Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 1073/2023 RG Collegiale non definitiva
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
I SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente
Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al nr. 1073/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno avente ad oggetto : ricorso per separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avvocato Gemma Paola Bracco, elettivamente domiciliata in Perugia, via Baglioni nr. 10 Ricorrente
Nei confronti di
, CF nato il [...] in [...] rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 come dall'Avv. Donatella Panzarola (CF ) del Foro di Perugia, ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso e nello studio della stessa in Perugia (06121), via Pico della
Mirandola 44
Resistente NONCHE'
il P.M. presso il Tribunale di Perugia
INTERVENTORE EX LEGE
Con l'intervento in giudizio dell'Avv. Laura Biarella , con studio in Bastia Umbria, via Vittorio Veneto nr. 28 b, in qualità di tutore provvisorio e difensore in proprio della minore , Persona_1
Oggetto : separazione giudiziale
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4
Come da verbale di udienza del 21.5.2024 da intendersi integralmente richiamato e trascritto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. nata a [...] il [...] e , nato il [...] in [...], Parte_1 Persona_2 hanno contratto matrimonio in data 8.1.2015 a CI di AS, dal quale è nata, il 15.5.2015 la minore
A seguito di presentazione, da parte di di denuncia nei confronti del Persona_1 Parte_1 coniuge per maltrattamenti, il Tribunale per i Minorenni di Perugia, su ricorso del PM minorile, ha adottato, nell'ambito del procedimento iscritto al nr. 660/2021 PP, in data 25.11.2021, decreto di sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori della minore Persona_3 disponendo l'affidamento della minore ai Servizi Sociali del Comune di Perugia con collocamento della stessa in Comunità ( e facoltà della madre di seguirla), nomina di tutore provvisorio della minore in persona dell'Avv. Laura Biarella con segretazione, negli atti, del nome ed indirizzo della Comunità, valutazione da parte della competente istituita presso l'ASL Umbria 1, dell'idoneità genitoriale della coppia. CP_2
La signora ha rifiutato di seguire la minore in Comunità ed è stata inizialmente prevista la Parte_1 possibilità, per la stessa, di incontri in modalità “ protetta” che, tuttavia, sono stati, su indicazione dei Servizi Sociali affidatari interrotti dopo alcuni mesi. Con decreto del 20.9.2022 il Tribunale per i Minorenni ha disposto l'affidamento della minore ad una coppia di affidatari, sulla base di precedente decreto del mese di luglio del 2022 ( non reperito tra gli atti trasmessi) con segretazione della loro identità e del luogo di residenza/domicilio salvo che in separato procedimento iscritto in registro ADN ( il cui numero risulta omissato negli atti successivamente trasmessi a questo ufficio).
Con ricorso del mese di febbraio del 2023 ha presentato ricorso per separazione personale Parte_1 con addebito a carico del coniuge, per i maltrattamenti subiti, con domanda di reintegrazione nella responsabilità genitoriale e, in subordine, di ripristino degli incontri madre – figlia interrotti da oltre un anno. Nella fase presidenziale il resistente non è comparso e all'esito della relativa udienza il Presidente del
Tribunale, dato atto della sospensione della responsabilità genitoriale e ritenuta la necessità, ai fini dell'adozione di provvedimenti sull'affidamento della minore, dell'acquisizione di informazioni presso il TM, ha richiesto all'autorità giudiziaria minorile la trasmissione degli atti relativi al procedimento iscritto al nr. 660/2021 RG ritenendo, ai sensi dell'art. 38 disp. Att. c.c., la competenza sopravvenuta del Tribunale Ordinario anche per il giudizio ex artt. 330 e ss. c.c. pendente presso il Tribunale per i Minorenni. La causa
è stata quindi rimessa avanti al GI con fissazione della relativa udienza di comparizione .
Nelle more il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato la propria incompetenza in relazione al procedimento sulla responsabilità genitoriale ed ha trasmesso gli atti al Tribunale Ordinario, iscritti, in data 5.2.2024, al procedimento nr. 492/2024 RG riunito dal GI al procedimento principale di separazione. Negli atti trasmessi dal Tribunale per i Minorenni sono stati “ omissati” ( in quanto oggetto di secretazione) i riferimenti relativi all'identità della famiglia affidataria della minore, del luogo dove la stessa è attualmente collocata, dei Servizi Sociali del luogo di collocamento che attualmente la seguono.
All'udienza del 6.2.2024 fissata per la comparizione delle parti avanti al GI, si è costituito in giudizio il resistente , riservandosi di formulare le proprie richieste all'esito della “ consultazione” CP_3 del fascicolo. Il GI con provvedimento reso all'esito dell'udienza il GI ha dato atto della trasmissione degli atti del TM fissando nuova udienza per consentire alle parti di formulare le proprie deduzioni sul procedimento relativo alla sospensione della responsabilità genitoriale ed ha richiesto informazioni aggiornate ai Servizi Sociali del Comune di Perugia in relazione alle condizioni di vita della minore ed alla possibilità di “ ripresa” degli incontri tra la minore e i genitori.
pagina 2 di 4 Ha disposto, altresì, la comunicazione del provvedimento al tutore provvisorio della minore Avv.
