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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 10/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2211/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO sezione III CIVILE
Il giudice dr. AN Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 2211 dell'anno 2023
TRA
AL SCATOLIFICIO SRL (C.F. 03098720786), con sede in Bisignano (CS) alla C/da
Imperatore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore UR AN, elettivamente domiciliata in Bisignano (CS), al Corso IT n. 29, presso lo studio dell'avv. Leonardo Rania che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE/ATTRICE
E
BELFOR ITALIA SRL, (C.F. 09696150151), con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria
n.18, in persona del suo legale rappresentante pro tempore RT MO, elettivamente domiciliata in Gallarate, alla via Cavallotti n.12, presso lo studio degli avv.ti P. Luigi Galli e dell'avv. Stefania Passiu che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA/CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
GENERALI ITALIA SPA (C.F. 00409920584), con sede in Mogliano Veneto (TV), via
Marocchese n. 14, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Monti Parioli n. 40, dall'avv. Franco Tassoni che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti, rogito Notaio dott. Dell'Armi Giovanni Battista
TERZA CHIAMATA-CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - assicurazione rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI Per parte opponente: “Accertare, ritenere e dichiarare l'obbligo contrattuale assunto dalla
Compagnia Assicuratrice ER SpA con la polizza n.400178903, di pagare alla Italbox
Scatolificio Srl le spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile, di cui all'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto ed in accoglimento della spiegata domanda di garanzia, condannare la Compagnia Assicuratrice ER SpA in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere le somme già corrisposte, complessivamente pari ad € 64.424,01 oltre interessi, alla AL SCATOLIFICIO SRL, rigettando integralmente tutte le avverse richieste ed eccezioni;
con vittoria delle spese di giudizio, come da allegata notula”.
Per parte opposta: “Piaccia al Tribunale adito dichiarare estinto ogni rapporto tra FO IT srl
e parte opposta per avere quest'ultima saldato capitale e spese del decreto ingiuntivo.
Spese compensate”.
Terza chiamata: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa,
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte nei confronti di ER IT spa perché infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate;
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 4001789302 in merito dell'incendio del 23 febbraio 2022 per tutte le motivazioni ampiamente esposte;
- accertare e dichiarare la violazione della società contraente dell'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze del rischio ex art. 1892 c.c. e la violazione dell'obbligo di denuncia di ogni aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c. per l'effetto dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo per tutte le motivazioni indicate;
- in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'indennizzabilità del sinistro ai sensi della polizza invocata, Voglia dichiarare la Compagnia tenuta alla liquidazione dell'indennizzo solo nel rispetto di tutti i limiti e condizioni previste dal contratto assicurativo invocato.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato 4 maggio 2023, AL SCATOLIFICIO S.r.l. (da qui
AL S.r.l. ) propone opposizione dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio avverso il decreto ingiuntivo n. 718/2023, con il quale era stata condannata a pagare alla BELFOR ITALIA S.r.l.
l'importo di € 57.151,20 oltre interessi moratori, nonché per il pagamento delle spese e competenze del monitorio liquidate in decreto in €2.200,00, per compensi, e in € 406,50, per spese, oltre accessori di legge, in virtù dell'intervento di bonifica e di salvataggio dei beni aziendali dell'opponente. Riferisce, nello specifico, che nel mese di marzo 2022 la AL S.r.l. subì un incendio con gravi danni alla struttura, ai macchinai e beni ivi presenti;
che per tali rischi era assicurata con la
GENERALI ITALIA S.p.A. con polizza n. 400178903 la quale ricomprenderebbe tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate (art.
2.1 delle condizioni generali – sezione incendio – all risks – richiamate in polizza). L'opponente rileva altresì che, a seguito dell'evento dannoso, in concomitanza degli accertamenti peritali espletati in contraddittorio tra il tecnico fiduciario dell'Assicurazione GENERALI S.pA. e quello della AL S.r.l., alcuni macchinari presentavano ingenti contaminazioni da particolato di fumo e che, pertanto, interveniva la BELFOR
ITALIA S.r.l. affinchè eseguisse i lavori volti ad interrompere i processi ossidativi in atto.
Esponeva poi che in luogo della prestazione resa, le due società concordavano tre cessioni di credito, per l'importo complessivo di € 57.151,20, vantato dalla AL S.r.l. nei confronti della
GENERALI S.p.a. in forza del suddetto contratto di assicurazione;
che in data 10/06/2022 i relativi atti di cessione venivano notificati al debitore ceduto (GENERALI S.p.a.).
Chiede, quindi, di chiamare nel presente giudizio anche la GENERALI S.p.a.
Si è costituita in giudizio l'opposta, BELFOR ITALIA S.r.l., evidenziando che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, oggetto dell'opposizione, sono state emesse in data 03/05/2022; che per l'importo imponibile sarebbero state rilasciate tre cessioni di credito per un importo totale di
€ 57.151,20= con cedente AL S.r.l., debitrice ceduta GENERALI S.p.a. e cessionaria
BELFOR ITALIA S.r.l.; che per l'importo Iva delle Tre fatture di € 12.573,24 veniva indicato come termine di pagamento a vista fatture a mezzo di bonifico bancario.
Riferiva altresì che notificate le cessioni di credito rilasciate pro solvendo, a GENERALI S.p.a. in data 10/06/2022, BELFOR ITALIA S.r.l. reclamava più volte il pagamento dell'importo Iva all'opponente e, con pec del 7/12/2022, inviata sia all'Assicurazione e sia a AL, richiedeva il pagamento delle cessioni debitorie cedute avvertendo AL S.r.l. che se il pagamento non fosse stato eseguito dalla GENERALI S.p.a., avrebbe agito nei confronti dell'odierna opponente quale cedente. Inoltre, intimava alla AL S.r.l. il pagamento dell'importo Iva dovuto.
Esponeva poi che solo in data 20/12/2022 con proprio bonifico, l'opponente saldava all'opposta l'Iva delle tre fatture.
Autorizzata la chiamata in causa della GENERALI S.p.a., questa si costituiva contestando in fatto e in diritto l'applicabilità della polizza al caso di specie ed evidenziando, in particolare, che la
AL S.r.l. non ha assolto neanche il proprio onere probatorio dimostrando “non solo la prova del contratto, bensì la prova – e prima ancora la esatta prospettazione – di un sinistro che rientri realmente nell'ambito del rischio assicurato così come esattamente individuato in polizza”.
Riferisce altresì di non aver assunto il rischio relativo alla reale attività svolta dalla AL S.r.l. e rileva la violazione dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio;
ciò in violazione di quanto imposto dagli artt. 1892 e ss. c.c. Ritiene quindi che non vi sia un sinistro indennizzabile posto che il fatto dannoso (l'incendio) si è verificato nello svolgimento di una attività non oggetto di copertura assicurativa.
A seguito dell'ordinanza del Giudice veniva concessa la provvisoria esecuzione e l'opponente in data 09/04/2024 provvedeva a saldare capitale e spese del decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di quanto sopra e stante l'adempimento dell'opponente nei confronti della BELFOR
IT S.r.l., quest'ultima conclude chiedendo al Tribunale di dichiarare estinto ogni rapporto tra la stessa e AL SCATOLIFICIO S.R.L.
In data 17/04/2024 il Tribunale esperita la prova testimoniale e l'interrogatorio formale del rappresentante legale pro tempore, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
****
Preliminarmente, stante il pagamento del saldo e delle spese di cui al decreto ingiunto in favore della BELFOR IT S.r.l., deve dichiararsi estinto ogni rapporto tra l'opponente AL
SCATOLIFICIO S.R.L. e l'opposta, BELFORE IT S.r.l.
Ciò posto, quanto all'applicabilità o meno della polizza n. 400178903 con cui la AL S.r.l. si era assicurata, la domanda di indennizzo deve trovare accoglimento.
Non è oggetto di contestazione tra le parti il fatto storico allegato da parte attrice a fondamento della propria domanda, ossia che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione, si sia sviluppato un incendio nel capannone industriale della AL S.r.l., all'interno del quale si trovavano macchinari e beni e che la sua diffusione abbia danneggiato tali oggetti.
Inoltre, la causa dell'incendio non risulta essere stata accertata né dai vigili del fuoco intervenuti per lo spegnimento né dai tecnici appositamente incaricati. Tanto si deduce dal processo verbale conclusivo di perizia ove espressamente viene dato atto che: “in punto tecnico, sempre per come emerge dai riscontri oggettivi, si ribadisce che l'unica causa ipotizzabile, confermata anche dalle testimonianze, può essere quella connessa ad un guasto elettrico nel canale portacavo in acciaio zincato, in corrispondenza di una plafoniera posizionata dopo la porta laterale (sud -ovest) della struttura” (cfr. all. 6 ER S.p.a.).
Ne consegue che priva di riscontri in atti è la circostanza dedotta dalla GENERALI S.p.a. secondo cui l'impianto fotovoltaico possa aver aggravato il rischio dell'incendio sia in quanto i tecnici hanno escluso – come si legge sopra – la riconducibilità dell'incendio a tale impianto, ma soprattutto poiché lo stesso teste sentito in udienza, Domenico Caporale, ha riferito che il fabbricato assicurato era già munito dell'impianto fotovoltaico collocato sul tetto al momento della stipula dell'assicurazione e che tale impianto era quindi stato visionato anche dal tecnico e, verosimilmente, tenuto conto poi al momento della quotazione della polizza presentata alla
AL S.r.l.
Altresì è pacifico in giudizio e risulta documentalmente provato che AL S.r.l al momento del verificarsi dell'evento dannoso era assicurata presso la GENERALI S.p.a. con la polizza assicurativa avente ad oggetto “Contratto di assicurazione per la copertura multirischio delle piccole industrie ed imprese artigiane”.
Ora, GENERALI S.p.a. contesta il codice attività indicato in polizza (411) adducendone la non corrispondenza rispetto all'attività lavorativa aziendale realmente svolta dalla AL S.r.l..
L'assunto però non trova conferma in atti, anzi viene smentito, innanzitutto, dalla perizia effettuata dall'agente dell'assicurazione, Domenico Caporale, il quale infatti conclude affermando che
“..l'attività prevalente sia quella di un mero scatolificio”, che “in base alle materie prime acquistare l'azienda non poteva effettuare attività Cartotecnica”; che “nessun macchinario presente dalla azienda può essere utilizzata per la Cartotecnica” e altresì che “le macchine presenti erano della stessa tipologia sia nell'incendio del 2019 che in quello del 2022”.
Appare dunque ben difficile da queste affermazioni ricavare, invece, che la AL S.r.l. svolgesse in luogo dell'attività di scatolificio quella di Cartotecnica e, in particolare, quella di cui al codice attività 405.
Altresì il Corporale, sentito in udienza, ha chiarito che prima di redigere la polizza lo stesso si sia recato sul posto insieme al tecnico della Compagnia assicuratrice che ha visonato lo stabilimento produttivo ed ha poi provveduto alla relativa quotazione.
Di conseguenza non vi è dubbio alcuno che nella fattispecie, sia stato correttamente indicato in polizza il codice attività 411 con riferimento alla reale attività di “scatolificio” svolta dalla
AL SCATOLIFICIO S.R.L. e che quindi il sinistro per cui è causa risulti coperto dalla polizza n. 400178903.
Su tali basi la domanda della AL S.r.l. di indennizzo per la somma complessiva di €
64.424,01, oltre interessi, deve trovare accoglimento.
****
Le spese del presente grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della GENERALI S.p.a. avendo riguardo al valore della domanda per lo scaglione di valore di riferimento (da € 52.001,00 a
260.000,00), e quindi:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00 Fase istruttoria, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Così per totali € 14.103,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara estinto ogni rapporto tra la AL SCATOLIFICIO SRL e la BELFOR ITALIA
S.r.l.;
- accoglie la domanda della AL SCATOLIFICIO SRL nei confronti della GENERALI
ITALIA S.p.a. e per l'effetto condanna quest'ultima ad indennizzare la AL SCATOLIFICIO
S.r.l. di quanto corrisposto alla BELFOR ITALIA S.r.l. pari ad € 64.424,01, oltre interessi;
- Condanna la GENERALI ITALIA S.p.a. al pagamento in favore della AL
SCATOLIFICIO S.r.l. delle spese di lite che liquida in € 14.103,00, oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
Busto Arsizio, 6/02/2025
Il giudice
AN Paganini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO sezione III CIVILE
Il giudice dr. AN Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 2211 dell'anno 2023
TRA
AL SCATOLIFICIO SRL (C.F. 03098720786), con sede in Bisignano (CS) alla C/da
Imperatore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore UR AN, elettivamente domiciliata in Bisignano (CS), al Corso IT n. 29, presso lo studio dell'avv. Leonardo Rania che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE/ATTRICE
E
BELFOR ITALIA SRL, (C.F. 09696150151), con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria
n.18, in persona del suo legale rappresentante pro tempore RT MO, elettivamente domiciliata in Gallarate, alla via Cavallotti n.12, presso lo studio degli avv.ti P. Luigi Galli e dell'avv. Stefania Passiu che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA/CONVENUTA
NONCHÉ CONTRO
GENERALI ITALIA SPA (C.F. 00409920584), con sede in Mogliano Veneto (TV), via
Marocchese n. 14, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via dei Monti Parioli n. 40, dall'avv. Franco Tassoni che la rappresenta e difende come da procura generale alle liti, rogito Notaio dott. Dell'Armi Giovanni Battista
TERZA CHIAMATA-CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - assicurazione rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI Per parte opponente: “Accertare, ritenere e dichiarare l'obbligo contrattuale assunto dalla
Compagnia Assicuratrice ER SpA con la polizza n.400178903, di pagare alla Italbox
Scatolificio Srl le spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile, di cui all'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto ed in accoglimento della spiegata domanda di garanzia, condannare la Compagnia Assicuratrice ER SpA in persona del suo legale rappresentante pro tempore a rifondere le somme già corrisposte, complessivamente pari ad € 64.424,01 oltre interessi, alla AL SCATOLIFICIO SRL, rigettando integralmente tutte le avverse richieste ed eccezioni;
con vittoria delle spese di giudizio, come da allegata notula”.
Per parte opposta: “Piaccia al Tribunale adito dichiarare estinto ogni rapporto tra FO IT srl
e parte opposta per avere quest'ultima saldato capitale e spese del decreto ingiuntivo.
Spese compensate”.
Terza chiamata: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa,
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte nei confronti di ER IT spa perché infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate;
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza n. 4001789302 in merito dell'incendio del 23 febbraio 2022 per tutte le motivazioni ampiamente esposte;
- accertare e dichiarare la violazione della società contraente dell'obbligo di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze del rischio ex art. 1892 c.c. e la violazione dell'obbligo di denuncia di ogni aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c. per l'effetto dichiarare la perdita del diritto all'indennizzo per tutte le motivazioni indicate;
- in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'indennizzabilità del sinistro ai sensi della polizza invocata, Voglia dichiarare la Compagnia tenuta alla liquidazione dell'indennizzo solo nel rispetto di tutti i limiti e condizioni previste dal contratto assicurativo invocato.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato 4 maggio 2023, AL SCATOLIFICIO S.r.l. (da qui
AL S.r.l. ) propone opposizione dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio avverso il decreto ingiuntivo n. 718/2023, con il quale era stata condannata a pagare alla BELFOR ITALIA S.r.l.
l'importo di € 57.151,20 oltre interessi moratori, nonché per il pagamento delle spese e competenze del monitorio liquidate in decreto in €2.200,00, per compensi, e in € 406,50, per spese, oltre accessori di legge, in virtù dell'intervento di bonifica e di salvataggio dei beni aziendali dell'opponente. Riferisce, nello specifico, che nel mese di marzo 2022 la AL S.r.l. subì un incendio con gravi danni alla struttura, ai macchinai e beni ivi presenti;
che per tali rischi era assicurata con la
GENERALI ITALIA S.p.A. con polizza n. 400178903 la quale ricomprenderebbe tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate (art.
2.1 delle condizioni generali – sezione incendio – all risks – richiamate in polizza). L'opponente rileva altresì che, a seguito dell'evento dannoso, in concomitanza degli accertamenti peritali espletati in contraddittorio tra il tecnico fiduciario dell'Assicurazione GENERALI S.pA. e quello della AL S.r.l., alcuni macchinari presentavano ingenti contaminazioni da particolato di fumo e che, pertanto, interveniva la BELFOR
ITALIA S.r.l. affinchè eseguisse i lavori volti ad interrompere i processi ossidativi in atto.
Esponeva poi che in luogo della prestazione resa, le due società concordavano tre cessioni di credito, per l'importo complessivo di € 57.151,20, vantato dalla AL S.r.l. nei confronti della
GENERALI S.p.a. in forza del suddetto contratto di assicurazione;
che in data 10/06/2022 i relativi atti di cessione venivano notificati al debitore ceduto (GENERALI S.p.a.).
Chiede, quindi, di chiamare nel presente giudizio anche la GENERALI S.p.a.
Si è costituita in giudizio l'opposta, BELFOR ITALIA S.r.l., evidenziando che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, oggetto dell'opposizione, sono state emesse in data 03/05/2022; che per l'importo imponibile sarebbero state rilasciate tre cessioni di credito per un importo totale di
€ 57.151,20= con cedente AL S.r.l., debitrice ceduta GENERALI S.p.a. e cessionaria
BELFOR ITALIA S.r.l.; che per l'importo Iva delle Tre fatture di € 12.573,24 veniva indicato come termine di pagamento a vista fatture a mezzo di bonifico bancario.
Riferiva altresì che notificate le cessioni di credito rilasciate pro solvendo, a GENERALI S.p.a. in data 10/06/2022, BELFOR ITALIA S.r.l. reclamava più volte il pagamento dell'importo Iva all'opponente e, con pec del 7/12/2022, inviata sia all'Assicurazione e sia a AL, richiedeva il pagamento delle cessioni debitorie cedute avvertendo AL S.r.l. che se il pagamento non fosse stato eseguito dalla GENERALI S.p.a., avrebbe agito nei confronti dell'odierna opponente quale cedente. Inoltre, intimava alla AL S.r.l. il pagamento dell'importo Iva dovuto.
Esponeva poi che solo in data 20/12/2022 con proprio bonifico, l'opponente saldava all'opposta l'Iva delle tre fatture.
Autorizzata la chiamata in causa della GENERALI S.p.a., questa si costituiva contestando in fatto e in diritto l'applicabilità della polizza al caso di specie ed evidenziando, in particolare, che la
AL S.r.l. non ha assolto neanche il proprio onere probatorio dimostrando “non solo la prova del contratto, bensì la prova – e prima ancora la esatta prospettazione – di un sinistro che rientri realmente nell'ambito del rischio assicurato così come esattamente individuato in polizza”.
Riferisce altresì di non aver assunto il rischio relativo alla reale attività svolta dalla AL S.r.l. e rileva la violazione dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio;
ciò in violazione di quanto imposto dagli artt. 1892 e ss. c.c. Ritiene quindi che non vi sia un sinistro indennizzabile posto che il fatto dannoso (l'incendio) si è verificato nello svolgimento di una attività non oggetto di copertura assicurativa.
A seguito dell'ordinanza del Giudice veniva concessa la provvisoria esecuzione e l'opponente in data 09/04/2024 provvedeva a saldare capitale e spese del decreto ingiuntivo.
Sulla scorta di quanto sopra e stante l'adempimento dell'opponente nei confronti della BELFOR
IT S.r.l., quest'ultima conclude chiedendo al Tribunale di dichiarare estinto ogni rapporto tra la stessa e AL SCATOLIFICIO S.R.L.
In data 17/04/2024 il Tribunale esperita la prova testimoniale e l'interrogatorio formale del rappresentante legale pro tempore, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
****
Preliminarmente, stante il pagamento del saldo e delle spese di cui al decreto ingiunto in favore della BELFOR IT S.r.l., deve dichiararsi estinto ogni rapporto tra l'opponente AL
SCATOLIFICIO S.R.L. e l'opposta, BELFORE IT S.r.l.
Ciò posto, quanto all'applicabilità o meno della polizza n. 400178903 con cui la AL S.r.l. si era assicurata, la domanda di indennizzo deve trovare accoglimento.
Non è oggetto di contestazione tra le parti il fatto storico allegato da parte attrice a fondamento della propria domanda, ossia che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione, si sia sviluppato un incendio nel capannone industriale della AL S.r.l., all'interno del quale si trovavano macchinari e beni e che la sua diffusione abbia danneggiato tali oggetti.
Inoltre, la causa dell'incendio non risulta essere stata accertata né dai vigili del fuoco intervenuti per lo spegnimento né dai tecnici appositamente incaricati. Tanto si deduce dal processo verbale conclusivo di perizia ove espressamente viene dato atto che: “in punto tecnico, sempre per come emerge dai riscontri oggettivi, si ribadisce che l'unica causa ipotizzabile, confermata anche dalle testimonianze, può essere quella connessa ad un guasto elettrico nel canale portacavo in acciaio zincato, in corrispondenza di una plafoniera posizionata dopo la porta laterale (sud -ovest) della struttura” (cfr. all. 6 ER S.p.a.).
Ne consegue che priva di riscontri in atti è la circostanza dedotta dalla GENERALI S.p.a. secondo cui l'impianto fotovoltaico possa aver aggravato il rischio dell'incendio sia in quanto i tecnici hanno escluso – come si legge sopra – la riconducibilità dell'incendio a tale impianto, ma soprattutto poiché lo stesso teste sentito in udienza, Domenico Caporale, ha riferito che il fabbricato assicurato era già munito dell'impianto fotovoltaico collocato sul tetto al momento della stipula dell'assicurazione e che tale impianto era quindi stato visionato anche dal tecnico e, verosimilmente, tenuto conto poi al momento della quotazione della polizza presentata alla
AL S.r.l.
Altresì è pacifico in giudizio e risulta documentalmente provato che AL S.r.l al momento del verificarsi dell'evento dannoso era assicurata presso la GENERALI S.p.a. con la polizza assicurativa avente ad oggetto “Contratto di assicurazione per la copertura multirischio delle piccole industrie ed imprese artigiane”.
Ora, GENERALI S.p.a. contesta il codice attività indicato in polizza (411) adducendone la non corrispondenza rispetto all'attività lavorativa aziendale realmente svolta dalla AL S.r.l..
L'assunto però non trova conferma in atti, anzi viene smentito, innanzitutto, dalla perizia effettuata dall'agente dell'assicurazione, Domenico Caporale, il quale infatti conclude affermando che
“..l'attività prevalente sia quella di un mero scatolificio”, che “in base alle materie prime acquistare l'azienda non poteva effettuare attività Cartotecnica”; che “nessun macchinario presente dalla azienda può essere utilizzata per la Cartotecnica” e altresì che “le macchine presenti erano della stessa tipologia sia nell'incendio del 2019 che in quello del 2022”.
Appare dunque ben difficile da queste affermazioni ricavare, invece, che la AL S.r.l. svolgesse in luogo dell'attività di scatolificio quella di Cartotecnica e, in particolare, quella di cui al codice attività 405.
Altresì il Corporale, sentito in udienza, ha chiarito che prima di redigere la polizza lo stesso si sia recato sul posto insieme al tecnico della Compagnia assicuratrice che ha visonato lo stabilimento produttivo ed ha poi provveduto alla relativa quotazione.
Di conseguenza non vi è dubbio alcuno che nella fattispecie, sia stato correttamente indicato in polizza il codice attività 411 con riferimento alla reale attività di “scatolificio” svolta dalla
AL SCATOLIFICIO S.R.L. e che quindi il sinistro per cui è causa risulti coperto dalla polizza n. 400178903.
Su tali basi la domanda della AL S.r.l. di indennizzo per la somma complessiva di €
64.424,01, oltre interessi, deve trovare accoglimento.
****
Le spese del presente grado di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della GENERALI S.p.a. avendo riguardo al valore della domanda per lo scaglione di valore di riferimento (da € 52.001,00 a
260.000,00), e quindi:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00 Fase istruttoria, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Così per totali € 14.103,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, così provvede:
- dichiara estinto ogni rapporto tra la AL SCATOLIFICIO SRL e la BELFOR ITALIA
S.r.l.;
- accoglie la domanda della AL SCATOLIFICIO SRL nei confronti della GENERALI
ITALIA S.p.a. e per l'effetto condanna quest'ultima ad indennizzare la AL SCATOLIFICIO
S.r.l. di quanto corrisposto alla BELFOR ITALIA S.r.l. pari ad € 64.424,01, oltre interessi;
- Condanna la GENERALI ITALIA S.p.a. al pagamento in favore della AL
SCATOLIFICIO S.r.l. delle spese di lite che liquida in € 14.103,00, oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
Busto Arsizio, 6/02/2025
Il giudice
AN Paganini