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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 3227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3227 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RQ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7368/2024 promossa da:
(C.F. , nato in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 A BAZ ente domiciliato in STRADA GARIBALDI 22 a PARMA presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 iati pr i quest'ultima, siti in VIA ALFREDO TESTONI n. 6 a BOLOGNA presso il difensore;
RESISTENTE
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 27.10.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
Motivi della decisione Con atto tempestivamente proposto in data 22 maggio 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente, nato in [...] il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 18/04/2024 dal Questore della Provincia di Parma, notificato in data 22 aprile 2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 19/12/2023 dalla competente Commissione Territoriale, secondo la quale dalla documentazione acquisita agli atti non sono emersi elementi riconducibili ad ipotesi di non refoulement ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1. primo e secondo periodo D.Lgs. n. 286 citato, né altre ipotesi di non refoulement di cui all'articolo 19 comma 1 1 terzo e quarto periodo alla luce della giurisprudenza in materia di articolo 8 CEDU della Corte di Cassazione, in quanto dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'articolo 8 CEDU.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego abbia leso il suo diritto al rispetto della vita privata ed evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, nonché lo svolgimento di attività lavorativa.
Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Stato, Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso.
pagina 1 di 5 Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, anche alla luce dei certificati penali prodotti nel sub procedimento in seguito a richiesta del giudice, è stata rigettata l'istanza di sospensione e fissata udienza per l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 3.09.2024, ha dichiarato in lingua italiana: “ D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel 2015. D. E' arrivato da solo? R. Sì. D. E' stato in accoglienza? R. Sì, sono stato circa due giorni in un campo in Sicilia poi ci hanno trasferito in un altro campo a Bologna. D. Quanto tempo è rimasto a Bologna? R. Solo un mese, poi mi hanno trasferito a Parma, sempre in un campo. D. Quanto tempo è rimasto nel campo a Parma? R. Circa 4 anni. D. Ha presentato domanda di protezione internazionale? R. Si, due volte. Sempre a Parma. D. Quando eri nel campo a Parma hai studiato, hai fatto qualche corso professionale? R. Ho studiato la lingua e ho fatto del volontariato per il Comune di Parma;
ci occupavamo della pulizia delle strade e parchi della città. D. Quando ha cominciato a lavorare? R. Che io ricordi, ho iniziato nel 2024. E' il contratto che ho dato all'avvocato. D. Ha lavorato nel corso di questi anni, anche non in regola? R. Sì, ho lavorato facendo le pulizie in un supermercato, ho lavorato come parrucchiere, sempre senza contratto. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia? R. No, mai. D. Come ha fatto a mantenersi in questi anni? R. Ho chiesto aiuto alla e fino al 2019 ero comunque in accoglienza. D. Dove ha CP_3 Tes vissuto dal 2019 ad oggi? R. Sono st tato da un mio amico, dormivo a casa sua per terra. Attualmente dove vive? R. Abito in una stanza in casa con un mio amico a cui pago circa 150 euro mese. D. Ha una ricevuta della domanda di protezione speciale? R. Ce l'avevo ma me l'hanno ritirata in Questura quando mi hanno notificato il rigetto. Quando sono stato assunto avevo la ricevuta. D. Quanto guadagna più o meno al mese? R. Circa 500 euro mensili. D. Ha altro da aggiungere? R. Sì, vorrei dire che l'azienda per cui lavoro mi ha fatto sapere che se otterrò il titolo di soggiorno mi assumerà a tempo pieno e io non vedo l'ora di poter lavorare tutto il giorno”.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza, il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, delegando la causa al GOP appartenente all'Ufficio del processo per la prosecuzione dell'istruttoria (v. decreto in atti del 30.1.25). Quindi, la causa è stata istruita dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione e audizione della ricorrente, la quale, all'udienza del 14.7.2025, ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: rispetto all'udienza di settembre 2024 posso dire che ho trovato un nuovo lavoro da aprile 2025 per una ditta che lavora le carni a Parma, con contratto a tempo determinato che è scaduto i due giorni fa, ma mi deve arrivare il rinnovo perché io sto continuando a lavorare;
