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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/09/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 9 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3695 / 2023 promosso da:
1. nato in [...] il Persona_1
05.10.1989, per sé e – unitamente al coniuge Parte_1
– quale esercente la potestà genitoriale sul figlio
[...] minore:
2. nato in [...] il [...] e Parte_2
3. nato in [...] il [...]; Parte_3
4. nata in [...] il Controparte_1
13.08.1993;
5. nata in Controparte_2
Brasile il 02.05.1961;
6. , nato in [...] il Controparte_3
10.05.1960;
7. nato in [...] il Parte_4
08.08.1991; tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Sara Brazzini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pontassieve,
Via Mascagni n. 11, giuste procure in atti;
-parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_4
Ministro p.t.;
-parte resistente non costituita -
Pag. 2 di 9 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_4 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig. Persona_2
, nato ad [...], il [...], il quale emigrava
[...] in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come at- testato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal
Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giusti- zia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, depo- sitato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_4 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del de- Pag. 3 di 9 creto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializza- te in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la leg- ge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinan- za italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato ad [...], co- mune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di
Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tri- bunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di im- migrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cit- tadini dell'Unione Europea.
3. – Ciò posto, in linea di principio, dovrebbe poi affermarsi nel caso in esame, la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla documen- tazione versata in atti, non si registrano eventi interruttivi della linea di discendenza come passaggi generazionali per linea fem- minile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurisprudenza costituziona- le (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha de- terminato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della citta- dinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. E poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi Controparte_4
a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiede- re il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della docu- mentazione attestante la discendenza da cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, gli odierni ricorrenti hanno dato prova della notevole complessità ad ottenere la pronuncia, richiesta in via amministra- tiva, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari. In partico- lare, deducevano la riscontrata difficoltà a portare a compimento
Pag. 4 di 9 la procedura amministrativa di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso il sistema di prenotazione dell'appuntamento per il tramite della modalità on line: la documentazione prodotta consente di apprezzare come l'attuale sistema di prenotazione, previsto dal Parte_5
a San Paolo e dal a Porto Ale-
[...] Parte_5 gre (Brasile), sia strutturato in maniera tale da non da rendere, in concreto, possibile l'esame delle relative istanze in tempi ragione- volmente congrui a causa della mancata calendarizzazione e quindi dell'indisponibilità di date per la convocazione stessa.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale inte- resse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice per porvi rimedio.
Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio di- ritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 i proce- dimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono esse- re conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il
D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata mas- sima del procedimento amministrativo per l'accertamento del pos- sesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli
[...]
sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giurispru- Parte_6 denza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può es- sere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa ge- neralmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressa- mente configurato come necessario nella sequenza procedimenta-
Pag. 5 di 9 le, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamen- te prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria.
A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispet- to all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'inte- resse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del dirit- to, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giu- risdizionale.
Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati ita- liani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discenden- te di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori so- no ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sangui- nis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo ita- liano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di cassa- zione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
Pag. 6 di 9 n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso tro- va esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Risulta, infatti, che l'avo cittadino italiano degli odierni ricorrenti era emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione depositato in atti, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discen- denti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti è sta- ta puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafi- che dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discenden- za che conduce all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza ovvero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via materna in epoca precostituzionale.
In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzional- mente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero.
A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1
n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzio- ne, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita an- che il figlio di madre cittadina.
Pag. 7 di 9 Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza - di donna cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi in ragione della peculiarità della ma- teria, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_4
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nato in [...] il Persona_1
05.10.1989;
2. nato in [...] il [...]; Parte_2
3. nato in [...] il [...]; Parte_3
4. nata in [...] il Controparte_1
13.08.1993;
5. nata in Controparte_2
Brasile il 02.05.1961;
6. , nato in [...] il Controparte_3
10.05.1960;
7. nato in [...] il Parte_4
08.08.1991; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_4 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ispani (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadi- nanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comuni- cazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 8 di 9 - DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 04.09.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 9 di 9
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 9 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 3695 / 2023 promosso da:
1. nato in [...] il Persona_1
05.10.1989, per sé e – unitamente al coniuge Parte_1
– quale esercente la potestà genitoriale sul figlio
[...] minore:
2. nato in [...] il [...] e Parte_2
3. nato in [...] il [...]; Parte_3
4. nata in [...] il Controparte_1
13.08.1993;
5. nata in Controparte_2
Brasile il 02.05.1961;
6. , nato in [...] il Controparte_3
10.05.1960;
7. nato in [...] il Parte_4
08.08.1991; tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Sara Brazzini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pontassieve,
Via Mascagni n. 11, giuste procure in atti;
-parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_4
Ministro p.t.;
-parte resistente non costituita -
Pag. 2 di 9 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_4 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig. Persona_2
, nato ad [...], il [...], il quale emigrava
[...] in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come at- testato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal
Dipartimento di Migrazioni della Segreteria Nazionale di Giusti- zia e di Cittadinanza della Repubblica Federale del Brasile, depo- sitato in atti.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_4 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui so- pra venisse applicata a partire dal centottantesimo giorno dall'en- trata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la com- petenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il
Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del de- Pag. 3 di 9 creto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializza- te in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la leg- ge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinan- za italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato ad [...], co- mune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di
Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tri- bunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di im- migrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cit- tadini dell'Unione Europea.
