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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/10/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2022/2023 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Francesco Paolo Anzaldi, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, Piazza A. Manzoni n. 11;
ATTORE
Contro
P.IVA e C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante, con il patrocinio dell'avv. Loredana Marziotti, con elezione di domicilio presso il suo studio in Como, via Franklin Delano Roosevelt n. 23;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del 23.06.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c e di seguito riportate pagina 1 di 13 CONCLUSIONI PER IV LI
Il sottoscritto Avv. Francesco Paolo Anzaldi, quale procuratore e domiciliatario del sig. , Parte_1 richiamando tutti i propri precedenti scritti, chiede spedirsi la causa a sentenza e insiste nell'accoglimento delle rassegnate Conclusioni in via principale e nel merito: dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società convenuta;
condannare, di conseguenza, per i motivi esposti nell'atto di citazione, la società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore del sig. della somma
[...] Parte_1 di €. 87.562,10 o di quella diversa che sarà accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione dalla data dell'incidente e interessi ex art. 1284 IV co. c.c. dalla domanda al saldo;
in via istruttoria: ammettersi Consulenza Tecnica d'ufficio finalizzata all'accertamento delle lesioni subite, alla quantificazione della conseguente inabilità, alla congruità delle spese affrontate dall'attore a seguito dell'incidente subito l'11.12.2022 nel piazzale dell'hotel Albergo Vallecetta;
ammettersi prova per testi e interrogatorio formale sui capitoli dedotti in memoria ex art. 171ter c.p.c. sui punti da 01 a 26 con i testi nella stessa memoria indicati. In ogni caso con integrale rifusione delle spese di giudizio ex D.M. 147/2022, ivi compreso il rimborso spese forfettarie del 15%.
CONCLUSIONI PER Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Nel merito: in via principale, respingersi ogni e qualunque domanda ex adverso svolta siccome infondata in fatto ed in diritto. Spese anche 15% ed onorari rifusi, con distrazione a favore del legale antistatario;
in subordine accertato e dichiarato il concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro de quo, liquidare le somme dovute nei limiti della quota di responsabilità ad esso imputabile.
Spese anche 15% ed onorari rifusi, con distrazione a favore del legale antistatario.
In via istruttoria: si contestano i documenti tutti prodotti da controparte anche ex art. 2719 c.c..
Sulle istanze istruttorie, ci si oppone a quelle avversarie così come articolate in atti. In particolare alla richiesta consulenza, non trattandosi di mezzo di prova a disposizione delle parti, sulle quali grava il preciso onere di dimostrare, in via autonoma, i fatti posti a sostegno delle proprie pretese, pena il rigetto delle stesse.
Si confuta l'esame per interpello e testi, nonché i capitoli sui quali dovrebbe vertere per essere tutti generici (cap. 7), ininfluenti ai fini del decidere (cap. 2, 3, 10, 11) formulati in senso negativo (cap. 6) contenenti valutazioni non demandabili ai testimoni (cap. 8, 9, 18, 20, 22, 23, 24, 26) ed oggetto di prova documentale (cap. 1, 4, 5 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 27). In caso di ammissione, autorizzare la prova contraria. In ogni caso si confuta l'escussione della teste poiché, Tes_1 nella sua veste di moglie del danneggiato è portatrice di interesse al buon esito del giudizio.
pagina 2 di 13 Sul preteso ordine di esibizione del registro presenze ospiti dell'albergo alla data del sinistro si ritiene che, avendo lo stesso mero fine esplorativo ed in ogni caso trattandosi di documento certamente liberamente acquisibile di propria iniziativa dalla parte ai fini della produzione in giudizio, lo stesso debba essere dichiarato inammissibile.
Ogni mezzo riservato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per chiedere di condannarlo al pagamento
[...] della somma di € 87.562,10, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lui subiti a seguito della caduta al suolo causata della neve ghiacciata che ricopriva il parcheggio di pertinenza e di proprietà dell'albergo convenuto. A seguito della caduta, l'attore ha riportato la frattura scomposta persottotrocanterica del femore destro (doc. 8 fascicolo attoreo), subendo, successivamente al trasporto dall'Ospedale di Sondalo a quello di Lecco, un intervento chirurgico di osteosintesi con applicazione di chiodo endomidollare bloccato (doc. 10 fascicolo attoreo). La perizia legale di parte determinava l'invalidità temporanea biologica in 57 giorni totali, con giorni 30 parziale al 75%, giorni
20 parziale al 50%, giorni 20 parziale al 25% e giorni 30 mediante parziale al 50% per la futura rimozione dei mezzi di sintesi (doc. 32 fascicolo attoreo). Altresì, la stessa ha riconosciuto una inabilità permanente del 12%, con menomazioni che determinano conseguenze sull'attività lavorativa di artigiano elettrauto.
A sostegno della domanda l'attore esponeva, in estrema sintesi, che i responsabili dell'Hotel Albergo
Vallecetta, nei giorni 9-11/12/2022, durante il suo soggiorno presso la struttura alberghiera, avevano omesso di effettuare le operazioni di pulizia della neve e del ghiaccio che a causa della bassa temperatura si erano formati nel piazzale antistante l'Hotel, adibito a parcheggio degli ospiti, e, quindi, di tenerlo in condizione tale da non costituire pericolo per gli utenti, con ciò incorrendo nella responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
Parte attrice quantificava i danni sofferti, in € 87.562,10, di cui € 30.795,10 per danno patrimoniale (€
803.30 per spese mediche, € 13.991,80 per lucro cessante, € 16.000,00 quale diminuzione guadagno medio mensile) ed € 56.767,00 per danno non patrimoniale (€ 25.817,00 per danno biologico, €
20.000,00 danno morale, € 5.700 per invalidità totale al 100%, € 2.250,00 per invalidità parziale al
75%; € 1.000,00 per invalidità parziale al 50% per giorni 20; € 500,00 per invalidità parziale al 25% per giorni 20; € 1.500,00 per ulteriore invalidità parziale per rimozione mezzi sintesi al 50% per giorni
30).
pagina 3 di 13 Costituitosi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, l' contestava Controparte_1 quanto ex adverso dedotto sia con riferimento all'an che al quantum debeatur, chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie, rappresentando che non gli era imputabile alcuna colpa, avendo adottato tutte le più opportune cautele per la rimozione della neve dal piazzale e che quindi il dedotto evento lesivo doveva essere configurato come caso fortuito, in quanto derivante da un pericolo imprevedibile, insorto improvvisamente e derivante da fatti straordinari estranei alla sfera d'azione del convenuto. In subordine, deduceva la sussistenza del concorso di colpa del danneggiato, con conseguente richiesta di liquidazione del danno nei limiti della quota di responsabilità ad esso imputabile.
