TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 942/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] e domiciliata in VE EM (MI) via G. Rossini n. 4 con l'Avv. Astrid Dalla Rovere presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Astrid Dalla Rovere presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di VE EM (MI) il 25.06.2016
(anno 2016 atto n. 7 reg. Atti di matrimonio Parte I)
X separati consensualmente con verbale in data 30.04.2021 omologato con decreto del Tribunale di Pavia del 03.06.2021 con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...] con residenza anagrafica e abituale presso la Controparte_1 madre e presso l'abitazione dei nonni materni in VE EM (MI) via G. Rossini n. 4; codice fiscale cittadino italiano. C.F._3
- nato a [...] il [...], con residenza anagrafica e abituale presso CP_2 la madre e presso l'abitazione dei nonni materni in VE EM (MI) via G. Rossini n. 4; codice fiscale , cittadino italiano. C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) L'affidamento dei due figli minori e è condiviso fra i genitori, con collocamento CP_1 CP_2
prevalente presso la madre e presso il suo domicilio in VE EM (MI) via G. Rossini n. 4 presso la casa dei nonni materni.
2) Il signor vive nell'abitazione di SA (MI) via Sandro Pertini n. 11 in locazione con la Pt_2
nuova compagna.
3) Il padre in ragione della sua attività lavorativa e dei turni di lavoro vedrà e terrà i due figli minori secondo il seguente calendario come da piano genitoriale prodotto sub. doc. 11:
- nel corso della settimana il padre prende i figli dal domicilio materno il giorno del mercoledì verso le ore 17,00/17,30 e li porta all'attività sportiva e poi li riprende e li riporta sempre presso il domicilio materno per le ore 19.00;
- nel corso dei fine settimana alternati con la madre, il padre prende i figli all'uscita di scuola del venerdì alle ore 16.30 e li tiene con sé sino alla domenica riportandoli presso il domicilio materno verso le ore 19/19,30.
- Per il periodo delle vacanze estive, i coniugi concorderanno entro il mese di marzo i periodi di vacanza con i figli;
il padre trascorrerà due settimane (anche non consecutive) con i figli nel mese di agosto.
- Per il periodo delle vacanze invernali, il padre terrà con sé i figli per una settimana, ad anni alterni con la madre, dal giorno 26 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio compreso. Salvo migliori accordi diretti e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. - I ponti festivi sono alternati fra i genitori.
- I coniugi hanno l'obbligo reciproco di reperibilità telefonica quando hanno con sé i figli minori.
4) Fino a quando la signora resterà a vivere prevalentemente presso la madre con i due figli Parte_1
minori nella casa di VE EM, il signor verserà alla medesima signora a titolo Pt_2 Parte_1 di contributo per il mantenimento dei due figli minori e l'importo complessivo CP_1 CP_2
mensile di euro 300,00 (compresa la mensa scolastica e il trasporto alle rispettive scuole): tale importo verrà corrisposto, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi, annualmente, sulla base degli indici Istat.
5) Nell'ipotesi in cui la signora si rechi a vivere con i due figli nell'abitazione di Bornasco, Parte_1
il signor verserà alla medesima signora a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_2 Parte_1 due figli minori e l'importo complessivo mensile di euro 450,00 (compresa la CP_1 CP_2
mensa scolastica e il trasporto alle rispettive scuole): tale importo verrà corrisposto, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi, annualmente, sulla base degli indici Istat;
ove la signora trovi un'occupazione lavorativa anche a tempo determinato, s'impegna a Parte_1
comunicarlo al signor che ridurrà, per i mesi in cui la signora avrà lavorato e recepito Pt_2 Parte_1 una retribuzione, il contributo per il mantenimento dei due figli all'importo complessivo mensile di euro 300,00.
6) Nell'ipotesi in cui la signora intraprendesse una convivenza nell'abitazione di Bornasco Parte_1 con una persona con la quale abbia intrapreso una relazione seria e duratura, avrà l'onere di comunicarlo al signor e, in tale ipotesi, quest'ultimo verserà alla signora l'importo Pt_2 Parte_1
complessivo mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori;
tale importo verrà corrisposto, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi, annualmente, sulla base degli indici Istat.
7) I genitori provvederanno al 50% delle spese straordinarie per i due figli minori come determinate dal Protocollo del Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che si trascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico
di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche
presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche
della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e
dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) L'assegno unico verrà percepito dalla signora e le detrazioni fiscali spetteranno al 50% Parte_1
per ciascuno dei genitori.
9) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità dei figli e comunque ciascun genitore s'impegnerà ad avvertire l'altro, prima di effettuare viaggi all'estero con i figli minori, dovendo richiedere il consenso dell'altro genitore per i viaggi extraeuropei.
10) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato tutti i rapporti economici tra loro esistenti e che null'altro essi si devono reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. lettere b) e c). Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori Parte_1
e nel Comune di VE EM (MI) il
[...] Parte_2
25.06.2016 iscritto nel Registro dello stato civile del Comune di VE EM Parte I numero 7 anno 2016.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VE EM perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Rozzano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] e domiciliata in VE EM (MI) via G. Rossini n. 4 con l'Avv. Astrid Dalla Rovere presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Astrid Dalla Rovere presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di VE EM (MI) il 25.06.2016
(anno 2016 atto n. 7 reg. Atti di matrimonio Parte I)
X separati consensualmente con verbale in data 30.04.2021 omologato con decreto del Tribunale di Pavia del 03.06.2021 con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...] con residenza anagrafica e abituale presso la Controparte_1 madre e presso l'abitazione dei nonni materni in VE EM (MI) via G. Rossini n. 4; codice fiscale cittadino italiano. C.F._3
- nato a [...] il [...], con residenza anagrafica e abituale presso CP_2 la madre e presso l'abitazione dei nonni materni in VE EM (MI) via G. Rossini n. 4; codice fiscale , cittadino italiano. C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) L'affidamento dei due figli minori e è condiviso fra i genitori, con collocamento CP_1 CP_2
prevalente presso la madre e presso il suo domicilio in VE EM (MI) via G. Rossini n. 4 presso la casa dei nonni materni.
2) Il signor vive nell'abitazione di SA (MI) via Sandro Pertini n. 11 in locazione con la Pt_2
nuova compagna.
3) Il padre in ragione della sua attività lavorativa e dei turni di lavoro vedrà e terrà i due figli minori secondo il seguente calendario come da piano genitoriale prodotto sub. doc. 11:
- nel corso della settimana il padre prende i figli dal domicilio materno il giorno del mercoledì verso le ore 17,00/17,30 e li porta all'attività sportiva e poi li riprende e li riporta sempre presso il domicilio materno per le ore 19.00;
- nel corso dei fine settimana alternati con la madre, il padre prende i figli all'uscita di scuola del venerdì alle ore 16.30 e li tiene con sé sino alla domenica riportandoli presso il domicilio materno verso le ore 19/19,30.
- Per il periodo delle vacanze estive, i coniugi concorderanno entro il mese di marzo i periodi di vacanza con i figli;
il padre trascorrerà due settimane (anche non consecutive) con i figli nel mese di agosto.
- Per il periodo delle vacanze invernali, il padre terrà con sé i figli per una settimana, ad anni alterni con la madre, dal giorno 26 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio compreso. Salvo migliori accordi diretti e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. - I ponti festivi sono alternati fra i genitori.
- I coniugi hanno l'obbligo reciproco di reperibilità telefonica quando hanno con sé i figli minori.
4) Fino a quando la signora resterà a vivere prevalentemente presso la madre con i due figli Parte_1
minori nella casa di VE EM, il signor verserà alla medesima signora a titolo Pt_2 Parte_1 di contributo per il mantenimento dei due figli minori e l'importo complessivo CP_1 CP_2
mensile di euro 300,00 (compresa la mensa scolastica e il trasporto alle rispettive scuole): tale importo verrà corrisposto, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi, annualmente, sulla base degli indici Istat.
5) Nell'ipotesi in cui la signora si rechi a vivere con i due figli nell'abitazione di Bornasco, Parte_1
il signor verserà alla medesima signora a titolo di contributo per il mantenimento dei Pt_2 Parte_1 due figli minori e l'importo complessivo mensile di euro 450,00 (compresa la CP_1 CP_2
mensa scolastica e il trasporto alle rispettive scuole): tale importo verrà corrisposto, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi, annualmente, sulla base degli indici Istat;
ove la signora trovi un'occupazione lavorativa anche a tempo determinato, s'impegna a Parte_1
comunicarlo al signor che ridurrà, per i mesi in cui la signora avrà lavorato e recepito Pt_2 Parte_1 una retribuzione, il contributo per il mantenimento dei due figli all'importo complessivo mensile di euro 300,00.
6) Nell'ipotesi in cui la signora intraprendesse una convivenza nell'abitazione di Bornasco Parte_1 con una persona con la quale abbia intrapreso una relazione seria e duratura, avrà l'onere di comunicarlo al signor e, in tale ipotesi, quest'ultimo verserà alla signora l'importo Pt_2 Parte_1
complessivo mensile di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori;
tale importo verrà corrisposto, in via anticipata, entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutarsi, annualmente, sulla base degli indici Istat.
7) I genitori provvederanno al 50% delle spese straordinarie per i due figli minori come determinate dal Protocollo del Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che si trascrivono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico
di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche
presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche
della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e
dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare
e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) L'assegno unico verrà percepito dalla signora e le detrazioni fiscali spetteranno al 50% Parte_1
per ciascuno dei genitori.
9) I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità dei figli e comunque ciascun genitore s'impegnerà ad avvertire l'altro, prima di effettuare viaggi all'estero con i figli minori, dovendo richiedere il consenso dell'altro genitore per i viaggi extraeuropei.
10) I coniugi si danno reciprocamente atto di aver regolato tutti i rapporti economici tra loro esistenti e che null'altro essi si devono reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c. lettere b) e c). Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori Parte_1
e nel Comune di VE EM (MI) il
[...] Parte_2
25.06.2016 iscritto nel Registro dello stato civile del Comune di VE EM Parte I numero 7 anno 2016.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VE EM perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Rozzano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG