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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/07/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4904 del RGAC dell'anno 2017 vertente tra avvocato (C.F. , in proprio e nella qualità di successore mortis Parte_1 C.F._1 causa di (C.F. ), pec: Persona_1 C.F._2 Email_1
-parte attrice opponente con domanda riconvenzionale -
-Parte interveniente ex art. 105 cpc- contro
(C.F. , in qualità di legale rappresentante della CP_1 C.F._3 [...]
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Controparte_2 P.IVA_1
Via Padre Antonio da Olivadi n. 15, presso lo studio dell'avv. Giovanna Diaco (c.f.
), pec: C.F._4 Email_2
-parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 924/2017 emesso e depositato dal Tribunale di
Catanzaro in data 13.07.2017. Domanda riconvenzionale dell'opponente.
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 02.02.2025 - è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui le si è ingiunto Persona_1 di pagare l'importo di € 36.188,20 oltre interessi in favore di , quale legale CP_1 rappresentante della ditta Controparte_2
1.1 Il ricorrente monitorio ha affermato di avere eseguito le opere relative per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, oggetto di incarico a suo tempo conferito con scrittura del
17.01.2014 da per sé e quale procuratrice di . Ha aggiunto che, a Parte_1 Persona_1 seguito delle richieste di modifiche del progetto iniziale (tra cui anche quello di posizionare il fabbricato in modo diverso da quanto progettato), l'importo già preventivato (€ 48.000,00 oltre IVA) subiva un notevole aumento.
A fronte di pagamenti solo parziali, il decreto opposto ha ingiunto il pagamento del residuo non ancora saldato derivante dal mancato pagamento di IVA su fatture n. 1/2014 2/2014 4/2014 5/2014 di importo pari ad € 9.460,00; pagamento fattura n. 6/2014 per redazione progetti di importo pari ad € 19.032,00; pagamento fattura n. 7/2014 per spese esecuzioni in variante di importo pari ad €
5.793,00; pagamento fattura n. 8/2014 per spese per riconfinamento di importo pari ad € 1.903,20.
Parte opponente, dopo avere eccepito di avere operato tutti i pagamenti dovuti, ha rilevato il mancato completamento delle opere concordate in contratto, ha sollevato l'esistenza di vizi riscontrati nelle opere quali l'impossibilità di aprire le finestre o l'addossamento del fabbricato al di sotto di una scarpata. Ha, poi, aggiunto di non avere commissionato alcun lavoro aggiuntivo rispetto a quelli previsti in contratto.
Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed ha spiegato anche domanda riconvenzionale per risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e per vizi della cosa oltre che per il risarcimento per violazione delle norma relative alla buona fede nelle trattative e nella fase contrattuale e per danni morali e biologici. Va rilevato le tali allegazioni in fatto e le predette conclusioni sono state ribadite - e quindi non sono state oggetto di ulteriore precisazione o modifica - in sede di prime memorie ex art. 183 cpc. Pertanto le allegazioni che il Giudice andrà a valutare saranno solo quelle sono quelle indicate nell'atto introduttivo, dovendo ritenere tardive quelle articolate nei successivi scritti.
2. Si è costituito , il quale ha contestato le predette eccezioni ed ha quindi chiesto CP_1 la conferma del decreto opposto. Ha rilevato che la committenza non ha sollevato alcuna riserva all'atto della consegna, provvedendo a pagare parte delle fatture emesse e sollevando solo in sede di giudizio alcuni presunti vizi dell'opera. Inoltre ha ribadito che in corso di opera è stato variato il progetto iniziale come dimostrato dalla corrispondenza via email depositata in atti, da cui risultano le continue richieste di modifica del progetto originario da parte della committenza. Ha, infine, eccepito che il mancato completamento dei lavori è stato dettato proprio dal mancato pagamento delle fatture per cui è causa, che ha indotto parte opposta ad interrompere i lavori.
3. Con comparsa depositata in cancelleria in data 16.01.2018 è intervenuta Parte_1
Quest'ultima, inoltre, a seguito del decesso di , ha proseguito il processo in qualità Persona_1 di successore mortis causa.
In corso di causa, poi, è stata espletata una ctu. Invitate le parti a precisare le conclusioni tramite note scritte sostitutive d'udienza, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
3.1 Va già rilevato che, proprio in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha ampliato le richieste, chiedendo oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto di:
a)dichiarare la nullità del contratto di appalto con in qualità di legale CP_1 rappresentante della ditta per violazione delle norme imperative;
Controparte_2
b) condannare l'arch. alla restituzione di tutti i pagamenti effettuati nei confronti CP_1 della SI.ra , infatti, ex 'art. 2033 c.c. in base al contratto nullo, devono essere Persona_1 restituite tutte le somme versate e che ammontano ad euro 46.345,00
(quarantaseimilatrecentoquarantacinque,00) oltre agli interessi legali a far data dal giorno del pagamento perché, come provato, l'Arch. era in mala fede e dunque, si chiede la CP_1 condanna al pagamento degli interessi legali su tale somma fino alla data dell'effettivo soddisfo in favore dell'attore rede della DE o in subordine in quella cifra che Parte_1 Persona_1
l'Onorevole giudicante riterrà equa;
c) condannare il alla restituzione della cifra di euro CP_1 9.781,61 oltre interessi legali ed accessori di legge dal fatto al soddisfo, cifra che si ricava secondo la relazione peritale, dall'importo che il DO avrebbe dovuto chiedere attenendosi al prezzario regionale e che va detratta dall'importo che è stato effettivamente corrisposto dalla committenza e pari ad euro 46.345,00 in favore dell'attore rede della DE;
d) Parte_1 Persona_1 statuire ex artt. 1218; art. 1223; 1337 1338; 1375; 1454; 2033; 2043 c.c ex art. 96 c.pc. in favore dell'attore rede della DE , il diritto al risarcimento per vizi della Parte_1 Persona_1 cosa tali da integrare la previsione normativa relativa all'aliud pro alio, essendo stato provato il danno di non aver potuto usufruire della propria abitazione nonostante la committenza abbia sborsato una somma considerevole, la quale somma ben avrebbe potuto utilizzare per altri fini, a titolo dunque di danno emergente e lucro cessante o in ogni caso, per il mancato utilizzo del proprio bene, e che si quantifica alla data odierna in euro 23.000,00, cifra che si raggiunge calcolando un canone mensile medio per la località di Taverna (CZ) pari a duecento euro al mese che, a far data dal mese di giugno 2014, data entro la quale l'opera doveva essere consegnata in base all'offerta contenuta in atti, moltiplicata per il numero di mesi trascorsi dal giugno 2014 sino alla data odierna, oltre accessori di legge dal fatto all'effettivo soddisfo in favore dell'attore rede della Parte_1 DE , o in subordine in quella cifra che l'Onorevole giudicante riterrà congrua in Persona_1 base al danno provato;
e) condannare al pagamento di euro 2.550,00 che CP_1 rappresentano le spese sostenute per regolarizzare la condizione di immobile abusivo, documentate in atti in favore dell'attore rede della DE;
f) condannare Parte_1 Persona_1 CP_1
al pagamento di una somma secondo equità in favore dell'attore rede della
[...] Parte_1 DE a titolo di risarcimento per la violazione delle norme relative alla buona Persona_1 fede nella fase delle trattative e nella fase successiva all'accettazione dell'offerta; g) condannare per la evidentissima temerarietà della lite ex art. 96 I co.c.p.c. al risarcimento di CP_1 una somma secondo equità in favore dell'attore rede della DE;
Parte_1 Persona_1
h) condannare ed il suo difensore ex artt. 96 III co ed 88 cpc al pagamento di una CP_1 somma da devolvere alla cassa delle ammende, per condotta scorretta nel corso del processo perché durante tutto il corso del procedimento hanno posto in essere comportamenti contrari ai doveri di probità e lealtà dichiarando fatti e depositando atti non conformi al vero.