domani devo parlare con il mio datore di lavoro per sapere quando scadrà il rinnovo;
in genere il rinnovo è di tre mesi. La paga di giugno l'ho presa ed è di 900,00 euro;
lavoro 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, a volta il sabato mattina. ADR: sto bene in salute. ADR: sono single, non ho relazioni affettive. ADR: in Nigeria, in Edo State vivono ancora mia madre e mia sorella con le quali sono in contatto. Ogni tanto riesco a inviare denaro a mia madre. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia. ADR: ora vivo a casa di un altro amico connazionale a Casalmaggiore, che è vicino a Parma. Pago di affitto per una stanza singola 300,00 euro al mese. Siamo in tre in casa, ognuno ha la propria stanza. Il mio amico è proprietario di casa, ma non mi rilascia la dichiarazione di ospitalità, mi ha detto che non me la può fare ora”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di note, la causa è stata riferita al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Parma con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
pagina 2 di 5 Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il rilascio del titolo richiesto, CP_4 richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Co territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_4 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal parere della competente Commissione territoriale in atti, la domanda amministrativa è stata presentata prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23, cfr. sul punto parere della Commissione Territoriale). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
pagina 3 di 5 Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, è pacifico ed emerge documentalmente che il ricorrente, immune da pregiudizi penali (nulla sul punto è pervenuto da parte resistente), è giunto in Italia nel 2015 e ha presentato una prima istanza di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale di Bologna nel maggio del 2016; avverso tale decisione l'istante ha presentato ricorso, respinto con ordinanza del Tribunale di Bologna del marzo del 2017. Ha successivamente presentato una domanda reiterata, nel 2023, dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale. Ha infine proposto dinanzi alla Questura di Parma, in data anteriore al marzo 2023 (cfr. sul punto parere della Commissione Territoriale), istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata con il provvedimento impugnato. Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 2018 ed ha poi ripreso a lavorare in modo regolare nel 2024, proseguendo fino all'attualità; fino al 6.11.2025 è stato assunto in qualità di socio lavoratore, con le mansioni di facchino, presso la società cooperativa Ziambros. I redditi percepiti (euro 500 circa nel 2018, euro 2900 circa nel 2024 ed euro 6200 circa fino al mese di agosto 2025), seppur esigui, attestano il progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, il quale, si ribadisce, non ha mai commesso atti contrari alle regole della civile convivenza. Come dallo stesso dichiarato nel corso dell'udienza in tribunale, nel corso degli anni ha svolto talvolta attività lavorativa “in nero” e si è rivolto alla per chiedere supporto (“D. Ha lavorato nel corso CP_3 di questi anni, anche non in regola? R. Sì, orato facendo le pulizie in un supermercato, ho lavorato come parrucchiere, sempre senza contratto. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia? R. No, mai. D. Come ha fatto a mantenersi in questi anni? R. Ho chiesto aiuto alla e fino al 2019 CP_3 ero comunque in accoglienza”). Inoltre, è riuscito, nonostante le difficoltà economiche, a reperire un'autonoma situazione alloggiativa (cfr. verbale udienza del 14.7.2025). Ha peraltro dimostrato, altresì, pur in assenza di idonee attestazioni, di conoscere la lingua italiana atteso lo svolgimento delle sue audizioni in sede giudiziale senza l'ausilio di interprete come evincibile dai relativi verbali d'udienza in atti.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata (10 anni circa) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici e/o economici, con i familiari ivi rimasti. Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione della ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che ella ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
pagina 4 di 5 Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7368/2024 promossa da:
(C.F. , nato in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 A BAZ ente domiciliato in STRADA GARIBALDI 22 a PARMA presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 iati pr i quest'ultima, siti in VIA ALFREDO TESTONI n. 6 a BOLOGNA presso il difensore;
RESISTENTE
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 27.10.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
Motivi della decisione Con atto tempestivamente proposto in data 22 maggio 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente, nato in [...] il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 18/04/2024 dal Questore della Provincia di Parma, notificato in data 22 aprile 2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 19/12/2023 dalla competente Commissione Territoriale, secondo la quale dalla documentazione acquisita agli atti non sono emersi elementi riconducibili ad ipotesi di non refoulement ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1. primo e secondo periodo D.Lgs. n. 286 citato, né altre ipotesi di non refoulement di cui all'articolo 19 comma 1 1 terzo e quarto periodo alla luce della giurisprudenza in materia di articolo 8 CEDU della Corte di Cassazione, in quanto dall'istruttoria non sono emersi elementi attestanti la presenza di un effettivo inserimento sociale in Italia tali da rendere il rimpatrio un'indebita ingerenza dello Stato nella sfera privata e familiare del richiedente in violazione dell'articolo 8 CEDU.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego abbia leso il suo diritto al rispetto della vita privata ed evidenziando la durata del suo soggiorno sul territorio nazionale, nonché lo svolgimento di attività lavorativa.
Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Stato, Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso.
pagina 1 di 5 Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, anche alla luce dei certificati penali prodotti nel sub procedimento in seguito a richiesta del giudice, è stata rigettata l'istanza di sospensione e fissata udienza per l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 3.09.2024, ha dichiarato in lingua italiana: “ D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel 2015. D. E' arrivato da solo? R. Sì. D. E' stato in accoglienza? R. Sì, sono stato circa due giorni in un campo in Sicilia poi ci hanno trasferito in un altro campo a Bologna. D. Quanto tempo è rimasto a Bologna? R. Solo un mese, poi mi hanno trasferito a Parma, sempre in un campo. D. Quanto tempo è rimasto nel campo a Parma? R. Circa 4 anni. D. Ha presentato domanda di protezione internazionale? R. Si, due volte. Sempre a Parma. D. Quando eri nel campo a Parma hai studiato, hai fatto qualche corso professionale? R. Ho studiato la lingua e ho fatto del volontariato per il Comune di Parma;
ci occupavamo della pulizia delle strade e parchi della città. D. Quando ha cominciato a lavorare? R. Che io ricordi, ho iniziato nel 2024. E' il contratto che ho dato all'avvocato. D. Ha lavorato nel corso di questi anni, anche non in regola? R. Sì, ho lavorato facendo le pulizie in un supermercato, ho lavorato come parrucchiere, sempre senza contratto. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia? R. No, mai. D. Come ha fatto a mantenersi in questi anni? R. Ho chiesto aiuto alla e fino al 2019 ero comunque in accoglienza. D. Dove ha CP_3 Tes vissuto dal 2019 ad oggi? R. Sono st tato da un mio amico, dormivo a casa sua per terra. Attualmente dove vive? R. Abito in una stanza in casa con un mio amico a cui pago circa 150 euro mese. D. Ha una ricevuta della domanda di protezione speciale? R. Ce l'avevo ma me l'hanno ritirata in Questura quando mi hanno notificato il rigetto. Quando sono stato assunto avevo la ricevuta. D. Quanto guadagna più o meno al mese? R. Circa 500 euro mensili. D. Ha altro da aggiungere? R. Sì, vorrei dire che l'azienda per cui lavoro mi ha fatto sapere che se otterrò il titolo di soggiorno mi assumerà a tempo pieno e io non vedo l'ora di poter lavorare tutto il giorno”.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza, il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, delegando la causa al GOP appartenente all'Ufficio del processo per la prosecuzione dell'istruttoria (v. decreto in atti del 30.1.25). Quindi, la causa è stata istruita dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione e audizione della ricorrente, la quale, all'udienza del 14.7.2025, ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: rispetto all'udienza di settembre 2024 posso dire che ho trovato un nuovo lavoro da aprile 2025 per una ditta che lavora le carni a Parma, con contratto a tempo determinato che è scaduto i due giorni fa, ma mi deve arrivare il rinnovo perché io sto continuando a lavorare;
