Art. 2.
La spesa di cui al precedente articolo verra' fronteggiata con una quota parte delle maggiori entrate accertate con legge 10 agosto 1950, n. 658 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La spesa di cui al precedente articolo verra' fronteggiata con una quota parte delle maggiori entrate accertate con legge 10 agosto 1950, n. 658 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.