TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/10/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile-, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n° 5610/2020 al Ruolo Generale e vertente tra
(avv. Massimo Lazzari e Luca Roda) Parte_1
-ATTRICE- e
(avv. Raffaella Zamboni) Controparte_1
-CONVENUTA-
Oggetto: opposizione DI CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte_1
“Disattesa ogni contraria istanza azione od eccezione Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Modena adito:
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società per Parte_2 la mancata esecuzione dell'opera appaltata a regola d'arte e per l'effetto,
In via principale:
- Condannare la convenuta al pagamento di tutti i danni subiti dall'opponente, quantificati in euro
Euro 37.376,44 oltre IVA quale spesa da sostenere per il completamento dell'opera a regola d'arte, nonché alla refusione della somma pari ad Euro 3.064,00 per spese tecniche stragiudiziali sostenute, oltre interessi dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e compensi professionali.
In via subordinata:
- Condannare la convenuta al pagamento della somma pari ad Euro 24.586,52 oltre IVA, oltre interessi, così determinati:
Euro 12.363,70 come da stima del CTU
Euro 2.382,58 per costi aggiuntivi non quantificati dal CTU
Euro 3.686,57 quale maggiorazione del 25% come stimata dal CTU
Euro 4.608,21 quale maggiorazione del 25% come da rincaro del listino opere edili Modena 2022
Euro 1.545,46 quale costo medio di progettazione esecutiva
Ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo
- Con vittoria di spese e compensi professionali.
In ogni caso: - Riconoscere una somma a titolo di risarcimento del danno quale diminuzione del valore dell'opera in ragione delle minori dimensioni di realizzazione, da quantificare secondo giustizia.”
: Controparte_1
“contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via principale nel merito
- rigettare in toto l'opposizione proposta ex adverso in quanto infondata in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 2051/2020, R.G. n. 4179/2020 per tutti i motivi esposti in narrativa, il tutto con rivalutazione monetaria sull'importo ingiunto dal tempo del dovuto pagamento e interessi sulla somma così rivalutata sino al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. In via istruttoria:
Chiede ammettersi la prova per testi sui soli seguenti capitoli:
a) “Vero che si rivolgeva ad per la realizzazione di un biolago Parte_1 CP_1 presso un terreno di sua proprietà sito in Pavullo (MO)”;
b) “Vero che parte opponente faceva predisporre da un Architetto di propria fiducia un progetto esecutivo che sottoponeva ad per la redazione di un preventivo, accettato CP_1 dall'odierna attrice”;
c) “Vero che detto preventivo veniva sottoposto da al proprio tecnico di fiducia - CP_1
Dott. il quale ne rilevava la conformità agli standard ed alle normative di Persona_1 settore”;
d) “Vero che ad veniva commissionata la sola supervisione ed assistenza alle opere CP_1 di scavo e non anche la materiale realizzazione delle stesse”;
e) “Vero che le opere di scavo e posizionamento massi sono state realizzate da una società terza commissionata da;
Parte_1
f) “Vero che in data 18.03.2019 si è presentata in cantiere ed ha constatato che i CP_1 lavori di cui al capitolo precedente erano stati iniziati in anticipo e realizzati in maniera differente rispetto a quella prevista nel progetto”;
g) “Vero che informava di detta circostanza che autorizzava la CP_1 Parte_1 realizzazione del biolago”;
h) “Vero che parte opponente nulla eccepiva e nulla ha eccepito durante il periodo impiegato per la realizzazione dell'opera”;
i) “Vero che le Parti, rispettivamente nelle persone del Sig. e del Sig. Persona_2 Pt_3
procedevano a collaudare l'impianto realizzato, constatandone il funzionamento, e
[...] sottoscrivevano apposito “Verbale di Presa in Consegna Biolaghetto”;
j) “Vero che ha sollevato le prime contestazioni successivamente alla notifica di Parte_1 formale diffida legale da parte di ”; CP_1
k) “Vero che il galleggiante degli skimmer è stato rimosso, d'intesa con parte opponente, per poter dilazionare gli interventi di manutenzione che non venivano eseguiti con le giuste cadenze, e ciò in quanto, se non correttamente puliti, il flusso d'acqua alla pompa risulta rallentato, con rischio di fusione del motore”;
