Art. 9.
Gli articoli 264 , 269 , 270 , 271 e 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
Art. 264. (Requisiti formali dei mandati). - Ogni mandato e' emesso con le forme del decreto e contiene quando la legge non richiede altri elementi:
1) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se e' possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;
2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;
3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.
I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la sommaria enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, dei motivi che ne determinato la emissione.
Nel mandato di cattura, se occorre ed e' possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato; e in ogni caso e' contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere a disposizione dell'autorita' che ha emesso il mandato.
Nel mandato di comparizione o di accompagnamento sono indicati l'autorita' davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.
Per il mandato di comparizione il termine per comparire e' di tre giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183; il giudice puo' abbreviare il termine per motivi d'urgenza lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.
Art. 269. (Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore o dal pretore). - Durante la istruzione e dopo lo interrogatorio il giudice istruttore o il pretore, nei procedimenti per reati di sua competenza ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato, quando vengono a mancare a carico di questo indizi sufficienti, ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura.
Se la scarcerazione e' ordinata per mancanza di sufficienti indizi ma rimangono motivi di sospetto, puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'art. 282.
Art. 270. (Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero) Quando la cattura e' stata ordinata dal pubblico ministero, anche la scarcerazione deve essere immediatamente da questo ordinata, se ricorrono le condizioni prevedute dalla prima parte dell'articolo precedente.
Nei casi nei quali il pubblico ministero non ritiene di ordinarie la scarcerazione richiesta dall'imputato oppure ritiene che si debba applicare la disposizione del capoverso dell'articolo precedente, provvede il giudice istruttore o la sezione istruttoria, a cui rispettivamente l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero, insieme con le sue conclusioni e con gli atti del procedimento.
Art. 271. (Decorrenza della custodia preventiva). - La durata della custodia preventiva si inizia per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato.
Se l'imputato e' detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato si inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura; ma se l'imputato e' condannato per il reato in relazione al quale era detenuto al momento della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura, la decorrenza della custodia preventiva rispetto al nuovo reato, agli effetti dell'articolo seguente e dell' art. 137 del codice penale , si inizia dal giorno nel quale e' cessata la espiazione della pena per quel reato.
Se l'imputato e' detenuto per esecuzione di pena, la custodia preventiva conseguente alla comunicazione di un mandato o di un ordine di cattura per altro reato decorre dal giorno in cui e' cessata la espiazione della pena.
La comunicazione di un ordine di carcerazione per esecuzione di pena a persona che si trova in istato di custodia preventiva per un altro reato sospende il corso di questa per tutta la durata della pena.
Agli effetti dell' art. 137 del codice penale l'intera custodia preventiva sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa e' stata inflitta per un reato diverso da quello al quale consegni la custodia preventiva o in un distinto procedimento, purche' il reato stesso non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia preventiva.
Art. 272. (Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva). - Quando si procede con istruzione formale l'imputato deve essere scarcerato, qualora non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio e la custodia preventiva abbia oltrepassato:
1) nei casi nei quali il mandato di cattura e' facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nei massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;
2) nei casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena dalla reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.
Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore o alla sezione istruttoria perche' si proceda con istruzione formale.
Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non e' stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.
Con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'art. 282.
Se l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.
I termini stabiliti in questo articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato sia sottoposto ad osservazione per perizia psichiatrica.
Gli articoli 264 , 269 , 270 , 271 e 272 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
Art. 264. (Requisiti formali dei mandati). - Ogni mandato e' emesso con le forme del decreto e contiene quando la legge non richiede altri elementi:
1) le generalita' dell'imputato o quanto altro valga ad identificarlo e, se e' possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova;
2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono;
3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio.
I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la sommaria enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, dei motivi che ne determinato la emissione.
Nel mandato di cattura, se occorre ed e' possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato; e in ogni caso e' contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere a disposizione dell'autorita' che ha emesso il mandato.
Nel mandato di comparizione o di accompagnamento sono indicati l'autorita' davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione.
Per il mandato di comparizione il termine per comparire e' di tre giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183; il giudice puo' abbreviare il termine per motivi d'urgenza lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi.
Art. 269. (Scarcerazione ordinata dal giudice istruttore o dal pretore). - Durante la istruzione e dopo lo interrogatorio il giudice istruttore o il pretore, nei procedimenti per reati di sua competenza ordina immediatamente, anche di ufficio, la scarcerazione dell'imputato, quando vengono a mancare a carico di questo indizi sufficienti, ovvero se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura.
Se la scarcerazione e' ordinata per mancanza di sufficienti indizi ma rimangono motivi di sospetto, puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'art. 282.
Art. 270. (Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero) Quando la cattura e' stata ordinata dal pubblico ministero, anche la scarcerazione deve essere immediatamente da questo ordinata, se ricorrono le condizioni prevedute dalla prima parte dell'articolo precedente.
Nei casi nei quali il pubblico ministero non ritiene di ordinarie la scarcerazione richiesta dall'imputato oppure ritiene che si debba applicare la disposizione del capoverso dell'articolo precedente, provvede il giudice istruttore o la sezione istruttoria, a cui rispettivamente l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero, insieme con le sue conclusioni e con gli atti del procedimento.
Art. 271. (Decorrenza della custodia preventiva). - La durata della custodia preventiva si inizia per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato.
Se l'imputato e' detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato si inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura; ma se l'imputato e' condannato per il reato in relazione al quale era detenuto al momento della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura, la decorrenza della custodia preventiva rispetto al nuovo reato, agli effetti dell'articolo seguente e dell' art. 137 del codice penale , si inizia dal giorno nel quale e' cessata la espiazione della pena per quel reato.
Se l'imputato e' detenuto per esecuzione di pena, la custodia preventiva conseguente alla comunicazione di un mandato o di un ordine di cattura per altro reato decorre dal giorno in cui e' cessata la espiazione della pena.
La comunicazione di un ordine di carcerazione per esecuzione di pena a persona che si trova in istato di custodia preventiva per un altro reato sospende il corso di questa per tutta la durata della pena.
Agli effetti dell' art. 137 del codice penale l'intera custodia preventiva sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa e' stata inflitta per un reato diverso da quello al quale consegni la custodia preventiva o in un distinto procedimento, purche' il reato stesso non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia preventiva.
Art. 272. (Provvedimenti relativi alla durata della custodia preventiva). - Quando si procede con istruzione formale l'imputato deve essere scarcerato, qualora non sia stata depositata in cancelleria la sentenza di rinvio a giudizio e la custodia preventiva abbia oltrepassato:
1) nei casi nei quali il mandato di cattura e' facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nei massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;
2) nei casi nei quali il mandato di cattura e' obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena dalla reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.
Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore o alla sezione istruttoria perche' si proceda con istruzione formale.
Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non e' stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.
Con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati nell'art. 282.
Se l'imputato trasgredisce gli obblighi impostigli o risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.
I termini stabiliti in questo articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato sia sottoposto ad osservazione per perizia psichiatrica.