La causa veniva istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni mediante trattazione scritta nei termini sopra riportati e, trattenuta la causa in decisione, venivano assegnate alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene questo giudice che la domanda giudiziale attorea sia fondata e meriti accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Non vi è dubbio, infatti, che dall'esito dell'istruttoria svolta emergano elementi sufficienti a far ritenere provati i fatti costitutivi della pretesa di parte attrice in relazione alla sussistenza della esclusiva responsabilità dell'Albergo convenuto, quale proprietario e custode del piazzale, teatro del sinistro de quo, nella causazione dell'evento dannoso oggetto di causa.
Giova premettere che la fattispecie in esame è ascrivibile all'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia, prevista e regolata dall'art. 2051 c.c.. Tale peculiare forma di responsabilità ha natura oggettiva, in quanto fondata sul mero rapporto di custodia che intercorre tra la cosa in custodia e chi ha il potere effettivo sulla stessa.
Ai fini della sua configurabilità è sufficiente l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario.
Per affermare tale responsabilità è necessario che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, ossia che pur combinandosi con un elemento esterno, sia connaturato alla cosa stessa, costituendone la causa o la concausa: deve esserci cioè un nesso causale tra la cosa e il danno
(Cass. n. 20055/2013).
Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con pagina 4 di 13 l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (così, tra le tante, Cass. civ., III, 18 aprile 2012, n. 6062 nonché, più di recente, Cass. civ., sez. III, 01 febbraio 2018, n. 2481).
Ne discende che la responsabilità del custode è esclusa in tutti i casi in cui il fatto sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del cd. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (cd. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorchè dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., 21727/2012; 2563/2007; 21684/2005). L'art. 2051
c.c., pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, impone comunque all'attore di provare sia l'evento dannoso che il nesso di causalità tra la cosa e il verificarsi dello stesso.
Il custode, invece, per esimersi dalla responsabilità, deve provare il caso fortuito, ovvero l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Alla luce di tali coordinate e venendo al caso in esame, può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità dell'Albergo convenuto per violazione degli obblighi su di lui incombenti in qualità di custode ex art. 2051 c.c.. Risulta invero acclarata, sulla scorta delle risultanze probatorie complessivamente acquisite nel giudizio, l'effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo e con le modalità ivi esposte.
Dall'esame del complessivo quadro probatorio raggiunto all'esito del giudizio, è emerso infatti che il sinistro si è concretizzato in data 11.12.2022 perché l'attore, camminando nel piazzale antistante adibito a parcheggio prospiciente l'albergo convenuto, trovava della neve ghiacciata non visibile, né percepibile e, calpestandola, scivolava e cadeva violentemente a terra riportando le lesioni personali già descritte, come si evince dal referto del nosocomio di Sondalo in pari data dove era subito trasportato.
Le condizioni del parcheggio risultano in maniera chiara dalle fotografie dei luoghi – che riportano data e ora in cui sono state scattate (doc. 37-3A-6A fascicolo attoreo) – riconosciuti come ritraenti parte del cortile dell'albergo nella mattina del giorno 11.12.2022 anche dallo stesso convenuto all'udienza del
21.03.2024.
È inoltre circostanza incontestata che nel periodo corrispondente con il soggiorno dell'attore presso la struttura alberghiera convenuta, oltre che nei giorni precedenti, nella località di Bormio si erano verificate forti perturbazioni con caduta copiosa di neve (doc.
3-4 fascicolo attoreo), e che così lo stesso pagina 5 di 13 Comune di Bormio avesse prorogato il contratto inerente al servizio di sgombero neve dalle strade e piazze cittadine fino al 31.12.2022 con la società appaltatrice del servizio (doc. 5 fascicolo attoreo).
Alla luce di quanto finora esposto, si deve ritenere assolto da parte dell'attore l'onere probatorio su di lui gravante circa la sussistenza dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa e il verificarsi dello stesso, essendo la ricostruzione di parte attrice supportata da idonei riscontri documentali.
Di contro, il convenuto non ha fornito la prova liberatoria costituita dal caso fortuito.
Con riguardo al profilo probatorio, giova ricordare che il concetto di caso fortuito consiste non solo nella dimostrazione della sussistenza di un fattore esterno alla propria sfera soggettiva recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità e, come tale, idoneo a configurarsi quale causa esclusiva del danno, bensì anche nella dimostrazione – in applicazione del principio di vicinanza alla prova – di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative, nonché al principio generale del neminem laedere, di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa (Cass. 02/02/2007 n. 3008).
Nel caso di specie, parte convenuta si è limitata ad affermare che il personale dell'albergo avesse provveduto alla rimozione della neve mediante mini-fresa spalaneve e tracciatura di vialetti pedonali, con spargimento di sabbia e sale, affermando che la caduta dell'attore sia avvenuta a causa della distrazione e negligenza dello stesso.
Le contestazioni del convenuto tuttavia risultano alquanto generiche e per di più non suffragate da documentazione idonea a comprovare quanto affermato: l'unica documentazione prodotta è una foto priva di data, che rappresenta una situazione non solo diametralmente opposta a quella risultante dalle foto munite di data e ora depositate da parte attrice, ma anche inverosimile rispetto a quanto acclarato circa le condizioni meteorologiche di quel periodo.
La prova della sussistenza del caso fortuito, inoltre, non può ritenersi integrata dalle violente e ripetute nevicate che hanno colpito la città di Bormio nel periodo corrispondente al soggiorno presso la struttura alberghiera convenuta, atteso che le nevicate, nonostante il provato raggiungimento di livelli più elevati rispetto agli standard stagionali, non costituiscono un fattore imprevisto e straordinario tale da recidere completamente il nesso causale. Sul punto la giurisprudenza ha più volte osservato come il caso fortuito non possa essere identificato nelle ripetute nevicate, essendo del tutto prevedibile e normale che la neve, non rimossa, ghiacci (Cass. 25243/2006: "Ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il pagina 6 di 13 comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno
(come, nella specie, la strada resa scivolosa dall'elemento esterno costituito dalla neve divenuta ghiacciata), costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonchè dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l 'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode”).
La presenza di ghiaccio o di neve accumulata in periodo invernale non può infatti qualificarsi come caso fortuito, specie in città, come Bormio in cui è normale che in inverno nevichi.
Peraltro, proprio il carattere violento delle nevicate avvenute nei giorni precedenti e corrispondenti al soggiorno in Hotel dell'attore, avrebbe dovuto imporre un particolare onere in capo al convenuto- custode, in punto di idonea segnalazione del pericolo e di tempestiva adozione di tutte le cautele per evitare la causazione di danni. Infatti, come si evince dalla documentazione versta in atti, le precipitazioni nevose di maggior rilevanza si sono avute in data 09.12.2022 (doc. 5 fascicolo convenuto): essendo il sinistro avvenuto in data 11.12.2022, parte convenuta avrebbe avuto a disposizione l'intera giornata del 10.12.2022 per poter porre in essere tutte le attività di controllo, di vigilanza e di manutenzione sul parcheggio.
Ciò posto, tenuto conto delle modalità e delle ragioni della caduta, si ritiene di dover escludere, perché non provato, il concorso di colpa ex art. 1127 c.c. in capo alla parte danneggiata.
Come è noto, infatti, il caso fortuito può essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiato, idonea ad interrompere il nesso eziologico con l'evento dannoso, laddove il suo comportamento non sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità. Come affermato dalla giurisprudenza intervenuta sul punto, “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonchè di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 11526/2017; analogamente: Cass. n. 2660/2013, Cass.
n. 6306/2013, Cass. n. 21212/2015, Cass. n. 12895/2016).
pagina 7 di 13 La mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode è tenuto a dimostrare anche di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Cfr. da Cass. 27/06/2016 n° 13272).
Ai fini della responsabilità del custode, quando da quest'ultimo viene eccepita la colpa della vittima, occorre che il Giudice proceda ad un duplice accertamento: da un lato la vittima deve aver tenuto un comportamento negligente, dall'altra quel comportamento non doveva essere prevedibile. E la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia, può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Nel caso di specie, dal quadro probatorio in atti non può ritenersi raggiunta la prova di un concorso nella causazione del danno da parte del comportamento colposo dello stesso danneggiato, atteso che lo stesso ha dimostrato di aver prestato la dovuta cautela nell'attraversare il cortile adibito a parcheggio, ove si trovava della neve ghiacciata non visibile, né percepibile.
Alla luce di quanto esposto, si può ritenere non emersa alcuna condotta imprevedibile, eccezionale ed inevitabile in capo all'attore idonea a fondare un concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., eccepito da parte convenuta, né tanto meno idonea a costituire caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente interruzione del nesso causale.
La dimostrata omessa pulizia del piazzale adibito a parcheggio, imputabile alla condotta negligente del custode, consente quindi di escludere la configurabilità di un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., non consentendo di ritenere neppure probabile che la caduta possa essere eziologicamente riconducibile ad una svista e ad una mancanza di attenzione da parte del soggetto leso.
Con riferimento al quantum debeatur e alla liquidazione del danno, sicuramente, all'attore va riconosciuto il risarcimento delle lesioni riportate.
Anzitutto, stante anche l'affermazione di parte convenuta contenuta nella comparsa conclusionale depositata in data 23.5.2025 “ferma l'invalidità temporanea biologica “suddivisa in giorni 57 [..] a totale, pari al periodo di ricovero in ospedale e nella struttura riabilitativa, giorni 30 [..] parziale al
75%, giorni 20 [..] parziale al 25%; occorre inoltre aggiungere giorni 30 [..] mediamente parziale al
50% per la futura rimozione dei mezzi di sintesi” ed un danno biologico permanente intorno al 12%, questo giudice, ai fini della valutazione del danno non patrimoniale non contestato, si rimette alla perizia allegata da parte attrice, siccome adeguatamente motivata e priva di vizi logici e/o scientifici.
Sul punto, invero, occorre evidenziare che, pur non avendo la perizia stragiudiziale valore di prova, la stessa ha valore di indizio ed è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice (Cass. Civ. Sez.
III, ordinanza n. 2980 del 1/2/2023). La Suprema Corte ha anche affermato che “il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla pagina 8 di 13 controparte, purchè fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante. In altri termini, non è vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte – anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale – qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione.” (Cass. Civ. Ordinanza n. 3524 del 6 febbraio 2023).
Come è noto, il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente unitaria, ma ricomprende in sé le due distinte voci di danno biologico (ossia la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato) e di danno morale (ossia la sofferenza interiore conseguente al danno).
Come detto, il perito ha accertato che le lesioni iniziali e la loro evoluzione fino alla stabilizzazione del quadro clinico post-traumatico hanno cagionato un danno biologico temporaneo così suddivisibile: invalidità temporanea biologica totale al 100% 57 giorni;
invalidità temporanea biologica al 75% 30 giorni;
invalidità temporanea biologica al 50% 20 giorni;
invalidità temporanea biologica al 25% 20 giorni;
oltre ulteriori giorni 30 per invalidità mediamente parziale al 50% per la futura rimozione dei mezzi di sintesi.
Il perito ha altresì accertato che i postumi riscontrati determinano un danno biologico permanente nella misura del 12%, senza dare indicazioni circa un'eventuale personalizzazione del danno, che pertanto va esclusa.
Per la liquidazione del danno come riconosciuto dalla suddetta perizia, è possibile utilizzare il criterio equitativo elaborato dal Tribunale di Milano, comunemente adottato per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica.
Pertanto, in applicazione delle tabelle milanesi, ed. 2024, vigenti al momento della liquidazione, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (64 anni), il danno non patrimoniale subito dall'attore viene liquidato nei termini seguenti.
Quanto al danno da invalidità temporanea, il parametro di riferimento è rappresentato dal valore monetario di un giorno di invalidità pari al 100% pari ad € 115,00 (€ 84,00 per la componente più strettamente biologica ed € 31,00 per la componente di sofferenza interiore), anch'esso suscettibile di un aumento personalizzato fino ad un massimo del 50%.
Sulla base della predetta relazione peritale, pertanto, deve essere dunque riconosciuto a titolo di risarcimento l'importo complessivo di € 12.592, così suddiviso:
€ 6.555,00 per n. 57 giorni di invalidità al 100%; pagina 9 di 13 € 2.587,50 per n. 30 giorni di invalidità temporanea al 75%;
€ 1.150,00 per n. 20 giorni di invalidità temporanea al 50%;
€ 575,00 per n. 20 giorni di invalidità temporanea al 25%;
€ 1.725,00 per n. 30 giorni di invalidità temporanea al 50% per futura rimozione dei mezzi di sintesi.
Quanto al danno non patrimoniale da inabilità permanente, deve ritenersi raggiunta la prova, oltre che della lesione del bene salute, anche del danno morale inteso come sofferenza psico-fisica correlata al danno biologico, patito dall'attore in conseguenza del sinistro, che ricomprende tutte le sofferenze che derivano normalmente, secondo un criterio di regolarità causale, da una qualsiasi lesione particolarmente intensa dell'integrità psicofisica.
La liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità permanente deve avvenire sempre in applicazione delle predette tabelle milanesi, che propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità fisica, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali (c.d. danno biologico e “dinamico-relazionale”), sia sotto il profilo del dolore e della sofferenza che normalmente consegue, in via di presunzione, ad una di dette lesioni (c.d. “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
Di conseguenza, facendo applicazione dei suddetti principi, con riferimento all'invalidità permanente, si osserva che le tabelle milanesi per una persona di 64 anni (anni dell'attore alla data del sinistro) prevedono un risarcimento di € 30.006,00 per l'invalidità permanente al 12%.