3. – Ciò posto, in linea di principio, dovrebbe poi affermarsi nel caso in esame, la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché dalla documen- tazione versata in atti, non si registrano eventi interruttivi della linea di discendenza come passaggi generazionali per linea fem- minile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito all'operatività della giurisprudenza costituziona- le (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha de- terminato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della citta- dinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. E poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi Controparte_4
a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiede- re il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della docu- mentazione attestante la discendenza da cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, gli odierni ricorrenti hanno dato prova della notevole complessità ad ottenere la pronuncia, richiesta in via amministra- tiva, a causa dei lunghi tempi di attesa a ciò necessari. In partico- lare, deducevano la riscontrata difficoltà a portare a compimento
Pag. 4 di 9 la procedura amministrativa di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso il sistema di prenotazione dell'appuntamento per il tramite della modalità on line: la documentazione prodotta consente di apprezzare come l'attuale sistema di prenotazione, previsto dal Parte_5
a San Paolo e dal a Porto Ale-
[...] Parte_5 gre (Brasile), sia strutturato in maniera tale da non da rendere, in concreto, possibile l'esame delle relative istanze in tempi ragione- volmente congrui a causa della mancata calendarizzazione e quindi dell'indisponibilità di date per la convocazione stessa.
Va rilevato in proposito come l'art. 100 c.p.c. definisce l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale inte- resse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradi- zionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice per porvi rimedio.
Tale interesse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale, a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio di- ritto. Ebbene, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 i proce- dimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono esse- re conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nella specie, il
D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 prescrive che la durata mas- sima del procedimento amministrativo per l'accertamento del pos- sesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli
[...]
sia pari a 730 giorni. Ciononostante, per giurispru- Parte_6 denza prevalente, il decorso del termine di 730 giorni non può es- sere configurato, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, poiché, essendo la nozione di improcedibilità, intesa ge- neralmente come conseguenza di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressa- mente configurato come necessario nella sequenza procedimenta-
Pag. 5 di 9 le, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamen- te prevista, non potendo, attese le gravi conseguenze, procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria.
A tutto ciò si aggiunga che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispet- to all'interesse vantato, comportano invero una lesione dell'inte- resse stesso, equivalente ad un diniego di riconoscimento del dirit- to, giustificando in tal senso l'interesse a ricorrere alla tutela giu- risdizionale.
Sussiste pertanto, l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati ita- liani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discenden- te di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori so- no ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sangui- nis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo ita- liano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di cassa- zione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
Pag. 6 di 9 n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Nel caso di specie, la linea di discendenza riportata in ricorso tro- va esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debita- mente tradotta e apostillata. Risulta, infatti, che l'avo cittadino italiano degli odierni ricorrenti era emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano come attestato dal Certificato
Negativo di Naturalizzazione depositato in atti, sicché non avendo mai perso la cittadinanza italiana l'ha trasmessa ai suoi discen- denti.
Va, infine, rilevato che la linea di discendenza dei ricorrenti è sta- ta puntualmente documentata attraverso certificazioni anagrafi- che dalle quali emerge, a chiare lettere, che la linea di discenden- za che conduce all'avo italiano non contempla eventi interruttivi nella trasmissione della cittadinanza ovvero ostacoli di carattere normativo che potessero opporvisi, in assenza, peraltro, di ipotesi di trasmissione per via materna in epoca precostituzionale.
In ogni caso, va rammentato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, ha dichiarato costituzional- mente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna e, dunque, per il solo fatto del matrimonio con cittadino straniero.
A ciò si aggiunga che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1
n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzio- ne, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita an- che il figlio di madre cittadina.
Pag. 7 di 9 Ne consegue che, anche in presenza - nella linea di discendenza - di donna cittadina italiana coniugata con un cittadino straniero, ciò non vale a privare la prima della cittadinanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza.
In ragione di tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento, dovendo dichiararsi che gli odierni ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
5. – Sussistono giusti motivi in ragione della peculiarità della ma- teria, delle questioni trattate e della mancata costituzione di parte resistente per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_4
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. nato in [...] il Persona_1
05.10.1989;
2. nato in [...] il [...]; Parte_2
3. nato in [...] il [...]; Parte_3
4. nata in [...] il Controparte_1
13.08.1993;
5. nata in Controparte_2
Brasile il 02.05.1961;
6. , nato in [...] il Controparte_3
10.05.1960;
7. nato in [...] il Parte_4
08.08.1991; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- ORDINA per l'effetto al e, per esso, Controparte_4 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ispani (SA), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadi- nanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comuni- cazioni alle autorità consolari competenti;
Pag. 8 di 9 - DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 04.09.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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