Ordinanza cautelare 7 aprile 2022
Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 06/12/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01756/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Comune di Carisio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Vercelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosci, Teresio Bosco e Francesca Tetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Leone Giacomo Merani e Claudia Maria Cicchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, Arpa Piemonte, Arpa Piemonte - Dipartimento del Nord Est, Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, Consorzio Irriguo della Baraggia, Comando dei Vigili del Fuoco di Vercelli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale della Provincia di Vercelli n. -OMISSIS-recante “ Provvedimento ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 lett. a), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. di aggiornamento per riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale riesame n. -OMISSIS- e s.m.i., rilasciata alla ditta-OMISSIS-S.p.a. ” comprensiva dei relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Carisio in data 17.02.2023:
- del provvedimento n.-OMISSIS- della Provincia di Vercelli recante “ Ditta--OMISSIS-S.p.a. -OMISSIS- Provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 29-decies, c. 9, lett. a) titolo iii-bis, parte ii, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale n. -OMISSIS- e s.m.i.. ”;
- del provvedimento n.-OMISSIS- della Provincia di Vercelli recante “ Ditta--OMISSIS-S.p.a. -OMISSIS-Provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 29-decies, c. 9, lett. a) titolo iii-bis, parte ii, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale n. -OMISSIS- e s.m.i.. Superamento dei valori limite alle emissioni in atmosfera camino E4 ”;
- della nota prot. -OMISSIS- della Provincia di Vercelli, recante “ Riferimento alla nota del Comune di Carisio prot. -OMISSIS- ”.
Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Vercelli e della -OMISSIS-S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 il dott. ND DE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 05.03.-OMISSIS-, il Comune di Carisio ha impugnato la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-con cui la Provincia di Vercelli ha rinnovato in favore della società controinteressata (di seguito, breviter , anche solo “-OMISSIS-”) l’autorizzazione unica integrata (AI) del suo stabilimento industriale, attivo da molti anni sul territorio comunale.
Premette l’ente ricorrente che lo stabilimento in questione produce leghe di alluminio e ricade in un’area sensibile sotto il profilo ambientale, perché posta nelle vicinanze di due zone di protezione speciale (ZPS) tutelate ai sensi della direttiva 09/147/CE e di tre siti di importanza comunitaria (SIC) tutelati ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Con l’evoluzione della normativa di settore, tale impianto già esistente è stato autorizzato con AI n. -OMISSIS-, successivamente aggiornata e modificata più volte, con adeguamento delle relative prescrizioni. Nel corso dell’attività si sarebbero, tuttavia, verificati alcuni eventi di contaminazione ambientale che avrebbero anche portato a procedimenti penali a carico dei dirigenti responsabili nonché all’imposizione di interventi di bonifica a carico della società controinteressata. Inoltre, vi sarebbero state ricorrenti irregolarità e violazioni delle prescrizioni AI (in particolare, rispetto alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici ed alla gestione dei rifiuti) che avrebbero portato a plurime diffide da parte della Provincia nei confronti del gestore dello stabilimento. Peraltro, il sito industriale sarebbe anche pericoloso per la salute pubblica, in quanto produrrebbe diossine che avrebbero effetti pregiudizievoli a carico della popolazione residente, come risulterebbe da uno studio epidemiologico commissionato dal Comune nel-OMISSIS-. È in questo contesto già gravemente compromesso che la Provincia avrebbe avviato, con comunicazione del -OMISSIS-, il procedimento di riesame dell’AI dello stabilimento per adeguarla alle nuove conclusioni della Commissione Europea sulle migliori tecniche disponibili ( Best Available Techniques - BAT) applicabili al settore di riferimento. A seguito di plurime riunioni della conferenza dei servizi, tale procedimento si è infine concluso con l’adozione dell’impugnato provvedimento di rinnovo dell’AI recante modifica ed integrazione delle relative prescrizioni, emesso sulla base della posizione favorevole prevalente espressa dagli enti partecipanti (in particolare, dalla Provincia stessa, dall’PA e dall’ASL), nonostante il parere contrario espresso dal Comune di Carisio.
Avverso il predetto provvedimento, l’Amministrazione comunale dissenziente ha formulato tre motivi di ricorso, così rubricati e sintetizzabili:
“ 1) Violazione di legge, Violazione degli artt. 29 septies, octies, nonies e decies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 sotto plurimi profili. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità, travisamento, erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, difetto di presupposto ”: stante le gravi violazioni commesse dal gestore dell’impianto nel corso degli anni, che hanno portato a procedimenti penali ed a plurime diffide emesse dalla stessa Provincia per inottemperanza delle prescrizioni contenute nell’AI, non ci sarebbero stati i presupposti per concedere il rinnovo della predetta autorizzazione, posto che, ai sensi dell’art. 29 decies del D. Lgs. 152/2006, si sarebbe piuttosto dovuto disporne la revoca o quantomeno la sospensione, sussistendo i presupposti (tra loro alternativi) del pericolo per la salute umana o per l’ambiente nonché della violazione delle prescrizioni imposte dall’AI per più di due volte nel corso di un anno;
“2 ) Violazione del principio di precauzione di cui all’art.191 TFUE. Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, illogicità sotto diversi profili. Difetto di presupposto. Mancata effettuazione della valutazione di incidenza sanitaria ”: il principio di precauzione avrebbe comunque imposto l’adozione di misure protettive per l’ambiente nonché un approfondimento istruttorio mediante l’effettuazione di una valutazione di incidenza sanitaria (VIS) prima di consentire il proseguimento dell’attività, sussistendo evidenze di una potenziale pericolosità della stessa per la salute pubblica;
“ 3) Violazione dell'art.6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE. Violazione degli artt. 4 comma 2 e 5 del DPR 8 settembre 1997 n.357. Mancata effettuazione della valutazione di incidenza. Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 ”: la vicinanza del sito industriale a due zone di protezione speciale (ZPS) ed a tre siti di importanza comunitaria (SIC) avrebbe poi richiesto anche l’espletamento della valutazione di incidenza (VINCA) prima di concedere il rinnovo dell’AI.
2. In vista della trattazione dell’istanza cautelare, si sono costituite sia la Provincia che la società controinteressata, rilevando entrambe l’infondatezza delle censure avversarie. In via preliminare, la Provincia ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto due profili: a) perché il Comune ricorrente avrebbe dovuto impugnare la determinazione finale della conferenza dei servizi trasmessale in data -OMISSIS-, anziché attendere il successivo provvedimento di rinnovo dell’AI, il quale avrebbe come esclusivo destinatario il gestore dell’impianto produttivo e sarebbe meramente confermativo della decisione già assunta in sede di conferenza dei servizi; b) perché l’Amministrazione comunale difetterebbe di interesse a ricorrere avverso il predetto provvedimento di rinnovo, in considerazione del fatto che, in ipotesi di suo ipotetico annullamento, la società controinteressata potrebbe continuare ad esercitare la propria attività sulla base della precedente AI, quindi con prescrizioni superate e non in linea con le più recenti BAT, con un effetto pertanto opposto rispetto a quello auspicato dal Comune con l’introduzione del presente giudizio. La società controinteressata ha invece eccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione degli atti istruttori che avrebbe escluso la sussistenza di un concreto e comprovato rischio per la salute pubblica derivante dalla prosecuzione dell’attività produttiva sul sito.
3. L’istanza cautelare è stata rigettata da questo Tribunale con ordinanza n. 507 del 07.04.-OMISSIS-, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2290 del 20.05.-OMISSIS-.
4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 08.02.2023, il Comune di Carisio ha impugnato due nuove diffide (la n. -OMISSIS- e la n. -OMISSIS-) emesse in corso di causa dalla Provincia a carico della società controinteressata per l’inosservanza di ulteriori prescrizioni dell’AI rinnovata, nonché la nota prot. n. -OMISSIS- con cui la Provincia ha riscontrato negativamente la richiesta del-OMISSIS- (qualificata come “ atto di significazione ed intimazione ”) di annullare le predette diffide e di adottare un più incisivo provvedimento di sospensione dell’attività.
Avverso questi ultimi atti provinciali l’Amministrazione comunale ha proposto un unico motivo aggiunto (rubricato “ 1) Violazione di legge, violazione e/o falsa applicazione dell’art.29 decies comma 9 lett. a) e b) del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Eccesso di potere per illogicità, travisamento, erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, difetto di presupposto ”) a mezzo del quale ha lamentato che la Provincia non avrebbe potuto adottare le due nuove diffide oggetto di impugnativa, ma avrebbe dovuto emettere il provvedimento di sospensione, stante la situazione di pericolo per l’ambiente e la salute pubblico e considerato che la società controinteressata non avrebbe ottemperato entro il termine assegnato alla precedente diffida n. -OMISSIS-, ma anzi avrebbe reiterato le violazioni, arrivando così a ben tre episodi di mancato rispetto delle prescrizioni AI nel corso dello stesso anno -OMISSIS-, il che avrebbe reso doverosa l’adozione del provvedimento sospensivo ai sensi dell’art. 29 decies , comma 9, lett. b) del D. Lgs. 152/2006.
5. In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione della nuova istanza cautelare presentata dal Comune ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti, le controparti hanno depositato memorie difensive per contestare l’infondatezza anche della nuova impugnativa. Entrambe ne hanno eccepito, ancor prima, l’inammissibilità. La Provincia ha rilevato il difetto di legittimazione a ricorrere del Comune (essendo la controinteressata la destinataria delle diffide impugnate e disponendo il Sindaco di autonomi poteri di intervento a tutela della salute pubblica ex art. 217 del R.D. 1265/1934), nonché il difetto di connessione tra il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti con quello introduttivo (attenendo a due procedimenti distinti, il primo di riesame e rinnovo dell’AI, il secondo al monitoraggio/controllo dell’osservanza delle relative prescrizioni). Secondo la società controinteressata, invece, il ricorso per motivi aggiunti sarebbe inammissibile perché tenderebbe a riproporre surrettiziamente un sindacato sull’AI, di cui non sarebbero stata nemmeno dedotta l’illegittimità delle singole prescrizioni impartite.
6. Anche tale istanza cautelare è stata rigettata da questo Tribunale con ordinanza n. 71 del 09.03.2023, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2047 del 19.05.2023.
7. Prima dell’udienza pubblica fissata per la trattazione del merito del ricorso, le parti hanno depositato ulteriori documentati e scritti difensivi ex art. 73, comma 1, c.p.a. In particolare, il Comune ha rappresentato che, nel frattempo, vi sarebbero state ulteriori diffide della Provincia per ulteriori violazioni delle prescrizioni stabilite dall’AI, nonché il crollo di tre campate di un capannone dello stabilimento con effetti potenzialmente contaminanti, oltre all’apertura di un nuovo procedimento penale in cui è stata svolta, con incidente probatorio, una consulenza tecnica (depositata in data -OMISSIS-) che avrebbe confermato la gravità della situazione e che avrebbe portato al sequestro preventivo dello stabilimento industriale. Le controparti hanno evidenziato l’irrilevanza dei fatti sopravvenuti rispetto alla verifica della legittimità dei precedenti atti impugnati, l’attivazione da parte della società controinteressata per la risoluzione delle problematiche sopravvenute, nonché la pendenza in fase di indagini preliminari del procedimento penale nel quale il giudice ha concesso il sequestro preventivo, ma comunque disponendo la prosecuzione dell’attività nel rispetto delle prescrizioni stabilite con l’AI impugnata nel presente giudizio.
8. All’udienza pubblica del 23.09.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione orale tra le parti, nel corso della quale il Comune ha chiesto di essere autorizzato al deposito tardivo del verbale del sequestro penale, già versato in atti.
DIRITTO
9. Preliminarmente devono essere esaminate le plurime eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti sollevate dall’Amministrazione provinciale e dalla società controinteressata.
10. Quanto al ricorso introduttivo, è innanzitutto infondata l’eccezione secondo cui il Comune ricorrente avrebbe dovuto attivare i rimedi stragiudiziali previsti dagli artt. 14 quater e 14 quinques della L. 241/1990 avverso la determinazione finale della conferenza dei servizi e comunque impugnare tempestivamente tale atto conclusivo, anziché attendere il successivo provvedimento di rinnovo dell’AI, il quale avrebbe come esclusivo destinatario il gestore dell’impianto produttivo e sarebbe meramente confermativo della decisione già assunta in sede di conferenza dei servizi.
A tale riguardo, deve premettersi che l’ente che ha espresso il proprio motivato dissenso in sede di conferenza dei servizi è senz’altro legittimato ad impugnare l’atto conclusivo della stessa e gli eventuali provvedimenti che ne siano conseguiti, al fine di tutelare, in sede giurisdizionale, l’interesse pubblico di cui è portatore e che ha rappresentato in sede di conferenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13.08.2021, n. 5876; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 09.08.2024, n. 285; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater , 23.03.-OMISSIS-, n. 3322; T.A.R. Veneto, Sez. III, 11.02.2019, n. 187; T.A.R. Liguria, Sez. I, 23.05.2012, n. 723).
Contrariamente a quanto prospettato dall’Amministrazione provinciale resistente, non costituisce però condizione di ammissibilità o procedibilità della relativa azione giurisdizionale la previa proposizione da parte dell’ente dissenziente dell’istanza di autotutela di cui all’art. 14 quater , comma 2, della L. 241/1990 e/o dell’opposizione di cui all’art. 14 quinques della medesima L. 241/1990, trattandosi di rimedi volti a superare il dissenso tra le amministrazioni e comunque ad esperire una rivalutazione nel merito della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi, che non possono tuttavia pregiudicare (tanto più in assenza di espressa previsione di legge) il diritto di difesa dell’amministrazione dissenziente e quindi la sua facoltà di richiedere la verifica giudiziale quantomeno della legittimità della predetta determinazione e degli eventuali atti conseguenti (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21.05.2024, n. 4527; Cons. Stato, Sez. IV, 10.12.2020, n. 7884).
Né può convenirsi con la Provincia laddove sostiene che il Comune dissenziente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi trasmessagli con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con conseguente tardività ed inammissibilità dell’impugnativa rivolta esclusivamente avverso il successivo provvedimento n. -OMISSIS-di rinnovo AI in favore della società controinteressata.
In realtà, la nota cui fa riferimento la difesa provinciale è quella con cui è stato trasmesso il verbale dell’ultima riunione della conferenza dei servizi (quella del -OMISSIS-) nel corso della quale sono state espresse le posizioni finali delle varie amministrazioni che vi hanno preso parte. La determinazione conclusiva della conferenza dei servizi (cui sono ricollegati gli effetti di cui all’art. 14 quater , comma 1, della L. 241/1990) non coincide tuttavia con il verbale conclusivo dei suoi lavori, rappresentando piuttosto un successivo provvedimento, distinto ed autonomo, adottato individualmente dall’amministrazione procedente all’esito dell’ultima riunione della conferenza ed al di fuori della stessa, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti (come si evince dall’art. 14 ter , comma 7, della L. 241/1990). Il predetto verbale costituisce, quindi, un atto presupposto rispetto alla decisione finale di competenza della sola amministrazione procedente alla quale è attribuita la cura dello specifico interesse di settore (Cons. Stato, Sez. IV, 02.04.2020 n. 2235; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11.2020, n. 7052).
Peraltro, con specifico riguardo al procedimento di autorizzazione integrata ambientale disciplinato dagli artt. 29 ter e 29 quater del D. Lgs. 152/2006 (applicabile anche ai fini del rinnovo ai sensi dell’art. 29 octies , comma 10, del medesimo decreto legislativo), è stato condivisibilmente osservato come lo stesso sia improntato, per motivi di speditezza, sul modello della conferenza dei servizi, ma mantiene una propria specificità e struttura, di talché il provvedimento finale cui sono ricollegati tutti gli effetti autorizzatori e cui può riconoscersi una concreta portata lesiva (anche per l’interesse pubblico perseguito dall’amministrazione dissenziente) è l’autorizzazione integrata ambientale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15.03.2021, n. 2191). Conseguentemente, è rispetto a quest’ultimo provvedimento finale che deve essere valutata la tempestività del ricorso, cosicché non può imputarsi all’Amministrazione comunale dissenziente di non aver autonomamente e specificamente impugnato il verbale conclusivo della conferenza dei servizi (come eccepito dalla Provincia) o addirittura i precedenti atti istruttori acquisiti in quella sede che avrebbero escluso un rischio ambientale o per la salute pubblica in caso di rinnovo dell’AI in esame (come eccepito dalla società controinteressata), trattandosi di atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività, che il Comune ricorrente ha comunque contestato nell’impugnare il provvedimento autorizzatorio finale.
11. Non merita accoglimento nemmeno l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse all’annullamento del provvedimento di rinnovo dell’AI.
Se è vero infatti che l’art. 29 octies , comma 11, del D. Lgs. 152/2006 prevede che “ fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso ”, nondimeno ciò non significa che l’ipotetico annullamento dell’impugnato provvedimento di riesame e rinnovo dell’AI determinerebbe il definitivo ritorno al previgente e meno stringente regime autorizzatorio. L’effetto conformativo di un’eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe quello della riapertura del procedimento di riesame con un approfondimento istruttorio ed una rivalutazione degli interessi coinvolti che potrebbero anche portare all’esito propugnato dall’Amministrazione ricorrente, vale a dire al diniego del rinnovo dell’AI ed alla sospensione o addirittura cessazione dell’attività produttiva svolta presso il sito industriale in questione (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 17.02.2023, n. 141).
12. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, non può condividersi la tesi dell’Amministrazione provinciale secondo cui il Comune difetterebbe di legittimazione all’impugnazione delle diffide emesse ex art. 29 decies , comma 9, lett. a), del D. Lgs. 152/2006 a carico della società controinteressata.
È ben vero che destinatario di tali diffide è il gestore dell’impianto autorizzato, che, come soggetto onerato di ottemperarle, è senz’altro legittimato ad impugnarle a tutela del proprio interesse legittimo di carattere oppositivo rispetto ad un esercizio (asseritamente) illegittimo del potere amministrativo di controllo sull’ottemperanza alle prescrizioni stabilite dall’AI, laddove si dolga che siano state contestate infrazioni insussistenti (o già risolte) oppure che siano stati imposti obblighi eccessivi o non pertinenti. Lo stesso dicasi nell’ipotesi in cui l’amministrazione competente abbia adottato una misura più incisiva (ad esempio, sospensione dell’attività o revoca dell’autorizzazione) che il gestore dell’impianto assuma essere sproporzionata rispetto alla gravità dell’infrazione rilevata o, comunque, non applicabile nel caso concreto.
Al contempo, deve però considerarsi che l’attribuzione all’amministrazione competente in materia di AI del potere di controllo e di intervento di cui all’art. 29 decies del D. Lgs. 152/2006 è funzionale alla tutela dell’ambiente e della salute umana, che possono essere compromessi dall’esercizio dell’attività in assenza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni stabilita dalla stessa. Cosicché il mancato o inadeguato esercizio di tale potere di controllo è idoneo a ledere, in via diretta ed immediata, pure i corrispondenti interessi collettivi la cui cura è istituzionalmente attribuita anche ad altri enti pubblici esponenziali della comunità di riferimento e, in particolare, proprio ai comuni, cui difatti la giurisprudenza riconosce piena legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti emanati da altre amministrazioni, specie in materia ambientale, ritenuti lesivi di tali interessi (cfr. Con. Stato, Sez. IV, 13.08.2021, n. 5876; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 09.08.2024, n. 285; T.A.R. Calabria Catanzaro, 17.072024, n. 1174; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 17.02.2023, n. 141).
In altre parole, l’adozione da parte dell’amministrazione competente di una diffida o di altra misura prevista dall’art. 29 decies del D. Lgs. 152/2006 può avere una portata immediatamente lesiva non solo per l’interesse individuale del gestore dell’impianto autorizzato (qualora quest’ultimo la ritenga non dovuta o eccessiva), ma anche per l’interesse collettivo tutelato dall’ente esponenziale (qualora quest’ultimo la consideri, al contrario, insufficiente o inadeguata ad assicurare un’effettiva tutela di tale interesse). In quest’ultima ipotesi (che ricorrere nel caso in esame) all’ente esponenziale deve pertanto essere riconosciuta legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento adottato ai sensi del predetto art. 29 decies del D. Lgs. 152/2006.
Peraltro, nel caso in esame, il Comune ha impugnato non solo le diffide rivolte alla società controinteressata, ma anche la nota con cui la Provincia ha riscontrato negativamente l’istanza di annullamento delle stesse e di applicazione di una misura sospensiva dell’attività produttiva contestata. Rispetto a tale nota non può pertanto dubitarsi di una legittimazione a ricorrere dell’Amministrazione comunale, che finisce per attrarre anche la verifica sulla legittimità delle diffide oggetto dell’istanza di riesame rigettata.
Né tale conclusione muta, ad avviso del Collegio, per il fatto che il sindaco è titolare di un autonomo potere di intervento sulle industrie insalubri e pericolose a tutela della salute pubblica ex art. 217 del R.D. 1265/1934.
Trattasi, infatti, di un potere concorrente con quello attribuito dall’art. 29 decies del D. Lgs. 152/2006 all’amministrazione competente in materia di AI (nel caso di specie, la Provincia), alla quale spetta, in via ordinaria, il potere/dovere di verificare l’osservanza delle relative prescrizioni autorizzatorie e, in caso contrario, di assumere le conseguenti misure a tutela dell’ambiente e della salute pubblica stabilite dal comma 9 della predetta disposizione.
Peraltro, tali concorrenti poteri dovrebbero esercitarsi (almeno di regola) in modo coordinato ed integrato, posto che, ai sensi del comma 10 del citato art. 29 decies , l’autorità competente a vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nell’AI deve informare il sindaco laddove, a causa della loro inosservanza, si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, al fine di consentirgli di adottare le eventuali misure necessarie ai sensi dell’art. 217 del R.D. 1265/1934. Di talché la previsione ordinamentale di un tale potere sindacale di intervento in materia sanitaria non priva, di per sé, l’amministrazione comunale di legittimazione a ricorrere avverso i contrari provvedimenti adottati dall’amministrazione competente in materia ambientale, che, pur contestando al gestore dell’impianto l’inosservanza di alcune prescrizioni stabilite dall’AI e diffidandolo a porvi rimedio, abbiano implicitamente escluso la presenza di una situazione di pericolo per l’ambiente o la salute pubblica, non notiziando nemmeno il sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 decies , comma 10, del D. Lgs. 152/2006.