l) “Vero che tale soluzione non compromette la funzionalità dello skimmer ma anzi la accentua”;
m) “Vero che l'assenza di skimmer nella zona di fitodepurazione è dovuta al fatto che la zona stessa produce un effetto similare”; n) “Vero che la sovrapposizione del manto impermeabilizzante e la presenza di piccole pieghe in alcuni punti nevralgici è normale e si confà ad operazioni di cosiddetta “saldatura” che, oltre a creare rischio di perdite, risultano esteticamente meno apprezzabili”;
o) “Vero che un possibile calo del livello d'acqua era stato segnalato ab origine alla committenza
a fronte dell'inserimento da parte della stessa di alcuni massi sul fondo/bordi del biolago”;
p) “Vero che parte opposta aveva suggerito a di far realizzare un muro edile a Parte_1 prevenzione di un eventuale cedimento del bordo e che parte opponente aveva deciso per una soluzione alternativa, operando una separazione con lamiera e paletti”;
q) “Vero che le pompe installate sono dotate di un variatore di velocità che permette di adeguarne
l'attività alle specifiche esigenze del caso”;
r) “Vero che gli skimmer in oggetto possono supportare pompe anche più potenti di quelle installate”; Si indica a teste, su tutti i capitoli, il Sig. ed il Sig. , Testimone_1 Testimone_2 entrambi domiciliati presso AGRIVERDE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA (C.F./P.IVA
), con sede in Modena, Via Emilia Ovest 101. P.IVA_1
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia disporre nei confronti di ex art. 210 Parte_1
c.p.c., ordine di esibizione del nominativo della società che ha eseguito i lavori di scavo, nonché della relativa fattura e delle disposizioni di pagamento.
Con ogni più ampia riserva di replica ed indicazione di prova contraria all'esito dell'esame della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. eventualmente depositata da controparte.
Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni eventualmente rassegnate da controparte.”
***************
ha ottenuto nei confronti di ingiunzione di Controparte_1 Parte_1 pagamento per €.27.951,89 (di cui €.26,352 per capitale ed €.1.599,89 per interessi di mora ex Dlgs
231/02 calcolati dalle scadenze al 8 luglio 2020) oltre ulteriori interessi e spese legali, quale saldo del prezzo corrispettivo del contratto di appalto fra esse intercorso, avente ad oggetto la realizzazione di un biolago a fitodepurazione verticale in terreno di proprietà di Parte_1
L'ingiunta ha proposto opposizione, allegando la mancata ultimazione ed esecuzione a regola d'arte dell'opera appaltata, quale causa legittimante il proprio esonero dal pagamento del corrispettivo, nonché la propria pretesa di risarcimento del danno, oggetto di domanda proposta in via riconvenzionale. L'ingiungente ha analiticamente replicato, riaffermando il proprio diritto.
Delle rispettive ragioni delle parti si darà conto nella parte motiva.
Concessa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione; depositate dalle parti le memorie ex art.183 co.6° cpc;
ammessa ed espletata indagine tecnica;
la causa, in esito al deposito delle comparse conclusive delle parti, sulle conclusioni delle stesse come in epigrafe trascritte, in data 7 gennaio 2025 è stata riservata in decisione monocratica.
OSSERVA
1) Il “verbale di presa in consegna ” in data 10 luglio 2019 risulta prodotto in copia Parte_4 identica da entrambe le parti in causa.
Ciò vuol dire che l'aggiunta a penna in calce a tale documento, nel campo dedicato alle note, della dicitura “si ritiene non concluso il lavoro”, seguita dalla firma della committente, riscontrabile in entrambe le copie, appartiene all'originaria stesura del documento in contraddittorio.
Detta annotazione è stata sottoscritta dalla sola parte che “appone le note”, perché così previsto nel testo a stampa del documento.
La redazione originale in contraddittorio dell'intero documento rende comunque certo che le parti hanno condiviso la nota manoscritta dalla committente, con cui sostanzialmente si rifiuta la consegna dell'opera perché non conclusa.
Tale nota è certamente in contrasto letterale con il testo stampato nella parte superiore, in cui v'è accettazione senza riserve dell'opera, seguita dalla sottoscrizione di entrambe le parti.