Laura Biarella per ogni sua determinazione relativa alla tutela degli interessi della stessa. Ha richiesto alle parti il deposito di documentazione attestante che gli stessi non fanno uso di sostanze stupefacenti.
I Servizi Sociali del Comune di Perugia – su espressa sollecitazione del GI a provvedervi - hanno trasmesso relazione “ riepilogativa” della vicenda che ha riguardato la minore nella quale hanno formulato parere “ negativo” alla ripresa dei rapporti tra i genitori e la figlia dato atto del suo buon inserimento nella famiglia affidataria ed affermato l'impossibilità di comunicare al Tribunale i dati relativi alla famiglia affidataria e al luogo dove la minore si trova, stante la persistente segretazione degli atti su disposizione del Tribunale per i Minorenni. Il Tribunale per i Minorenni ha trasmesso ulteriori atti ( parziali) relativi al procedimento per il quale ha dichiarato la propria incompetenza con apposizione di “ omissis” relativi all'identità ( e scelta) della famiglia affidataria e del luogo di collocamento della minore. Si è costituita in giudizio l'Avv. Laura Biarella, in qualità di tutore provvisorio della minore Persona_3 che ha chiesto la conferma del provvedimento di affidamento della minore alla coppia individuata dal TM, il mantenimento della segretazione dei dati relativi al luogo dove la minore si trova e all'identità degli affidatari nonché ulteriore valutazione sull'idoneità genitoriale delle parti e previsione eventuale di ripresa degli incontri con la minore in modalità protetta. Il padre della minore ha depositato memoria difensiva dichiarando la propria disponibilità a seguire percorso di sostegno alla genitorialità ed anche di sottoposizione ad esami diretti ad escludere che sia assuntore di sostanze stupefacenti. All'udienza del
19.3.2024 il GI ha informato le parti e il tutore provvisorio degli atti trasmessi dal TM segnalando l'esistenza di dati “ segretati” . Entrambe le parti hanno chiesto il ripristino di incontri con la minore, il tutore provvisorio ha chiesto la conferma dei provvedimenti adottati dal TM. Il GI ha rimesso gli atti al collegio, limitatamente ai provvedimenti di modifica, revoca o conferma dei provvedimenti del TM, riservando all'esito della decisione provvisoria del Collegio sui provvedimenti ex artt. 330 e ss. c.c. , ogni determinazione relativa alla trattazione di merito del giudizio di separazione.
Con provvedimento del 2.5.2024 il Tribunale, stante l'impossibilità, per mancanza di informazioni relative al luogo dove si trova la minore e all'identità della famiglia affidataria, ha sollecitato il Tribunale per i
Minorenni a fornire informazioni sulle ragioni del mantenimento di dati “ riservati” inerenti il collocamento della minore e l'identità dei componenti della famiglia affidataria disponendo rinvio del procedimento avanti al GI.
Il Tribunale per i Minorenni, nelle more, ha comunicato il provvedimento con il quale è stato disposto l'affidamento familiare della minore segnalando, tuttavia, l'esigenza di mantenere “ riservati” i dati relativi alla famiglia affidataria a tutela della loro privacy pur escludendo la pendenza di ulteriori procedimenti a tutela della minore. Avanti al GI le parti hanno chiesto che sia ripristinata la loro responsabilità genitoriale anche a mezzo di provvedimenti provvisori e la ricorrente ha chiesto adozione di provvedimento in punto di
“ status”. La causa limitatamente alla domanda di separazione è stata rimessa al Collegio per le sue determinazioni.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013
pagina 3 di 4 n. 2183). Orbene, nel caso di specie le dichiarazioni rese dalle parti in corso di causa rendono evidente la loro decisione di interrompere la relazione coniugale. La causa deve proseguire – come da separata ordinanza - sulle questioni accessorie anche con riguardo al procedimento “ de potestate” trasmesso dal TM e riunito al presente giudizio.
Ogni determinazione in punto di spese sarà assunta in sede di definizione dell'intero giudizio di merito
PQM
1) Dichiara la separazione personale tra nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato il [...] in [...], che hanno contratto matrimonio in data 8.1.2015 a Persona_2
CI di AS ( atto di matrimonio nr. 2, parte I, anno 2015, registro atti di stato civile del
Comune di CI di AS);
2) Dispone che la Cancelleria provveda a trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CI di AS estratto autentico del dispositivo della pronuncia relativamente ai capi 1) e 2) perché lo stesso provveda alle annotazioni di legge
3) Dispone quanto alla prosecuzione del giudizio come da separato provvedimento
Perugia, 18.2.2025 Il Presidente
pagina 4 di 4