Tale ricostruzione non può essere condivisa, in quanto contrastante con il contenuto complessivo del documento e dei criteri normativi di esegesi degli atti giuridici imposti dal legislatore ex artt. 1362 e ss. c.c.
Giova rilevare che lo scritto in esame è così testualmente strutturato: “Ricevo dalla
Gent. Sig. € 23.000,00”, cui segue la firma di e la Persona_2 Controparte_2
data “01/10/2015”; una seconda dicitura “Acconto € 500,00 – Restano € 22.500,00”, di nuovo la firma di;
infine, una terza dicitura “Restano € 22.000,00”, Controparte_2
la firma di e la data “04/01/2016”. Controparte_2
L' art. 1362 c.c. impone, nel condurre l'attività interpretativa, di ricostruire la volontà delle parti tenendo prioritariamente conto del senso letterale delle parole utilizzate e del comportamento complessivamente tenuto dai paciscienti, anche successivo all'atto.
Per quanto attiene al canone letterale, è evidente che la ricognizione del debito in esame contiene non solo espressa menzione delle parti e ) e Persona_2 Controparte_2
dell'ammontare del prestito (€ 23.000,00 iniziali, successivamente ridotti ad €
22.000,00) – come già accertato dal giudice di primo grado –, ma anche del titolo posto a fondamento della dazione.
Tanto si ricava dalle espressioni utilizzate nell'atto, in particolare “ricevo” e per due volte “restano”.
“Ricevo” è contenuta nella prima dicitura, cui segue l'indicazione “Dalla Gent. Sig.
”, di un importo pari ad “€ 23.000,00”, la sottoscrizione “ Persona_2 CP_2
” e la data “01/10/2015”. Essa sottintende senza alcun dubbio la dazione di
[...] danaro intercorsa tra le parti e, precisamente, la dazione da parte di in Persona_2
favore di . Controparte_2
Il termine “restano”, invece, viene utilizzato: una volta nella seconda dicitura, a seguito dell'espressione “Acconto € 500,00” e prima dell'indicazione dell'importo di “€
22.500,00”, seguito dalla sottoscrizione “ ”; una volta nella terza Controparte_2
dicitura, seguita dalla somma “€ 22.000,00”, dalla firma “ ” e dalla Controparte_2
data “04/01/2016”.
L'esame letterale delle espressioni utilizzate consente, dunque, di individuare chiaramente il titolo che sorregge lo spostamento patrimoniale e qualificarlo come mutuo, cioè dazione di una somma di danaro con obbligo di sua restituzione.
Depongono in tal senso una serie di indici: ogniqualvolta viene utilizzata l'espressione
“restano”, essa si accompagna ad una rideterminazione, in senso riduttivo, dell'importo iniziale (prima “€ 22.500,00”, poi “€ 22.000,00”); la medesima viene utilizzata una volta unitamente all'espressione “acconto € 500,00” (che sottende una prima restituzione parziale della somma ricevuta) e una seconda volta insieme ad una data, “04/01/2016”, successiva rispetto a quella iniziale (che sottende delle restituzioni frazionate e successive nel tempo).
Atteso ciò, deve riconoscersi che il documento in esame è idoneo a produrre gli effetti propri della ricognizione del debito ex art. 1988 c.c. e, nel caso concreto l'inversione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza del rapporto fondamentale, ossia del mutuo, a monte della dazione di danaro.
1.4 Poiché la ricognizione del debito risulta operata dal solo con Controparte_2
esclusivo riferimento a essa– a differenza di quanto sostenuto dalle Persona_2
odierne parti appellanti – non spiega alcuna efficacia né con riguardo a Persona_1
da una parte, e , dall'altra, nè con riguardo a e a Controparte_2 Persona_1
da una parte, e a , dall'altra. Persona_2 Controparte_1
Sul piano dimostrativo, i rapporti tra e come quelli Persona_1 Controparte_2
tra le germane e restano disciplinati dalle regole generali Per_2 Controparte_1
fissate dall'art. 2697 c.c., osservandosi che nessun elemento probatorio acquisito nel presente giudizio consente di ricondurre ai medesimi soggetti il prestito di danaro in questione con conseguente conferma della pronuncia di rigetto sia della domanda proposta dalle appellanti, nella qualità di eredi di e nei Persona_1 Persona_2
confronti dell'appellato , sia della domanda proposta dalle Controparte_1
appellanti, quali eredi di nei confronti dell'appellato . Persona_1 Controparte_2
1.5 Riconosciuta l'idoneità del documento in esame a produrre effetti tra Persona_2
(e per essa, in qualità di eredi, , e Parte_1 Parte_2 [...]
