Articolo 4 della Legge 4 agosto 1955, n. 730
Articolo 3
Versione
4 settembre 1955
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Con gli stessi decreti sara' stabilita la quota sulle autorizzazioni previste dalla presente legge da destinare agli oneri di carattere generale dipendenti dall'attuazione della legge medesima.

Entrata in vigore il 4 settembre 1955