CASS
Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2024, n. 21018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21018 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MI CA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/05/2023 del Tribunale di sorveglianza di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21018 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 06/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste confermava la decisione dell'Ufficio di sorveglianza di Udine, adottata il 14 dicembre 2022, con cui era stata prorogata di un anno, nei confronti di CA MI (condannato per associazione di tipo mafioso e assoggettato a regime penitenziario differenziato), la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro. Il Tribunale di sorveglianza - nel rammentare come il primo giudice avesse ritenuto la pericolosità sociale dell'internato scemata, e tuttavia non sicuramente fronteggiabile con le mere prescrizioni della libertà vigilata a causa di un'incompleta istruttoria - condivideva tale apprezzamento. L'incertezza dei tempi necessari ad integrarla, e la connessa esigenza di non lasciare scadere invano il termine della proroga precedente, giustificavano senz'altro la proroga ulteriore, potendo sempre l'interessato richiedere la revoca anticipata della misura una volta che gli accertamenti, anche grazie al suo contributo, fossero stati condotti e conclusi. Né le integrazioni istruttorie avrebbero potuto essere disposte in sede di appello, pena la perdita della garanzia del doppio grado. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione degli aritt. 206, 208 e 216 cod. pen. e degli artt. 125 e 666 cod. proc. pen., nonché l'apparenza della motivazione. In sede di riesame della pericolosità sociale, ai fini del mantenimento o della revoca di una misura di sicurezza, andrebbero sempre compiuti, secondo il ricorrente, rigorosi accertamenti, volti a verificare se sia anc:ora accentuata la possibilità che l'interessato commetta in futuro nuovi reati. La verifica andrebbe effettuata non solo a partire dalla gravità dei fatti criminosi commessi, ma anche tenendo conto del comportamento successivo del condannato, durante e dopo l'espiazione della pena. Nella specie, la verifica si era giovata di risultanze di osservazione ampiamente favorevoli e aveva dato luogo, quanto meno, ad un'attenuazione del giudizio di pericolosità, e non avrebbe potuto il giudice a quo ignorare tale dato a causa di pretese lacune informative che sarebbe stato suo esclusivo compito colmare, ovvero in nome del formalistico rispetto del principio del doppio grado. La contemporanea sottoposizione di MI alla casa di lavoro e al regime penitenziario differenziato innescherebbe un corto circuito destinato, altrimenti, a N 2 perpetuare sine die la misura di sicurezza detentiva, senza possibilità di godere di licenze, di accedere illimitatamente all'attività lavorativa e di dimostrare così la cessazione della pericolosità sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. A fronte di una pericolosità sociale diminuita - in tal senso si è espresso, rispetto a MI, il Magistrato di sorveglianza, e il Tribunale di sorveglianza ha recepito tale valutazione - la possibilità che il ridotto livello di tale pericolosità potesse essere fronteggiata con la sola libertà vigilata è stata lasciata espressamente dipendere da specifiche integrazioni istruttorie, che già il primo giudice affermava tuttavia di non poter disporre perché nel tempo occorrente sarebbe intanto scaduta la misura di sicurezza, e che il Tribunale ha parimenti denegato per non far perdere all'interessato la garanzia del doppio grado di giudizio. Né l'uno né l'altro argomento hanno pregio. 3. Il termine di durata della misura di sicurezza è un termine minimo, la cui scadenza non determina la cessazione automatica della misura stessa, che invece permane sino all'eventuale provvedimento di revoca, previo accertamento della cessazione della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 51660 del 16/10/2018, Mainardi, Rv. 274379-01). Dunque, il Magistrato di sorveglianza avrebbe potuto e dovuto compiere al riguardo, senza remore di sorta, ogni consentito approfondimento, avvalendosi dei poteri officiosi attribuitigli dalla legge (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay, Rv. 277793-01). La misura di sicurezza detentiva opera, del resto, se e quando l'autore del fatto esprime una pericolosità sociale concreta e di grado correlato, che deve sussistere in ogni momento della sua esecuzione. Per quanto occasionata dalla commissione di un reato, la misura in discorso, al pari di ogni altra misura di sicurezza personale, non svolge alcuna funzione retributiva e deve essere immediatamente revocata, o sostituita con altra meno gravosa, non appena si riscontri la cessazione della condizione di pericolosità che la giustifichi, quali che ne siano le modalità di esecuzione e anche se quest'ultima sia in atto secondo le regole straordinarie di cui all'art. 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (C. cost., n. 197 del 2021). N 3 54 4. Il Tribunale di sorveglianza, per parte sua, non poteva limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento appellato, ma doveva apprezzarne la permanente legittimità e convenienza sia alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato dinanzi ad esso, sia, ancor prima, alla stregua delle informazioni doverosamente acquisibili, anche d'ufficio, a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. peri., richiamato dal successivo art. 678 (Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Foriglio, Rv. 278691-01, e succ. conforme). Il principio del doppio grado è stato, infine, evocato in modo non avveduto dall'ordinanza impugnata. Esso garantisce una doppia valutazione giudiziale sul caso nel suo complesso, e non già sulle singole questioni che si pongono per la soluzione di esso, e tanto meno obbliga il giudice funzionalmente superiore a decidere sulla stessa identica piattaforma probatoria e valutativa su cu si è basata la prima decisione (Sez. 1, n. 3252 del 14/02/1994, Pino, Rv. 199177- 01). 5. L'ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata con rinvio, ai fini di una rinnovata valutazione che si giovi di un corredo informativo esaustivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste. Così deciso il 06/03/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21018 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 06/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste confermava la decisione dell'Ufficio di sorveglianza di Udine, adottata il 14 dicembre 2022, con cui era stata prorogata di un anno, nei confronti di CA MI (condannato per associazione di tipo mafioso e assoggettato a regime penitenziario differenziato), la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro. Il Tribunale di sorveglianza - nel rammentare come il primo giudice avesse ritenuto la pericolosità sociale dell'internato scemata, e tuttavia non sicuramente fronteggiabile con le mere prescrizioni della libertà vigilata a causa di un'incompleta istruttoria - condivideva tale apprezzamento. L'incertezza dei tempi necessari ad integrarla, e la connessa esigenza di non lasciare scadere invano il termine della proroga precedente, giustificavano senz'altro la proroga ulteriore, potendo sempre l'interessato richiedere la revoca anticipata della misura una volta che gli accertamenti, anche grazie al suo contributo, fossero stati condotti e conclusi. Né le integrazioni istruttorie avrebbero potuto essere disposte in sede di appello, pena la perdita della garanzia del doppio grado. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione degli aritt. 206, 208 e 216 cod. pen. e degli artt. 125 e 666 cod. proc. pen., nonché l'apparenza della motivazione. In sede di riesame della pericolosità sociale, ai fini del mantenimento o della revoca di una misura di sicurezza, andrebbero sempre compiuti, secondo il ricorrente, rigorosi accertamenti, volti a verificare se sia anc:ora accentuata la possibilità che l'interessato commetta in futuro nuovi reati. La verifica andrebbe effettuata non solo a partire dalla gravità dei fatti criminosi commessi, ma anche tenendo conto del comportamento successivo del condannato, durante e dopo l'espiazione della pena. Nella specie, la verifica si era giovata di risultanze di osservazione ampiamente favorevoli e aveva dato luogo, quanto meno, ad un'attenuazione del giudizio di pericolosità, e non avrebbe potuto il giudice a quo ignorare tale dato a causa di pretese lacune informative che sarebbe stato suo esclusivo compito colmare, ovvero in nome del formalistico rispetto del principio del doppio grado. La contemporanea sottoposizione di MI alla casa di lavoro e al regime penitenziario differenziato innescherebbe un corto circuito destinato, altrimenti, a N 2 perpetuare sine die la misura di sicurezza detentiva, senza possibilità di godere di licenze, di accedere illimitatamente all'attività lavorativa e di dimostrare così la cessazione della pericolosità sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. A fronte di una pericolosità sociale diminuita - in tal senso si è espresso, rispetto a MI, il Magistrato di sorveglianza, e il Tribunale di sorveglianza ha recepito tale valutazione - la possibilità che il ridotto livello di tale pericolosità potesse essere fronteggiata con la sola libertà vigilata è stata lasciata espressamente dipendere da specifiche integrazioni istruttorie, che già il primo giudice affermava tuttavia di non poter disporre perché nel tempo occorrente sarebbe intanto scaduta la misura di sicurezza, e che il Tribunale ha parimenti denegato per non far perdere all'interessato la garanzia del doppio grado di giudizio. Né l'uno né l'altro argomento hanno pregio. 3. Il termine di durata della misura di sicurezza è un termine minimo, la cui scadenza non determina la cessazione automatica della misura stessa, che invece permane sino all'eventuale provvedimento di revoca, previo accertamento della cessazione della pericolosità sociale (Sez. 1, n. 51660 del 16/10/2018, Mainardi, Rv. 274379-01). Dunque, il Magistrato di sorveglianza avrebbe potuto e dovuto compiere al riguardo, senza remore di sorta, ogni consentito approfondimento, avvalendosi dei poteri officiosi attribuitigli dalla legge (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay, Rv. 277793-01). La misura di sicurezza detentiva opera, del resto, se e quando l'autore del fatto esprime una pericolosità sociale concreta e di grado correlato, che deve sussistere in ogni momento della sua esecuzione. Per quanto occasionata dalla commissione di un reato, la misura in discorso, al pari di ogni altra misura di sicurezza personale, non svolge alcuna funzione retributiva e deve essere immediatamente revocata, o sostituita con altra meno gravosa, non appena si riscontri la cessazione della condizione di pericolosità che la giustifichi, quali che ne siano le modalità di esecuzione e anche se quest'ultima sia in atto secondo le regole straordinarie di cui all'art. 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (C. cost., n. 197 del 2021). N 3 54 4. Il Tribunale di sorveglianza, per parte sua, non poteva limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento appellato, ma doveva apprezzarne la permanente legittimità e convenienza sia alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato dinanzi ad esso, sia, ancor prima, alla stregua delle informazioni doverosamente acquisibili, anche d'ufficio, a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. peri., richiamato dal successivo art. 678 (Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Foriglio, Rv. 278691-01, e succ. conforme). Il principio del doppio grado è stato, infine, evocato in modo non avveduto dall'ordinanza impugnata. Esso garantisce una doppia valutazione giudiziale sul caso nel suo complesso, e non già sulle singole questioni che si pongono per la soluzione di esso, e tanto meno obbliga il giudice funzionalmente superiore a decidere sulla stessa identica piattaforma probatoria e valutativa su cu si è basata la prima decisione (Sez. 1, n. 3252 del 14/02/1994, Pino, Rv. 199177- 01). 5. L'ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata con rinvio, ai fini di una rinnovata valutazione che si giovi di un corredo informativo esaustivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Trieste. Così deciso il 06/03/2024