Il documento è redatto su carta intestata quindi è stato da questa predisposto, nella parte CP_1
a stampa.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, ogni contrasto va risolto in favore delle aggiunte manoscritte.
Ne consegue che l'opera non può dirsi accettata dalla committente.
“Ebbene, con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia.... prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia” (Cass n°1576 del 2025).
Quanto ai vizi occulti, l'acquisizione, in capo alla committente, di una “conoscenza affidabile della loro esistenza e della loro riconducibilità a difetti costruttivi”, costituente l'epoca della “scoperta” da cui decorre il termine per la loro denuncia (ex multis Cass. n°24002 del 2025), va fatta risalire al
30 agosto 2020, epoca di redazione della sua CT, poco prima dell'introduzione della presente controversia.
In assenza di accettazione e decadenza, “la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette ..... limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto” (Cass n°21327 del 2018).
La committente, pertanto, ben può far valere in questa sede a fini risarcitori i vizi dell'opera, palesi od occulti.
2) Secondo il CTU, gli “elementi carenti riscontrati e non accettabili dal punto di vista costruttivo”, costituenti vizi o difetti imputabili ad riguardano: CP_1
a) il salto d'acqua (cascatella) a monte del biolago;
b) la paratia metallica di sostegno del materiale di riempimento della zona destinata alla fitodepurazione;
c) il telo impermeabile elastomerico posto sul fondo e sui bordi del lago per impedire l'infiltrazione dell'acqua nel terreno;
d) le pompe installate sotto il cestello filtrante degli scolmatori (“skimmer”),
Ha invece escluso l'esistenza di vizi derivanti da scelte progettuali.
3) Quale incaricata della “realizzazione di tavole tecniche, progettuali e assistenza alla realizzazione delle opere edili, scavi riporti, e sistemazione rocce e sassi”, non v'è dubbio che eventuali vizi costruttivi relativi ad opere da chiunque eseguite nel periodo in cui l'incarico di supervisione era concretamente eseguibile ed esigibile, sarebbero per fonte di CP_1 responsabilità nei confronti della committente.
La convenuta non contesta ciò. Eccepisce, però, che “tutti gli asseriti vizi lamentati da controparte risultano imputabili ad una non corretta esecuzione degli scavi e delle opere di muratura e/o consolidamento che ha appaltato ad una società terza e la cui realizzazione non è stata Parte_1 eseguita né tanto meno supervisionata da stante l'inizio anticipato dei lavori deciso CP_1 dall'odierna attrice”.
E' vero l'esatto contrario, poiché le opere ritenute dal CTU non correttamente eseguite sono state certamente realizzate in epoca successiva ai lavori “di scavo e posizionamento massi...realizzate da una società terza commissionata da che a suo dire, secondo constatazione al suo Parte_1 primo accesso in cantiere, sarebbero “iniziati in anticipo e realizzati in maniera differente rispetto a quella prevista nel progetto” (capitoli e, f, g della sua prova orale).
In definitiva, tutti i vizi accertati dal CTU vanno in astratto imputati ad CP_1
4) In concreto, si procede al loro analitico esame.
a) salto d'acqua
Il CTU ha svolto una prova “con una pompa sommersa fornita da una ditta incaricata da parte attrice di portata ben superiore a quella fornita dalla parte convenuta”; ha constatato “che il salto
d'acqua viene impegnato dalla lama d'acqua sollevata solo per metà della sua larghezza”; ha considerato privo di “senso costruire un salto d'acqua come quello presente nel biolago in questione per poi alimentarlo con un esiguo filo d'acqua”; ha ritenuto per questo “l'esecuzione non corretta”.
Si condividono tali conclusioni del CTU.
La convenuta afferma che il corretto funzionamento della cascatella emergerebbe dall'esame “della foto del detto salto d'acqua (doc. 2a allegato alla Memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 di parte convenuta opposta)”.
Non si vede, però, in che modo la percezione di una immagine statica da parte del giudice possa indurlo a non condividere il parere del suo ausiliare tecnico, reso a seguito di prova dinamica di funzionamento, del pari documentato con foto.
b) paratia metallica
Il CTU ha constatato e documentato che “la paratia ha ceduto inclinandosi verso il lato acqua del biolago sotto la spinta del materiale di riempimento della zona fitodepurazione”, e quindi ritenuto
“che tale esecuzione non sia corretta”.
Si condividono tali conclusioni del CTU, che non sono contestate da CP_1
Quest'ultima, però, nega ogni responsabilità, allegando di aver suggerito a “di far Parte_1 realizzare un muro edile a prevenzione di un eventuale cedimento del bordo e che parte opponente aveva deciso per una soluzione alternativa, operando una separazione con lamiera e paletti” (cap.p della sua prova orale).
Tale circostanza va però temporalmente collocata all'epoca delle trattative precontrattuali, visto che nel preventivo realizzato da su cui si è formato il consenso contrattuale, nella fornitura CP_1 base sono già indicati “picchetti e lastra per contenimento e livello”.
Ne consegue che il danno constatato è ad essa imputabile, quale fornitrice del materiale ed incaricata della sua posa in opera, ovvero della relativa supervisione.
c) telo impermeabile Il CTU ha ritenuto la cattiva esecuzione, avendo constatato che “il telo presenta vistosi difetti nelle giunzioni, con pieghe che intrappolano i sedimenti che si depositano sul fondo e che rendono difficile la pulizia periodica del fondo stesso, con possibili riflessi negativi sull'estetica e sulla funzionalità stessa del biolago”. non nega di aver fornito e posato il telo. CP_1
Sostiene che il telo “non avrebbe mai potuto stendersi correttamente a causa degli ostacoli già presenti al momento dell'esecuzione, oltre al fatto che le saldature avrebbero dovuto essere eseguite su telo pulito, circostanza impossibile da realizzarsi atteso che, come ampiamente dimostrato, in cantiere operavano contestualmente più aziende, sollevando molta polvere e terra, tutto ciò in contrasto con quanto prescritto dall'Art. 4 del contratto di appalto n. B121/19 redatto da ed accettato dalla controparte (doc. 3 del fascicolo monitorio)”. CP_1
Quanto allegato, però, non la esonera da responsabilità, che in tal caso deriverebbe dall'aver eseguito la posa nonostante la constatazione che il telo “non avrebbe mai potuto stendersi correttamente”.
Invero, “costituisce principio consolidato l'affermazione che l'appaltatore, il quale assume un'obbligazione di risultato e non di mezzi, risponde verso il committente per i vizi e difetti che, oltre che dall'esecuzione dell'opera, derivino da condizioni preesistenti, imputabili allo stesso committente o a terzi, se, conoscendoli o potendoli conoscere con l'ordinaria perizia, egli non li segnala all'altra parte e non adotta gli accorgimenti opportuni al fine di far conseguire un risultato utile, salvo che non si faccia, in relazione a tale situazione, espressamente esonerare da qualsiasi responsabilità” (Cass. n°10927 del 2011).
d) pompe installate sotto il cestello filtrante degli scolmatori (“skimmer”),
Il CTU ha ritenuto non corretta la messa in opera di tali pompe all'interno degli skimmer, sotto il cestello filtrante, perché effettuata con “un tipo d'installazione non prevista dai produttori degli skimmer.... gli skimmer devono essere installati completi e secondo le indicazioni del produttore, per cui le pompe devono avere una loro installazione autonoma compatibile con quella degli skimmer”.
Secondo invece, “gli skimmer sono progettati per avere alloggiate le pompe CP_1 all'interno”; ma ciò non risulta.
e)
In definitiva, tutti i vizi accertati dal CTU vanno anche in concreto imputati ad CP_1
5) IL CTU ha determinato il costo degli interventi necessari per l'eliminazione di tali vizi in complessivi €.17.009, già comprensivi di €.1.545,46 quale costo della progettazione esecutiva (avendo in tal modo corretto l'originario computo metrico, accogliendo in proposito le osservazioni del CT di parte attrice).
Si fa propria la stima del CTU.
L'attrice chiede ulteriori voci di danno, che risultano però in parte già ricomprese in tale stima complessiva, ovvero non dovute.
In particolare, le maggiorazioni richieste per rincari sono in generale assorbite nella necessità di attualizzazione del credito risarcitorio, tipicamente di valore, e nello specifico neutralizzate dalla necessità di operare fra le parti secondo la regola della compensazione impropria (vedi infra).
6) Resta la domanda della committente volta ad ottenere il risarcimento equitativo del danno per la minore consistenza dell'opera realizzata, rispetto a quella prevista.
Tale danno è stato escluso dal CTU “sulla base delle misure effettuate in loco alla presenza dei
C.T.P. e delle tolleranze sulle misure, più sopra esaurientemente esposte”.
L'attrice fa proprie le osservazioni a suo tempo svolte in proposito dal proprio CT (a cui il CTU non ha dato effettivamente risposta), sostenendo che la comparazione sia stata fatta fra dimensioni calcolate in progetto al netto dell'area occupata dall'isola al centro del laghetto, e dimensioni calcolate in loco con inclusione dell'isola, laddove, operando con dati omogenei, il risultato sarebbe eccedente rispetto alla soglia di tolleranza considerata dal CTU.
Si tratta di un'osservazione fondata.
Nelle tavole di progetto allegate al contratto, l'area da realizzare è così indicata:
“Fitodepurazione mq 47,06;
River e cascata mq 44,67 ;
Laghetto Area al netto dell'isola mq. 225,50 “ pari a complessivi 317,23 mq. al netto dell'isola.
Secondo quanto accertato dal CTU l'opera realizzata è complessivamente estesa 296,9281 mq, e ricomprende l'area di 43,5695 mq occupata dall'isola. Al netto di questa, l'opera risulta pertanto avere una superficie di 253,3586 mq.
Applicata la metodologia del CTU, e quindi una tolleranza massima e minima del 4%, ai valori netti omogenei:
- sarebbe accettabile secondo progetto un'opera di superficie che, aumentata del 4%, sia non inferiore a 304,32 mq;
-le effettive dimensioni dell'opera realizzata, aumentate del 4%, corrispondono a 263,49 mq, e quindi non rientrano nel margine minimo di tolleranza. Sostiene la convenuta che tale difformità quantitativa sia imputabile alla committente, che avrebbe fatto realizzare da terzi i lavori di scavo in anticipo rispetto al suo ingresso in cantiere e in maniera differente rispetto a quella prevista nel progetto”.
Sostiene ancora di aver informato la committente di tale circostanza, e che questa l'avrebbe espressamente autorizzata a procedere comunque all'esecuzione del biolago.
Trattasi di circostanze ex adverso contestate e non altrimenti provate, su cui la convenuta ha chiesto prova orale.
La prima circostanza è in sè irrilevante, perché non rende l'appaltatrice esente da responsabilità, per quanto già osservato al precedente punto 4c).
La seconda invece rileva, perché darebbe prova di un accordo modificativo posteriore.
Per dare ingresso alla prova orale di un patto posteriore modificativo del documento contrattuale
(che comprende gli allegati e, quindi, anche le tavole, che riportano le dimensioni progettuali), occorre che sia “verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali” (art.2723 cc).
Lo scenario di un committente che, avvisato di una significativa riduzione quantitativa dell'opera, ne autorizzi l'esecuzione senza chiedere in cambio una riduzione del prezzo, è però inverosimile.
Nè contribuisce in positivo allo scrutinio di verosimiglianza il modo con cui risulta formulato il relativo capitolo di prova orale dalla convenuta (g “Vero che informava di detta CP_1 circostanza che autorizzava la realizzazione del biolago”), del tutto privo di Parte_1 riferimenti a circostanze di tempo, luogo e persona.
Ne consegue il rigetto dell'istanza di prova orale e, di conseguenza, l'affermazione di responsabilità dell'appaltatrice rispetto al minor valore dell'opera determinata dalle sue dimensioni ridotte rispetto a quelle pattuite.
Tale responsabilità comporta:
a) una riduzione del prezzo dovuto all'appaltatrice, da determinarsi considerando
-per un verso, che l'opera realizzata corrisponde all'incirca all'87% dell'opera promessa in corrispettivo del complessivo prezzo contrattuale di €.55.850;
-per altro verso, che la minor dimensione non incide, ovvero incide meno, sulle caratteristiche di estetica e funzionalità dell'opera;
e che si determina pertanto in €.3.000;
b) il risarcimento del danno da minor valore del committente, solo in parte compensato con la suddetta riduzione del prezzo;
che può essere, come richiesto, equitativamente determinato, e che si determina in €.2.000. 7) L'attrice, pertanto, risulta creditrice del complessivo importo capitale di €.19.009 (€.2.000 +
€.17.009).
8) Il CTU ha escluso che “esistano maggiori oneri manutentivi”, una volta realizzati gli interventi proposti, nei cui costi ha inserito anche le spese tecniche per “la progettazione esecutiva, la
Direzione dei Lavori, l'assistenza di cantiere, il collaudo e la messa in funzione delle opere previste”.
In sintesi, il CTU ritiene -ed a ragione- che, realizzati gli interventi di ripristino, l'opera (nella sua minor dimensione effettiva) sia regolarmente ultimata ed idonea allo scopo, ove la proprietaria provveda all'ordinaria manutenzione, contrattualmente a suo carico.
Ciò vuol dire che il riequilibrio del sinallagma funzionale si ottiene riconoscendo:
-alla committente, il risarcimento del danno per equivalente, come sopra determinato;
che da un lato le consentirà di eseguire senza costi gli interventi necessari, onde pervenire ad un'opera completa e funzionante, sia pur di minor dimensioni di quelle pattuite, e dall'altro le remunera la definitiva perdita della maggior superficie;
- all'appaltatrice, il prezzo previsto in contratto in corrispettivo dell'opera completa e funzionante, detratta la quota di €.
3.000 relativa alla maggior superficie non realizzata (per quanto esposto al punto 6).
Essendo il residuo impagato di €.26.352, il suo credito da corrispettivo ancora insoddisfatto si determina pertanto in €.23.352.
9) Si tratta di contrapposte voci di credito discendenti dal medesimo rapporto.
L'unicità della fonte dei contrapposti crediti “non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento” (ex multis Cass n°6700 del 2024).
Trattandosi di contrapposti crediti derivanti da un unico rapporto, opera la c.detta “compensazione impropria” od “atecnica”, che impone al giudice di procedere ad un unitario “accertamento di dare
e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza” (così, ex multis, Cass. n°4825 del 2019), anche d'ufficio (vedi, ex multis Cass. n°12302 del 2016), perché la compensazione impropria rende “inapplicabili le ..norme processuali che pongono preclusioni o decadenze” (Cass. n°19798 del 2018) e non “necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (Cass.n°4825/19 cit.).
In tal modo operando, la relazione fra le parti va definitivamente ed unitariamente chiusa riconoscendo ad un credito capitale di €.4.343, pari alla differenza fra quanto a credito CP_1
(€.23.352) e quanto a debito (€.19.009). 10) In definitiva, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di al Parte_1 pagamento, in favore di del complessivo importo di Controparte_1 capitale di €.4.343.
Trattandosi di frazione del credito portato nella sua fattura n°422 del 15 luglio 2019, tale capitale va maggiorato di IVA ed interessi, da computarsi al saggio determinato ex art. Dlgs 231/02 dalla scadenza di tale fattura (30 settembre 2019) al saldo.
11) L'accoglimento delle contrapposte domande di pagamento e risarcimento configura una situazione di reciproca soccombenza, che giustifica la compensazione delle spese di lite.
Tale compensazione si realizza compensando ogni spesa, salvo i costi di CTU -che il giudice può diversamente ripartire fra le parti senza violare l'art.92 cpc, “in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione è stata parziale” (ex multis Cass. 22868 del 2019).
In relazione ad essi, considerato che l'indagine si è resa necessaria esclusivamente per l'accertamento della domanda risarcitoria dell'attrice, in buona parte accolta, si dispone il definitivo riparto lasciando a carico dell'attrice l'acconto di €.
1.000 oltre accessori di legge, ed onerando la convenuta del residuo pagamento, come da separata liquidazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando
accertate le rispettive poste creditorie, come in motivazione;
operata la compensazione fra le stesse;
1) REVOCA il decreto ingiuntivo.
2) CONDANNA al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1 della complessiva somma di €.
4.343 oltre IVA ed interessi, da computarsi al saggio determinato ex art. Dlgs 231/02 dal 30 settembre 2019 al saldo.
3) PONE definitivamente i costi di CTU a carico delle parti, come indicato al punto 11) della parte motiva.
4) DICHIARA ogni altra spesa di lite integralmente compensata fra le parti.
Modena, 25 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-M I-