13. Deve, poi, rigettarsi anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per mancanza di connessione con il ricorso introduttivo.
Tale connessione, richiesta dall’art. 43 c.p.a., deve infatti essere intesa in senso ampio e sostanziale, non essendo limitata ai casi in cui gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e quelli impugnati con il ricorso per motivi aggiunti c.d. impropri attengano allo stesso procedimento amministrativo o a procedimenti tra loro collegati, ma anche ai casi in cui tali atti, pur emanati in procedimenti diversi, riguardino la stessa vicenda sostanziale, andando ad incidere, in definitiva, sul medesimo bene della vita cui aspira il ricorrente e che costituisce l’oggetto del giudizio (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 18.06.2025, n. 1925; T.A.R. Piemonte, Sez. III, 02.02.2024, n. 112; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 18.05.2023, n. 8552).
Ebbene, nel caso di specie, il Comune ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento di rinnovo dell’AI dello stabilimento industriale della controinteressata e, con successivo ricorso per motivi aggiunti, i provvedimenti di diffida a quest’ultima di ottemperare alle prescrizioni della medesima AI. Se è vero, dunque, che si tratta di atti emessi in procedimenti diversi, nondimeno essi costituiscono lo sviluppo di una medesima vicenda sostanziale che riguarda sempre, sotto diversi profili, la contestata permanenza dell’autorizzazione all’esercizio di un’attività industriale che il Comune ricorrente sostiene essere pericolosa per l’ambiente e per la salute pubblica, aspirando alla sua chiusura o quantomeno alla sua sospensione. Di talché, prima nell’autorizzare il rinnovo dell’AI e poi nel non sospendere e/o revocare la stessa a seguito dell’accertamento delle violazioni delle relative prescrizioni da parte del gestore dell’impianto, la Provincia ha sostanzialmente inciso sul medesimo bene della vita cui aspira il Comune ricorrente, legittimando il cumulo delle impugnazioni nel presente giudizio ai sensi dell’art. 43 c.p.a. D’altra parte, deve anche osservarsi che il provvedimento di rinnovo dell’AI si pone come presupposto logico-giuridico dell’emanazione delle successive diffide finalizzate ad assicurare l’osservanza delle prescrizioni dettate dal provvedimento stesso, cosicché tra tali atti è rinvenibile un rapporto di presupposizione, se non in senso strettamente tecnico-giuridico, quantomeno in senso logico, il che è comunque sufficiente a rendere ammissibili i motivi aggiunti.
In ogni caso, poi, quest’ultimi sono stati espressamente proposti anche a valere come ricorso autonomo e ne avrebbero i presupposti sia formali che sostanziali, essendo stati accompagnati da nuova e distinta procura speciale, essendo stati notificati personalmente anche alla Provincia e alla società controinteressata (e non solo ai loro procuratori già costituiti in relazione al ricorso introduttivo) e contenendo un’esposizione compiuta ed autonoma delle vicende fattuali e delle censure proposte (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 18.06.2025, n. 1925).
14. Sempre in via preliminare, non convince la tesi della controinteressata secondo cui il ricorso per motivi aggiunti sarebbe inammissibile perché tenderebbe a reintrodurre, attraverso l’impugnazione delle diffide emesse ex art. 29 decies , comma 10, del D. Lgs. 152/2006, un sindacato sulla legittimità del rinnovo dell’AI già oggetto del ricorso introduttivo.
Il fatto che anche i motivi aggiunti tendano alla medesima utilità pratica perseguita con l’impugnazione principale (vale a dire la sospensione dell’attività industriale della controinteressata) non rappresenta, infatti, causa di inammissibilità del relativo ricorso, ma conferma semmai la sussistenza di una connessione in senso sostanziale tra gli atti impugnati che rende, come già detto, ammissibile la proposizione dei motivi aggiunti. In ogni caso, poi, le diffide ed il diniego di autotutela con essi impugnati sono fatti oggetto di autonome censure che attengono all’asserito illegittimo esercizio del potere di vigilanza e di intervento a fronte dell’inosservanza delle prescrizioni dell’AI, dunque non pienamente sovrapponibili a quelle introdotte col ricorso originario, che attengono alla contestazione del potere autorizzatorio previamente esercitato dall’Amministrazione provinciale.
15. Può quindi passarsi all’esame del merito della causa, principiando dalle doglianze proposte col ricorso introduttivo avverso il provvedimento di rinnovo dell’AI.
16. Con il primo motivo l’esponente lamenta l’insussistenza dei presupposti per procedere al rinnovo dell’AI di cui si discute, in quanto la prosecuzione dell’attività svolta all’interno del sito industriale sarebbe pericolosa per l’ambiente e per la salute umana, essendosi già verificati episodi di inquinamento ambientale (accertati in sede penale ed oggetto di ordini di bonifica), nonché plurime violazioni da parte del gestore delle prescrizioni della precedente AI del-OMISSIS-, cosicché, anziché rinnovare l’AI, la Provincia avrebbe dovuto revocarla o quantomeno sospendere l’attività ai sensi dell’art. 29 decies , comma 10, del D. Lgs. 152/2006, anche alla luce degli esiti delle indagini, commissionate dal Comune e riportate in conferenza di servizi, sulla preoccupante situazione sanitaria legata all’attività della controinteressata.
La censura è infondata.
Innanzitutto, deve evidenziarsi come il provvedimento impugnato sia stato emesso all’esito del procedimento di riesame, con valenza di rinnovo, dell’AI rilasciata in data -OMISSIS- alla società controinteressata, avviato in data -OMISSIS- in ottemperanza dell’art. 29 octies , comma 3, lett. a), del D. Lgs. 152/2006. Tale norma impone, infatti, l’espletamento del riesame entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle conclusioni sulle BAT ( Best Available Techniques ) riferite all'attività principale svolta nell’installazione autorizzata, che, nel caso di specie, erano state appunto pubblicate in data-OMISSIS-(per quanto riguarda le industrie dei metalli non ferrosi) e in data -OMISSIS- (con riferimento al trattamento dei rifiuti).
Il procedimento di cui si discute è stato, quindi, avviato al fine di aggiornare ed implementare l’AI già rilasciata alla controinteressata per l’impianto in questione, per adeguarla alle sopravvenute conclusioni sulle BAT e, quindi, alle “ migliori tecniche disponibili ” individuate a livello europeo per lo specifico settore industriale ai fini di un elevato livello di protezione dell’ambiente, evitando o, quantomeno, riducendo il più possibile il rischio di un impatto ambientale dell’attività autorizzata (cfr. art. 5, comma 1, lett. l bis ), del D. Lgs. 152/2006).
Non è, pertanto, pertinente il richiamo ad una presunta violazione dell’art. 29 decies , comma 9, del D. Lgs. 152/2006 che, ad avviso del ricorrente, avrebbe piuttosto dovuto orientare la Provincia a disporre la revoca o quantomeno la sospensione dell’AI -OMISSIS-per inosservanza delle relative prescrizioni.
