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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1539/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C002182024 AR
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.5.24 Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di Accertamento n. TY7011C002018/2024 - Anno d'Imposta 2017, emesso ai sensi dell'art. 29 - D. L. n. 78/2010l con il quale veniva accertato, relativamente all'anno d'imposta 2017, un reddito imponibile ai fini Irpef, addizionale regionale e comunale indicato in € 23.300,00, una maggiore Iva dovuta di Euro 5.126,00, sulla base di un Processo Verbale di
Constatazione emesso dalla Guardia di Finanzia di Siracusa in data 08.03.2022. Eccepiva preliminarmente la decadenza in quanto l'avviso sarebbe stato notificato dopo il quinquennio, la notifica tramite pec e non tramite ufficiale giudiziario, la non conformità dell'atto allegato, il mancato calcolo degli interessi, la mancata sottoscrizione, la insussistenza della pretesa e l'errato calcolo delle sanzioni.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate confermando la legittimità del proprio operato e precisando che l'atto impositivo era scaturito da un Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza, redatto e consegnato alla Contribuente in epigrafe l'8 marzo 2022 e da cui emergeva che le fatture emesse dal
P.IVA_1 “Società_1 P.IVA P.IVA_2” nei confronti della ditta individuale erano relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e che la ricorrente aveva utilizzato tali fatture per un imponibile di euro
23.300,00 - integralmente dedotto ai fini IRPEF ed IRAP - e relativa IVA con aliquota del 22% pari ad euro
5.126,00 integralmente detratta nell'esercizio. Contestava l'eccepita decadenza stante la proroga dei termini, la corretta notifica tramite pec, mentre per le contestazioni di merito si riportava a quanto precisato in ricorso.
Chiedeva quindi il rigetto.
Alla udienza del 10.11.2025 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso non appare fondato e come tale va rigettato.
La ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento anno di imposta 2017 notificato in data
8.3.24 eccependo, preliminarmente, la decadenza in quanto oltre i quinquennio . Tale eccezione deve ritenersi infondata trovando applicazione nel caso de quo la proroga dei termini per Covid 19; in merito si rileva che la Cassazione, con l'ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 67 de l DL 18/20 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia, nel caso dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo –
31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Tale tesi trova fondamento non solo per il dato testuale dell'articolo 67 citato, ma anche dal richiamo all'articolo 12 del Dlgs 159/2015.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo
8 marzo – 31 maggio 2020, ma, per così dire, “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
L'autorevolezza di tale principio è stata definitivamente consacrata dal decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 delle Sezioni Unite. Pertanto appare indubbio che a seguito di tale proroga (di 85 gg) l'avviso opposto notificato in data 8.3.2024 debba ritenersi tempestivo.
In merito alle ulteriori contestazioni formali mosse osserva questa Corte che :
• relativamente alla nullità dell'atto impugnato in quanto tramite pec si osserva che, per giurisprudenza costante, secondo l'art. 26, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, “la notifica può essere eseguita con le modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”, ovvero per i soggetti diversi da quelli ivi risultanti all'indirizzo risultante da quello della richiesta e che nel caso in esame non solo l'invio ma anche la ricezione della pec e dell'atto opposto appaiono ampiamente documentati.
In ogni caso per giurisprudenza costante nessuna nullità della notifica può essere fatta valere allorchè l'atto abbia raggiunto lo scopo attraverso la regolare impugnazione e costituzione da parte ricorrente. ( v. anche
Cass.n. 30922/24). Peraltro l'indirizzo Pec del mittente è assolutamente corretto e riscontrabile sul sito ufficiale.
• Per quanto attiene la ulteriore eccezione circa la nullità della notifica in quanto priva di sottoscrizione si osserva in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12 del DPR n. 602 del 1973, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21 octies della Legge n. 241 del 1990.
• Per quanto attiene l'eccezione circa la nullità della notifica via pec di una copia informatica della cartella si rileva che, con la notifica via pec, non viene notificata una copia della cartella ma il documento stesso.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere “ che la cartella esattoriale, che viene allegata al messaggio pec, è esso stesso l'originale non trattandosi di una copia foto riprodotta quanto, piuttosto, del documento informatico originale, del quale, quindi, non esiste altra copia, né analogica, né informatica (principio richiamato in relazione all'ipotesi in cui l'Agente della riscossione, dopo aver generato, informaticamente, il file relativo alla cartella di pagamento, lo alleghi al messaggio notificato a mezzo PEC
, per cui non si rende necessaria alcuna attestazione di conformità, avendo il contribuente ricevuto, quale allegato alla comunicazione a mezzo PEC , l'unico originale della cartella di pagamento generato in via informatica)” (Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2020, n. 21328 - n. 39513/21- n.19216/22). Peraltro la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario - il cd atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo - la cd copia informatica – in formato pdf. La Corte, ha dunque escluso l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC, in quanto era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
• Per quanto attiene la contestazione circa la inesistenza della pretesa tributaria rileva questa Corte che dalla produzione documentale di parte resistente e dall'analisi del PVC della Guardia di Finanza, che ha operato una verifica per le annualità dal 2017 al 2020 presso la rivendita della ricorrente di prodotti per piccoli animali, incrociando i dati con quelli della ditta individuale Società_1 – è emerso che la ricorrente ha contabilizzato nell'anno d'imposta 2017, ai fini II.DD. e I.V.A., n. 24 fatture emesse dalla ditta individuale
Società_1, puntualmente riportate nell'atto impugnato cui si rimanda, per un complessivo imponibile di euro 23.300,00 oltre euro 5.126,00 tutte relative ad operazioni oggettivamente inesistenti Tale genericità emerge per la imprecisione della descrizione della merce in fattura, per la indicazione sempre come mezzo di trasporto della merce dell'auto privata del Società_1 benchè di piccole dimensioni, per i costi non congrui rispetto ai ricavi dichiarati, ma soprattutto per la ripetitività delle fatturazioni (con stesso numero progressivo) emesse dal
Società_1, per cui tra le fatture indirizzate alla ditta Ricorrente_1 per il 2017 la fattura n. 180 viene emessa 24 volte e la fattura n. 290 viene emessa 23 volte. Peraltro la ricorrente ha dichiarato per quella annualità una perdita derivante dall'attività d'impresa di euro 27.109,00. Sulla base quindi dei superiori dati l'ufficio ha determinato l'ammontare delle fatture fittizie, per ciascuna annualità, sottraendo all'importo complessivamente fatturato la somma di euro 47.323,00, che rappresenta la media dei volumi d'affari indicati nelle ultime tre dichiarazioni presentate per gli anni 2010, 2011 e 2012 e della dichiarazione compilata e non presentata per il 2018.
Osserva questa Corte che a fronte dei puntuali rilievi dell'Agenzia con conseguente riscontro documentale, nessun elemento probatorio ha addotto parte ricorrente che si è limitata ad una contestazione generica, tentando di confutare gli esiti della verifica senza però produrre alcun documento o fattura a riscontro delle proprie osservazioni.
D'altronde è principio pacifico che l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni ricade sul contribuente che ha dedotto il costo, atteso che la genericità della descrizione, accompagnata dalla carenza di qualsivoglia altra documentazione a supporto della transazione, rendono legittima la presunzione di inesistenza oggettiva e illegittima la deduzione (oltre che la detrazione IVA). Il contribuente quindi che voglia contestare il superiore assunto deve non solo produrre le fatture e i pagamenti tracciabili ma anche provare di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (Cassazione, sezione tributaria, n. 8130/2025).
Ne discende quindi che in mancanza assoluta di una produzione documentale a confutazione degli esiti dell'accertamento, lo stesso va ritenuto legittimo
• Parimenti infondato appare l'ulteriore motivo circa il difetto di motivazione per il calcolo degli interessi atteso che il calcolo ed il tasso applicato risultano espressamente indicati in calce all'atto opposto . Corretta
l'applicazione delle sanzioni consequenziali .
.Attese, quindi, le superiori precisazioni appare provata la infondatezza del ricorso le cui ragioni sono state smentite documentalmente ed evidenziandosi, peraltro, come parte ricorrente abbia agito senza quel minimo di diligenza e perizia necessari per avvedersi della palese infondatezza della propria pretesa peraltro non corroborata dal alcun elemento probatorio.
Ritenuto pertanto quanto sopra va rigettato il ricorso e condannata la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso . Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 3471,00 oltre accessori .
Siracusa, 10.11.2025
Il Presidente relatore
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PUGLISI ADRIANA, Presidente e Relatore
ARGENTO TEODORO, Giudice
SALI MARIA CLARA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1539/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011C002182024 AR
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.5.24 Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di Accertamento n. TY7011C002018/2024 - Anno d'Imposta 2017, emesso ai sensi dell'art. 29 - D. L. n. 78/2010l con il quale veniva accertato, relativamente all'anno d'imposta 2017, un reddito imponibile ai fini Irpef, addizionale regionale e comunale indicato in € 23.300,00, una maggiore Iva dovuta di Euro 5.126,00, sulla base di un Processo Verbale di
Constatazione emesso dalla Guardia di Finanzia di Siracusa in data 08.03.2022. Eccepiva preliminarmente la decadenza in quanto l'avviso sarebbe stato notificato dopo il quinquennio, la notifica tramite pec e non tramite ufficiale giudiziario, la non conformità dell'atto allegato, il mancato calcolo degli interessi, la mancata sottoscrizione, la insussistenza della pretesa e l'errato calcolo delle sanzioni.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate confermando la legittimità del proprio operato e precisando che l'atto impositivo era scaturito da un Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza, redatto e consegnato alla Contribuente in epigrafe l'8 marzo 2022 e da cui emergeva che le fatture emesse dal
P.IVA_1 “Società_1 P.IVA P.IVA_2” nei confronti della ditta individuale erano relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e che la ricorrente aveva utilizzato tali fatture per un imponibile di euro
23.300,00 - integralmente dedotto ai fini IRPEF ed IRAP - e relativa IVA con aliquota del 22% pari ad euro
5.126,00 integralmente detratta nell'esercizio. Contestava l'eccepita decadenza stante la proroga dei termini, la corretta notifica tramite pec, mentre per le contestazioni di merito si riportava a quanto precisato in ricorso.
Chiedeva quindi il rigetto.
Alla udienza del 10.11.2025 la vertenza viene decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte che il ricorso non appare fondato e come tale va rigettato.
La ricorrente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento anno di imposta 2017 notificato in data
8.3.24 eccependo, preliminarmente, la decadenza in quanto oltre i quinquennio . Tale eccezione deve ritenersi infondata trovando applicazione nel caso de quo la proroga dei termini per Covid 19; in merito si rileva che la Cassazione, con l'ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 67 de l DL 18/20 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia, nel caso dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo –
31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Tale tesi trova fondamento non solo per il dato testuale dell'articolo 67 citato, ma anche dal richiamo all'articolo 12 del Dlgs 159/2015.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo
8 marzo – 31 maggio 2020, ma, per così dire, “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
L'autorevolezza di tale principio è stata definitivamente consacrata dal decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 delle Sezioni Unite. Pertanto appare indubbio che a seguito di tale proroga (di 85 gg) l'avviso opposto notificato in data 8.3.2024 debba ritenersi tempestivo.
In merito alle ulteriori contestazioni formali mosse osserva questa Corte che :
• relativamente alla nullità dell'atto impugnato in quanto tramite pec si osserva che, per giurisprudenza costante, secondo l'art. 26, secondo comma, del d.p.r. 29.9.1973, n. 602, “la notifica può essere eseguita con le modalità di cui al d.p.r. 11.2.2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”, ovvero per i soggetti diversi da quelli ivi risultanti all'indirizzo risultante da quello della richiesta e che nel caso in esame non solo l'invio ma anche la ricezione della pec e dell'atto opposto appaiono ampiamente documentati.
In ogni caso per giurisprudenza costante nessuna nullità della notifica può essere fatta valere allorchè l'atto abbia raggiunto lo scopo attraverso la regolare impugnazione e costituzione da parte ricorrente. ( v. anche
Cass.n. 30922/24). Peraltro l'indirizzo Pec del mittente è assolutamente corretto e riscontrabile sul sito ufficiale.
• Per quanto attiene la ulteriore eccezione circa la nullità della notifica in quanto priva di sottoscrizione si osserva in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'articolo 12 del DPR n. 602 del 1973, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.
D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21 octies della Legge n. 241 del 1990.