Tale importo risulta congruo e idoneo a ristorare i pregiudizi di natura non patrimoniale subiti dall'attore a causa del sinistro.
Il predetto importo deve, chiaramente, intendersi comprensivo della liquidazione del danno morale soggettivo in misura standard, non potendosi riconoscere come detto alcunché all'attore a titolo di personalizzazione del danno.
A tale riguardo, preme infatti evidenziare che la perdita delle potenzialità psico-fisiche della vittima dell'illecito porta normalmente con sé una serie di conseguenze pregiudizievoli anche sotto il profilo della completa esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale, che trovano però adeguato ristoro nella liquidazione equitativa del danno, effettuata attraverso il criterio tabellare. Alla cd. personalizzazione spetta dunque il solo compito di valorizzare, nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale, le peculiarità della pregressa esistenza del danneggiato, al fine di meglio adeguare il risarcimento al caso concreto, senza tuttavia che si possa, attraverso di essa, duplicare le voci di danno. Se ne ricava che, in difetto di una puntuale allegazione e di un rigoroso rispetto degli oneri probatori, alcun importo aggiuntivo può essere riconosciuto al danneggiato (cfr. Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988, secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la pagina 10 di 13 misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento”; nello stesso senso, cfr. anche Cass., sez. VI-3, 4 aprile 2021, n. 5865,
Cass., sez. IV-3, 7 maggio 2018, n. 10912; Cass. Sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778). Nel caso di specie, l'attore ha indicato in via generica le sofferenze subite e legate alla menomazione fisica (v. verbale di udienza del 20.6.2024), senza dedurre alcuna circostanza eccezionale che si discosti dall'id quod plerumque accidit.
Alla luce di tali considerazioni, si stima equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 42.598 in moneta attuale.
Con riferimento al danno patrimoniale, si osserva quanto segue.
Devono essere riconosciute, in quanto causalmente connesse all'evento le sole spese mediche documentate da parte attrice nei doc. 20-27 del fascicolo attoreo, corrispondenti ad € 553,30. Ritiene infatti questo Giudice che non siano riconoscibili le spese del trasporto tramite ambulanza dall'Ospedale di Sondalo all'Ospedale di Lecco (di cui al doc. 19 del fascicolo attoreo) in quanto il rifiuto del ricovero presso il nosocomio di Sondalo è frutto di una scelta arbitraria dell'attore, non sorretta da alcuna motivazione clinica, ma dettata dalla volontà di quest'ultimo di essere ricoverato presso un ospedale più prossimo alla sua abitazione.
Si rileva, infine, che non sono state allegate né provate ulteriori e specifiche circostanze (p. es. attività svolte prima del sinistro e non più possibili a causa delle lesioni, particolari sofferenze fisiche o psicologiche, ...) suscettibili di incidere sull'entità del danno;
di talchè non deve farsi luogo ad alcun aumento della somma come sopra determinata.
Occorre analizzare ora la questione relativa alla perdita economica dovuta all'incapacità lavorativa conseguente al sinistro occorso, che nel caso in esame, non può essere riconosciuto, non avendo parte attrice assolto l'onere probatorio gravante a suo carico.
Giova ricordare, infatti, che “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, pagina 11 di 13 mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass., n. 21988/2019; Cass.,
n. 15737/ 2018).
Nel caso di specie, l'attore ha lamentato che, a causa del sinistro, ha dovuto sospendere l'attività lavorativa dal 11.12.2022 al 11.05.2023, ma non ha dimostrato che le menomazioni dallo stesso riportate possano determinare un riverbero sulla sua capacità lavorativa specifica, ossia professione di artigiano elettrauto per conto terzi, né ha provato che nell'anno 2022 non sia più stato in grado di poter svolgere una regolare e continua attività lavorativa.
Difatti, l'attore, ha versato in atti i conti economici relativi agli anni 2019-2020-2021-2022-2023 (doc.
29-30-31-39-42 fascicolo attoreo) nonché le dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2021 e
2022 (doc. 40-41 fascicolo attoreo), ma tale documentazione non risulta sufficiente a comprovare che la contrazione del reddito avrebbe potuto essere conseguenza delle lesioni riportate e della convalescenza che ne è seguita. Né può essere considerata sufficiente, a tal fine, la mera affermazione del perito di parte che ha sostenuto: tale prova può essere ritenuta raggiunta a seguito delle sole dichiarazioni del perito di parte, che ha sostenuto “le menomazioni determinano un riverbero sull'attività lavorativa di artigiano elettrauto, intesa come maggior aggravio e usura nell'espletare la propria mansione”.
Non può essere quindi riconosciuto il danno da perdita della capacità lavorativa, non avendo parte attrice assolto l'onere probatorio gravante a suo carico.
In definitiva, alla luce delle considerazioni finora esposte, l'importo che deve essere riconosciuto a a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito a seguito Parte_1 dell'evento lesivo occorso in data 11.12.2022, è complessivamente pari ad € 43.151,30 in moneta attuale, di cui € 42.598 a titolo di danno non patrimoniale ed € 553,30 a titolo di danno patrimoniale.
Trattandosi di debito di valore, su tale importo sono dovuti gli interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo complessivo liquidato devalutato alla data del sinistro (11.12.2022) e rivalutato anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo capitale già rivalutato.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/12 nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui allo scaglione € 26.000/€ 52.000, ridotta la fase istruttoria, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di ex art. 2051 c.c. nella Controparte_1 causazione del sinistro occorso in data 11.12.2022 in danno di;
Parte_1
- per l'effetto, condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali, subiti da , che quantifica in € 43.151,30 in moneta attuale, di cui € Parte_1
42.598 a titolo di danno non patrimoniale e € 553,30 a titolo di danno patrimoniale. Su tale importo decorrono gli interessi compensantivi calcolati al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data del fatto (11.12.2022) e rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza, momento a partire dal quale sull'importo decorrono gli interessi al tasso legale;
- condanna a rifondere a le spese di lite relative al presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida in € 759,00 per anticipazioni ed in € 6.800,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
Lecco, 21.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2022/2023 promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Francesco Paolo Anzaldi, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, Piazza A. Manzoni n. 11;
ATTORE
Contro
P.IVA e C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante, con il patrocinio dell'avv. Loredana Marziotti, con elezione di domicilio presso il suo studio in Como, via Franklin Delano Roosevelt n. 23;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come precisate nelle note scritte d'udienza depositate entro il termine del 23.06.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c e di seguito riportate pagina 1 di 13 CONCLUSIONI PER IV LI
Il sottoscritto Avv. Francesco Paolo Anzaldi, quale procuratore e domiciliatario del sig. , Parte_1 richiamando tutti i propri precedenti scritti, chiede spedirsi la causa a sentenza e insiste nell'accoglimento delle rassegnate Conclusioni in via principale e nel merito: dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società convenuta;
condannare, di conseguenza, per i motivi esposti nell'atto di citazione, la società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore del sig. della somma
[...] Parte_1 di €. 87.562,10 o di quella diversa che sarà accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione dalla data dell'incidente e interessi ex art. 1284 IV co. c.c. dalla domanda al saldo;
in via istruttoria: ammettersi Consulenza Tecnica d'ufficio finalizzata all'accertamento delle lesioni subite, alla quantificazione della conseguente inabilità, alla congruità delle spese affrontate dall'attore a seguito dell'incidente subito l'11.12.2022 nel piazzale dell'hotel Albergo Vallecetta;
ammettersi prova per testi e interrogatorio formale sui capitoli dedotti in memoria ex art. 171ter c.p.c. sui punti da 01 a 26 con i testi nella stessa memoria indicati. In ogni caso con integrale rifusione delle spese di giudizio ex D.M. 147/2022, ivi compreso il rimborso spese forfettarie del 15%.