domani devo parlare con il mio datore di lavoro per sapere quando scadrà il rinnovo;
in genere il rinnovo è di tre mesi. La paga di giugno l'ho presa ed è di 900,00 euro;
lavoro 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, a volta il sabato mattina. ADR: sto bene in salute. ADR: sono single, non ho relazioni affettive. ADR: in Nigeria, in Edo State vivono ancora mia madre e mia sorella con le quali sono in contatto. Ogni tanto riesco a inviare denaro a mia madre. ADR: non ho mai avuto problemi con la giustizia. ADR: ora vivo a casa di un altro amico connazionale a Casalmaggiore, che è vicino a Parma. Pago di affitto per una stanza singola 300,00 euro al mese. Siamo in tre in casa, ognuno ha la propria stanza. Il mio amico è proprietario di casa, ma non mi rilascia la dichiarazione di ospitalità, mi ha detto che non me la può fare ora”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di note, la causa è stata riferita al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Parma con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
pagina 2 di 5 Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il rilascio del titolo richiesto, CP_4 richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Co territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_4 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal parere della competente Commissione territoriale in atti, la domanda amministrativa è stata presentata prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23, cfr. sul punto parere della Commissione Territoriale). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
pagina 3 di 5 Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, è pacifico ed emerge documentalmente che il ricorrente, immune da pregiudizi penali (nulla sul punto è pervenuto da parte resistente), è giunto in Italia nel 2015 e ha presentato una prima istanza di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale di Bologna nel maggio del 2016; avverso tale decisione l'istante ha presentato ricorso, respinto con ordinanza del Tribunale di Bologna del marzo del 2017. Ha successivamente presentato una domanda reiterata, nel 2023, dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale. Ha infine proposto dinanzi alla Questura di Parma, in data anteriore al marzo 2023 (cfr. sul punto parere della Commissione Territoriale), istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata con il provvedimento impugnato. Ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa nel 2018 ed ha poi ripreso a lavorare in modo regolare nel 2024, proseguendo fino all'attualità; fino al 6.11.2025 è stato assunto in qualità di socio lavoratore, con le mansioni di facchino, presso la società cooperativa Ziambros. I redditi percepiti (euro 500 circa nel 2018, euro 2900 circa nel 2024 ed euro 6200 circa fino al mese di agosto 2025), seppur esigui, attestano il progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, il quale, si ribadisce, non ha mai commesso atti contrari alle regole della civile convivenza. Come dallo stesso dichiarato nel corso dell'udienza in tribunale, nel corso degli anni ha svolto talvolta attività lavorativa “in nero” e si è rivolto alla per chiedere supporto (“D. Ha lavorato nel corso CP_3 di questi anni, anche non in regola? R. Sì, orato facendo le pulizie in un supermercato, ho lavorato come parrucchiere, sempre senza contratto. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia? R. No, mai. D. Come ha fatto a mantenersi in questi anni? R. Ho chiesto aiuto alla e fino al 2019 CP_3 ero comunque in accoglienza”). Inoltre, è riuscito, nonostante le difficoltà economiche, a reperire un'autonoma situazione alloggiativa (cfr. verbale udienza del 14.7.2025). Ha peraltro dimostrato, altresì, pur in assenza di idonee attestazioni, di conoscere la lingua italiana atteso lo svolgimento delle sue audizioni in sede giudiziale senza l'ausilio di interprete come evincibile dai relativi verbali d'udienza in atti.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata (10 anni circa) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici e/o economici, con i familiari ivi rimasti. Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione della ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che ella ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
pagina 4 di 5 Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese, atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
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