• Per quanto attiene l'eccezione circa la nullità della notifica via pec di una copia informatica della cartella si rileva che, con la notifica via pec, non viene notificata una copia della cartella ma il documento stesso.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte è pacifica nel ritenere “ che la cartella esattoriale, che viene allegata al messaggio pec, è esso stesso l'originale non trattandosi di una copia foto riprodotta quanto, piuttosto, del documento informatico originale, del quale, quindi, non esiste altra copia, né analogica, né informatica (principio richiamato in relazione all'ipotesi in cui l'Agente della riscossione, dopo aver generato, informaticamente, il file relativo alla cartella di pagamento, lo alleghi al messaggio notificato a mezzo PEC
, per cui non si rende necessaria alcuna attestazione di conformità, avendo il contribuente ricevuto, quale allegato alla comunicazione a mezzo PEC , l'unico originale della cartella di pagamento generato in via informatica)” (Cassazione civile, sez. VI, 05/10/2020, n. 21328 - n. 39513/21- n.19216/22). Peraltro la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario - il cd atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo - la cd copia informatica – in formato pdf. La Corte, ha dunque escluso l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC, in quanto era nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
• Per quanto attiene la contestazione circa la inesistenza della pretesa tributaria rileva questa Corte che dalla produzione documentale di parte resistente e dall'analisi del PVC della Guardia di Finanza, che ha operato una verifica per le annualità dal 2017 al 2020 presso la rivendita della ricorrente di prodotti per piccoli animali, incrociando i dati con quelli della ditta individuale Società_1 – è emerso che la ricorrente ha contabilizzato nell'anno d'imposta 2017, ai fini II.DD. e I.V.A., n. 24 fatture emesse dalla ditta individuale
Società_1, puntualmente riportate nell'atto impugnato cui si rimanda, per un complessivo imponibile di euro 23.300,00 oltre euro 5.126,00 tutte relative ad operazioni oggettivamente inesistenti Tale genericità emerge per la imprecisione della descrizione della merce in fattura, per la indicazione sempre come mezzo di trasporto della merce dell'auto privata del Società_1 benchè di piccole dimensioni, per i costi non congrui rispetto ai ricavi dichiarati, ma soprattutto per la ripetitività delle fatturazioni (con stesso numero progressivo) emesse dal
Società_1, per cui tra le fatture indirizzate alla ditta Ricorrente_1 per il 2017 la fattura n. 180 viene emessa 24 volte e la fattura n. 290 viene emessa 23 volte. Peraltro la ricorrente ha dichiarato per quella annualità una perdita derivante dall'attività d'impresa di euro 27.109,00. Sulla base quindi dei superiori dati l'ufficio ha determinato l'ammontare delle fatture fittizie, per ciascuna annualità, sottraendo all'importo complessivamente fatturato la somma di euro 47.323,00, che rappresenta la media dei volumi d'affari indicati nelle ultime tre dichiarazioni presentate per gli anni 2010, 2011 e 2012 e della dichiarazione compilata e non presentata per il 2018.
Osserva questa Corte che a fronte dei puntuali rilievi dell'Agenzia con conseguente riscontro documentale, nessun elemento probatorio ha addotto parte ricorrente che si è limitata ad una contestazione generica, tentando di confutare gli esiti della verifica senza però produrre alcun documento o fattura a riscontro delle proprie osservazioni.
D'altronde è principio pacifico che l'onere di dimostrare l'effettività delle operazioni ricade sul contribuente che ha dedotto il costo, atteso che la genericità della descrizione, accompagnata dalla carenza di qualsivoglia altra documentazione a supporto della transazione, rendono legittima la presunzione di inesistenza oggettiva e illegittima la deduzione (oltre che la detrazione IVA). Il contribuente quindi che voglia contestare il superiore assunto deve non solo produrre le fatture e i pagamenti tracciabili ma anche provare di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (Cassazione, sezione tributaria, n. 8130/2025).
Ne discende quindi che in mancanza assoluta di una produzione documentale a confutazione degli esiti dell'accertamento, lo stesso va ritenuto legittimo
• Parimenti infondato appare l'ulteriore motivo circa il difetto di motivazione per il calcolo degli interessi atteso che il calcolo ed il tasso applicato risultano espressamente indicati in calce all'atto opposto . Corretta
l'applicazione delle sanzioni consequenziali .
.Attese, quindi, le superiori precisazioni appare provata la infondatezza del ricorso le cui ragioni sono state smentite documentalmente ed evidenziandosi, peraltro, come parte ricorrente abbia agito senza quel minimo di diligenza e perizia necessari per avvedersi della palese infondatezza della propria pretesa peraltro non corroborata dal alcun elemento probatorio.
Ritenuto pertanto quanto sopra va rigettato il ricorso e condannata la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso . Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 3471,00 oltre accessori .
Siracusa, 10.11.2025
Il Presidente relatore
(dott. Adriana Puglisi)