CONCLUSIONI PER Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Nel merito: in via principale, respingersi ogni e qualunque domanda ex adverso svolta siccome infondata in fatto ed in diritto. Spese anche 15% ed onorari rifusi, con distrazione a favore del legale antistatario;
in subordine accertato e dichiarato il concorso di colpa del danneggiato nella determinazione del sinistro de quo, liquidare le somme dovute nei limiti della quota di responsabilità ad esso imputabile.
Spese anche 15% ed onorari rifusi, con distrazione a favore del legale antistatario.
In via istruttoria: si contestano i documenti tutti prodotti da controparte anche ex art. 2719 c.c..
Sulle istanze istruttorie, ci si oppone a quelle avversarie così come articolate in atti. In particolare alla richiesta consulenza, non trattandosi di mezzo di prova a disposizione delle parti, sulle quali grava il preciso onere di dimostrare, in via autonoma, i fatti posti a sostegno delle proprie pretese, pena il rigetto delle stesse.
Si confuta l'esame per interpello e testi, nonché i capitoli sui quali dovrebbe vertere per essere tutti generici (cap. 7), ininfluenti ai fini del decidere (cap. 2, 3, 10, 11) formulati in senso negativo (cap. 6) contenenti valutazioni non demandabili ai testimoni (cap. 8, 9, 18, 20, 22, 23, 24, 26) ed oggetto di prova documentale (cap. 1, 4, 5 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 25, 27). In caso di ammissione, autorizzare la prova contraria. In ogni caso si confuta l'escussione della teste poiché, Tes_1 nella sua veste di moglie del danneggiato è portatrice di interesse al buon esito del giudizio.
pagina 2 di 13 Sul preteso ordine di esibizione del registro presenze ospiti dell'albergo alla data del sinistro si ritiene che, avendo lo stesso mero fine esplorativo ed in ogni caso trattandosi di documento certamente liberamente acquisibile di propria iniziativa dalla parte ai fini della produzione in giudizio, lo stesso debba essere dichiarato inammissibile.
Ogni mezzo riservato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per chiedere di condannarlo al pagamento
[...] della somma di € 87.562,10, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lui subiti a seguito della caduta al suolo causata della neve ghiacciata che ricopriva il parcheggio di pertinenza e di proprietà dell'albergo convenuto. A seguito della caduta, l'attore ha riportato la frattura scomposta persottotrocanterica del femore destro (doc. 8 fascicolo attoreo), subendo, successivamente al trasporto dall'Ospedale di Sondalo a quello di Lecco, un intervento chirurgico di osteosintesi con applicazione di chiodo endomidollare bloccato (doc. 10 fascicolo attoreo). La perizia legale di parte determinava l'invalidità temporanea biologica in 57 giorni totali, con giorni 30 parziale al 75%, giorni
20 parziale al 50%, giorni 20 parziale al 25% e giorni 30 mediante parziale al 50% per la futura rimozione dei mezzi di sintesi (doc. 32 fascicolo attoreo). Altresì, la stessa ha riconosciuto una inabilità permanente del 12%, con menomazioni che determinano conseguenze sull'attività lavorativa di artigiano elettrauto.
A sostegno della domanda l'attore esponeva, in estrema sintesi, che i responsabili dell'Hotel Albergo
Vallecetta, nei giorni 9-11/12/2022, durante il suo soggiorno presso la struttura alberghiera, avevano omesso di effettuare le operazioni di pulizia della neve e del ghiaccio che a causa della bassa temperatura si erano formati nel piazzale antistante l'Hotel, adibito a parcheggio degli ospiti, e, quindi, di tenerlo in condizione tale da non costituire pericolo per gli utenti, con ciò incorrendo nella responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
Parte attrice quantificava i danni sofferti, in € 87.562,10, di cui € 30.795,10 per danno patrimoniale (€
803.30 per spese mediche, € 13.991,80 per lucro cessante, € 16.000,00 quale diminuzione guadagno medio mensile) ed € 56.767,00 per danno non patrimoniale (€ 25.817,00 per danno biologico, €
20.000,00 danno morale, € 5.700 per invalidità totale al 100%, € 2.250,00 per invalidità parziale al
75%; € 1.000,00 per invalidità parziale al 50% per giorni 20; € 500,00 per invalidità parziale al 25% per giorni 20; € 1.500,00 per ulteriore invalidità parziale per rimozione mezzi sintesi al 50% per giorni
30).
pagina 3 di 13 Costituitosi in giudizio in persona del suo legale rappresentante, l' contestava Controparte_1 quanto ex adverso dedotto sia con riferimento all'an che al quantum debeatur, chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie, rappresentando che non gli era imputabile alcuna colpa, avendo adottato tutte le più opportune cautele per la rimozione della neve dal piazzale e che quindi il dedotto evento lesivo doveva essere configurato come caso fortuito, in quanto derivante da un pericolo imprevedibile, insorto improvvisamente e derivante da fatti straordinari estranei alla sfera d'azione del convenuto. In subordine, deduceva la sussistenza del concorso di colpa del danneggiato, con conseguente richiesta di liquidazione del danno nei limiti della quota di responsabilità ad esso imputabile.
La causa veniva istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni mediante trattazione scritta nei termini sopra riportati e, trattenuta la causa in decisione, venivano assegnate alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene questo giudice che la domanda giudiziale attorea sia fondata e meriti accoglimento nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Non vi è dubbio, infatti, che dall'esito dell'istruttoria svolta emergano elementi sufficienti a far ritenere provati i fatti costitutivi della pretesa di parte attrice in relazione alla sussistenza della esclusiva responsabilità dell'Albergo convenuto, quale proprietario e custode del piazzale, teatro del sinistro de quo, nella causazione dell'evento dannoso oggetto di causa.
Giova premettere che la fattispecie in esame è ascrivibile all'ambito della responsabilità per danni da cose in custodia, prevista e regolata dall'art. 2051 c.c.. Tale peculiare forma di responsabilità ha natura oggettiva, in quanto fondata sul mero rapporto di custodia che intercorre tra la cosa in custodia e chi ha il potere effettivo sulla stessa.
Ai fini della sua configurabilità è sufficiente l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa e senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario.
Per affermare tale responsabilità è necessario che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, ossia che pur combinandosi con un elemento esterno, sia connaturato alla cosa stessa, costituendone la causa o la concausa: deve esserci cioè un nesso causale tra la cosa e il danno
(Cass. n. 20055/2013).
Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con pagina 4 di 13 l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (così, tra le tante, Cass. civ., III, 18 aprile 2012, n. 6062 nonché, più di recente, Cass. civ., sez. III, 01 febbraio 2018, n. 2481).
Ne discende che la responsabilità del custode è esclusa in tutti i casi in cui il fatto sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del cd. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (cd. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorchè dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., 21727/2012; 2563/2007; 21684/2005). L'art. 2051
c.c., pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, impone comunque all'attore di provare sia l'evento dannoso che il nesso di causalità tra la cosa e il verificarsi dello stesso.
Il custode, invece, per esimersi dalla responsabilità, deve provare il caso fortuito, ovvero l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
Alla luce di tali coordinate e venendo al caso in esame, può ritenersi raggiunta la prova della responsabilità dell'Albergo convenuto per violazione degli obblighi su di lui incombenti in qualità di custode ex art. 2051 c.c.. Risulta invero acclarata, sulla scorta delle risultanze probatorie complessivamente acquisite nel giudizio, l'effettiva verificazione del sinistro oggetto di causa nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo e con le modalità ivi esposte.
Dall'esame del complessivo quadro probatorio raggiunto all'esito del giudizio, è emerso infatti che il sinistro si è concretizzato in data 11.12.2022 perché l'attore, camminando nel piazzale antistante adibito a parcheggio prospiciente l'albergo convenuto, trovava della neve ghiacciata non visibile, né percepibile e, calpestandola, scivolava e cadeva violentemente a terra riportando le lesioni personali già descritte, come si evince dal referto del nosocomio di Sondalo in pari data dove era subito trasportato.
Le condizioni del parcheggio risultano in maniera chiara dalle fotografie dei luoghi – che riportano data e ora in cui sono state scattate (doc. 37-3A-6A fascicolo attoreo) – riconosciuti come ritraenti parte del cortile dell'albergo nella mattina del giorno 11.12.2022 anche dallo stesso convenuto all'udienza del
21.03.2024.
È inoltre circostanza incontestata che nel periodo corrispondente con il soggiorno dell'attore presso la struttura alberghiera convenuta, oltre che nei giorni precedenti, nella località di Bormio si erano verificate forti perturbazioni con caduta copiosa di neve (doc.
3-4 fascicolo attoreo), e che così lo stesso pagina 5 di 13 Comune di Bormio avesse prorogato il contratto inerente al servizio di sgombero neve dalle strade e piazze cittadine fino al 31.12.2022 con la società appaltatrice del servizio (doc. 5 fascicolo attoreo).
Alla luce di quanto finora esposto, si deve ritenere assolto da parte dell'attore l'onere probatorio su di lui gravante circa la sussistenza dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa e il verificarsi dello stesso, essendo la ricostruzione di parte attrice supportata da idonei riscontri documentali.
Di contro, il convenuto non ha fornito la prova liberatoria costituita dal caso fortuito.
Con riguardo al profilo probatorio, giova ricordare che il concetto di caso fortuito consiste non solo nella dimostrazione della sussistenza di un fattore esterno alla propria sfera soggettiva recante i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità e, come tale, idoneo a configurarsi quale causa esclusiva del danno, bensì anche nella dimostrazione – in applicazione del principio di vicinanza alla prova – di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni normative, nonché al principio generale del neminem laedere, di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa (Cass. 02/02/2007 n. 3008).
Nel caso di specie, parte convenuta si è limitata ad affermare che il personale dell'albergo avesse provveduto alla rimozione della neve mediante mini-fresa spalaneve e tracciatura di vialetti pedonali, con spargimento di sabbia e sale, affermando che la caduta dell'attore sia avvenuta a causa della distrazione e negligenza dello stesso.
Le contestazioni del convenuto tuttavia risultano alquanto generiche e per di più non suffragate da documentazione idonea a comprovare quanto affermato: l'unica documentazione prodotta è una foto priva di data, che rappresenta una situazione non solo diametralmente opposta a quella risultante dalle foto munite di data e ora depositate da parte attrice, ma anche inverosimile rispetto a quanto acclarato circa le condizioni meteorologiche di quel periodo.
La prova della sussistenza del caso fortuito, inoltre, non può ritenersi integrata dalle violente e ripetute nevicate che hanno colpito la città di Bormio nel periodo corrispondente al soggiorno presso la struttura alberghiera convenuta, atteso che le nevicate, nonostante il provato raggiungimento di livelli più elevati rispetto agli standard stagionali, non costituiscono un fattore imprevisto e straordinario tale da recidere completamente il nesso causale. Sul punto la giurisprudenza ha più volte osservato come il caso fortuito non possa essere identificato nelle ripetute nevicate, essendo del tutto prevedibile e normale che la neve, non rimossa, ghiacci (Cass. 25243/2006: "Ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il pagina 6 di 13 comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno
(come, nella specie, la strada resa scivolosa dall'elemento esterno costituito dalla neve divenuta ghiacciata), costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonchè dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l 'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode”).
La presenza di ghiaccio o di neve accumulata in periodo invernale non può infatti qualificarsi come caso fortuito, specie in città, come Bormio in cui è normale che in inverno nevichi.
Peraltro, proprio il carattere violento delle nevicate avvenute nei giorni precedenti e corrispondenti al soggiorno in Hotel dell'attore, avrebbe dovuto imporre un particolare onere in capo al convenuto- custode, in punto di idonea segnalazione del pericolo e di tempestiva adozione di tutte le cautele per evitare la causazione di danni. Infatti, come si evince dalla documentazione versta in atti, le precipitazioni nevose di maggior rilevanza si sono avute in data 09.12.2022 (doc. 5 fascicolo convenuto): essendo il sinistro avvenuto in data 11.12.2022, parte convenuta avrebbe avuto a disposizione l'intera giornata del 10.12.2022 per poter porre in essere tutte le attività di controllo, di vigilanza e di manutenzione sul parcheggio.
Ciò posto, tenuto conto delle modalità e delle ragioni della caduta, si ritiene di dover escludere, perché non provato, il concorso di colpa ex art. 1127 c.c. in capo alla parte danneggiata.
Come è noto, infatti, il caso fortuito può essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiato, idonea ad interrompere il nesso eziologico con l'evento dannoso, laddove il suo comportamento non sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità. Come affermato dalla giurisprudenza intervenuta sul punto, “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonchè di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 11526/2017; analogamente: Cass. n. 2660/2013, Cass.
n. 6306/2013, Cass. n. 21212/2015, Cass. n. 12895/2016).
pagina 7 di 13 La mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c., in quanto il custode è tenuto a dimostrare anche di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Cfr. da Cass. 27/06/2016 n° 13272).
Ai fini della responsabilità del custode, quando da quest'ultimo viene eccepita la colpa della vittima, occorre che il Giudice proceda ad un duplice accertamento: da un lato la vittima deve aver tenuto un comportamento negligente, dall'altra quel comportamento non doveva essere prevedibile. E la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia, può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.
Nel caso di specie, dal quadro probatorio in atti non può ritenersi raggiunta la prova di un concorso nella causazione del danno da parte del comportamento colposo dello stesso danneggiato, atteso che lo stesso ha dimostrato di aver prestato la dovuta cautela nell'attraversare il cortile adibito a parcheggio, ove si trovava della neve ghiacciata non visibile, né percepibile.
Alla luce di quanto esposto, si può ritenere non emersa alcuna condotta imprevedibile, eccezionale ed inevitabile in capo all'attore idonea a fondare un concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., eccepito da parte convenuta, né tanto meno idonea a costituire caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., con conseguente interruzione del nesso causale.
La dimostrata omessa pulizia del piazzale adibito a parcheggio, imputabile alla condotta negligente del custode, consente quindi di escludere la configurabilità di un concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., non consentendo di ritenere neppure probabile che la caduta possa essere eziologicamente riconducibile ad una svista e ad una mancanza di attenzione da parte del soggetto leso.
Con riferimento al quantum debeatur e alla liquidazione del danno, sicuramente, all'attore va riconosciuto il risarcimento delle lesioni riportate.
Anzitutto, stante anche l'affermazione di parte convenuta contenuta nella comparsa conclusionale depositata in data 23.5.2025 “ferma l'invalidità temporanea biologica “suddivisa in giorni 57 [..] a totale, pari al periodo di ricovero in ospedale e nella struttura riabilitativa, giorni 30 [..] parziale al
75%, giorni 20 [..] parziale al 25%; occorre inoltre aggiungere giorni 30 [..] mediamente parziale al
50% per la futura rimozione dei mezzi di sintesi” ed un danno biologico permanente intorno al 12%, questo giudice, ai fini della valutazione del danno non patrimoniale non contestato, si rimette alla perizia allegata da parte attrice, siccome adeguatamente motivata e priva di vizi logici e/o scientifici.
Sul punto, invero, occorre evidenziare che, pur non avendo la perizia stragiudiziale valore di prova, la stessa ha valore di indizio ed è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice (Cass. Civ. Sez.
III, ordinanza n. 2980 del 1/2/2023). La Suprema Corte ha anche affermato che “il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla pagina 8 di 13 controparte, purchè fornisca adeguata motivazione di questa sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudicante. In altri termini, non è vietato al giudice del merito, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte – anche se impugnata dall'avversario e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale – qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione.” (Cass. Civ. Ordinanza n. 3524 del 6 febbraio 2023).
Come è noto, il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente unitaria, ma ricomprende in sé le due distinte voci di danno biologico (ossia la compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato) e di danno morale (ossia la sofferenza interiore conseguente al danno).
Come detto, il perito ha accertato che le lesioni iniziali e la loro evoluzione fino alla stabilizzazione del quadro clinico post-traumatico hanno cagionato un danno biologico temporaneo così suddivisibile: invalidità temporanea biologica totale al 100% 57 giorni;
invalidità temporanea biologica al 75% 30 giorni;
invalidità temporanea biologica al 50% 20 giorni;
invalidità temporanea biologica al 25% 20 giorni;
oltre ulteriori giorni 30 per invalidità mediamente parziale al 50% per la futura rimozione dei mezzi di sintesi.
Il perito ha altresì accertato che i postumi riscontrati determinano un danno biologico permanente nella misura del 12%, senza dare indicazioni circa un'eventuale personalizzazione del danno, che pertanto va esclusa.
Per la liquidazione del danno come riconosciuto dalla suddetta perizia, è possibile utilizzare il criterio equitativo elaborato dal Tribunale di Milano, comunemente adottato per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica.
Pertanto, in applicazione delle tabelle milanesi, ed. 2024, vigenti al momento della liquidazione, tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (64 anni), il danno non patrimoniale subito dall'attore viene liquidato nei termini seguenti.
Quanto al danno da invalidità temporanea, il parametro di riferimento è rappresentato dal valore monetario di un giorno di invalidità pari al 100% pari ad € 115,00 (€ 84,00 per la componente più strettamente biologica ed € 31,00 per la componente di sofferenza interiore), anch'esso suscettibile di un aumento personalizzato fino ad un massimo del 50%.
Sulla base della predetta relazione peritale, pertanto, deve essere dunque riconosciuto a titolo di risarcimento l'importo complessivo di € 12.592, così suddiviso:
€ 6.555,00 per n. 57 giorni di invalidità al 100%; pagina 9 di 13 € 2.587,50 per n. 30 giorni di invalidità temporanea al 75%;
€ 1.150,00 per n. 20 giorni di invalidità temporanea al 50%;
€ 575,00 per n. 20 giorni di invalidità temporanea al 25%;
€ 1.725,00 per n. 30 giorni di invalidità temporanea al 50% per futura rimozione dei mezzi di sintesi.
Quanto al danno non patrimoniale da inabilità permanente, deve ritenersi raggiunta la prova, oltre che della lesione del bene salute, anche del danno morale inteso come sofferenza psico-fisica correlata al danno biologico, patito dall'attore in conseguenza del sinistro, che ricomprende tutte le sofferenze che derivano normalmente, secondo un criterio di regolarità causale, da una qualsiasi lesione particolarmente intensa dell'integrità psicofisica.
La liquidazione del danno non patrimoniale da inabilità permanente deve avvenire sempre in applicazione delle predette tabelle milanesi, che propongono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità fisica, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali (c.d. danno biologico e “dinamico-relazionale”), sia sotto il profilo del dolore e della sofferenza che normalmente consegue, in via di presunzione, ad una di dette lesioni (c.d. “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
Di conseguenza, facendo applicazione dei suddetti principi, con riferimento all'invalidità permanente, si osserva che le tabelle milanesi per una persona di 64 anni (anni dell'attore alla data del sinistro) prevedono un risarcimento di € 30.006,00 per l'invalidità permanente al 12%.
Tale importo risulta congruo e idoneo a ristorare i pregiudizi di natura non patrimoniale subiti dall'attore a causa del sinistro.
Il predetto importo deve, chiaramente, intendersi comprensivo della liquidazione del danno morale soggettivo in misura standard, non potendosi riconoscere come detto alcunché all'attore a titolo di personalizzazione del danno.
A tale riguardo, preme infatti evidenziare che la perdita delle potenzialità psico-fisiche della vittima dell'illecito porta normalmente con sé una serie di conseguenze pregiudizievoli anche sotto il profilo della completa esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale, che trovano però adeguato ristoro nella liquidazione equitativa del danno, effettuata attraverso il criterio tabellare. Alla cd. personalizzazione spetta dunque il solo compito di valorizzare, nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale, le peculiarità della pregressa esistenza del danneggiato, al fine di meglio adeguare il risarcimento al caso concreto, senza tuttavia che si possa, attraverso di essa, duplicare le voci di danno. Se ne ricava che, in difetto di una puntuale allegazione e di un rigoroso rispetto degli oneri probatori, alcun importo aggiuntivo può essere riconosciuto al danneggiato (cfr. Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988, secondo cui “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la pagina 10 di 13 misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento”; nello stesso senso, cfr. anche Cass., sez. VI-3, 4 aprile 2021, n. 5865,
Cass., sez. IV-3, 7 maggio 2018, n. 10912; Cass. Sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778). Nel caso di specie, l'attore ha indicato in via generica le sofferenze subite e legate alla menomazione fisica (v. verbale di udienza del 20.6.2024), senza dedurre alcuna circostanza eccezionale che si discosti dall'id quod plerumque accidit.
Alla luce di tali considerazioni, si stima equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 42.598 in moneta attuale.
Con riferimento al danno patrimoniale, si osserva quanto segue.
Devono essere riconosciute, in quanto causalmente connesse all'evento le sole spese mediche documentate da parte attrice nei doc. 20-27 del fascicolo attoreo, corrispondenti ad € 553,30. Ritiene infatti questo Giudice che non siano riconoscibili le spese del trasporto tramite ambulanza dall'Ospedale di Sondalo all'Ospedale di Lecco (di cui al doc. 19 del fascicolo attoreo) in quanto il rifiuto del ricovero presso il nosocomio di Sondalo è frutto di una scelta arbitraria dell'attore, non sorretta da alcuna motivazione clinica, ma dettata dalla volontà di quest'ultimo di essere ricoverato presso un ospedale più prossimo alla sua abitazione.
Si rileva, infine, che non sono state allegate né provate ulteriori e specifiche circostanze (p. es. attività svolte prima del sinistro e non più possibili a causa delle lesioni, particolari sofferenze fisiche o psicologiche, ...) suscettibili di incidere sull'entità del danno;
di talchè non deve farsi luogo ad alcun aumento della somma come sopra determinata.
Occorre analizzare ora la questione relativa alla perdita economica dovuta all'incapacità lavorativa conseguente al sinistro occorso, che nel caso in esame, non può essere riconosciuto, non avendo parte attrice assolto l'onere probatorio gravante a suo carico.
Giova ricordare, infatti, che “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l'an dell'esistenza del danno, pagina 11 di 13 mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione de danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito” (Cass., n. 21988/2019; Cass.,
n. 15737/ 2018).
Nel caso di specie, l'attore ha lamentato che, a causa del sinistro, ha dovuto sospendere l'attività lavorativa dal 11.12.2022 al 11.05.2023, ma non ha dimostrato che le menomazioni dallo stesso riportate possano determinare un riverbero sulla sua capacità lavorativa specifica, ossia professione di artigiano elettrauto per conto terzi, né ha provato che nell'anno 2022 non sia più stato in grado di poter svolgere una regolare e continua attività lavorativa.
Difatti, l'attore, ha versato in atti i conti economici relativi agli anni 2019-2020-2021-2022-2023 (doc.
29-30-31-39-42 fascicolo attoreo) nonché le dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2021 e
2022 (doc. 40-41 fascicolo attoreo), ma tale documentazione non risulta sufficiente a comprovare che la contrazione del reddito avrebbe potuto essere conseguenza delle lesioni riportate e della convalescenza che ne è seguita. Né può essere considerata sufficiente, a tal fine, la mera affermazione del perito di parte che ha sostenuto: tale prova può essere ritenuta raggiunta a seguito delle sole dichiarazioni del perito di parte, che ha sostenuto “le menomazioni determinano un riverbero sull'attività lavorativa di artigiano elettrauto, intesa come maggior aggravio e usura nell'espletare la propria mansione”.
Non può essere quindi riconosciuto il danno da perdita della capacità lavorativa, non avendo parte attrice assolto l'onere probatorio gravante a suo carico.
In definitiva, alla luce delle considerazioni finora esposte, l'importo che deve essere riconosciuto a a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito a seguito Parte_1 dell'evento lesivo occorso in data 11.12.2022, è complessivamente pari ad € 43.151,30 in moneta attuale, di cui € 42.598 a titolo di danno non patrimoniale ed € 553,30 a titolo di danno patrimoniale.
Trattandosi di debito di valore, su tale importo sono dovuti gli interessi compensativi, calcolati al tasso legale sull'importo complessivo liquidato devalutato alla data del sinistro (11.12.2022) e rivalutato anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sull'importo capitale già rivalutato.
Le spese di lite, liquidate ai sensi del d.m. 147/12 nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui allo scaglione € 26.000/€ 52.000, ridotta la fase istruttoria, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta. pagina 12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di ex art. 2051 c.c. nella Controparte_1 causazione del sinistro occorso in data 11.12.2022 in danno di;
Parte_1
- per l'effetto, condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali, subiti da , che quantifica in € 43.151,30 in moneta attuale, di cui € Parte_1
42.598 a titolo di danno non patrimoniale e € 553,30 a titolo di danno patrimoniale. Su tale importo decorrono gli interessi compensantivi calcolati al tasso legale sulla somma capitale devalutata alla data del fatto (11.12.2022) e rivalutata anno per anno fino alla data del deposito della presente sentenza, momento a partire dal quale sull'importo decorrono gli interessi al tasso legale;
- condanna a rifondere a le spese di lite relative al presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida in € 759,00 per anticipazioni ed in € 6.800,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
Lecco, 21.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marta Paganini
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