La predetta disposizione attiene, infatti, al diverso potere di vigilanza e controllo sul rispetto delle prescrizioni contenute in un’AI già rilasciata, la cui inosservanza può portare all’adozione delle misure lato sensu sanzionatorie nei confronti del gestore dell’impianto (mera diffida, diffida con sospensione dell’attività, revoca dell’autorizzazione e chiusura dell’attività). Il procedimento di riesame di cui qui si discute, disciplinato dall’art. 29 octies del D. Lgs. 152/2006, attiene invece all’esercizio di un potere autorizzatorio che richiede una complessiva rivalutazione dei presupposti per la prosecuzione dell’attività già autorizzata, confermando o aggiornando le relative condizioni, in particolare tenendo conto “ di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione ” (comma 2). Trattasi, dunque, di procedimenti tra loro distinti, che riguardano l’esercizio di poteri di natura diversa e che hanno presupposti e momenti di attivazione non sovrapponibili (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24.02.2025, n. 1568; T.A.R. Umbria, Sez. I, 01.02.2023, n. 49).
Ciò non significa tuttavia che, in sede di riesame, l’amministrazione competente non debba valutare anche la sussistenza di problematiche pregresse, derivanti dall’inadeguatezza delle precedenti prescrizioni dell’AI o financo dall’ipotetica violazione delle stesse da parte del gestore dell’impianto, che possano comportare un rischio per l’ambiente o per la salute non neutralizzabile attraverso l’imposizione di nuove e più stringenti prescrizioni cui condizionare la prosecuzione dell’attività (se del caso ritraibili anche dall’eventuale pubblicazione, come nel caso in esame, di nuove conclusioni sulle BAT). Anche tali circostanze rientrano, infatti, tra i “ nuovi elementi ” (in quanto sopravvenuti rispetto al rilascio dell’AI originaria) che “possono condizionare l’esercizio dell’installazione ” e di cui l’amministrazione competente deve pertanto tener conto in sede di riesame, ai sensi del citato comma 2 dell’art. 29 octies del D. Lgs. 152/2006.
Nel caso in esame, risulta però che le preesistenti criticità del sito industriale ed il loro non completo superamento da parte della società controinteressata abbiano trovato ampio approfondimento in sede di conferenza di servizi (cfr. verbali delle relative sedute: docc. 1-6 parte resistente) ed abbiano determinato la Provincia, in accordo con tutti gli altri enti pubblici intervenuti (ad eccezione del Comune dissenziente, odierno ricorrente), a condizionare il rinnovo dell’AI all’esecuzione di specifici interventi ed al rispetto di mirate prescrizioni da attuare (mediante step progressivi intermedi) nel termine massimo di dodici mesi dal rilascio del predetto rinnovo (cfr., in particolare, verbale del tavolo tecnico del -OMISSIS- e quello della riunione conclusiva della conferenza dei servizi del -OMISSIS-; docc. 10 e 11 parte ricorrente).
Si tratta, in particolare, delle “ condizioni ambientali vincolanti ” che sono state riportate al paragrafo A1.2 dell’allegato A dell’impugnato provvedimento di rinnovo dell’AI (cfr. doc. 2 parte ricorrente, pagg. 7-9), che mirano ad una riduzione delle emissioni in atmosfera (mediante una revisione integrale del sistema di aspirazione del reparto fonderia, sia rispetto ai forni rotativi che rispetto ai forni a bacino, unitamente ad un intervento di ammodernamento dell’impianto di macinazione delle scorie) nonché ad superamento delle criticità rilevate rispetto agli scarichi idrici ed alla gestione delle acque meteoriche (mediante i necessari ripristini dei tratti danneggiati delle reti idrica e fognaria ed attraverso un adeguamento della vasca di accumulo e dell’intero impianto di trattamento delle acque).
A tali specifici interventi il provvedimento di rinnovo dell’AI ha accompagnato, peraltro, una complessiva rimodulazione ed implementazione delle prescrizioni di esercizio dell’attività, anche in recepimento delle nuove conclusioni sulle BAT, con riferimento alla gestione dei rifiuti (paragrafo A.2), alle emissioni in atmosfera (paragrafo A.3.), agli scarichi idrici ed alle acque meteoriche (paragrafo A.4), precisando che la loro inosservanza, anche parziale, avrebbe comportato l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 29 decies , comma 9, del D. Lgs. 152/2006 e che, in particolare, l’inosservanza delle prescrizioni di cui al paragrafo A1.2 sarebbe stata considerata, a tal fine, come una violazione “ particolarmente grave e idonea a causare danno all’ambiente ed alla salute ” (cfr. pag. 14 del provvedimento impugnato).
Ebbene, a fronte di una tale impostazione provvedimentale, il Comune ricorrente avrebbe dovuto contestare e dimostrare l’inadeguatezza di tali specifiche prescrizioni rispetto all’eliminazione delle criticità preesistenti e dell’ipotizzato rischio ambientale e sanitario legato alla prosecuzione dell’attività industriale, anziché limitarsi a lamentare in modo generico la gravità della situazione che sarebbe, a suo avviso, non risolvibile e di per sé incompatibile con qualunque ipotesi di prosecuzione dell’attività e, quindi, con il rinnovo dell’AI.
Non è sufficiente, infatti, richiamare le pregresse vicende penali a carico dei rappresentanti della società controinteressata relative a reati ambientali che sarebbero stati commessi nella gestione del sito di cui si discute, non solo perché le stesse non si sono concluse con condanne ed accertamenti definitivi (cfr. doc. 3 Comune e docc. 14 e 15 -OMISSIS-), ma anche e soprattutto perché si riferiscono a condotte poste in essere prima del -OMISSIS-, quindi in un periodo addirittura antecedente all’adozione della prima AI n. -OMISSIS- e dunque anche all’adozione della successiva AI -OMISSIS-del -OMISSIS- del cui rinnovo si discute nel presente giudizio, cosicché non possono qualificarsi come elementi nuovi che avrebbero dovuto essere considerati in sede di riesame del titolo autorizzatorio. Lo stesso dicasi per il riferimento ai pregressi eventi di contaminazione ambientale che hanno portato all’adozione di provvedimenti di ripristino a carico della società controinteressata ed all’avvio dei procedimenti finalizzati a bonifica, in parte già conclusi con l’autorizzazione dei relativi progetti da parte del Comune e con l’esecuzione delle relative opere da parte del gestore dell’impianto (come si evince dall’esposizione in fatto a pagg. 13-15 del ricorso introduttivo).
Quanto, invece, alle precedenti diffide ricevute dalla società controinteressata per inosservanze alle prescrizioni dell’AI del-OMISSIS-, deve ribadirsi che, ferma l’eventuale rilevanza delle stesse ai fini dell’adozione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 29 decies , comma 9, del D. Lgs. 152/2006, in sede di riesame dell’autorizzazione le stesse erano valutabili, in termini di gravità e pericolosità, al fine di verificare se fossero definibili ed attuabili prescrizioni idonee a neutralizzare o ridurre il relativo rischio ambientale e/o sanitario connesso. Ebbene, dagli atti della conferenza di servizi e dall’impugnato provvedimento di rinnovo dell’AI si evince che sono state oggetto di discussione ed approfondimento proprio le criticità riscontrate con tali diffide e, in particolare, con quella n. -OMISSIS- (cui fa riferimento il Comune ricorrente), che atteneva al superamento dei limiti delle emissioni riscontrate sul camino E4 (il cui procedimento di ottemperanza risultava ancora aperto al momento dell’adozione del contestato provvedimento di rinnovo, come attestato a pag. 5 dello stesso). Nel rinnovare l’AI la Provincia ha, infatti, previsto specifici interventi a carico della società controinteressata per l’adeguamento dei forni della fonderia e del relativo sistema di aspirazione (cfr. paragrafo A1.2 dell’allegato A) nonché specifiche ed aggiuntive prescrizioni di controllo sul camino E4 (cfr., in particolare, prescrizioni n. 67 e n. 75). Peraltro, la predetta diffida n. -OMISSIS- rappresenta espressamente un’integrazione della precedente diffida n. -OMISSIS-, resasi necessaria all’esito della successiva acquisizione degli esiti dei campionamenti su un parametro diverso ma riferito alle stesse emissioni riscontrate sul camino E4, di talché non può parlarsi di due violazioni reiterate e distinte nello stesso anno della medesima prescrizione AI, rilevanti ai fini dell’invocata adozione di un provvedimento sospensivo ai sensi dell’art. 29 decies , comma 9, lett. b), del D. Lgs. 152/2006. Quanto, invece, alla diffida n. -OMISSIS-, la stessa è successiva all’adozione del provvedimento di rinnovo dell’AI e comunque si limita ad assegnare un ulteriore termine di sei mesi per completare la già avviata riconduzione dei quantitativi di stoccaggio di rifiuti pericoli nell’area M3 entro i limiti autorizzati dall’AI -OMISSIS-e confermati nel predetto provvedimento di rinnovo del -OMISSIS-.
In assenza di specifiche censure sull’inadeguatezza delle prescrizioni autorizzatorie imposte dalla Provincia, la doglianza del Comune dissenziente finisce così per ridursi ad una generica contestazione della pretesa sottovalutazione del rischio ambientale e sanitario derivante dall’attività industriale della controinteressata.
Solo con riferimento al rischio per la salute pubblica (che è poi quello su cui si sono concentrate le perplessità del Comune in sede di conferenza di servizi e sulla base del quale quest’ultimo ha poi motivato il suo dissenso al rinnovo dell’AI) viene lamentata la mancata adeguata considerazione degli esiti preoccupanti che risulterebbero da uno studio epidemiologico effettuato nel-OMISSIS-, dalle analisi sulle uova e dai risultati sui deposimetri (cfr. il verbale della riunione della conferenza dei servizi del -OMISSIS- e la nota scritta del Sindaco emessa in pari data, rispettivamente sub docc. 11 e 23 del Comune).
In realtà, dall’esame degli atti procedimentali si evince che anche tali questioni sono state trattate ed approfondite in sede di conferenza di servizi e che gli enti tecnici competenti hanno nuovamente escluso, così come avevano già fatto in sede di rilascio dell’AI -OMISSIS-(in cui il Comune di Carisio aveva già sollevato identiche preoccupazioni: cfr. docc. 4 e 5 parte ricorrente), la sussistenza di elementi idonei a dimostrare un potenziale rischio per la salute pubblica legato alla prosecuzione dell’attività industriale.
In particolare, durante il tavolo tecnico del -OMISSIS- (doc. 6 Provincia), il Sindaco del Comune odierno ricorrente ha richiamato lo studio epidemiologico commissionato nel-OMISSIS- da cui si evincerebbe l’aumento dell’incidenza tumorale nella frazione di -OMISSIS-, quella più prossima al sito industriale, pur ammettendo che “ non è ancora dimostrato il nesso ” con tale attività. A fronte di ciò, il rappresentante del Servizio Epidemiologico dell’ASL ha evidenziato che “ il limite degli studi prodotti dal Comune riguarda la numerosità del campione troppo limitata per fare un’analisi statistica. La Frazione -OMISSIS- è troppo piccola…mancano informazioni sulla vita delle persone, non si conoscono i dati sulle attività professionali e sull’esposizione lavorativa. I dati mancano di informazioni e di potenza statistica ”. Anche il rappresentante PA ha concordato che “ gli studi devono essere robusti per assumere decisioni ”.
D’altra parte, lo stesso studio -OMISSIS-richiamato dal Comune sottolinea, in conclusione, che “ la ricerca evidenzia numerosi incrementi epidemiologici per la Frazione -OMISSIS- rispetto al restante comune di Carisio a cui oggi, per mezzo di tale studio, non si può attribuirne un’eziologia univoca e certa. Nel contesto ambientale in studio i successivi approfondimenti dovranno appurare il rischio attribuibile per i diversi fattori, che verosimilmente hanno inciso nell’eziologia di alcuni eccessi sanitari, tra i quali si include la vicinanza al sito -OMISSIS-, l’uso di pesticidi/fitofarmaci nell’attività agricola, esposizioni occupazionali di altra origine, il voluttario (fumo/alcool) ed un’eventuale predisposizione genetica ” (doc. 5 -OMISSIS-). Anche l’aggiornamento dello studio effettuato nel 2020 non offre particolari approfondimenti sul piano eziologico, in quanto si limita a rimarcare che la “ presenza d’impianti industriali insalubri (oltre all’attività della Fonderia si menziona la presenza di un sito produttivo di plastica) ” e la “ presenza di un’intensa attività agricola e un asse autostradale ad alta percorrenza veicolare ” costituiscono fattori che “ insieme rendono la popolazione di Carisio meritevole di ulteriore monitoraggio e approfondimento che, alla luce dei risultati delle indagini epidemiologiche di popolazione, deve passare assolutamente dalla valutazione dei rischi individuali al fine di comprendere al meglio le dinamiche ezio-patologiche alla base degli incrementi epidemiologici ad oggi riscontrat i” (doc. 5 Comune). Infine, pure l’aggiornamento al marzo -OMISSIS- dello studio epidemiologico (doc. 1 Comune, depositato il 23.03.-OMISSIS-), oltre ad essere comunque successivo all’adozione dell’impugnato provvedimento di rinnovo dell’AI, conferma “ problematiche sanitarie importanti per le aree più esposte specialmente in ambito oncologico ” ma ribadisce, al contempo, che “ oltre alle immissioni della fonderia in loco non possono essere esclusi, specialmente per le cascine/aree rurali, esposizioni a pesticidi sia in ambito occupazionale che indirettamente come residenti limitrofi a campi coltivati ”, auspicando pertanto “ l’attivazione di studi caso-controllo al fine di stabilire al meglio i fattori di rischio ed evidenziare nessi-causali robusti in un contesto territoriale a forte antropizzazione industriale e ambientale ”.
Per quanto riguarda le analisi sulle uova (effettuate per verificare la presenza di microinquinanti, in particolare diossine, riconducibili alle emissioni del sito della controinteressate e dunque trasmissibili all’uomo attraverso la catena alimentare), il rappresentante del Servizio Epidemiologico dell’ASL, sempre durante il tavolo tecnico del -OMISSIS- (doc. 6 Provincia), pur ammettendo che tali analisi “ dimostrano un’ipotetica contaminazione delle uova dovute alle emissioni dell’azienda ”, evidenzia anche che “ si sono trovate uova con concentrazioni elevate anche distanti dallo stabilimento, che presentano impronte di cogeneri differenti da quelle dello stabilimento, probabilmente per cattive pratiche di allevamento che hanno generato la contaminazione di microinquinanti ”, mentre “ il profilo dei congeneri fino a 1-2 km invece è più simile all’impronta -OMISSIS- ”. A tale riguardo, richiama tuttavia le ordinanze adottate dal Sindaco (e che quest’ultimo ha, nella stessa sede, confermato essere ancora vigenti) che hanno limitato gli allevamenti di galline ovaiole in prossimità dello stabilimento (e, secondo quanto riferito a pag. 23 del ricorso introduttivo, anche la coltivazione dei terreni); tali ordinanze dunque sarebbero idonee a contenere l’ipotetico rischio sanitario per le aree più vicine al sito industriale. Nella successiva riunione conclusiva della conferenza dei servizi tenutasi in data -OMISSIS- (doc. 4 Provincia), il rappresentante ASL ha anche evidenziato che l’allevamento familiare più prossimo allo stabilimento non ha dato disponibilità, negli ultimi anni, a fornire uova per il campionamento, ma che è stato verificato in altri allevamenti familiari campionati che “ se vengono utilizzati gli accorgimenti raccomandati da ASL come il rovesciamento del terreno gli esiti verificati sono stati quelli sperati ”. Peraltro, sempre nella predetta riunione del -OMISSIS-, il consulente tecnico della Provincia, nel richiamare anche le valutazioni effettuate da PA, ha evidenziato che “la criticità principale è rappresentata dalla produzione di microinquinanti, in particolare di diossina, a seguito della evacuazione dei fumi dei forni fusori e del ciclo di post-combustione in uscita dal camino E4 ”. Coerentemente con tali indicazioni istruttorie, il provvedimento finale di rinnovo dell’AI ha stabilito, quale condizione vincolante per il mantenimento dell’autorizzazione, l’esecuzione di specifici interventi da parte del gestore dell’impianto e l’osservanza di particolari prescrizioni attinenti proprio alla risoluzione delle problematiche del camino E4 e, più in generale, delle emissioni provenienti dalla fonderia (cfr., in particolare, paragrafo A1.2. e prescrizioni nn. 67 e 75 dell’allegato A). Da qui, il superamento del dissenso manifestato dal Comune, che l’impugnato provvedimento provinciale ritiene espressivo “ di una preoccupazione in ordine ad una situazione sanitaria ancora in corso di approfondimento da parte degli organi preposti ” che può “ trovare soluzione nella piena attuazione delle condizioni ambientali vincolanti che subordinano il giudizio positivo espresso dagli altri Enti ” (pag. 9).
