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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/09/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 16/09/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7444/2023, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 6811/2019
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. Parte_1
t. dom. in Caserta, alla via F. Renella n. 32, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. De Benedictis, I. Verrengia, L. CP_1 li, N. Fumo e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/11/2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 6811/2019 R.G.) per il CP_1
r cimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'handicap in condizione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell' deducendo che gli stati CP_1 patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richies Concludeva chiedendo di “1) Dichiarare che la ricorrente è bisognevole di assistenza continua e portatrice di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, Legge 104/92 con diritto all'indennità di accompagnamento ed ai benefici previsti dalla L.104/92 art.3 co.3, con decorrenza dalla domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziale;
2) Per effetto di tale declaratoria, condannare l' in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della L. 104/92 co. 3 art. 3 dalla domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziario oltre gli interessi legali come per legge”. Vittoria di spese, con attribuzione.
1 Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Spese vinte. Depositato l'elaborato peritale integrativo da parte del ctu già nominato in sede di atp, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 16/10/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 07/11/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 20/11/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante e la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il ctu nominato in sede di atp, preso atto delle contestazioni sollevate da parte ricorrente, e tenuto conto, in particolare, della documentazione sanitaria sopravvenuta, osservava quanto segue: “Preliminarmente si rappresenta come l'ultima certificazione allegata agli atti era relativa 2 ad una visita neurologica del 2022, dalla quale si evinceva un iniziale declino cognitivo e qualche impaccio motorio, condizioni compatibili con quanto riscontrato nel corso della visita medica espletata nel corso dell'accesso delle operazioni tecniche. La nuova documentazione prodotta, oggetto dell'opposizione, è relativa ad una visita geriatrica del Maggio 2024 corredata di test esploranti le autonomie personali che certifica una condizione aggravatasi evidentemente molto rapidamente. La progressione della compromissione funzionale in corso di cerebrovasculopatia cronica può, seppur non usualmente, all'improvviso diventare molto rapida, talvolta anche in modo subacuto e, stando a quanto certificato dalla dott.ssa sembra che sia ciò che è accaduto all'Istante. Le risultanze dei test somministrati Per_1 indicano elle autonomie personali e pertanto, in virtù delle considerazioni di cui sopra, l'Istante, sulla scorta della relazione geriatrica prodotta, è da considerarsi “Invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)”, ovvero meritevole dell'Indennità di accompagnamento a far data della visita geriatrica del 02/05/2024. Per le medesime considerazioni, le infermità patite dalla ricorrente sono di entità tali da concretizzare i requisiti sanitari ai fini della connotazione di gravità del terzo comma dell'articolo 3 della Legge 104/1992, in quanto si ravvede la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la consulenza resa – comprensiva dell'integrazione peritale - appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di specifiche contestazioni delle parti ne consegue, pertanto, che va accertato il diritto della parte istante al riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, nonché portatrice dello stato di handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 dal 02/05/2024. Giova, infine, precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Quanto alle spese, in considerazione del riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e ai ricorsi per atp e in opposizione ad atp, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso del requisito sanitario per il rico di
3 accompagnamento, nonché dello stato di handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/1992, a decorrere dal 02/05/2024; b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari da
Santa Maria Capua Vetere, 16/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 16/09/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7444/2023, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 6811/2019
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. Parte_1
t. dom. in Caserta, alla via F. Renella n. 32, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. De Benedictis, I. Verrengia, L. CP_1 li, N. Fumo e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Arena Località San Benedetto RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/11/2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 6811/2019 R.G.) per il CP_1
r cimento dell'indennità di accompagnamento, nonché dell'handicap in condizione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell' deducendo che gli stati CP_1 patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richies Concludeva chiedendo di “1) Dichiarare che la ricorrente è bisognevole di assistenza continua e portatrice di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, Legge 104/92 con diritto all'indennità di accompagnamento ed ai benefici previsti dalla L.104/92 art.3 co.3, con decorrenza dalla domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziale;
2) Per effetto di tale declaratoria, condannare l' in CP_1 persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici della L. 104/92 co. 3 art. 3 dalla domanda amministrativa o dal riconoscimento giudiziario oltre gli interessi legali come per legge”. Vittoria di spese, con attribuzione.
1 Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e per carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Spese vinte. Depositato l'elaborato peritale integrativo da parte del ctu già nominato in sede di atp, la causa giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 16/10/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 07/11/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 20/11/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante e la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il ctu nominato in sede di atp, preso atto delle contestazioni sollevate da parte ricorrente, e tenuto conto, in particolare, della documentazione sanitaria sopravvenuta, osservava quanto segue: “Preliminarmente si rappresenta come l'ultima certificazione allegata agli atti era relativa 2 ad una visita neurologica del 2022, dalla quale si evinceva un iniziale declino cognitivo e qualche impaccio motorio, condizioni compatibili con quanto riscontrato nel corso della visita medica espletata nel corso dell'accesso delle operazioni tecniche. La nuova documentazione prodotta, oggetto dell'opposizione, è relativa ad una visita geriatrica del Maggio 2024 corredata di test esploranti le autonomie personali che certifica una condizione aggravatasi evidentemente molto rapidamente. La progressione della compromissione funzionale in corso di cerebrovasculopatia cronica può, seppur non usualmente, all'improvviso diventare molto rapida, talvolta anche in modo subacuto e, stando a quanto certificato dalla dott.ssa sembra che sia ciò che è accaduto all'Istante. Le risultanze dei test somministrati Per_1 indicano elle autonomie personali e pertanto, in virtù delle considerazioni di cui sopra, l'Istante, sulla scorta della relazione geriatrica prodotta, è da considerarsi “Invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)”, ovvero meritevole dell'Indennità di accompagnamento a far data della visita geriatrica del 02/05/2024. Per le medesime considerazioni, le infermità patite dalla ricorrente sono di entità tali da concretizzare i requisiti sanitari ai fini della connotazione di gravità del terzo comma dell'articolo 3 della Legge 104/1992, in quanto si ravvede la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la consulenza resa – comprensiva dell'integrazione peritale - appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di specifiche contestazioni delle parti ne consegue, pertanto, che va accertato il diritto della parte istante al riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, nonché portatrice dello stato di handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 dal 02/05/2024. Giova, infine, precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n. 6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Quanto alle spese, in considerazione del riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda amministrativa e ai ricorsi per atp e in opposizione ad atp, ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso del requisito sanitario per il rico di
3 accompagnamento, nonché dello stato di handicap in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/1992, a decorrere dal 02/05/2024; b) compensa integralmente le spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari da
Santa Maria Capua Vetere, 16/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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