), da una parte, e , dall'altra, in ordine alla sussistenza Parte_3 Controparte_2
del rapporto di mutuo per la complessiva somma iniziale di euro 23.000,00 a monte dello spostamento patrimoniale, si evidenzia che l'appellato non ha fornito alcuna prova contraria rispetto alle risultanze del documento in esame. , Controparte_2
infatti, si è limitato, nei propri scritti difensivi, a negare la legittimazione delle originarie attrici e che la pretesa delle controparti si fondasse sul valida prova, ad affermare di non aver mai ricevuto richieste di pagamento in ordine all'importo preteso e ad asserire la presunta inidoneità del documento prodotto a costituire una ricognizione del debito del rapporto di mutuo (comparsa di risposta in appello, pp 6-7, pedissequamente ripetuta nella comparsa conclusionale, pp 6-7), ma non ha allegato e dimostrato specifici fatti impeditivi, modificati o estintivi della pretesa azionata in giudizio.
1.6 Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma parziale della sentenza appellata deve essere condannato, alla restituzione, in favore delle Controparte_2
appellanti, quali eredi di della somma residua di € 22.000,00, avendo Persona_2
ricevuto, a titolo di mutuo gratuito, la complessiva somma di euro 23.000,00 ed essendo stata già restituita la somma di € 1.000,00, come risulta dalla stessa scrittura a firma del posta a fondamento della pretesa creditoria per cui è causa. CP_2
Sull'importo residuo di euro 22.000,00 spettano gli interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, precisandosi che la richiesta datata 11.03.2019 di restituzione della somma mutuata risulta formalmente indirizzata nei confronti non di CP_2 ma di e ricevuta soltanto da quest'ultimo come da avviso
[...] Controparte_1
di ricevimento postale del 18.03. 2019, in atti.
2. Error in procedendo in ordine alla mancata assunzione della prova testimoniale
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha ammesso la prova testimoniale articolata dalle istanti nella precedente fase di giudizio.
2.1 Premesso che la censura de qua integra una reiterazione delle istanze probatorie precedentemente formulate a sostegno della domanda, deve evidenziarsi che l'interesse sotteso all'apertura dell'istruttoria orale in appello è quello di fornire la prova del contratto di mutuo tra le sorelle e i fratelli (finalità già raggiunta Per_2 CP_2
con il primo motivo d'appello quanto a da una parte, e Persona_2 CP_2
, dall'altra).
[...]
I motivi di dissenso espressi dalle parti appellanti rispetto alla ritenuta inammissibilità della prova non colgono il segno.
2.2. Il primo Giudice ha fatto applicazione del divieto di cui all'art 2722 cc, ritenendo risolversi la prova articolata in atti, volta sostanzialmente a dimostrare la concessione di mutuo da e a favore di soggetti diversi da quelli risultanti dallo scritto a firma di
, come patto aggiunto e contrario al documento medesimo. Parte_5
2.3 Nel caso in esame, avendo riguardo all'ipotesi derogatoria di cui all'art. 2724 nr.
1) c.c. invocata dagli appellanti, deve evidenziarsi che non risulta acquisito in atti del processo alcuno scritto proveniente da o da con Controparte_1 Controparte_3
riferimento a Persona_1
2.4. In ogni caso, non ricorrono ragioni idonee al superamento dei limiti fissati dall'art
2721 c.c. per l'assunzione della prova orale dei contratti, trattandosi di una ipotesi concreta di rilevante importo economico. Inoltre, la ricezione della somma di euro
23.000,00 risulta documentata con atto scritto e non emerge qualsivoglia elemento neanche indiziario comprovante un rapporto di rappresentanza tra i fratelli CP_2
3. Spese di lite Atteso l'accoglimento dell'appello limitamene al rapporto tra e Persona_2
le spese del doppio grado vanno regolate in applicazione del Controparte_2
principio di soccombenza e, pertanto, poste interamente a carico del predetto appellato.
