Art. 5.
Il creditore puo' domandare al giudice il sequestro dei prosciutti dati in pegno qualora il debitore non si attenga alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo.
In tale caso i prosciutti vengono affidati al creditore o ad un terzo dallo stesso indicato.
Il creditore puo' domandare al giudice il sequestro dei prosciutti dati in pegno qualora il debitore non si attenga alle norme di lavorazione e per ogni altro grave motivo.
In tale caso i prosciutti vengono affidati al creditore o ad un terzo dallo stesso indicato.