Articolo 5 della Legge 24 luglio 1985, n. 401
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 agosto 1985
Art. 5.
Il creditore puo' domandare al giudice il sequestro dei prosciutti dati in pegno qualora il debitore non si attenga alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo.
In tale caso i prosciutti vengono affidati al creditore o ad un terzo dallo stesso indicato.
Entrata in vigore il 24 agosto 1985