Stante il rigetto dell'appello con riferimento al rapporto tra e Persona_1 CP_2
e al rapporto tra le germane e , le parti appellanti,
[...] Per_2 Controparte_1
nella correlata qualità, vanno condannate alla refusione, con vincolo solidale, delle spese del presente giudizio di appello in favore degli appellati vittoriosi. Le spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal
D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa da € 5.201,00 a € 26.000,00 e tenuto conto della natura, consistenza e pregio delle attività effettivamente svolte in giudizio.
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, stante il rigetto integrale dell'impugnazione proposta dalle appellanti, quali eredi di ricorrono i presupposti per il versamento, a carico delle Persona_1
predette appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Settima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
1) In accoglimento parziale dell'appello e in riforma parziale della sentenza appellata, condanna alla restituzione, in favore delle appellanti Controparte_2
, e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
della somma di euro 22.000,00, oltre interessi legali dalla Persona_2
domanda giudiziale sino al soddisfo;
2) Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
quali eredi di e nei Parte_3 Persona_2 Persona_1
confronti di e rigetta l'appello proposto da , Parte_4 Parte_1 e , quali eredi di nei Parte_2 Parte_3 Persona_1
confronti di;
Controparte_3
3) Condanna al pagamento, in favore delle appellanti Controparte_2 Parte_1
, e , quali eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Per_2
, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo
[...]
grado, in euro 264,00 per esborsi e in euro 3387,00 per compenso professionale
(di cui € 919,00 per la fase di studio, €777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase della trattazione/istruzione ed € 851,00 per la fase decisoria) e, quanto al secondo grado, in euro 382,50 e in euro 3.933,00 per compenso professionale
(di cui € 1.134,00 per la fase di studio, €921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase della trattazione ed € 956,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali (15%) sui compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Raffaele Marciano, quale procuratore antistatario;
4) Condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 [...]
quali eredi di e al pagamento, con Parte_3 Persona_2 Persona_1
vincolo solidale tra loro, in favore dell'appellato , delle spese Controparte_1
del secondo grado di giudizio, che si liquidano in € 3.933,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) sui compensi, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Ernesto Aceto, quale procuratore antistatario;
5) Condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 [...]
, quali eredi di al pagamento, in favore dell'appellato Parte_3 Persona_1
, delle spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_2
€ 3.933,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%) sui compensi IVA e CPA come per legge;
6) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico degli appellanti, quali eredi di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Persona_1
quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis. Così deciso in Napoli, addì 05.12.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott. Michele Magliulo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
dott. Michele Magliulo Presidente
dott. Paolo Mariani Consigliere
dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, iscritto sotto il numero d'ordine 3245 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1246/2023 del Tribunale di
Benevento, vertente
TRA
(C.F.: ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
VA EL ed ivi residente al Corso Garibaldi n. 20, Parte_2
(C.F.: ), nata il [...] a [...]
[...] C.F._2
EL (BN) e residente a [...], Parte_3
(C.F.: nata a [...] il [...] e residente
[...] C.F._3
in Roma alla Via Carlo Alberto n. 8, quali eredi di e di Persona_1 Per_2
, rappresentate e difese dall' Avv. Raffaele Marciano (C.F.
[...]
), ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore C.F._4 sito in Sant'Anastasia (NA), alla Via Donizetti nr. 4 angolo Via Primicerio nr. 86, giusta procura in calce all'atto di appello;
- Appellanti -
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._5
(BN) il 13.05.1959 e residente in [...]alla frazione Massa di Faicchio, via
Sant'Elena, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Aceto (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore C.F._6
sito in Solopaca (BN), al Corso Umberto I nr. 38, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- Appellato –
E
(C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._7
il 29.10.1989 e residente in [...], Frazione Massa di Faicchio, alla Via San
Nicola nr. 30, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Civitillo (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito C.F._8
in Cusano Mutri (BN), Contrada Caiazzano 267, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- Appellato -
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio:
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori Persona_1 Parte_1
, e (queste ultime tre in qualità di
[...] Parte_2 Parte_3
eredi di adivano il Tribunale di Benevento, convenendo in giudizio Persona_2
e al fine di accertare che i predetti convenuti, in Controparte_3 Parte_4 data 01.10.2015, avevano ricevuto da e la somma di € Persona_1 Persona_2
23.000,00 a titolo di prestito personale, restituendo la somma di € 1.000,00, ma restando inadempienti rispetto al correlato obbligo di restituzione dell'importo residuo, pari ad € 22.000,00 e, per l'effetto, al fine di ottenere la condanna solidale dei convenuti alla restituzione di quanto percepito, oltre agli interessi legali maturati dalla dazione fino al soddisfo, con vittoria delle spese processuali.
A sostegno delle domande, le attrici producevano una scrittura privata contenente: la dicitura: “Ricevo dalla Gent. Sig. € 23.000,00” cui segue la firma di Persona_2
e la data “01/10/2015” e una seconda dicitura “Acconto € 500,00 – Controparte_2
Restano € 22.500,00”, con di nuovo la firma di e, infine, una terza Controparte_2
dicitura “Restano € 22.000,00” e la firma di e la data “04/01/2016”. Controparte_2
Con le successive memorie istruttorie, inoltre, chiedevano l'ammissione della prova testimoniale ai fini della dimostrazione del rapporto controverso.
Avverso le pretese di parte attrice, si costituivano in giudizio e Controparte_3
, con distinti atti difensivi. Il primo eccepiva il difetto di Parte_4
legittimazione delle attrici e l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento preventivo della negoziazione assistita, nonché l'infondatezza delle domande fatte valere dalle controparti nei suoi confronti. Il secondo deduceva le medesime eccezioni e, ulteriormente, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'accertamento della lite temeraria e la condanna della parte avversaria al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Nelle more del giudizio, decedeva e si costituivano in prosecuzione – Persona_2
in qualità di eredi – , e . Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La sentenza di primo grado
Il Tribunale di Benevento con sentenza nr. 1246/2023 rigettava tutte le domande delle attrici con compensazione delle spese di lite. In particolare, il primo Giudice riteneva che le attrici non avevano assolto l'onere probatorio relativo alla sussistenza del mutuo dedotto in causa, precisando che la ricognizione del debito prodotta in giudizio dalle istanti non era titolata (dunque, non conteneva alcuna menzione del rapporto fondamentale – nel caso di specie, il mutuo –
) ed era priva di alcun riferimento espresso sia a sia a . Persona_1 Parte_4
Inoltre riteneva inammissibile la prova testimoniale richiesta dalle attrici avuto riguardo ai limiti di cui all'art. 2722 c.c.
Secondo grado di giudizio
Con atto di appello tempestivamente notificato, Parte_1 Parte_2
e , nella qualità indicata, impugnavano la sentenza
[...] Parte_3
nr. 1246/2023 pronunciata dal Tribunale di Benevento, deducendo due motivi di gravame.
Con la prima doglianza, si evidenziava l'erroneo esame di una prova decisiva per il giudizio, nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto la ricognizione del debito inidonea a fornire la prova del rapporto giuridico fondamentale, cioè il mutuo, in quanto non titolata, tenuto conto – inoltre – che la sottoscrizione della medesima non era mai stata disconosciuta da . Controparte_3
Con il secondo motivo d'impugnazione, si deduceva l'error in procedendo in ordine alla mancata assunzione della prova testimoniale, nella parte in cui il primo giudice non ha ammesso il suddetto mezzo istruttorio perché confliggente con il disposto di cui all'art. 2722 c.c., atteso che la prova del pagamento di una somma di danaro per mezzo di testimoni sarebbe consentita dall'ordinamento ex artt. 2721 e 2724 nr. 1) c.c. La prova testimoniale, nell'ottica dell'appellante, avrebbe dovuto consentire di accertare l'esistenza del rapporto controverso anche rispetto alle parti non espressamente menzionate nella scrittura privata prodotta in giudizio.
