Versione
24 agosto 1985
24 agosto 1985
Art. 5.
Il creditore puo' domandare al giudice il sequestro dei prosciutti dati in pegno qualora il debitore non si attenga alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo.
In tale caso i prosciutti vengono affidati al creditore o ad un terzo dallo stesso indicato.
Il creditore puo' domandare al giudice il sequestro dei prosciutti dati in pegno qualora il debitore non si attenga alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo.
In tale caso i prosciutti vengono affidati al creditore o ad un terzo dallo stesso indicato.