4. Va premesso che la perizia d'ufficio ha chiarito che la questione, sollevata in corso di causa dal
Giudice sulla validità del contratto di appalto tra privati per la realizzazione di opere edilizie, è stata superata, in quanto si è constatato che sono state rilasciate le previste autorizzazioni/concessioni amministrative (vedi risposta quesito n. 2 relazione ctu). Sin da ora, pertanto, vanno rigettate le domande proposte da parte opponente collegate alla invocata nullità del contratto.
5. Orbene, venendo al merito della questione, la scrittura privata allegata dalle parti prevede la realizzazione delle seguenti opere: Scavo di fondazioni, Sottofondazioni in calcestruzzo, Fondazioni in cemento armato, Pilastri in cemento armato, Solaio di copertura in cemento armato, Copertura con pannelli tipo coppo coibentati spessore cm 4 con interno in lamiera fissati sul solaio con predisposta struttura metallica (omega), Scossaline gronde e pluviali in alluminio preverniciato,
Tampognatura in blocchi alveolati tipo poraton 25x25x30 (compreso montaggio controtelai);
Tramezzatura in mattoni forati (tavelle) 25x25x10 (compreso montaggio controtelai); Intonaco esterno con malta bastarda di cemento, a cappotto, con interposto foglio di polistirolo spessore cm 5 fratazzato e rifinito con fratazzo a spugna;
Intonaco interno con malta bastarda di cemento fratazzato e lisciato. Per tali opere è stato previsto un importo di € 42.000,00.
Sono poi elencate una serie di opere di completamento riguardanti gli impianti idrico sanitario, gas, di riscaldamento, la predisposizione per quattro split per impianto di climatizzazione, compreso rilascio dei certificati di impianti a norma per un totale di € 4.000,00.
Infine è contemplato l'impianto elettrico a norma di legge con certificazione ad € 2.000,00.
Si giunge quindi ad un importo totale previsto di € 48.000,00.
L'offerta è completa di tempistica per l'esecuzione dei lavori il cui inizio era fissato per il febbraio del
2014 e l'ultimazione entro e non oltre la fine del mese di Giugno 2014 e delle modalità di pagamento: all'accettazione € 15.000,00, al getto del solaio di copertura € 10.000,00, inizio montaggio copertura
€ 10.000,00, inizio tamponatura € 8.000,00, intonaci € 5.000,00.
6. La vertenza può essere decisa sulla base delle risultanze della ctu espletata dall'architetto Carioti.
6.1 Il perito ha chiarito che: “Allo stato di fatto i lavori eseguiti da parte convenuta consistono in una struttura completa di tetto di copertura a falde inclinate che si trova al rustico, cioè con muratura di tamponatura esterna completamente realizzata, oltre a tutti i tramezzi divisori interni, ma ancora privi di rifiniture quali intonaco, tinteggiatura, rivestimenti etc.
La copertura con manto in coppi è stata invece ultimata e completa dii canali di gronda, ma senza i discendenti pluviali” (vedi pag. 5 relazione ctu)
Pertanto non sono state completate tutte le opere previste in contratto e quindi non può applicarsi l'art. 1665 cc pur invocato da parte opposta.
6.2 Proseguendo nella lettura dell'elaborato peritale, si legge che: “Per quanto sopra descritto e visionato dal sottoscritto CTU nessuna ulteriore tipologia di lavoro è stata svolta da parte convenuta oltre a quelle contenute nell'offerta per la realizzazione del fabbricato” (vedi pagina 6 relazione ctu).
Il ctu ha, poi, correttamente elaborato la contabilità dei lavori eseguiti sulla base dei prezzi previsti in contratto.
In tal senso egli giunge alla seguente conclusione: “Detraendo quindi all'importo concordato tra le parti per le opere edili pari ad € 42.000,00 quello contabilizzato in tabella dei lavori non eseguiti da parte convenuta si ottiene la quantificazione del compenso dovuto all'impresa pari ad € 36.563,39”
(vedi pag. 10 relazione ctu).
Il perito ha, poi, rinvenuto in atti documentazione (bonifici per un importo pari ad € 42.600,00, oltre a tre ricevute di importo globale pari ad € 3.745,00) per un importo totale pagato dalla committenza, odierna parte opponente, parti ad € 46.345,00.
Ciò comporta che, pur volendo computare il compenso professionale dell'arch quale CP_1 progettista e direttore dei lavori (stimato dal ctu in € 7.913,41), si giungerebbe ad un importo di “€
44.476,80 inferiore quindi ai bonifici e alle ricevute dei pagamenti presenti agli atti e versati da parte attrice pari ad € 46.345,00” (vedi pag. 12 relazione ctu).
Non risulta quindi sussistente alcun credito in capo a parte opposta, e, pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato.
7. Del pari va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, lamentato da parte opponente. Non è stata, infatti, data prova dei vizi denunciati nell'atto di opposizione;
per il resto le domande contenute nell'atto introduttivo appaiono generiche e non si sostanziano in richieste specifiche. Va ribadito, infatti, anche in questa sede il consolidato indirizzo secondo cui chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe.
Tardive, poi, appaiono le altre domande (tra cui ad esempio quella di rimborso delle somme versate in eccesso), formalizzate ben oltre la barriera processuale ex art. 183 cpc.
8. Le spese di lite possono essere compensate stante la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente.
- Compensa le spese di lite del presente procedimento. Pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in solido.
Catanzaro, li 14.07.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4904 del RGAC dell'anno 2017 vertente tra avvocato (C.F. , in proprio e nella qualità di successore mortis Parte_1 C.F._1 causa di (C.F. ), pec: Persona_1 C.F._2 Email_1
-parte attrice opponente con domanda riconvenzionale -
-Parte interveniente ex art. 105 cpc- contro
(C.F. , in qualità di legale rappresentante della CP_1 C.F._3 [...]
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Controparte_2 P.IVA_1
Via Padre Antonio da Olivadi n. 15, presso lo studio dell'avv. Giovanna Diaco (c.f.
), pec: C.F._4 Email_2
-parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 924/2017 emesso e depositato dal Tribunale di
Catanzaro in data 13.07.2017. Domanda riconvenzionale dell'opponente.
Conclusioni delle parti: a seguito dello scambio cartolare, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa – con ordinanza del 02.02.2025 - è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui le si è ingiunto Persona_1 di pagare l'importo di € 36.188,20 oltre interessi in favore di , quale legale CP_1 rappresentante della ditta Controparte_2
1.1 Il ricorrente monitorio ha affermato di avere eseguito le opere relative per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, oggetto di incarico a suo tempo conferito con scrittura del
17.01.2014 da per sé e quale procuratrice di . Ha aggiunto che, a Parte_1 Persona_1 seguito delle richieste di modifiche del progetto iniziale (tra cui anche quello di posizionare il fabbricato in modo diverso da quanto progettato), l'importo già preventivato (€ 48.000,00 oltre IVA) subiva un notevole aumento.
A fronte di pagamenti solo parziali, il decreto opposto ha ingiunto il pagamento del residuo non ancora saldato derivante dal mancato pagamento di IVA su fatture n. 1/2014 2/2014 4/2014 5/2014 di importo pari ad € 9.460,00; pagamento fattura n. 6/2014 per redazione progetti di importo pari ad € 19.032,00; pagamento fattura n. 7/2014 per spese esecuzioni in variante di importo pari ad €
5.793,00; pagamento fattura n. 8/2014 per spese per riconfinamento di importo pari ad € 1.903,20.
Parte opponente, dopo avere eccepito di avere operato tutti i pagamenti dovuti, ha rilevato il mancato completamento delle opere concordate in contratto, ha sollevato l'esistenza di vizi riscontrati nelle opere quali l'impossibilità di aprire le finestre o l'addossamento del fabbricato al di sotto di una scarpata. Ha, poi, aggiunto di non avere commissionato alcun lavoro aggiuntivo rispetto a quelli previsti in contratto.
Ha, pertanto, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed ha spiegato anche domanda riconvenzionale per risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e per vizi della cosa oltre che per il risarcimento per violazione delle norma relative alla buona fede nelle trattative e nella fase contrattuale e per danni morali e biologici. Va rilevato le tali allegazioni in fatto e le predette conclusioni sono state ribadite - e quindi non sono state oggetto di ulteriore precisazione o modifica - in sede di prime memorie ex art. 183 cpc. Pertanto le allegazioni che il Giudice andrà a valutare saranno solo quelle sono quelle indicate nell'atto introduttivo, dovendo ritenere tardive quelle articolate nei successivi scritti.
2. Si è costituito , il quale ha contestato le predette eccezioni ed ha quindi chiesto CP_1 la conferma del decreto opposto. Ha rilevato che la committenza non ha sollevato alcuna riserva all'atto della consegna, provvedendo a pagare parte delle fatture emesse e sollevando solo in sede di giudizio alcuni presunti vizi dell'opera. Inoltre ha ribadito che in corso di opera è stato variato il progetto iniziale come dimostrato dalla corrispondenza via email depositata in atti, da cui risultano le continue richieste di modifica del progetto originario da parte della committenza. Ha, infine, eccepito che il mancato completamento dei lavori è stato dettato proprio dal mancato pagamento delle fatture per cui è causa, che ha indotto parte opposta ad interrompere i lavori.
3. Con comparsa depositata in cancelleria in data 16.01.2018 è intervenuta Parte_1
Quest'ultima, inoltre, a seguito del decesso di , ha proseguito il processo in qualità Persona_1 di successore mortis causa.
In corso di causa, poi, è stata espletata una ctu. Invitate le parti a precisare le conclusioni tramite note scritte sostitutive d'udienza, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
3.1 Va già rilevato che, proprio in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha ampliato le richieste, chiedendo oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto di:
a)dichiarare la nullità del contratto di appalto con in qualità di legale CP_1 rappresentante della ditta per violazione delle norme imperative;
Controparte_2
b) condannare l'arch. alla restituzione di tutti i pagamenti effettuati nei confronti CP_1 della SI.ra , infatti, ex 'art. 2033 c.c. in base al contratto nullo, devono essere Persona_1 restituite tutte le somme versate e che ammontano ad euro 46.345,00
(quarantaseimilatrecentoquarantacinque,00) oltre agli interessi legali a far data dal giorno del pagamento perché, come provato, l'Arch. era in mala fede e dunque, si chiede la CP_1 condanna al pagamento degli interessi legali su tale somma fino alla data dell'effettivo soddisfo in favore dell'attore rede della DE o in subordine in quella cifra che Parte_1 Persona_1
l'Onorevole giudicante riterrà equa;
c) condannare il alla restituzione della cifra di euro CP_1 9.781,61 oltre interessi legali ed accessori di legge dal fatto al soddisfo, cifra che si ricava secondo la relazione peritale, dall'importo che il DO avrebbe dovuto chiedere attenendosi al prezzario regionale e che va detratta dall'importo che è stato effettivamente corrisposto dalla committenza e pari ad euro 46.345,00 in favore dell'attore rede della DE;
d) Parte_1 Persona_1 statuire ex artt. 1218; art. 1223; 1337 1338; 1375; 1454; 2033; 2043 c.c ex art. 96 c.pc. in favore dell'attore rede della DE , il diritto al risarcimento per vizi della Parte_1 Persona_1 cosa tali da integrare la previsione normativa relativa all'aliud pro alio, essendo stato provato il danno di non aver potuto usufruire della propria abitazione nonostante la committenza abbia sborsato una somma considerevole, la quale somma ben avrebbe potuto utilizzare per altri fini, a titolo dunque di danno emergente e lucro cessante o in ogni caso, per il mancato utilizzo del proprio bene, e che si quantifica alla data odierna in euro 23.000,00, cifra che si raggiunge calcolando un canone mensile medio per la località di Taverna (CZ) pari a duecento euro al mese che, a far data dal mese di giugno 2014, data entro la quale l'opera doveva essere consegnata in base all'offerta contenuta in atti, moltiplicata per il numero di mesi trascorsi dal giugno 2014 sino alla data odierna, oltre accessori di legge dal fatto all'effettivo soddisfo in favore dell'attore rede della Parte_1 DE , o in subordine in quella cifra che l'Onorevole giudicante riterrà congrua in Persona_1 base al danno provato;
e) condannare al pagamento di euro 2.550,00 che CP_1 rappresentano le spese sostenute per regolarizzare la condizione di immobile abusivo, documentate in atti in favore dell'attore rede della DE;
f) condannare Parte_1 Persona_1 CP_1
al pagamento di una somma secondo equità in favore dell'attore rede della
[...] Parte_1 DE a titolo di risarcimento per la violazione delle norme relative alla buona Persona_1 fede nella fase delle trattative e nella fase successiva all'accettazione dell'offerta; g) condannare per la evidentissima temerarietà della lite ex art. 96 I co.c.p.c. al risarcimento di CP_1 una somma secondo equità in favore dell'attore rede della DE;
Parte_1 Persona_1
h) condannare ed il suo difensore ex artt. 96 III co ed 88 cpc al pagamento di una CP_1 somma da devolvere alla cassa delle ammende, per condotta scorretta nel corso del processo perché durante tutto il corso del procedimento hanno posto in essere comportamenti contrari ai doveri di probità e lealtà dichiarando fatti e depositando atti non conformi al vero.
4. Va premesso che la perizia d'ufficio ha chiarito che la questione, sollevata in corso di causa dal
Giudice sulla validità del contratto di appalto tra privati per la realizzazione di opere edilizie, è stata superata, in quanto si è constatato che sono state rilasciate le previste autorizzazioni/concessioni amministrative (vedi risposta quesito n. 2 relazione ctu). Sin da ora, pertanto, vanno rigettate le domande proposte da parte opponente collegate alla invocata nullità del contratto.
5. Orbene, venendo al merito della questione, la scrittura privata allegata dalle parti prevede la realizzazione delle seguenti opere: Scavo di fondazioni, Sottofondazioni in calcestruzzo, Fondazioni in cemento armato, Pilastri in cemento armato, Solaio di copertura in cemento armato, Copertura con pannelli tipo coppo coibentati spessore cm 4 con interno in lamiera fissati sul solaio con predisposta struttura metallica (omega), Scossaline gronde e pluviali in alluminio preverniciato,
Tampognatura in blocchi alveolati tipo poraton 25x25x30 (compreso montaggio controtelai);
Tramezzatura in mattoni forati (tavelle) 25x25x10 (compreso montaggio controtelai); Intonaco esterno con malta bastarda di cemento, a cappotto, con interposto foglio di polistirolo spessore cm 5 fratazzato e rifinito con fratazzo a spugna;
Intonaco interno con malta bastarda di cemento fratazzato e lisciato. Per tali opere è stato previsto un importo di € 42.000,00.
Sono poi elencate una serie di opere di completamento riguardanti gli impianti idrico sanitario, gas, di riscaldamento, la predisposizione per quattro split per impianto di climatizzazione, compreso rilascio dei certificati di impianti a norma per un totale di € 4.000,00.
