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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1264/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to MANZIONE Parte_1
CARMINE come da mandato in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. CP_1 to SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01.03.2024 parte attrice ricorreva al Tribunale di Salerno per accertare l'infondatezza della pretesa di cui all'accertamento CP_
, notificato in data 29.08.2023, con il quale veniva comunicato il recupero, per il periodo 01.01.2015- 31.12.2015, di € 5.830,76 erogati sulla pensione cat INVCIV n. 03213666 in favore della sorella , Parte_2 deceduta in data 03.08.2016 -in quanto somme riscosse in misura superiore a quella spettante.
Rappresentava che la defunta aveva sempre riscosso in buona fede i ratei di pensione di cui era titolare, senza aver mai ricevuto alcun accertamento o CP_ comunicazione da parte dell'istituto previdenziale, e l si trovava nella piena disponibilità dei suoi dati reddituali.
Eccepiva la non imputabilità al percettore dell'erogazione non dovuta, atteso il suo legittimo affidamento sul diritto a percepire quel danaro, la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, e l'intrasferibilità all'erede delle obbligazioni del defunto, atteso che solo i crediti e debiti già quantificati si trasferiscono agli eredi, e la mancata notifica di accertamenti prima del decesso.
Per i suesposti motivi il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di
Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:” In via principale: -
Dichiarare illegittimo, nullo ed infondato, in fatto ed in diritto, l'accertamento
notificato in data 29.8.2023, con cui è stata comunicato il recupero di CP_1 somme erogate in favore della defunta signora nel periodo Parte_2 dal 1.01.2015 al 31.12.2015 sulla pensione cat INVCIV n. 03213666, e della successiva delibera n. 2350470 del 19 dicembre 2023 Sempre ed in ogni caso: - Condannare i Resistenti, per quanto di ragione, al pagamento delle spese e competenze di lite con distrazione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l ed eccepiva il CP_1 difetto di assolvimento dell'onere probatorio da parte ricorrente. Precisava che l'indebito era derivato dalla ricostruzione d'ufficio effettuata in data
07.03.2016, quindi prima del decesso della signora , con cui era Per_1 stata revocata la pensione di invalidità corrisposta nell'anno 2015 per superamento dei limiti reddituali, attesa la liquidazione in quell'anno della pensione di reversibilità che aveva comportato il possesso di redditi di gran lunga superiori ai limiti previsti. Evidenziava che l'indebito era stato regolarmente comunicato in data 7.03.2016. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 07.11.2025 decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente chiede accertarsi l'insussistenza dell'indebito pensionistico comunicatogli, nella CP_ qualità di erede, in data 30.08.2023. Con tale provvedimento l ha chiesto la restituzione della somma di euro 5. 830,76 per aver riscosso la sign.
deceduta in data 3.08.2016, per il periodo da gennaio 2015 Parte_2
a dicembre 2015, sulla pensione cat. INVCIV n. 03213666, “rate di pensioni in misura superiore a quelle spettante”.
La parte ricorrente ha opposto in primo luogo la irripetibilità delle somme percepite per insussistenza del dolo, avendo il de cuius percepito in buona CP_ fede le rate di pensione di cui era titolare ed essendo l nella piena disponibilità dei dati reddituali.
A ben vedere, l' indebito di cui si discorre nasce dalla revoca della pensione di invalidità civile corrisposta alla sign. nell'anno 2015 per Pt_2 superamento dei limiti reddituali previsti per gli invalidi civili parziali (pari, per l'anno suddetto, ad euro 4.800,38), essendo la stessa divenuta titolare in tale anno della pensione di reversibilità cat.215.
Va a tal punto esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice.
Nella specie, si discute del diritto dell' a recuperare prestazioni indebite CP_1
e il termine prescrizionale non è quello di cinque anni previsto dalla legge
335/95 , ma l'ordinario temine decennale , essendo la restituzione dell'indebito regolata dalla norma generale di cui all'art. 2033 cod. civ.
Occorre ancora evidenziare che il credito restitutorio dell' sorge quando CP_1
l ha erogato il trattamento non dovuto, momento da cui decorre di CP_2 conseguenza la prescrizione decennale, mentre è irrilevante, a tal fine, quello diverso e successivo in cui l venga a conoscenza della natura CP_2 indebita dell'erogazione effettuata, salva la ricorrenza della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c. per il mancato inoltro di comunicazioni obbligatorie da parte del beneficiario della prestazione (cfr Cass. Sez. L - , Ordinanza n.
14426 del 27/05/2019).
Pertanto, anche in assenza di prova della comunicazione al de cuius del provvedimento di rideterminazione della pensione di invalidità civile recante la data del 7.03.2018, alla data del 30.08.2023, allorquando veniva comunicato al ricorrente l'indebito di cui si discorre, alcuna prescrizione era maturata.
Ciò premesso, preliminarmente, occorre rilevare che principio generale sostenuto dalla giurisprudenza (S. U. Cass. n. 18046 del 04/08/2010; Cass.,
n. 2739/16), è quello secondo cui, “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è
a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”
(Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'
[...]
in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior CP_3 somma erogata).
Si tratta infatti di un' azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta dalla controparte. L'azione di ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità delle relative attribuzioni.
Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi. CP_ Ne consegue che spetta non all' ma al ricorrente dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrispostole.