Attese siffatte censure, gli appellanti chiedevano: in via istruttoria, l'ammissione del mezzo di prova testimoniale denegato da parte del primo giudice;
nel merito, accertare il rapporto di mutuo tra le parti e, per l'effetto, condannare solidalmente i convenuti alla restituzione della somma residua di € 22.000,00, unitamente agli interessi legali maturati dalla dazione della somma sino al soddisfo. Il tutto con vittoria sulle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Avverso il suddetto mezzo di gravame, si costituivano separatamente CP_3
e , i quali reiteravano le medesime deduzioni fatte valere nel
[...] Parte_4
precedente grado, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di giudizio.
Depositati dalle parti gli scritti conclusionali e le note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa veniva rimessa in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Erroneo esame su di una prova decisiva per il giudizio
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il documento prodotto in giudizio – id est, la ricognizione del debito come qualificata la scrittura – di per sé inidoneo a fornire la prova del rapporto fondamentale, cioè del mutuo intercorso tra le parti.
La censura è fondata e deve trovare accoglimento.
1.1 Il contratto di mutuo è disciplinato ex artt. 1813 e ss. c.c. e si caratterizza per essere un negozio reale a forma libera: esso si perfeziona in forza della sola dazione tra le parti di una determinata quantità di danaro o altre cose fungibili, non richiedendo – per la sua validità ed efficacia – il rispetto di particolari oneri formali.
Laddove un contraente intenda far valere in giudizio siffatta pattuizione, grava sullo stesso l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto azionato secondo le regole generali ex art. 2697 c.c.
Il mutuante, dunque, deve fornire la prova sia della dazione di danaro che del titolo posto a fondamento della stessa.
Come sostenuto pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “La datio di una somma di denaro non vale – di per sé – a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di denaro essere consegnata per varie cause, la contestazione ad opera dell'accipiens della sussistenza di una obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante
l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova” (Cass. civile, Sez. II, sentenza nr. 20964/2025; Cass. civile, Sez. II, sentenza nr. 19851/2024; Cass. civile, Sez. II, sentenza nr. 11190/2024).
1.2 Premessa, dunque, la disciplina generale in tema di onere probatorio del contratto di mutuo, è opportuno evidenziare che l'ordinamento consente alle parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, di derogare il regime ordinario ex art. 2697 c.c.
Tra gli strumenti all'uopo previsti dal legislatore figura l'art. 1988 c.c., disciplinante la promessa di pagamento e la ricognizione del debito.
Si tratta, in entrambi i casi, di atti unilaterali mediante i quali il soggetto che li pone in essere realizza un effetto di cd. astrazione processuale: chi promette un pagamento o riconosce un debito, dunque, dispensa il soggetto in favore del quale l'atto è rivolto dall'onere di provare il rapporto fondamentale alla base della promessa o del riconoscimento, determinando un'inversione dell'onere probatorio in favore di quest'ultimo. Per l'effetto, grava su colui che ha posto in essere l'atto unilaterale ex art. 1988 c.c. l'onere di fornire la prova contraria (ossia un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto) laddove intenda contestare il rapporto fondamentale assistito da promessa o riconoscimento.
1.3 Nella fattispecie de qua, il giudice di primo grado ha evidenziato che: “Un documento di riconoscimento del debito perché possa essere considerato tale deve contenere dei requisiti minimi, ovvero, come ovvio, i dati delle parti, l'ammontare del prestito e la natura del credito/debito. Oltre ciò, ma potrebbe mancare, anche, le modalità di restituzione del prestito. Come può osservarsi in quella nota sono sì riportati, per la verità succintamente, i dati delle parti e l'ammontare del credito, ma non anche il titolo per cui avrebbe ricevuto la somma di 23.000,00 Controparte_2 € da . In pratica, in alcuna parte della citata nota, compare il fatto che Persona_2
quella dazione di danaro può farsi risalire ad un prestito, così come dichiarato nell'atto introduttivo” (pp.
5-6 della sentenza impugnata).
A fondamento del rigetto della domanda proposta anche nei confronti di CP_2
, il Tribunale ha posto il mancato assolvimento dell'onere probatorio,
[...]
asserendo che la produzione del documento di ricognizione del debito non sarebbe sufficiente, stante l'omessa menzione della “natura del credito/debito”, cioè del titolo posto a fondamento della dazione di danaro risultante dal documento medesimo.
Tale ricostruzione non può essere condivisa, in quanto contrastante con il contenuto complessivo del documento e dei criteri normativi di esegesi degli atti giuridici imposti dal legislatore ex artt. 1362 e ss. c.c.
Giova rilevare che lo scritto in esame è così testualmente strutturato: “Ricevo dalla
Gent. Sig. € 23.000,00”, cui segue la firma di e la Persona_2 Controparte_2
data “01/10/2015”; una seconda dicitura “Acconto € 500,00 – Restano € 22.500,00”, di nuovo la firma di;
infine, una terza dicitura “Restano € 22.000,00”, Controparte_2
la firma di e la data “04/01/2016”. Controparte_2
L' art. 1362 c.c. impone, nel condurre l'attività interpretativa, di ricostruire la volontà delle parti tenendo prioritariamente conto del senso letterale delle parole utilizzate e del comportamento complessivamente tenuto dai paciscienti, anche successivo all'atto.
Per quanto attiene al canone letterale, è evidente che la ricognizione del debito in esame contiene non solo espressa menzione delle parti e ) e Persona_2 Controparte_2
dell'ammontare del prestito (€ 23.000,00 iniziali, successivamente ridotti ad €
22.000,00) – come già accertato dal giudice di primo grado –, ma anche del titolo posto a fondamento della dazione.
Tanto si ricava dalle espressioni utilizzate nell'atto, in particolare “ricevo” e per due volte “restano”.
“Ricevo” è contenuta nella prima dicitura, cui segue l'indicazione “Dalla Gent. Sig.
”, di un importo pari ad “€ 23.000,00”, la sottoscrizione “ Persona_2 CP_2
” e la data “01/10/2015”. Essa sottintende senza alcun dubbio la dazione di
[...] danaro intercorsa tra le parti e, precisamente, la dazione da parte di in Persona_2
favore di . Controparte_2
Il termine “restano”, invece, viene utilizzato: una volta nella seconda dicitura, a seguito dell'espressione “Acconto € 500,00” e prima dell'indicazione dell'importo di “€
22.500,00”, seguito dalla sottoscrizione “ ”; una volta nella terza Controparte_2
dicitura, seguita dalla somma “€ 22.000,00”, dalla firma “ ” e dalla Controparte_2
data “04/01/2016”.
L'esame letterale delle espressioni utilizzate consente, dunque, di individuare chiaramente il titolo che sorregge lo spostamento patrimoniale e qualificarlo come mutuo, cioè dazione di una somma di danaro con obbligo di sua restituzione.
Depongono in tal senso una serie di indici: ogniqualvolta viene utilizzata l'espressione
“restano”, essa si accompagna ad una rideterminazione, in senso riduttivo, dell'importo iniziale (prima “€ 22.500,00”, poi “€ 22.000,00”); la medesima viene utilizzata una volta unitamente all'espressione “acconto € 500,00” (che sottende una prima restituzione parziale della somma ricevuta) e una seconda volta insieme ad una data, “04/01/2016”, successiva rispetto a quella iniziale (che sottende delle restituzioni frazionate e successive nel tempo).
Atteso ciò, deve riconoscersi che il documento in esame è idoneo a produrre gli effetti propri della ricognizione del debito ex art. 1988 c.c. e, nel caso concreto l'inversione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza del rapporto fondamentale, ossia del mutuo, a monte della dazione di danaro.
1.4 Poiché la ricognizione del debito risulta operata dal solo con Controparte_2
esclusivo riferimento a essa– a differenza di quanto sostenuto dalle Persona_2
odierne parti appellanti – non spiega alcuna efficacia né con riguardo a Persona_1
da una parte, e , dall'altra, nè con riguardo a e a Controparte_2 Persona_1
da una parte, e a , dall'altra. Persona_2 Controparte_1
Sul piano dimostrativo, i rapporti tra e come quelli Persona_1 Controparte_2
tra le germane e restano disciplinati dalle regole generali Per_2 Controparte_1
fissate dall'art. 2697 c.c., osservandosi che nessun elemento probatorio acquisito nel presente giudizio consente di ricondurre ai medesimi soggetti il prestito di danaro in questione con conseguente conferma della pronuncia di rigetto sia della domanda proposta dalle appellanti, nella qualità di eredi di e nei Persona_1 Persona_2
confronti dell'appellato , sia della domanda proposta dalle Controparte_1
appellanti, quali eredi di nei confronti dell'appellato . Persona_1 Controparte_2
1.5 Riconosciuta l'idoneità del documento in esame a produrre effetti tra Persona_2
(e per essa, in qualità di eredi, , e Parte_1 Parte_2 [...]
), da una parte, e , dall'altra, in ordine alla sussistenza Parte_3 Controparte_2
del rapporto di mutuo per la complessiva somma iniziale di euro 23.000,00 a monte dello spostamento patrimoniale, si evidenzia che l'appellato non ha fornito alcuna prova contraria rispetto alle risultanze del documento in esame. , Controparte_2
infatti, si è limitato, nei propri scritti difensivi, a negare la legittimazione delle originarie attrici e che la pretesa delle controparti si fondasse sul valida prova, ad affermare di non aver mai ricevuto richieste di pagamento in ordine all'importo preteso e ad asserire la presunta inidoneità del documento prodotto a costituire una ricognizione del debito del rapporto di mutuo (comparsa di risposta in appello, pp 6-7, pedissequamente ripetuta nella comparsa conclusionale, pp 6-7), ma non ha allegato e dimostrato specifici fatti impeditivi, modificati o estintivi della pretesa azionata in giudizio.
1.6 Alla luce delle considerazioni che precedono, in riforma parziale della sentenza appellata deve essere condannato, alla restituzione, in favore delle Controparte_2
appellanti, quali eredi di della somma residua di € 22.000,00, avendo Persona_2
ricevuto, a titolo di mutuo gratuito, la complessiva somma di euro 23.000,00 ed essendo stata già restituita la somma di € 1.000,00, come risulta dalla stessa scrittura a firma del posta a fondamento della pretesa creditoria per cui è causa. CP_2
Sull'importo residuo di euro 22.000,00 spettano gli interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, precisandosi che la richiesta datata 11.03.2019 di restituzione della somma mutuata risulta formalmente indirizzata nei confronti non di CP_2 ma di e ricevuta soltanto da quest'ultimo come da avviso
[...] Controparte_1
di ricevimento postale del 18.03. 2019, in atti.
2. Error in procedendo in ordine alla mancata assunzione della prova testimoniale
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha ammesso la prova testimoniale articolata dalle istanti nella precedente fase di giudizio.
2.1 Premesso che la censura de qua integra una reiterazione delle istanze probatorie precedentemente formulate a sostegno della domanda, deve evidenziarsi che l'interesse sotteso all'apertura dell'istruttoria orale in appello è quello di fornire la prova del contratto di mutuo tra le sorelle e i fratelli (finalità già raggiunta Per_2 CP_2
con il primo motivo d'appello quanto a da una parte, e Persona_2 CP_2
, dall'altra).
[...]
I motivi di dissenso espressi dalle parti appellanti rispetto alla ritenuta inammissibilità della prova non colgono il segno.