Ad avviso del Collegio, le richiamate valutazioni concordemente espresse dagli enti competenti in sede di conferenza di servizi e condivise dalla Provincia nel provvedimento finale dimostrano la completezza dell’istruttoria svolta anche sotto il profilo del rischio sanitario e non travalicano i limiti dell’ampia discrezionalità tecnica che permea i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di esiti abnormi o manifestamente illogici, non rinvenibili nel caso in esame (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. III, 20.02.2025, n. 1418; Cons. Stato, Sez. IV, 03.03.2023, n. 2245; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 30.06.2025, n. 776).
17. Le complessive considerazioni sopra svolte portano al rigetto anche del secondo motivo di ricorso, con cui l’ente ricorrente deduce una pretesa violazione del principio di precauzione, che avrebbe imposto, a suo dire, quantomeno la sospensione dell’attività a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
È senz’altro vero che, in materia ambientale, trova ampia applicazione il principio di precauzione, di derivazione comunitaria, che impone alle autorità competenti di adottare misure di protezione anche in presenza di un’incertezza scientifica riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per l’ambiente e per la salute delle persone derivanti dall’esercizio di un’attività potenzialmente pericolosa, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi, garantendo così un’anticipazione della tutela rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche (cfr., ex multis , T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 16.04.2025, n. 3177). Al contempo, però, l’operatività del principio di precauzione, da una parte, richiede un riscontro oggettivo e verificabile che, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attualmente disponibili, conduca quantomeno ad un’attendibile valutazione di possibilità/probabilità del rischio (Cons. Stato, Sez. IV, 24.02.2025, n. 1568), dall’altra, non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l'ambiente (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20.02.2025, n. 1418; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 20.11.2023, n. 17216), dovendo tale principio coordinarsi anche con il principio di proporzionalità, il quale richiede che le eventuali misure di protezione siano idonee, necessarie e strettamente proporzionali rispetto al fine di tutela perseguito (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31.08.2023, n. 8098).
Ebbene, con una valutazione tecnico-discrezionale che si è già detto ritenersi non palesemente abnorme o irragionevole, gli enti che hanno partecipato al procedimento di rinnovo dell’AI in questione (ad eccezione del Comune odierno ricorrente) hanno concordato sull’insussistenza, all’attualità, di elementi scientifici sufficienti ad evidenziare un possibile e serio rischio ambientale e/o sanitario derivante dalla prosecuzione dell’attività industriale, ma, allo stesso tempo, hanno comunque previsto specifici interventi di adeguamento strutturale dello stabilimento nonché rafforzate e più stringenti prescrizioni di esercizio che sono state ritenute misure di protezione adeguate e sufficienti a neutralizzare l’ipotetico rischio (in applicazione, dunque, proprio del principio di precauzione invocato dal Comune). Dal canto suo, invece, il ricorrente non ha né dedotto né dimostrato, nel presente giudizio, l’inidoneità e l’inutilità delle specifiche misure protettive previste nell’impugnato provvedimento di rinnovo dell’AI, limitandosi a sostenere, in modo generico, che l’asserito rischio ambientale e sanitario non potrebbe che essere fronteggiato con la cessazione o quantomeno sospensione dell’attività della controinteressata.
Quanto poi alla contestazione circa l’omesso espletamento della valutazione di impatto sanitario (VIS), la stessa non può essere condivisa, sia perché l’impianto industriale di cui si discute non rientra tra quelli per i quali l’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 ne impone lo svolgimento (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 20.11.2023, n. 17241), sia perché, come visto, il procedimento di rinnovo dell’AI in questione ha, in ogni caso, approfondito e valutato anche il potenziale rischio sanitario legato alla prosecuzione dell’attività, già esaminato al momento del rilascio delle precedenti autorizzazioni ed oggetto di permanente osservazione ed indagine da parte degli enti preposti.
18. Anche il terzo motivo del ricorso introduttivo, con cui il Comune si duole invece della mancata effettuazione della valutazione di incidenza dell’impianto su vicini siti di interesse comunitario (SIC) e di zone di protezione speciale (ZPS), non merita accoglimento.
La censura è, infatti, affetta da assoluta genericità, posto che non individua nemmeno quali siano queste aree facenti parte della Rete Natura 2000 ed a quale distanza esse si trovino dall’impianto in esame, né offre alcun elemento a sostegno del fatto che il rilascio del rinnovo dell’AI possa comportare una qualche significativa incidenza, anche soltanto sotto il profilo probabilistico, sulle matrici ambientali e sugli habitat oggetto di protezione nelle predette aree (cfr. T.A.R. Umbria, Sez. I, 12.01.2023, n. 28).
Ad ogni modo, poi, la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/1997 è uno strumento preventivo rispetto alla realizzazione di un’opera e/o all’avvio di un’attività che possa impattare su aree protette, quindi non è obbligatorio nell’ambito del procedimento di rinnovo, ai sensi dell’art. 29 octies del D. Lgs. 152/2006, dell’AI di un impianto industriale già esistente, ai fini del mero riesame delle sue prescrizioni di esercizio e del loro adeguamento alle nuove conclusioni sulle BAT (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 09.04.2019, n. 2306).
19. Passando all’esame del ricorso per motivi aggiunti, il Comune ricorrente presenta un’unica ulteriore doglianza avverso due nuove diffide emesse dalla Provincia nei confronti della controinteressata nel -OMISSIS- per ulteriori inosservanze alle prescrizioni dell’AI rinnovata (le nn. -OMISSIS-, rispettivamente, del -OMISSIS- e del -OMISSIS-), nonché avverso la successiva nota della Provincia del-OMISSIS- con cui quest’ultima ha riscontrato negativamente la sua richiesta di sostituire le predette diffide con un provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 29 decies , comma 9, lett. b), del D. Lgs. 152/2006. Ad avviso del ricorrente, infatti, tale sospensione sarebbe stata imposta sia dalla situazione di grave pericolo per l’ambiente e la salute pubblica (ulteriormente comprovata dagli esiti del ricorso straordinario che avrebbe frattanto confermato la responsabilità di-OMISSIS-per la contaminazione dei terreni esterni allo stabilimento ed i conseguenti obblighi di bonifica a suo carico), sia dalla mancata ottemperanza alla diffida del -OMISSIS- ed anzi dalla commissione, nel corso dello stesso anno -OMISSIS-, delle ulteriori violazioni sanzionate con le diffide nn. -OMISSIS- (cosicché sarebbe configurato anche il presupposto alternativo della sospensione dell’attività per reiterazione delle violazioni più di due volte in un anno).
Nemmeno tale doglianza è condivisibile.
Innanzitutto, deve osservarsi come l’art. 29 decies , comma 9, del D. Lgs. 152/2006 attribuisce all’amministrazione competente poteri di intervento, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, da modulare “ secondo la gravità delle infrazioni ”.
In una logica, quindi, di adeguatezza, efficacia e proporzionalità della risposta pubblicistica alle inosservanze delle prescrizioni dell’AI, viene individuato come strumento ordinario quello della diffida a ripristinare la conformità entro un termine assegnato (lett. a), che può essere accompagnato dalla sospensione dell’attività “ ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno ” (lett. b), sino ad arrivare alla revoca dell’autorizzazione ed alla chiusura dell’installazione “ in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente ” (lett. c).
Il provvedimento sospensivo invocato dal Comune richiede, quindi, la sussistenza di uno dei due requisiti alternativi stabiliti dalla predetta norma, vale a dire: i) l’imminenza del pericolo per la salute umana e per l’ambiente; ii) oppure la reiterazione di una violazione per più di due volte nel corso dello stesso anno.
Quanto al primo requisito, lo stesso è connotato da una particolare gravità ed incombenza del pericolo ambientale e/o sanitario connesso all’inosservanza di una o più prescrizioni dell’AI, che rende urgente l’immediata sospensione a fini cautelari dell’attività sino alla risoluzione della problematica. L’adozione di una tale misura presuppone, quindi, una valutazione sull’imminenza del pericolo che è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti di un evidente travisamento dei fatti o di una palese irragionevolezza. A tale riguardo, tuttavia, l’Amministrazione comunale non ha offerto concreti elementi a dimostrazione di un vizio di tale portata, non avendo allegato per quali ragioni le specifiche non conformità alle prescrizioni AI indicate negli impugnati provvedimenti di diffida nn. -OMISSIS- del -OMISSIS- potessero determinare un aggravamento della situazione considerata in sede di rinnovo dell’AI, rendendo imminente il pericolo per l’ambiente e per la salute umana ed imponendo, pertanto, la sospensione cautelativa dell’attività. Sotto tale profilo, non assume infatti rilevanza il fatto che sia stata frattanto accertata, in sede straordinaria, la legittimità del provvedimento prot. -OMISSIS-con cui la Provincia, ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 152/2006, aveva individuato la società controinteressata come responsabile dell’inquinamento del terreno esterno allo stabilimento, imponendole di dar corso alle procedure finalizzate alla relativa bonifica. Trattasi, infatti, di una situazione di inquinamento preesistente che costituisce oggetto di un parallelo e distinto procedimento di ripristino ambientale, la quale era già stata considerata non ostativa ai fini del rinnovo dell’AI nel -OMISSIS- (impugnato col ricorso introduttivo) ed ancor prima del rilascio dell’AI nel-OMISSIS- (nemmeno oggetto di impugnazione).
Quanto invece al secondo alternativo presupposto che giustifica la sospensione dell’attività, occorre che la medesima prescrizione (parlando la norma di “ reiterazione ” delle violazioni: cfr., in tal senso, T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 23.07.2021, n. 674; T.R.G.A. Trento, 10.11.2017, n. 300) risulti violata per più di due volte nel corso dello stesso (quindi, in sostanza, almeno tre volte), nel qual caso l’inasprimento della risposta trova giustificazione nella pervicacia dell’inosservanza e nella ricorrente frequenza e non occasionalità della medesima problematica gestionale, fermo restando che spetta comunque all’amministrazione competente valutare la proporzionalità della misura rispetto alla gravità delle violazioni riscontrate.
Ciò posto, le impugnate (e pressoché contestuali) diffide del -OMISSIS- (docc. 3 e 4, depositati dal Comune in data 17.02.2023) hanno ad oggetto inosservanze di prescrizioni dell’AI tra loro non coincidenti, accertate nell’ambito di ispezioni e monitoraggi effettuati dall’PA nel periodo-novembre -OMISSIS-. Tali violazioni, a loro volta, si distinguono dalle non conformità rilevate con la diffida n. -OMISSIS- (doc. 2 depositato dal Comune in data 17.02.2023), che atteneva ad altre prescrizioni dell’AI, di talché non viene in rilievo quella reiterazione infrannuale, per più di due volte, delle medesime violazioni idonea, di per sé sola, a sorreggere un provvedimento sospensivo dell’attività.
Non rileva, in senso contrario, nemmeno l’asserita (dal Comune) inottemperanza del gestore dell’impianto alla predetta diffida n. -OMISSIS- (che, invece, quest’ultimo sostiene di aver frattanto ottemperato), posto che tale circostanza non renderebbe, di per sé, illegittime le successive diffide nn. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ma costituirebbe semmai autonomo presupposto per l’eventuale adozione da parte della Provincia di un provvedimento di revoca dell’AI ai sensi l’art. 29 decies , comma 9, lett. c), del D. Lgs. 152/2006 (la cui violazione non è stata, tuttavia, nemmeno invocata nel ricorso per motivi aggiunti).
20. In ultimo, deve evidenziarsi che, ai fini della presente decisione sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, non rilevano tutti quegli accadimenti e sviluppi fattuali successivi alla loro adozione, richiamati e documentati dall’Amministrazione comunale in vista dell’udienza pubblica del 23.09.2025, tra cui, in particolare, le ulteriori diffide alla società controinteressata per sopravvenute violazioni delle prescrizioni dell’AI (stavolta non impugnate con motivi aggiunti) e l’avvio di nuove indagini penali (che hanno recentemente portato al sequestro dello stabilimento, pur con continuità dell’attività nel rispetto delle prescrizioni dell’AI).
Pur ritenendo ammissibile ed autorizzabile il deposito nel presente giudizio del verbale del predetto sequestro penale in quanto di formazione successiva alla scadenza del pertinente termine processuale di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., nondimeno deve rilevarsi che l’accertamento della legittimità del provvedimento di rinnovo dell’AI del-OMISSIS- e delle diffide emesse a carico della società controinteressata nel -OMISSIS- non può che essere compiuto esaminando la situazione esistente al momento della loro adozione. D’altro canto, il fatto che la società controinteressata non abbia rispettato le condizioni e le prescrizioni poste dalla Provincia nei predetti impugnati provvedimenti non dimostra che questi ultimi fossero illegittimi e che tali condizioni e prescrizioni fossero, di per sé, inadeguate ed incongrue rispetto alla tutela ambientale e della salute pubblica. Cosicché tali circostanze sopravvenute potranno semmai rilevare ai fini dell’eventuale attivazione, da parte della Provincia e del Sindaco, dei rispettivi poteri di intervento ai sensi dell’art. 29 decies , comma 9, del D. Lgs. 152/2006 e/o dell’art. 217 del R.D. 1265/1934, ma non depongono per l’illegittimità dei precedenti provvedimenti provinciali di cui si discute in questa sede giurisdizionale.
21. In definitiva, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono entrambi infondati e devono essere rigettati.
22. La complessità della vicenda fattuale e delle questioni trattate giustifica, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società controinteressata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA EL, Presidente
Marco Costa, Referendario
ND DE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND DE | IA EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.