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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAVA US, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6131/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006139049000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006139049000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006139049000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 03420249006139049000, notificata in data 23/5/2024 e recante la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 520,31 (in relazione alle cartelle di pagamento n. 03420110036100458000, asseritamente notificata il 31.07.2014 e riguardante la quota di iscrizione all'albo degli architetti anno 2010;
n. 03420120035321059000, asseritamente notificata il 18.09.2013 e riguardante la quota di iscrizione all'albo degli architetti anno 2011; n. 03420130019544808000, asseritamente notificata il 24.07.2014 e riguardante la quota di iscrizione all'albo degli architetti anno 2013), deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione
(con particolare riferimento all'omessa allegazione degli atti prodromici e mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi) e intervenuta prescrizione dei crediti;
richiamava, inoltre, quanto previsto dalla legge n. 197/2022.
Concludeva per la dichiarazione di nullità/illegittimità dell'intimazione impugnata.
Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione della Corte adita e rilevando l'infondatezza del ricorso.
Deduceva, producendo documentazione a sostegno, che la cartella n. 03420110036100458000 era stata notificata in data 31/07/2014; la cartella n. 03420120035321059000 era stata notificata in data 18/09/2013; la cartella n. 03420130019544808000 era stata notificata in data 24/07/2014.
Successivamente la prescrizione era stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420189002014007000 (in data 1/2/2019) e dell'intimazione di pagamento n. 03420189011346654000 (in data 30/10/2019).
Con memoria del 21/11/2025 la ricorrente contestava la validità delle notifiche, effettuate senza invio e
(ricezione) della raccomandata informativa.
La causa veniva trattata in data 8 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata alla luce della giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla riscossione della quota annuale d'iscrizione all'albo professionale (Cass. SS.UU. n. 3757/2024; Cass.
SS. UU. n. 16340/2019; Cass. SS. UU. n. 7666/2017).
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
La Suprema Corte (Cass n. 20476/2025; Cass. n. 6436/2025) ha di recente precisato che l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (la cui impugnazione non integra una mera facoltà ma un onere del contribuente), con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la preclusione alla contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica. Nel caso di specie l'agente della riscossione ha fornito dimostrazione della notifica delle cartelle di pagamento n. 03420110036100458000, n. 03420120035321059000 e n. 03420130019544808000, cui ha fatto seguito la notifica, rispettivamente in data 1/2/2019 e in data 30/10/2019, delle intimazioni di pagamento n.
03420189002014007000 e n. 03420189011346654000.
Va precisato che, secondo la giurisprudenza, in caso di contestazione della notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione non ha l'onere di dimostrarla producendo l'originale o la copia integrale della cartella, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica.
Inoltre, deve rilevarsi che la notifica secondo il c.d. rito degli irreperibili di cui all'art. 60 comma 1 lett. e) del
D.p.r. n. 600/1973 è regolarmente effettuata mediante deposito dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza conosciuta e affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale (con perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione).
Va ancora precisato che le notifiche sono state effettuate - non ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma – secondo il rito previsto per la cd. irreperibilità assoluta (con attestazione delle ricerche e dell'esito infruttoso).
In tale evenienza la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto comune.
Ferma restando l'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento, dalla notifica delle successive intimazioni discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alle questioni concernenti l'omessa notifica delle cartelle (dovendosi rammentare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, disposizione da riferirsi all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa, non potendo consentirsi che l'interessato sia “rimesso in termini” ai fini dell'impugnazione ad ogni successiva notifica di un atto successivo) e alla prescrizione maturata fino alla notifica delle stesse intimazioni.
Va poi soggiunto che l'eccezione di prescrizione per il periodo successivo è infondata, non essendo decorso il termine quinquennale tra la notifica delle precedenti intimazioni e quella dell'intimazione oggetto della presente impugnativa.
Va ancora rilevato, con riferimento al contenuto dell'intimazione, che il riferimento alle cartelle di pagamento ed alle date di notifica, unitamente alla puntuale indicazione delle somme dovute, soddisfa pienamente l'obbligo della motivazione in quanto la pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento si esaurisce in una richiesta di pagamento della somma dovuta in forza della cartella ivi indicata.
Ed infatti l'intimazione di pagamento - intervenendo in un momento successivo alla notificazione della cartella nel caso in cui il contribuente, reso edotto del tributo dovuto, non ne abbia eseguito il pagamento nei termini di legge - legittimamente si fonda sul richiamo della cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene l'enunciazione delle ragioni della pretesa tributaria (cfr. Cass. civ., Sez. V, 22/12/2014, n.
27216 in tema di avviso di mora, cui è assimilabile per struttura e funzione l'intimazione).
La Suprema Corte (ordinanza n. 28689/2018 e, di recente, ordinanza n. 10692/2024) ha precisato che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
Sempre di recente, la Suprema Corte (nell'ordinanza n. 27504/2024) ha precisato che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.
Va infine rilevato che il riferimento alla legge n. 197/2022, peraltro non riguardante le somme dovute a titolo di capitale, è inconferente, non emergendo l'applicabilità all'ente impositore.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Dispone la compensazione delle spese di lite.
Cosenza, 8/1/2026
Il Giudice Monocratico
SE VA
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAVA US, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6131/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006139049000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006139049000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249006139049000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 03420249006139049000, notificata in data 23/5/2024 e recante la richiesta di pagamento della complessiva somma di € 520,31 (in relazione alle cartelle di pagamento n. 03420110036100458000, asseritamente notificata il 31.07.2014 e riguardante la quota di iscrizione all'albo degli architetti anno 2010;
n. 03420120035321059000, asseritamente notificata il 18.09.2013 e riguardante la quota di iscrizione all'albo degli architetti anno 2011; n. 03420130019544808000, asseritamente notificata il 24.07.2014 e riguardante la quota di iscrizione all'albo degli architetti anno 2013), deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione
(con particolare riferimento all'omessa allegazione degli atti prodromici e mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi) e intervenuta prescrizione dei crediti;
richiamava, inoltre, quanto previsto dalla legge n. 197/2022.
Concludeva per la dichiarazione di nullità/illegittimità dell'intimazione impugnata.
Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione della Corte adita e rilevando l'infondatezza del ricorso.
Deduceva, producendo documentazione a sostegno, che la cartella n. 03420110036100458000 era stata notificata in data 31/07/2014; la cartella n. 03420120035321059000 era stata notificata in data 18/09/2013; la cartella n. 03420130019544808000 era stata notificata in data 24/07/2014.
Successivamente la prescrizione era stata interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420189002014007000 (in data 1/2/2019) e dell'intimazione di pagamento n. 03420189011346654000 (in data 30/10/2019).
Con memoria del 21/11/2025 la ricorrente contestava la validità delle notifiche, effettuate senza invio e
(ricezione) della raccomandata informativa.
La causa veniva trattata in data 8 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata alla luce della giurisprudenza della
Suprema Corte secondo cui sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla riscossione della quota annuale d'iscrizione all'albo professionale (Cass. SS.UU. n. 3757/2024; Cass.
SS. UU. n. 16340/2019; Cass. SS. UU. n. 7666/2017).
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
La Suprema Corte (Cass n. 20476/2025; Cass. n. 6436/2025) ha di recente precisato che l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (la cui impugnazione non integra una mera facoltà ma un onere del contribuente), con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la preclusione alla contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica. Nel caso di specie l'agente della riscossione ha fornito dimostrazione della notifica delle cartelle di pagamento n. 03420110036100458000, n. 03420120035321059000 e n. 03420130019544808000, cui ha fatto seguito la notifica, rispettivamente in data 1/2/2019 e in data 30/10/2019, delle intimazioni di pagamento n.
03420189002014007000 e n. 03420189011346654000.
Va precisato che, secondo la giurisprudenza, in caso di contestazione della notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione non ha l'onere di dimostrarla producendo l'originale o la copia integrale della cartella, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della sua notifica.
Inoltre, deve rilevarsi che la notifica secondo il c.d. rito degli irreperibili di cui all'art. 60 comma 1 lett. e) del
D.p.r. n. 600/1973 è regolarmente effettuata mediante deposito dell'atto presso la casa comunale dell'ultima residenza conosciuta e affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale (con perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione).
Va ancora precisato che le notifiche sono state effettuate - non ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma – secondo il rito previsto per la cd. irreperibilità assoluta (con attestazione delle ricerche e dell'esito infruttoso).
In tale evenienza la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del Comune senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto comune.
Ferma restando l'intervenuta notifica delle cartelle di pagamento, dalla notifica delle successive intimazioni discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alle questioni concernenti l'omessa notifica delle cartelle (dovendosi rammentare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, disposizione da riferirsi all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa, non potendo consentirsi che l'interessato sia “rimesso in termini” ai fini dell'impugnazione ad ogni successiva notifica di un atto successivo) e alla prescrizione maturata fino alla notifica delle stesse intimazioni.
Va poi soggiunto che l'eccezione di prescrizione per il periodo successivo è infondata, non essendo decorso il termine quinquennale tra la notifica delle precedenti intimazioni e quella dell'intimazione oggetto della presente impugnativa.
Va ancora rilevato, con riferimento al contenuto dell'intimazione, che il riferimento alle cartelle di pagamento ed alle date di notifica, unitamente alla puntuale indicazione delle somme dovute, soddisfa pienamente l'obbligo della motivazione in quanto la pretesa contenuta nell'intimazione di pagamento si esaurisce in una richiesta di pagamento della somma dovuta in forza della cartella ivi indicata.
Ed infatti l'intimazione di pagamento - intervenendo in un momento successivo alla notificazione della cartella nel caso in cui il contribuente, reso edotto del tributo dovuto, non ne abbia eseguito il pagamento nei termini di legge - legittimamente si fonda sul richiamo della cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene l'enunciazione delle ragioni della pretesa tributaria (cfr. Cass. civ., Sez. V, 22/12/2014, n.
27216 in tema di avviso di mora, cui è assimilabile per struttura e funzione l'intimazione).
La Suprema Corte (ordinanza n. 28689/2018 e, di recente, ordinanza n. 10692/2024) ha precisato che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
Sempre di recente, la Suprema Corte (nell'ordinanza n. 27504/2024) ha precisato che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.
Va infine rilevato che il riferimento alla legge n. 197/2022, peraltro non riguardante le somme dovute a titolo di capitale, è inconferente, non emergendo l'applicabilità all'ente impositore.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Dispone la compensazione delle spese di lite.
Cosenza, 8/1/2026
Il Giudice Monocratico
SE VA