2.2. Il primo Giudice ha fatto applicazione del divieto di cui all'art 2722 cc, ritenendo risolversi la prova articolata in atti, volta sostanzialmente a dimostrare la concessione di mutuo da e a favore di soggetti diversi da quelli risultanti dallo scritto a firma di
, come patto aggiunto e contrario al documento medesimo. Parte_5
2.3 Nel caso in esame, avendo riguardo all'ipotesi derogatoria di cui all'art. 2724 nr.
1) c.c. invocata dagli appellanti, deve evidenziarsi che non risulta acquisito in atti del processo alcuno scritto proveniente da o da con Controparte_1 Controparte_3
riferimento a Persona_1
2.4. In ogni caso, non ricorrono ragioni idonee al superamento dei limiti fissati dall'art
2721 c.c. per l'assunzione della prova orale dei contratti, trattandosi di una ipotesi concreta di rilevante importo economico. Inoltre, la ricezione della somma di euro
23.000,00 risulta documentata con atto scritto e non emerge qualsivoglia elemento neanche indiziario comprovante un rapporto di rappresentanza tra i fratelli CP_2
3. Spese di lite Atteso l'accoglimento dell'appello limitamene al rapporto tra e Persona_2
le spese del doppio grado vanno regolate in applicazione del Controparte_2
principio di soccombenza e, pertanto, poste interamente a carico del predetto appellato.
Stante il rigetto dell'appello con riferimento al rapporto tra e Persona_1 CP_2
e al rapporto tra le germane e , le parti appellanti,
[...] Per_2 Controparte_1
nella correlata qualità, vanno condannate alla refusione, con vincolo solidale, delle spese del presente giudizio di appello in favore degli appellati vittoriosi. Le spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal
D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa da € 5.201,00 a € 26.000,00 e tenuto conto della natura, consistenza e pregio delle attività effettivamente svolte in giudizio.
Va rilevato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
24.12.2012, stante il rigetto integrale dell'impugnazione proposta dalle appellanti, quali eredi di ricorrono i presupposti per il versamento, a carico delle Persona_1
predette appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Settima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
1) In accoglimento parziale dell'appello e in riforma parziale della sentenza appellata, condanna alla restituzione, in favore delle appellanti Controparte_2
, e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
della somma di euro 22.000,00, oltre interessi legali dalla Persona_2
domanda giudiziale sino al soddisfo;
2) Rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
quali eredi di e nei Parte_3 Persona_2 Persona_1
confronti di e rigetta l'appello proposto da , Parte_4 Parte_1 e , quali eredi di nei Parte_2 Parte_3 Persona_1
confronti di;
Controparte_3
3) Condanna al pagamento, in favore delle appellanti Controparte_2 Parte_1
, e , quali eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Per_2
, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo
[...]
grado, in euro 264,00 per esborsi e in euro 3387,00 per compenso professionale
(di cui € 919,00 per la fase di studio, €777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase della trattazione/istruzione ed € 851,00 per la fase decisoria) e, quanto al secondo grado, in euro 382,50 e in euro 3.933,00 per compenso professionale
(di cui € 1.134,00 per la fase di studio, €921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase della trattazione ed € 956,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali (15%) sui compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Raffaele Marciano, quale procuratore antistatario;
4) Condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 [...]
quali eredi di e al pagamento, con Parte_3 Persona_2 Persona_1
vincolo solidale tra loro, in favore dell'appellato , delle spese Controparte_1
del secondo grado di giudizio, che si liquidano in € 3.933,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) sui compensi, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Ernesto Aceto, quale procuratore antistatario;
5) Condanna gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 [...]
, quali eredi di al pagamento, in favore dell'appellato Parte_3 Persona_1
, delle spese del secondo grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_2
€ 3.933,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali
(15%) sui compensi IVA e CPA come per legge;
6) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico degli appellanti, quali eredi di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Persona_1
quello, se dovuto, per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis. Così deciso in Napoli, addì 05.12.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott. Michele Magliulo