Riguardando l'indebito in esame la pensione di invalidità civile, giova preliminarmente ricostruire il quadro normativo che rileva nella fattispecie de qua.
Occorre rammentare che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431).
In materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr
Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n.
28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
E' vero, in sostanza, che, in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, ma deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale (cfr Cass. 13915/2021).
Si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Con particolare riguardo alla materia di indebito assistenziale, la Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del
2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari (per cui opera la regola specifica di cui all'art. 37, co. 8, L. 448/1998 che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica), di quelli socio - economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione
(Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento
(Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
In ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile
2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n.
7048).
Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel decreto legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, secondo cui «Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel decreto-legge n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988, che recita:
«Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte».
Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. (v. Cass. n.
19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del
2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Nel caso di indebito assistenziale determinato dalla carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens" o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr Cass. 13223 del 30/6/2020; Cass. Sez.
L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019; Cass. 5 marzo 2018, n. 5059).
Così è stato affermato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' (cfr Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. CP_1
13223 del 30/06/2020), precisando che l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' . CP_1
CP_ In ordine a tale aspetto, invero, la stessa Circolare n. 195 del 30.11.2015 prevede che “Sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali all' i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano CP_2 integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento perché hanno redditi influenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva), ovvero, come specificato nel paragrafo precedente, devono dichiarare redditi in modo difforme da quanto effettuato ai fini fiscali. La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello RED deve essere effettuata anche da coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, ancorché abbiano rilevanza fiscale.
Rientrano, a titolo di esempio, in questa categoria coloro che sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione principale.
Tali soggetti sono tenuti a dichiarare all' il reddito della casa di CP_2 abitazione, se rilevante sulla prestazione di cui sono titolari, qualora non abbiano presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati dall'obbligo ai fini fiscali. Fra i redditi che, in base alle rilevanze, devono essere comunicati all' , in quanto non dichiarati nei modelli 730 o CP_2
UNICO, vi sono:
- reddito di lavoro dipendente prestato all'estero. L'obbligo sussiste quando tale reddito in toto (es.: le retribuzioni corrisposte da Enti e
Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari,
Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della
Chiesa Cattolica) o in parte (es. i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi,per l'anno 2014 sono imponibili, ai fini
IRPEF, per la parte eccedente 6.700 euro) non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ( nei modelli 730 o UNICO);
- Redditi da interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di
Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva dell'IRPEF. Tale tipologia di redditi da capitale, assolvendo una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, non è presente nelle informazioni contenute nei modelli 730 o UNICO;
- Prestazioni assistenziali in denaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici
o Stati esteri (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi parziali ed altre prestazioni presenti nel Casellario). Tali prestazioni non sono indicate nella dichiarazione dei redditi (modelli 730 o UNICO) se non erogate da uno degli
Enti obbligati alla comunicazione al Casellario Centrale dei Pensionati;
- Altri redditi non assoggettabili a IRPEF, quali ad esempio: quota esente, fino ad un massimo di 7.500 euro, dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche complessivamente percepiti nel periodo d'imposta, ex art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e s.m.e i. (concorrono a tale importo indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto); quota esente entro il limite dei 3.098,74 euro, ex art. 52, comma 1, lett. d- bis), del TUIR dei compensi per i lavori socialmente utili percepiti da soggetti che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia e che hanno un reddito complessivo (al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze) non superiore a 9.296,22 euro;
importi percepiti per prestazioni occasionali di tipo accessorio (es. buoni lavoro denominati “voucher”), etc.;
- Redditi derivanti da quote di pensione trattenute dal datore di lavoro;
- Arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia e all'estero;
- Arretrati di integrazione salariale;
- Trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni”.
Infine, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l già conosce. CP_1 CP_2
La ripetizione sarà dunque possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n.
13915 e 18820 del 2021; Cassazione civile sez. lav., 23/02/2023, n.5606). Si tratta di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod.civ. che - pertanto – cede loro il passo (cfr in tal seno Cass. 31372/2019 cit.).
Le pronunce si pongono sulla scia di Cass. Sez. Lav. n. 28771 del 9/11/2018, che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Nella stessa traccia motivazionale, ma con riferimento alla mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro, si è affermato che (Cass. Sez. L., n.
31372 del 02/12/2019) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell' accipiens".
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui calare la fattispecie che ci occupa ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti (per la liquidazione della pensione di reversibilità) ostativi alla pensione di invalidità civile, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui è intervenuto il provvedimento che ha accertato il venir meno delle condizioni di legge, in assenza di dolo dell'accipiens.
In relazione a tale aspetto, in linea con i principi sopra richiamati, ritiene il giudicante che il dolo non sia configurabile dal momento che il reddito percepito dal de cuius era costituito da una prestazione previdenziale erogata dall' e che quindi l già conosce. CP_1 CP_2
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto con conseguente declaratoria di irripetibilità delle somme percepite pensione INVCIV n. 03213666 relative al periodo da gennaio 2015 a dicembre 2015 di cui al provvedimento di indebito datato 28.07.2023 di euro 5. 830,76.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione in favore dell' delle somme percepite dalla sign. CP_1
sulla pensione INVCIV n. 03213666 relative al periodo da Parte_3 gennaio 2015 a dicembre 2015 di cui al provvedimento di indebito datato
28.07.2023 di euro 5. 830,76;
- condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in euro CP_1
1.686,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione
Salerno, 07.11.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino