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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8 legge 689/1981 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 986 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Parte_1 C.F._1
Via G. Da Fiore n. 73 rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco Giampà che lo rappresenta e difende, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Calcopietro Giampà & Partners sito in
Lamezia Terme, alla via G. Da Fiore n. 73 giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dott. Fernando De Donato, in servizio presso la Ragioneria Territoriale , elettivamente domiciliato presso la sua Controparte_2 propria sede in Roma;
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal funzionario dott. Fernando De
Donato, in servizio presso la , elettivamente domiciliata Controparte_3 presso la sua propria sede in Cosenza (CS);
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiunzione n. 794520/A, emesso, in data 03/06/2022, dal
, , e notificato Controparte_1 Controparte_3
via PEC il 13.6.2022, nonché avverso tutti gli atti allo stesso presupposti e/o connessi. 1 CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto – ingiunzione n. 794520/A, emesso, in data 03/06/2022, dal Controparte_4
, e notificato via pec in data 13/06/2022, con cui le veniva contestata la
[...]
violazione di cui all'art 49 comma 1 e 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, modificato dall'art. 20 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, per aver trasferito negli anni 2017 e 2018 un importo complessivo pari a € 3.333,19, in cantanti e in modo frazionato, senza ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica e e, comminata Controparte_5
la sanzione pecuniaria complessiva di € 3.000,00 più € 20,00 per spese.
Lamentava il ricorrente l'illegittimità del provvedimento impugnato, sia con riferimento all'accertamento posto a base dell'ingiunzione che, sotto il profilo del merito, e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso perché Controparte_1 infondato e, per l'effetto, confermare la validità del decreto n. 794520/A/CS del 03/06/2022 del
. Controparte_1
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti stante la sua natura strettamente documentale.
Le parti all'udienza del 28/01/2025, hanno discusso e precisato le rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'opposizione appare fondata deve essere accolta per quanto segue.
Prima di procedere all'esame delle doglianze formulate da parte ricorrente, appare opportuno riassumere brevemente le circostanze di fatto che hanno portato l'Amministrazione all'adozione del contestato provvedimento. Emerge dai documenti in atti che la contestazione di cui è causa, trae origine dagli accertamenti finalizzati alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio ex D.lgs. n. 231 del 2007, effettuati dalla Guardia di Finanza - Nucleo Speciale di
Polizia Valutaria di Reggio Calabria.
È pacifico che l'obiettivo fondamentale di tale legislazione è consentire la sicura tracciabilità dei flussi finanziari, ed è, per questo che le norme in questione sono particolarmente rigorose.
Nel caso in esame per quanto in atti, l'infrazione contestata andrebbe a sanzionare un trasferimento di denaro dell'importo complessivo pari a € 3.333,19 “in contanti e in modo frazionato”, effettuato attraverso money transfer, in ambito famigliare e con spirito di liberalità, per far fronte a spese di
2 manutenzione straordinaria che avevano interessato negli anni 2017-2018 l'alloggio familiare abitato dalla moglie e dai due figli minorenni.
Appare in maniera di tutto evidente la buona fede del ricorrente, e non si può peraltro, non avere riguardo anche alla non gravità della violazione avendo di poco sforato la soglia prevista dalla normativa indicata, il primo versamento è avvenuto alla data del 07/11/2017 con due pagamenti di €
992,10 e di € 992,50 per un totale di € 1.984,60, e il secondo versamento avvenuto in data 04 e
07/09/2018 con due pagamenti di € 622,37 e di € 726,37 per un totale di € 1.348,59.
La contestata violazione, tuttavia, rimane superata alla luce dell'art. 69 D.lgs. n. 231/2007, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 90/2017, che ha introdotto alla normativa antiriciclaggio il c.d. principio del favor rei.
In questo senso si innesta la decisione della Corte di Cassazione, la quale ha affermato, anche per le sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio, l'immediata applicazione della normativa sopravvenuta, se più favorevole, così derogando al principio generale del tempus regit actum - ritenuto applicabile per le sanzioni amministrative -, che trova applicazione anche ai procedimenti pendenti di opposizione alla sanzione amministrativa, irrogata nella vigenza di una normativa previgente.
In virtù di quanto precede, infatti, sebbene per le operazioni effettuate in contante dai money transfer il d.lgs. n. 231 stabilisce sempre limiti stringenti, poiché nella formulazione attuale, “l'importo massimo è fissato in 5.000 euro e le operazioni superiori a 2.000 euro possono essere effettuate solo se l'ordinante consegna copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al proprio profilo economico”, l'opposizione deve essere accolta.
Alla luce delle questioni trattate si reputa equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice monocratico Avv.
Anna Destito, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con Parte_1
ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
• In accoglimento della spiegata opposizione, annulla il decreto n. 794520/A/CS del 03/06/2022 del e tutti gli atti allo stesso presupposti e/o connessi;
Controparte_1
• Spese di lite compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lamezia Terme 28/01/2025
Il GOP avv. Anna Destito
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