Infine è contemplato l'impianto elettrico a norma di legge con certificazione ad € 2.000,00.
Si giunge quindi ad un importo totale previsto di € 48.000,00.
L'offerta è completa di tempistica per l'esecuzione dei lavori il cui inizio era fissato per il febbraio del
2014 e l'ultimazione entro e non oltre la fine del mese di Giugno 2014 e delle modalità di pagamento: all'accettazione € 15.000,00, al getto del solaio di copertura € 10.000,00, inizio montaggio copertura
€ 10.000,00, inizio tamponatura € 8.000,00, intonaci € 5.000,00.
6. La vertenza può essere decisa sulla base delle risultanze della ctu espletata dall'architetto Carioti.
6.1 Il perito ha chiarito che: “Allo stato di fatto i lavori eseguiti da parte convenuta consistono in una struttura completa di tetto di copertura a falde inclinate che si trova al rustico, cioè con muratura di tamponatura esterna completamente realizzata, oltre a tutti i tramezzi divisori interni, ma ancora privi di rifiniture quali intonaco, tinteggiatura, rivestimenti etc.
La copertura con manto in coppi è stata invece ultimata e completa dii canali di gronda, ma senza i discendenti pluviali” (vedi pag. 5 relazione ctu)
Pertanto non sono state completate tutte le opere previste in contratto e quindi non può applicarsi l'art. 1665 cc pur invocato da parte opposta.
6.2 Proseguendo nella lettura dell'elaborato peritale, si legge che: “Per quanto sopra descritto e visionato dal sottoscritto CTU nessuna ulteriore tipologia di lavoro è stata svolta da parte convenuta oltre a quelle contenute nell'offerta per la realizzazione del fabbricato” (vedi pagina 6 relazione ctu).
Il ctu ha, poi, correttamente elaborato la contabilità dei lavori eseguiti sulla base dei prezzi previsti in contratto.
In tal senso egli giunge alla seguente conclusione: “Detraendo quindi all'importo concordato tra le parti per le opere edili pari ad € 42.000,00 quello contabilizzato in tabella dei lavori non eseguiti da parte convenuta si ottiene la quantificazione del compenso dovuto all'impresa pari ad € 36.563,39”
(vedi pag. 10 relazione ctu).
Il perito ha, poi, rinvenuto in atti documentazione (bonifici per un importo pari ad € 42.600,00, oltre a tre ricevute di importo globale pari ad € 3.745,00) per un importo totale pagato dalla committenza, odierna parte opponente, parti ad € 46.345,00.
Ciò comporta che, pur volendo computare il compenso professionale dell'arch quale CP_1 progettista e direttore dei lavori (stimato dal ctu in € 7.913,41), si giungerebbe ad un importo di “€
44.476,80 inferiore quindi ai bonifici e alle ricevute dei pagamenti presenti agli atti e versati da parte attrice pari ad € 46.345,00” (vedi pag. 12 relazione ctu).
Non risulta quindi sussistente alcun credito in capo a parte opposta, e, pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato.
7. Del pari va rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, lamentato da parte opponente. Non è stata, infatti, data prova dei vizi denunciati nell'atto di opposizione;
per il resto le domande contenute nell'atto introduttivo appaiono generiche e non si sostanziano in richieste specifiche. Va ribadito, infatti, anche in questa sede il consolidato indirizzo secondo cui chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe.
Tardive, poi, appaiono le altre domande (tra cui ad esempio quella di rimborso delle somme versate in eccesso), formalizzate ben oltre la barriera processuale ex art. 183 cpc.
8. Le spese di lite possono essere compensate stante la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente.
- Compensa le spese di lite del presente procedimento. Pone le spese di ctu a carico di entrambe le parti in solido.
Catanzaro, li 14.07.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo