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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11213/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Pasqualina Principale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11213/2022 promossa da:
C.F. Reg Imprese di Verona n. - P. IVA del Gruppo IVA Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del suo amministratore delegato Dr , CP_1 P.IVA_2 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Maria Corbò, C.F. , del foro di CodiceFiscale_1
Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano Corso di Porta Romana 122,
ATTORE/OPPONENTE contro
Controparte_2
, C.F. e P.I. , e dei soci illimitatamente responsabili, Sig.ri Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
(C.F. ) e (C.F. ), in persona del Curatore C.F._2 CP_2 C.F._3
Dott.ssa rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Bei, C.F. , ed CP_5 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Firenze via dei Benci n. 24,
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 3478/2022
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da citazione): “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare ed in rito, attesa l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo con formula esecutiva e comunque ricorrendo i presupposti ex art. 649 c.p.c. ed in particolare la pagina 1 di 12 sussistenza dei gravi motivi, sospendere, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di urgente udienza per la discussione della revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
3478/2022 del 13.09.2022, R.G. 9834/2022, emesso dal Tribunale ordinario di Firenze e notificato, unitamente ad atto di precetto in data 21.09.2022 con riserva di depositare anche specifica istanza di fissazione di udienza;
Nel merito revocare, annullare o comunque dichiarare inefficace il d. ing. n.
3478/2022 del 13.09.2022 RG. 9834/2022, del Tribunale di Firenze, immediatamente esecutivo, e notificato, unitamente ad atto di precetto, in data 21.09.2022, qui opposto, in quanto non sussistevano i presupposti per la sua emissione ai sensi dell'art. 633 e 634 c.p.c. e comunque, per essere assolutamente fondate in fatto ed in diritto le ragioni per le quali la Compagnia ha negato la liquidazione degli indennizzi in favore del , trattandosi di polizze di natura previdenziale e CP_2
personale e non finanziaria, il cui accertamento viene richiesto nel presente giudizio. Con vittoria di spese e dei compensi professionali del giudizio.”.
Per parte convenuta (come da comparsa di costituzione): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
1. rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo presentata da perché infondata, e per Parte_1
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3478/2022 del 13 settembre 2022 emesso dal Tribunale di
Firenze;
2. in subordine, condannare comunque al pagamento a favore del Parte_1 [...]
, e della somma ingiunta Controparte_2 CP_3 CP_3
di euro 349.311,77, o quella diversa che dovesse risultare, oltre interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002, dal dì del dovuto fino al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, anche ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. 132/2014”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 12/09/2022 il Tribunale di Firenze emetteva D.I. n. 3478/2022, con il quale Controparte_6
veniva condannata, in via immediatamente esecutiva, a pagare la somma di € 349.311,77, oltre
[...]
interessi e spese, in favore del ricorrente Parte_3
. Esponeva il ricorrente che il sig. stipulava con la convenuta
[...] CP_2
tre polizze assicurative n. 10030025833 del 6 febbraio 2013, n. 10022590202 del 22 settembre 2011 e n. 10023490592 del 2 marzo 2012, poi oggetto di sequestro ex art. 321 c.p.p. da parte del Tribunale di
Firenze. Il medesimo Tribunale dichiarava, poi, con sentenza n. 57/2018 il fallimento della società
e in virtù dell'art. 147 della L.F. dei suoi soci illimitatamente Controparte_2
responsabili, compreso il sig. In data 25 gennaio 2019, il Tribunale di Firenze CP_2
pagina 2 di 12 disponeva la restituzione al sig. delle somme sequestrate e i relativi provvedimenti CP_2
venivano trasmessi dal legale del Farese alla Curatela, che attivandosi immediatamente inoltrava a
Equitalia Giustizia S.p.a. la documentazione necessaria per il recupero al fallimento delle somme.
Equitalia dava riscontro al fallimento precisando, però, che ai sensi del D.M. 127/09, con riferimento alle polizze assicurative, la restituzione degli importi doveva essere eseguita dalla compagnia assicurativa. Quest'ultima, nonostante l'invito di adesione alla negoziazione assistita e i ripetuti solleciti, si rifiutava di adempiere contestando il diritto di credito del fallimento, e questo sebbene lo stesso Tribunale nel provvedimento di dissequestro avesse riconosciuto il come soggetto CP_2
beneficiario delle somme dissequestrate. Vi erano, secondo la ricorrente, anche i presupposti per ottenere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 4 del D.L. 132/2014 (come convertito dalla L.
162/2014), evidenziando che il Tribunale di Firenze in analoghe controversie in cui vi era un invito alla negoziazione assistita rimasto inevaso, aveva concesso la provvisoria esecutività.
Il Fallimento, quindi, era costretto ad agire in via monitoria nei confronti dell'Assicurazione, chiedendo al Tribunale di Firenze la condanna di al pagamento dell'importo di euro 349.311,77, oltre Parte_1
interessi e spese.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la dopo aver ricevuto in Parte_1
data 21/09/2022 il decreto ingiuntivo sopra indicato unitamente all'atto di precetto, contestava la fondatezza della pretesa azionata, rilevando che la stessa si basava su un asserito titolo costituito da tre polizze vite i cui importi erano, però, determinati in modo errato sulla base di provvedimenti di sequestro e dissequestro del Tribunale di Firenze che tra l'altro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non indicava il quale titolare e/o beneficiario della restituzione dei controvalori CP_2
riferiti alle polizze dissequestrate, bensì il contraente presso il suo legale, ripristinan- CP_2
dolo nella piena titolarità dei contratti. Il fallimento, pertanto, non aveva nulla a che pretendere, visto che il non aveva mai affermato di voler rinunciare alle polizze di cui era contraente a titolo CP_2
personale. Ribadiva, come del resto confermato dal ricorrente, che Equitalia Giustizia S.p.a. indicava, con riferimento alle polizze assicurative, la Compagnia Assicurativa come l'unica legittimata a valutare la titolarità del controvalore della polizza, e che la in tale veste, riteneva che il Parte_1
non fosse legittimato a percepire gli importi liquidati nelle polizze, in Controparte_7
quanto la compagnia assicurativa non poteva pretermettere gli eventuali diritti del contraente, per essere poi costretta a pagare due volte per la stessa obbligazione.
Rilevava che l'art. 150 del D.P.R. 115/2002, pur richiamato dal ricorrente a suo sostegno, prevedeva al comma 4 che il provvedimento di dissequestro doveva essere comunicato all'avente diritto, come effettivamente avvenuto, visto che il provvedimento era stato indirizzato al sig. , e solo Controparte_8
pagina 3 di 12 per questo il decreto ingiuntivo non doveva essere emesso, men che mai con formula esecutiva non essendoci alcun motivo per applicare l'art. 142 della L.F. Evidenziava, altresì, che la Curatela erroneamente riteneva in forza dell'intervenuto fallimento della di Controparte_2
essere legittimata ad ottenere la liquidazione delle polizze contratte da uno dei soci illimitatamente responsabili, non in qualità di socio amministratore ma in qualità di persona fisica, polizze non tutte scadute esercitando, quindi, una specie di diritto di riscatto anticipato;
esponeva che, in realtà, il non poteva essere titolare di quei diritti attesa la natura previdenziale delle polizze CP_2
medesime, che la giurisprudenza della ZI (vedi Cass. S.U. n. 8271/2008) aveva valorizzato attraverso una applicazione estensiva dell'art. 1923 c.c. che limitava le azioni esecutive sulle somme dovute dall'assicuratore al contraente, arrivando a ritenerla applicabile anche in relazione alle esecuzioni concorsuali statuendo la non acquisibilità alla Curatela delle somme dovute al fallito in base a contratto di assicurazione sulla vita. Solo i contratti di natura puramente finanziaria - che si caratterizzano per un intento speculativo - potevano considerarsi non assoggettati alla disciplina dell'art. 1923 c.c. Nel caso di specie, le polizze oggetto del provvedimento monitorio denominate
“orizzonte sicuro” non erano da considerare a contenuto puramente finanziario, ma erano polizze di ramo I strettamente previdenziali e direttamente collegate alla esistenza di un individuo, i cui capitali venivano investiti in una gestione separata dagli altri investimenti speculativi, in modo da garantire la restituzione del capitale, anche maggiorato degli interessi da rivalutazione in caso di vita dell'assicurato alla scadenza o in caso di morte prima della scadenza. Formulava, poi, istanza di immediata sospen- sione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non vi era alcun pericolo per il fallimento di non ottenere quelle somme all'esito della causa di merito. Infine, contestava la richiesta di applicazione degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, non potendosi cumulare tali interessi con i criteri di rivalutazione delle polizze.
Si costituiva il il quale, contestando quanto ex Controparte_9
adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Evidenziava, preliminarmente, che la controversia verteva esclusivamente nell'accertare chi era il titolare del diritto di credito nei confronti dell'Assicurazione, in quanto quest'ultima non contestava l'an del pagamento ma unicamente l'importo. Aggiungeva che la Corte di ZI aveva definitiva- mente confermato il fallimento qui in oggetto. Osservava, nel merito che il credito vantato dalla
Curatela era liquido, esigibile e provato in forma scritta in base ai provvedimenti di restituzione emessi dal Tribunale di Firenze, anche se questi indicavano il fallito come beneficiario della restituzione delle somme. Tale circostanza - che secondo l'opponente fondava la titolarità del diritto in capo al contraente che ne aveva anche richiesto il pagamento - era invero facilmente spiegabile con il fatto che al pagina 4 di 12 momento del sequestro penale del 30 aprile 2012, il sig. risultava essere il titolare dei beni, CP_2
essendo, invece, il fallimento intervenuto in un momento successivo e, inoltre, era procedura, promossa in ambito civilistico, estranea ai profili penali del giudizio contro il fallito. Altresì, ininfluente appariva la comunicazione del legale del del 3 ottobre 2019, contenente una diffida di pagamento che CP_2
asseritamente impediva alla Compagnia di pagare il Fallimento, visto che la nulla Parte_1
ancora aveva corrisposto al contraente e lo stesso non si era neanche attivato per il recupero forzoso di quanto spettantegli. Al contrario, le comunicazioni del legale erano inequivocabili nel senso della titolarità in capo alla Curatela del diritto di credito, come si deduce da altra istanza del 23 dicembre
2021 del medesimo legale proposta per conto del Sig. (vedi doc. 33), in cui si attribuiva indiret- CP_2
tamente la titolarità delle somme al fallimento, imputando allo stesso anche di non essersi attivato per il recupero delle somme detenute da Equitalia Giustizia. Rilevava, sempre in tema di titolarità del credito, che le polizze in oggetto non erano impignorabili e, come tali, escluse dall'asse fallimentare ex art. 46
L.F., in quanto l'art. 1923 c.c., pur richiamato dalla disposizione fallimentare, era norma eccezionale di stretta interpretazione che non poteva essere usata per ledere i diritti dei creditori. Infatti, più di una pronuncia di legittimità aveva escluso l'applicabilità di tale norma quando le polizze non erano altro che prodotti finanziari “mascherati” da assicurazioni sulla vita, senza alcuna finalità previdenziale.
La natura finanziaria era in concreto rivelata da svariati elementi contrattuali, come la clausola del par.
2 del fascicolo informativo (doc. 3 controparte) di carattere confessorio, in cui si esplicitava la preva- lenza delle esigenze di investimento su quelle previdenziali. Inoltre, le polizze prevedevano il versa- mento del premio in un'unica soluzione, tipico degli investimenti finanziari. Altro elemento indicatore era costituito dal contenuto dei questionari sull'adeguatezza del contratto, come quello relativo alla polizza n. 0010030025833 in cui lo stesso sig. esplicitava che gli obiettivi perseguiti con la CP_2
polizza erano quelli di “risparmio/investimento”, versando un premio unico di € 50.025,00 pari al suo capitale disponibile per “l'investimento” prefiggendosi quale orizzonte temporale per la realizzazione degli obiettivi quello di medio termine. Anche la circostanza che non veniva indicata una prestazione minima in caso di vita del contraente alla scadenza della polizza, era indice della natura finanziaria delle polizze, in quanto lo scopo tipico di quelle previdenziali era quello di garantire una rendita in caso di sopravvivenza dell'assicurato. Ne derivava che lo scopo delle polizze non era altro che rendere impignorabili le somme versate, utilizzando surrettiziamente la norma di garanzia di cui all'art. 1923
c.c., non apparendo ragionevole ipotizzare una finalità previdenziale rispetto al versamento della som- ma di circa € 300.000,00, per ottenere, a distanza di anni, la stessa cifra. Infine, altro elemento sintomatico della natura finanziaria delle polizze, risiedeva nella mancata assunzione in capo all'assicuratore del rischio c.d. demografico relativo agli eventi dell'esistenza dell'assicurato, visto che pagina 5 di 12 il rischio dipendeva esclusivamente dall'andamento dei fondi interni d'investimento nel periodo di durata delle polizze, ed era, quindi, completamente a carico dell'assicurato. Precisava, poi, in merito al valore del modello C trasmesso dal Tribunale di Firenze, che esso stesso era il titolo che rendeva certo, liquido ed esigibile il credito oggetto di causa, e che a differenza da quanto indicato da Equitalia
Giustizia con la comunicazione del 17/07/2019 (doc. 16), in base all'art. 10 D.L. 127/2009 gli operatori assicurativi erano obbligati a trasmettere ad Equitalia i provvedimenti di dissequestro dei contratti assicurativi di cui avevano notizia e procedere poi allo svincolo verso i beneficiari. Nel caso di specie, parte opposta aveva immediatamente trasmesso alla opponente i modelli C, per cui la stessa era obbligata a procedere allo svincolo delle somme a favore del , o attivarsi per individuare CP_2
l'effettivo beneficiario. Osservava, in merito alla contestazione avversaria di errato calcolo degli importi ingiunti, che il quantum del credito era provato sia dai provvedimenti di dissequestro che riportavano i medesimi importi delle polizze, che dal Decreto emesso dal Tribunale di Firenze che ha condiviso la correttezza dei conteggi posti dal , anche in merito agli interessi moratori ex CP_2
d.lgs. 231/2002, calcolati a partire dalla data dell'invito alla negoziazione assistita.
Deduceva, ancora, che avesse addotto in giudizio fatti non veri come quelli relativi alla Parte_1
conoscenza dei provvedimenti di dissequestro non prima del 2022, quando, invece, gli stessi gli erano stati trasmessi dalla Curatela già nel 2019, nonché, l'ingiustificato rifiuto della opponente di partecipare alla negoziazione assistita, tutte circostanze da valutare da parte del giudicante ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., e ai sensi degli artt. 88 e 96 c.p.c., ma anche ai fini di cui all'art. 1362, comma 2, c.c.
(valutazione del contegno mantenuto ex post da uno dei contraenti per interpretare il vero contenuto delle clausole contrattuali).
***
Con decreto del 20/10/2022 il giudice sospendeva inaudita altera parte l'esecutività del decreto opposto. Con successiva ordinanza del 22/05/2023 rigettava definitivamente l'istanza di sospensione ex art. 649 cpc della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto revocava il precedente provvedimento di sospensione inaudita altera parte dell'esecutività titolo.
Ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 24/08/2023 venivano invitate le parti a precisare le conclusioni per l'udienza del 16/01/2024, poi posticipata all'udienza cartolare del
09/07/2024 in cui il giudice si riservava e a scioglimento della riserva, con ordinanza del 28/07/2024, tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.
***
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, è infondata e non merita accoglimento.
pagina 6 di 12 Occorre premettere che la convenuta/opponente non ha mai negato di dover restituire Parte_1
le somme incorporate nelle polizze di cui in causa ma ne ha solo contestato la titolarità in capo al
, ritenendo di dover corrispondere le somme al solo contraente sig. anche CP_2 CP_2
per evitare di essere costretta, a suo dire, a pagare due volte lo stesso credito a soggetti diversi.
Ciò posto, con sentenza n. 57/2018 del 4 aprile 2018, il Tribunale di Firenze dichiarava il fallimento della e dei suoi soci illimitatamente responsabili i fratelli Parte_4 CP_2
, e In base agli art. 42 e 44 L. Fall., inoltre, i soci venivano privati della
[...] CP_3 CP_3
disponibilità del loro patrimonio presente e futuro che ricadeva nella massa fallimentare, compresi i diritti di credito che il sig. vantava verso la compagnia di assicurazione. CP_2
In virtù della su indicata sentenza, il Curatore ha il potere di agire in giudizio anche al fine di acquisire alla massa fallimentare i crediti controversi, in quanto è l'unico soggetto legittimato ad operare per nome e per conto della società fallita. Ne deriva che ai fini dell'accertamento della sua legittimazione ad agire nel presente giudizio, occorre stabilire se i crediti di cui alle polizze in causa siano o meno pignorabili, accertando in concreto se le polizze svolgono o meno una funzione previdenziale.
In tema di pignorabilità o sequestrabilità delle polizze sulla vita, occorre menzionare il principio di diritto a cui poi si è mantenuta costante la successiva giurisprudenza di legittimità e di merito, per cui:
“Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, avuto riguardo alle concrete pattuizioni contrattuali, alla stessa debbano riconoscersi natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario” (V. Cass. Sez. un. civ. 31 marzo 2008,
n. 8271). In sostanza, occorre in concreto interpretare il contratto per stabilire, indipendentemente dal nomen iuris attribuitogli dalle parti, se lo stesso sia da considerare come polizza assicurativa sulla vita o invece si esplichi nell'investimento in uno strumento finanziario, con conseguente sottrazione alla regola dell'impignorabilità ex art. 1923 c.c. dei diritti del contraente nei confronti della compagnia assicurativa (Cass. civ. n. 10333/2018; Cass. civ. n. 6319/2019; Cass. civ. 29583/2021).
Occorre precisare che i contratti di cui si discute non sono assimilabili, diversamente da quanto afferma l'opponente, alle polizze sulla vita di tipo tradizionale con le quali l'assicuratore dietro pagamento di un premio periodico, normalmente a scadenza mensile, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al beneficiario al verificarsi di un evento della vita (morte, malattia ecc.), ma sono più propriamente da inquadrare nelle c.d. polizze miste o indicizzate “unit linked”, caratterizzate da una rilevante componente finanziaria, in cui la finalità dell'investimento rientra nei propositi che il contraente vuole perseguire unitamente alla funzioni previdenziali e dove l'assunzione del rischio da parte dell'assicura- tore assume connotati del tutto particolari, con una sua attenuazione o anche totale esclusione, diversa- mente da quanto accade nelle polizze sulla vita tradizionali, in cui il rischio assunto dall'assicuratore si pagina 7 di 12 caratterizza per il fatto che il margine di profitto è direttamente proporzionale alla frazione di tempo che intercorre tra la stipula del contratto e l'evento della vita in esso dedotto. In tali contratti, di natura mista, anche la componente qualificata come “assicurativa” deve rispettare i criteri delineati dal codice civile e dal codice delle assicurazioni, in particolare per quanto riguarda la ricorrenza del c.d. “rischio demografico”, da valutare con riferimento all'entità della copertura assicurativa (Cass. 5 marzo 2019,
n. 6319). In ogni caso, la valutazione sul se le polizze unit linked siano caratterizzate in concreto dalla presenza di un rischio demografico “...è riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità per vizio di motivazione...Tale principio è stato già affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 6061/2012 (conf. la già citata Cass. n. 6319/2019), in cui si era statuito che il giudice di merito deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, “al fine di stabilire se esso, al di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario...” (Cass. n. 3785/2024).
Dalla disamina della disciplina contrattuale, ma anche dalle condotte avute dalle parti prima dell'instaurazione del giudizio, si giunge al convincimento che le polizze oggetto della controversia, pur rientrando nella categoria di quelle polizze cosiddette “miste”, presentano una forte e prevalente connotazione dell'elemento legato all'investimento. La finalità prevalente di investimento finanziario è, in primis, indicata dal fascicolo informativo dove al par. 2 si legge che “il contratto intende soddisfare principalmente le esigenze di investimento di medio-lungo periodo con un profilo di rischio contenuto, nonché, in misura non prevalente, le esigenze di copertura assicurativa” (doc. 3 opponente).
Altro elemento di ordine testuale da considerare e contenuto nella polizza n. 0010030025833, ma riferibile anche alle altre due, è quello contenuto nel “Documento Informativo” in caso di riscatto di una precedente polizza finalizzata alla stipula di un nuovo contratto (pag. 33 doc. 3 opponente), in cui dopo aver avvisato il contraente di fare attenzione “...prima di riscattare il contratto in corso leggere attentamente anche la documentazione informativa del contratto che si vuole stipulare, in modo da comprenderne tutte le caratteristiche e le differenze rispetto al contratto da riscattare.”, precisava sulle garanzie di tipo finanziario relative alla stipula del nuovo contratto quanto segue “prestazione minima garantita in caso di vita a scadenza: non prevista” (pag. 34 doc. 3 opponente).
A ciò si aggiunga il fatto che il premio è stato corrisposto in un'unica soluzione anticipata al momento della stipula, circostanza propria delle polizze avente carattere finanziario, diversamente dalle polizze vita tradizionali dove l'accantonamento avviene in modo periodico o parcellizzato.
pagina 8 di 12 Assume poi carattere dirimente il fattore del rischio demografico, ovvero la circostanza che l'importo del premio venga determinato in base ad una serie di fattori legati all'esistenza dell'assicurato, quali l'età anagrafica, il luogo di residenza o il tipo di lavoro che svolge, strettamente collegato con la neces- saria assunzione del rischio in capo all'assicuratore, che nei contratti in oggetto sembra mancare.
Infatti, già come dato testuale, a pagina 10 della Polizza n. 10030025833 (doc. 2 opposto) si legge,
“Garanzie di tipo demografico. Prestazione o opzione di rendita: prevista senza il mantenimento della base demografica di calcolo”, senza che tale rischio possa desumersi da altri elementi, anche impliciti alle pattuizioni contrattuali. Le polizze cd. unit linked, ramo vita III, vengono definite dall'art. 2 del
Codice delle Assicurazioni come “le assicurazioni, di cui ai rami I e II , le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”, più specificamente il Regolamento
ISVAP n. 29/2009 all'art. 6 statuisce: “Sono ricompresi nel ramo vita III, se direttamente collegati a fondi di investimento ovvero ad indici azionari o altri valori di riferimento, solo i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana di cui al ramo I. I contratti di cui al comma 1 sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare, per il caso di sopravvivenza, per il caso di morte o per entrambi, prestazioni assicurate il cui valore, o quello dei corrispondenti premi, sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.”.
Come si evince, elemento essenziale delle polizze unit linked risulta essere la circostanza che il valore della prestazione e dei premi e, quindi, le caratteristiche della polizza siano dipendenti dal rischio demografico, a sua volta collegato al concetto di scopo previdenziale ossia quello di garantire una disponibilità economica al momento del verificarsi dell'evento, con il rischio economico che deve però gravare sull'assicuratore, laddove in assenza di tale alea non si può integrare lo scopo tipico della polizza sulla vita in cui il profitto dell'assicuratore deve in qualche modo dipendere dal fattore demografico. Nel caso di specie, l'impresa di assicurazione non ha assunto alcun il rischio demo- grafico, atteso che il valore della prestazione non è legato ad un evento attinente alla vita umana bensì limitato al pagamento del capitale ricevuto rivalutato, da corrispondersi al verificarsi degli eventi dedotti nel contratto che operano solo come semplici scadenze, al maturare delle quali scatta l'obbligo di restituire le somme ricevute, come da condizioni generali di contratto. In sostanza, sebbene l'assicurato o gli altri beneficiari si vedranno restituiti i capitali investiti rivalutati senza alcun rischio, non esiste, però, alcuna alea in capo alla compagnia assicurativa posto che il capitale viene investito in gestioni separate “Orizzonte” e “Popolare Vita” piuttosto sicure dal punto di vista della redditività: si legge nei prospetti informativi (pag. 33 e ss. doc. 3 opponente): art. 3 “Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli
pagina 9 di 12 investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio...”, aggiungendo che le tipologie d'investimento che si intendevano prediligere riguardavano titoli di debito Governativi e
Corporate emessi da società “...il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata...”, fondi obbligazionari e azionari come quote di OICR armonizzati, quindi, maggiormente regolamentati, investimenti monetari come depositi bancari, pronti contro termine e fondi monetari. Le condizioni di contratto sono strutturate in modo tale da rendere privo di rischio l'investimento sia per il cliente che per l'operatore finanziario predisponendo un c.d. contratto misto assicurativo-finanziario, in virtù del quale l'assicuratore si obbliga sì a pagare il capitale inizialmente versato, ma consentendogli di investire tale premio in strumenti di sicura redditività, per realizzarne un lucro finanziario certo. A queste condizioni si ritiene che le polizze oggetto di causa si qualifichino più come strumenti finanziari che come polizze aventi scopo previdenziale, evidenziando una forte e prevalente connotazione dell'elemento legato all'investimento ed alla speculazione in cui gli eventi dedotti nel contratto non incidono in alcun modo sul quantum debeatur. Il rischio c.d. demografico è totalmente inesistente in capo all'assicuratore in quanto sia il premio che la prestazione, di fatto sono del tutto indipendenti dagli eventi legati alla vita dell'assicurato, venendo meno a quanto precisato dalla giurisprudenza per cui gli “Elementi caratterizzanti dell'assicurazione sulla vita sono lo scopo di previdenza, l'alea, l'ancoraggio del premio al rischio demografico, la durata prolungata.”
(Cass. n. 8412/2015). Sono da ritenere, pertanto, condivisibili le argomentazioni di parte opposta: “Il fatto che le Polizze garantissero la restituzione del solo capitale inizialmente versato (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione) è irrilevante ai fini della valutazione previdenziale. Infatti, non si comprende quale possa essere la finalità previdenziale di un rapporto che prevede, a fronte del versamento di un'ingente somma di denaro alla sottoscrizione (nel caso di specie, rispettivamente euro 50.025,00,
141,025 e 90.000,00, e quindi quasi 300.000 euro), la restituzione – magari dopo anni – del medesimo importo.”. In pratica, si ottiene una operazione a costo zero per le parti, laddove l'assicurato ottiene l'obiettivo di rendere impignorabili le somme versate vedendosele poi restituite rivalutate, consentendo nel contempo all'assicuratore di disporre di liquidità da investire in prodotti finanziari di sicura redditività, garantendosi un'alta probabilità di lucro a fronte della restituzione della medesima somma ricevuta. Tali prodotti, pertanto, sono esclusi dalla impignorabilità ex art 1923 c.c., e, in caso di debenza verso terzi dell'assicurato, tali investimenti ben potranno essere appresi dai creditori attesa la loro natura prettamente finanziaria.
A sostegno di tale convincimento soccorrono altri elementi relativi al contegno tenuto dai legali del prima della controversia, come già esplicitato nell'ordinanza del 23/05/2023 relativa al CP_2
subprocedimento ex art. 649 c.p.c. In particolare, assume rilievo il doc. 14, parte opposta, in cui l'avv.
pagina 10 di 12 Manca nel notificare i provvedimenti di dissequestro, sollecitava la Curatela ad attivarsi per il recupero in luogo del , poiché “...Trattandosi di soggetti (allo stato ed in pendenza del ricorso in CP_2
ZI) falliti, deve provvedere la curatela, prendendo URGENTI contatti con il Fondo Unico
Giustizia...L'avviso notificato specifica che non provvedendo al ritiro delle somme entro tre mesi da oggi, gli importi saranno devoluti alla cassa delle ammende (artt. 150/4 e 152/2 TU spese di giustizia).
Invito quindi il curatore a provvedere con sollecitudine notiziandomi in caso di difficoltà e tenendo comunque informati sia me che la collega del buon esito delle restituzioni.”. Tes_1
A sua volta l'altra legale del sig. con istanza al Tribunale di Firenze del 23/12/2021 (doc. 33 CP_2
opposto), nel chiedere la revoca dalla Dott.sa quale Curatrice del , le CP_5 Controparte_2
contestava tra l'altro di non essersi attivata per il recupero delle somme di spettanza del fallimento lamentando “...Non è dato sapere inoltre se nel termine dei tre mesi indicati dal Tribunale e dunque entro e non oltre il giorno 18.09.2019 sia stata chiesta dalla Curatrice la restituzione al Fondo Unico
Giustizia degli importi dissequestrati, ovvero se il fallimento abbia definitivamente perso € 849.473,07; ciò spiegherebbe la ragione per la quale tali somme non sono ancora ad oggi entrate nei conti correnti del fallimento.”. Tali elementi dimostrano che anche i legali del erano, quanto meno, propensi a CP_2
considerare le somme dissequestrate nella titolarità del Fallimento, come del resto dimostrato dal fatto che il sig. non ha mai intrapreso alcuna azione esecutiva nei confronti della compagnia assicura- CP_2
tiva dopo il dissequestro delle polizze, circostanza mai contestata e di cui non vi sono evidenze nella produzione documentale delle parti.
Alla luce di quanto osservato, si deve affermare la natura finanziaria delle polizze oggetto di causa, e come tali la loro conseguente pignorabilità, che perfeziona la legittimità attiva del
[...]
nel presente giudizio. CP_2
In ordine alla ulteriore contestazione di parte opponente circa non cumulabilità degli interessi moratori con i criteri di rivalutazione delle polizze, si deve ritenere la stessa non fondata. Invero, l'art. 1284, comma 4, c.c. prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Per effetto di tale previsione, quindi, anche i crediti “civili” beneficiano del tasso previsto dalla legge per i crediti “commerciali” a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, a cui aggiungere la circostanza che la società opponente è stata invitata a partecipare ad una negoziazione assistita, con il risultato che la decorrenza della variazione del tasso degli interessi debba essere fissata all'atto iniziale di tale procedimento, e dunque dalla notifica dell'invito alla negoziazione assistita che produce gli effetti della domanda pagina 11 di 12 giudiziale;
di conseguenza, gli interessi moratori in tal modo maggiorati, sono dovuti a partire dalla data di invito alla negoziazione assistita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello compreso tra € 260.001 ed € 520.000 (valore della causa come da NIR € 350.000,00), nei suoi valori medi per la fase di studio e introduttiva e nei valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, atteso che nel corso del giudizio non sono state depositate le memorie istruttorie e le comparse conclusionali.
Il Tribunale ritiene non sussistenti i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c. in relazione alla mancata partecipazione della società alla negoziazione assistita promossa dal Pt_1 Parte_1 [...]
, pure richiesto da parte opposta. CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, in rigetto dell'opposizione proposta da Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 3478/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 12/09/2022;
CONDANNA parte opponente alla rifusione, in favore del fallimento della Controparte_2
dei fratelli , e , delle spese processuali del presente giudizio, che si
[...] CP_2 CP_3 CP_3
liquidano, complessivamente in € 14.170,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge.
Firenze, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Pasqualina Principale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11213/2022 promossa da:
C.F. Reg Imprese di Verona n. - P. IVA del Gruppo IVA Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del suo amministratore delegato Dr , CP_1 P.IVA_2 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Maria Corbò, C.F. , del foro di CodiceFiscale_1
Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano Corso di Porta Romana 122,
ATTORE/OPPONENTE contro
Controparte_2
, C.F. e P.I. , e dei soci illimitatamente responsabili, Sig.ri Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
(C.F. ) e (C.F. ), in persona del Curatore C.F._2 CP_2 C.F._3
Dott.ssa rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Bei, C.F. , ed CP_5 C.F._4 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Firenze via dei Benci n. 24,
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 3478/2022
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da citazione): “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare ed in rito, attesa l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo con formula esecutiva e comunque ricorrendo i presupposti ex art. 649 c.p.c. ed in particolare la pagina 1 di 12 sussistenza dei gravi motivi, sospendere, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di urgente udienza per la discussione della revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
3478/2022 del 13.09.2022, R.G. 9834/2022, emesso dal Tribunale ordinario di Firenze e notificato, unitamente ad atto di precetto in data 21.09.2022 con riserva di depositare anche specifica istanza di fissazione di udienza;
Nel merito revocare, annullare o comunque dichiarare inefficace il d. ing. n.
3478/2022 del 13.09.2022 RG. 9834/2022, del Tribunale di Firenze, immediatamente esecutivo, e notificato, unitamente ad atto di precetto, in data 21.09.2022, qui opposto, in quanto non sussistevano i presupposti per la sua emissione ai sensi dell'art. 633 e 634 c.p.c. e comunque, per essere assolutamente fondate in fatto ed in diritto le ragioni per le quali la Compagnia ha negato la liquidazione degli indennizzi in favore del , trattandosi di polizze di natura previdenziale e CP_2
personale e non finanziaria, il cui accertamento viene richiesto nel presente giudizio. Con vittoria di spese e dei compensi professionali del giudizio.”.
Per parte convenuta (come da comparsa di costituzione): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
1. rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo presentata da perché infondata, e per Parte_1
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3478/2022 del 13 settembre 2022 emesso dal Tribunale di
Firenze;
2. in subordine, condannare comunque al pagamento a favore del Parte_1 [...]
, e della somma ingiunta Controparte_2 CP_3 CP_3
di euro 349.311,77, o quella diversa che dovesse risultare, oltre interessi moratori ex d.lgs. n.
231/2002, dal dì del dovuto fino al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, anche ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.l. 132/2014”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 12/09/2022 il Tribunale di Firenze emetteva D.I. n. 3478/2022, con il quale Controparte_6
veniva condannata, in via immediatamente esecutiva, a pagare la somma di € 349.311,77, oltre
[...]
interessi e spese, in favore del ricorrente Parte_3
. Esponeva il ricorrente che il sig. stipulava con la convenuta
[...] CP_2
tre polizze assicurative n. 10030025833 del 6 febbraio 2013, n. 10022590202 del 22 settembre 2011 e n. 10023490592 del 2 marzo 2012, poi oggetto di sequestro ex art. 321 c.p.p. da parte del Tribunale di
Firenze. Il medesimo Tribunale dichiarava, poi, con sentenza n. 57/2018 il fallimento della società
e in virtù dell'art. 147 della L.F. dei suoi soci illimitatamente Controparte_2
responsabili, compreso il sig. In data 25 gennaio 2019, il Tribunale di Firenze CP_2
pagina 2 di 12 disponeva la restituzione al sig. delle somme sequestrate e i relativi provvedimenti CP_2
venivano trasmessi dal legale del Farese alla Curatela, che attivandosi immediatamente inoltrava a
Equitalia Giustizia S.p.a. la documentazione necessaria per il recupero al fallimento delle somme.
Equitalia dava riscontro al fallimento precisando, però, che ai sensi del D.M. 127/09, con riferimento alle polizze assicurative, la restituzione degli importi doveva essere eseguita dalla compagnia assicurativa. Quest'ultima, nonostante l'invito di adesione alla negoziazione assistita e i ripetuti solleciti, si rifiutava di adempiere contestando il diritto di credito del fallimento, e questo sebbene lo stesso Tribunale nel provvedimento di dissequestro avesse riconosciuto il come soggetto CP_2
beneficiario delle somme dissequestrate. Vi erano, secondo la ricorrente, anche i presupposti per ottenere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 4 del D.L. 132/2014 (come convertito dalla L.
162/2014), evidenziando che il Tribunale di Firenze in analoghe controversie in cui vi era un invito alla negoziazione assistita rimasto inevaso, aveva concesso la provvisoria esecutività.
Il Fallimento, quindi, era costretto ad agire in via monitoria nei confronti dell'Assicurazione, chiedendo al Tribunale di Firenze la condanna di al pagamento dell'importo di euro 349.311,77, oltre Parte_1
interessi e spese.
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, la dopo aver ricevuto in Parte_1
data 21/09/2022 il decreto ingiuntivo sopra indicato unitamente all'atto di precetto, contestava la fondatezza della pretesa azionata, rilevando che la stessa si basava su un asserito titolo costituito da tre polizze vite i cui importi erano, però, determinati in modo errato sulla base di provvedimenti di sequestro e dissequestro del Tribunale di Firenze che tra l'altro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non indicava il quale titolare e/o beneficiario della restituzione dei controvalori CP_2
riferiti alle polizze dissequestrate, bensì il contraente presso il suo legale, ripristinan- CP_2
dolo nella piena titolarità dei contratti. Il fallimento, pertanto, non aveva nulla a che pretendere, visto che il non aveva mai affermato di voler rinunciare alle polizze di cui era contraente a titolo CP_2
personale. Ribadiva, come del resto confermato dal ricorrente, che Equitalia Giustizia S.p.a. indicava, con riferimento alle polizze assicurative, la Compagnia Assicurativa come l'unica legittimata a valutare la titolarità del controvalore della polizza, e che la in tale veste, riteneva che il Parte_1
non fosse legittimato a percepire gli importi liquidati nelle polizze, in Controparte_7
quanto la compagnia assicurativa non poteva pretermettere gli eventuali diritti del contraente, per essere poi costretta a pagare due volte per la stessa obbligazione.
Rilevava che l'art. 150 del D.P.R. 115/2002, pur richiamato dal ricorrente a suo sostegno, prevedeva al comma 4 che il provvedimento di dissequestro doveva essere comunicato all'avente diritto, come effettivamente avvenuto, visto che il provvedimento era stato indirizzato al sig. , e solo Controparte_8
pagina 3 di 12 per questo il decreto ingiuntivo non doveva essere emesso, men che mai con formula esecutiva non essendoci alcun motivo per applicare l'art. 142 della L.F. Evidenziava, altresì, che la Curatela erroneamente riteneva in forza dell'intervenuto fallimento della di Controparte_2
essere legittimata ad ottenere la liquidazione delle polizze contratte da uno dei soci illimitatamente responsabili, non in qualità di socio amministratore ma in qualità di persona fisica, polizze non tutte scadute esercitando, quindi, una specie di diritto di riscatto anticipato;
esponeva che, in realtà, il non poteva essere titolare di quei diritti attesa la natura previdenziale delle polizze CP_2
medesime, che la giurisprudenza della ZI (vedi Cass. S.U. n. 8271/2008) aveva valorizzato attraverso una applicazione estensiva dell'art. 1923 c.c. che limitava le azioni esecutive sulle somme dovute dall'assicuratore al contraente, arrivando a ritenerla applicabile anche in relazione alle esecuzioni concorsuali statuendo la non acquisibilità alla Curatela delle somme dovute al fallito in base a contratto di assicurazione sulla vita. Solo i contratti di natura puramente finanziaria - che si caratterizzano per un intento speculativo - potevano considerarsi non assoggettati alla disciplina dell'art. 1923 c.c. Nel caso di specie, le polizze oggetto del provvedimento monitorio denominate
“orizzonte sicuro” non erano da considerare a contenuto puramente finanziario, ma erano polizze di ramo I strettamente previdenziali e direttamente collegate alla esistenza di un individuo, i cui capitali venivano investiti in una gestione separata dagli altri investimenti speculativi, in modo da garantire la restituzione del capitale, anche maggiorato degli interessi da rivalutazione in caso di vita dell'assicurato alla scadenza o in caso di morte prima della scadenza. Formulava, poi, istanza di immediata sospen- sione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non vi era alcun pericolo per il fallimento di non ottenere quelle somme all'esito della causa di merito. Infine, contestava la richiesta di applicazione degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, non potendosi cumulare tali interessi con i criteri di rivalutazione delle polizze.
Si costituiva il il quale, contestando quanto ex Controparte_9
adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Evidenziava, preliminarmente, che la controversia verteva esclusivamente nell'accertare chi era il titolare del diritto di credito nei confronti dell'Assicurazione, in quanto quest'ultima non contestava l'an del pagamento ma unicamente l'importo. Aggiungeva che la Corte di ZI aveva definitiva- mente confermato il fallimento qui in oggetto. Osservava, nel merito che il credito vantato dalla
Curatela era liquido, esigibile e provato in forma scritta in base ai provvedimenti di restituzione emessi dal Tribunale di Firenze, anche se questi indicavano il fallito come beneficiario della restituzione delle somme. Tale circostanza - che secondo l'opponente fondava la titolarità del diritto in capo al contraente che ne aveva anche richiesto il pagamento - era invero facilmente spiegabile con il fatto che al pagina 4 di 12 momento del sequestro penale del 30 aprile 2012, il sig. risultava essere il titolare dei beni, CP_2
essendo, invece, il fallimento intervenuto in un momento successivo e, inoltre, era procedura, promossa in ambito civilistico, estranea ai profili penali del giudizio contro il fallito. Altresì, ininfluente appariva la comunicazione del legale del del 3 ottobre 2019, contenente una diffida di pagamento che CP_2
asseritamente impediva alla Compagnia di pagare il Fallimento, visto che la nulla Parte_1
ancora aveva corrisposto al contraente e lo stesso non si era neanche attivato per il recupero forzoso di quanto spettantegli. Al contrario, le comunicazioni del legale erano inequivocabili nel senso della titolarità in capo alla Curatela del diritto di credito, come si deduce da altra istanza del 23 dicembre
2021 del medesimo legale proposta per conto del Sig. (vedi doc. 33), in cui si attribuiva indiret- CP_2
tamente la titolarità delle somme al fallimento, imputando allo stesso anche di non essersi attivato per il recupero delle somme detenute da Equitalia Giustizia. Rilevava, sempre in tema di titolarità del credito, che le polizze in oggetto non erano impignorabili e, come tali, escluse dall'asse fallimentare ex art. 46
L.F., in quanto l'art. 1923 c.c., pur richiamato dalla disposizione fallimentare, era norma eccezionale di stretta interpretazione che non poteva essere usata per ledere i diritti dei creditori. Infatti, più di una pronuncia di legittimità aveva escluso l'applicabilità di tale norma quando le polizze non erano altro che prodotti finanziari “mascherati” da assicurazioni sulla vita, senza alcuna finalità previdenziale.
La natura finanziaria era in concreto rivelata da svariati elementi contrattuali, come la clausola del par.
2 del fascicolo informativo (doc. 3 controparte) di carattere confessorio, in cui si esplicitava la preva- lenza delle esigenze di investimento su quelle previdenziali. Inoltre, le polizze prevedevano il versa- mento del premio in un'unica soluzione, tipico degli investimenti finanziari. Altro elemento indicatore era costituito dal contenuto dei questionari sull'adeguatezza del contratto, come quello relativo alla polizza n. 0010030025833 in cui lo stesso sig. esplicitava che gli obiettivi perseguiti con la CP_2
polizza erano quelli di “risparmio/investimento”, versando un premio unico di € 50.025,00 pari al suo capitale disponibile per “l'investimento” prefiggendosi quale orizzonte temporale per la realizzazione degli obiettivi quello di medio termine. Anche la circostanza che non veniva indicata una prestazione minima in caso di vita del contraente alla scadenza della polizza, era indice della natura finanziaria delle polizze, in quanto lo scopo tipico di quelle previdenziali era quello di garantire una rendita in caso di sopravvivenza dell'assicurato. Ne derivava che lo scopo delle polizze non era altro che rendere impignorabili le somme versate, utilizzando surrettiziamente la norma di garanzia di cui all'art. 1923
c.c., non apparendo ragionevole ipotizzare una finalità previdenziale rispetto al versamento della som- ma di circa € 300.000,00, per ottenere, a distanza di anni, la stessa cifra. Infine, altro elemento sintomatico della natura finanziaria delle polizze, risiedeva nella mancata assunzione in capo all'assicuratore del rischio c.d. demografico relativo agli eventi dell'esistenza dell'assicurato, visto che pagina 5 di 12 il rischio dipendeva esclusivamente dall'andamento dei fondi interni d'investimento nel periodo di durata delle polizze, ed era, quindi, completamente a carico dell'assicurato. Precisava, poi, in merito al valore del modello C trasmesso dal Tribunale di Firenze, che esso stesso era il titolo che rendeva certo, liquido ed esigibile il credito oggetto di causa, e che a differenza da quanto indicato da Equitalia
Giustizia con la comunicazione del 17/07/2019 (doc. 16), in base all'art. 10 D.L. 127/2009 gli operatori assicurativi erano obbligati a trasmettere ad Equitalia i provvedimenti di dissequestro dei contratti assicurativi di cui avevano notizia e procedere poi allo svincolo verso i beneficiari. Nel caso di specie, parte opposta aveva immediatamente trasmesso alla opponente i modelli C, per cui la stessa era obbligata a procedere allo svincolo delle somme a favore del , o attivarsi per individuare CP_2
l'effettivo beneficiario. Osservava, in merito alla contestazione avversaria di errato calcolo degli importi ingiunti, che il quantum del credito era provato sia dai provvedimenti di dissequestro che riportavano i medesimi importi delle polizze, che dal Decreto emesso dal Tribunale di Firenze che ha condiviso la correttezza dei conteggi posti dal , anche in merito agli interessi moratori ex CP_2
d.lgs. 231/2002, calcolati a partire dalla data dell'invito alla negoziazione assistita.
Deduceva, ancora, che avesse addotto in giudizio fatti non veri come quelli relativi alla Parte_1
conoscenza dei provvedimenti di dissequestro non prima del 2022, quando, invece, gli stessi gli erano stati trasmessi dalla Curatela già nel 2019, nonché, l'ingiustificato rifiuto della opponente di partecipare alla negoziazione assistita, tutte circostanze da valutare da parte del giudicante ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., e ai sensi degli artt. 88 e 96 c.p.c., ma anche ai fini di cui all'art. 1362, comma 2, c.c.
(valutazione del contegno mantenuto ex post da uno dei contraenti per interpretare il vero contenuto delle clausole contrattuali).
***
Con decreto del 20/10/2022 il giudice sospendeva inaudita altera parte l'esecutività del decreto opposto. Con successiva ordinanza del 22/05/2023 rigettava definitivamente l'istanza di sospensione ex art. 649 cpc della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e per l'effetto revocava il precedente provvedimento di sospensione inaudita altera parte dell'esecutività titolo.
Ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 24/08/2023 venivano invitate le parti a precisare le conclusioni per l'udienza del 16/01/2024, poi posticipata all'udienza cartolare del
09/07/2024 in cui il giudice si riservava e a scioglimento della riserva, con ordinanza del 28/07/2024, tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini per conclusionali e repliche.
***
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, è infondata e non merita accoglimento.
pagina 6 di 12 Occorre premettere che la convenuta/opponente non ha mai negato di dover restituire Parte_1
le somme incorporate nelle polizze di cui in causa ma ne ha solo contestato la titolarità in capo al
, ritenendo di dover corrispondere le somme al solo contraente sig. anche CP_2 CP_2
per evitare di essere costretta, a suo dire, a pagare due volte lo stesso credito a soggetti diversi.
Ciò posto, con sentenza n. 57/2018 del 4 aprile 2018, il Tribunale di Firenze dichiarava il fallimento della e dei suoi soci illimitatamente responsabili i fratelli Parte_4 CP_2
, e In base agli art. 42 e 44 L. Fall., inoltre, i soci venivano privati della
[...] CP_3 CP_3
disponibilità del loro patrimonio presente e futuro che ricadeva nella massa fallimentare, compresi i diritti di credito che il sig. vantava verso la compagnia di assicurazione. CP_2
In virtù della su indicata sentenza, il Curatore ha il potere di agire in giudizio anche al fine di acquisire alla massa fallimentare i crediti controversi, in quanto è l'unico soggetto legittimato ad operare per nome e per conto della società fallita. Ne deriva che ai fini dell'accertamento della sua legittimazione ad agire nel presente giudizio, occorre stabilire se i crediti di cui alle polizze in causa siano o meno pignorabili, accertando in concreto se le polizze svolgono o meno una funzione previdenziale.
In tema di pignorabilità o sequestrabilità delle polizze sulla vita, occorre menzionare il principio di diritto a cui poi si è mantenuta costante la successiva giurisprudenza di legittimità e di merito, per cui:
“Le somme derivanti dal riscatto di una polizza assicurativa sulla vita sono assoggettabili a sequestro conservativo se, avuto riguardo alle concrete pattuizioni contrattuali, alla stessa debbano riconoscersi natura e finalità non previdenziali, ma di strumento finanziario” (V. Cass. Sez. un. civ. 31 marzo 2008,
n. 8271). In sostanza, occorre in concreto interpretare il contratto per stabilire, indipendentemente dal nomen iuris attribuitogli dalle parti, se lo stesso sia da considerare come polizza assicurativa sulla vita o invece si esplichi nell'investimento in uno strumento finanziario, con conseguente sottrazione alla regola dell'impignorabilità ex art. 1923 c.c. dei diritti del contraente nei confronti della compagnia assicurativa (Cass. civ. n. 10333/2018; Cass. civ. n. 6319/2019; Cass. civ. 29583/2021).
Occorre precisare che i contratti di cui si discute non sono assimilabili, diversamente da quanto afferma l'opponente, alle polizze sulla vita di tipo tradizionale con le quali l'assicuratore dietro pagamento di un premio periodico, normalmente a scadenza mensile, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al beneficiario al verificarsi di un evento della vita (morte, malattia ecc.), ma sono più propriamente da inquadrare nelle c.d. polizze miste o indicizzate “unit linked”, caratterizzate da una rilevante componente finanziaria, in cui la finalità dell'investimento rientra nei propositi che il contraente vuole perseguire unitamente alla funzioni previdenziali e dove l'assunzione del rischio da parte dell'assicura- tore assume connotati del tutto particolari, con una sua attenuazione o anche totale esclusione, diversa- mente da quanto accade nelle polizze sulla vita tradizionali, in cui il rischio assunto dall'assicuratore si pagina 7 di 12 caratterizza per il fatto che il margine di profitto è direttamente proporzionale alla frazione di tempo che intercorre tra la stipula del contratto e l'evento della vita in esso dedotto. In tali contratti, di natura mista, anche la componente qualificata come “assicurativa” deve rispettare i criteri delineati dal codice civile e dal codice delle assicurazioni, in particolare per quanto riguarda la ricorrenza del c.d. “rischio demografico”, da valutare con riferimento all'entità della copertura assicurativa (Cass. 5 marzo 2019,
n. 6319). In ogni caso, la valutazione sul se le polizze unit linked siano caratterizzate in concreto dalla presenza di un rischio demografico “...è riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità per vizio di motivazione...Tale principio è stato già affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 6061/2012 (conf. la già citata Cass. n. 6319/2019), in cui si era statuito che il giudice di merito deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, “al fine di stabilire se esso, al di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario...” (Cass. n. 3785/2024).
Dalla disamina della disciplina contrattuale, ma anche dalle condotte avute dalle parti prima dell'instaurazione del giudizio, si giunge al convincimento che le polizze oggetto della controversia, pur rientrando nella categoria di quelle polizze cosiddette “miste”, presentano una forte e prevalente connotazione dell'elemento legato all'investimento. La finalità prevalente di investimento finanziario è, in primis, indicata dal fascicolo informativo dove al par. 2 si legge che “il contratto intende soddisfare principalmente le esigenze di investimento di medio-lungo periodo con un profilo di rischio contenuto, nonché, in misura non prevalente, le esigenze di copertura assicurativa” (doc. 3 opponente).
Altro elemento di ordine testuale da considerare e contenuto nella polizza n. 0010030025833, ma riferibile anche alle altre due, è quello contenuto nel “Documento Informativo” in caso di riscatto di una precedente polizza finalizzata alla stipula di un nuovo contratto (pag. 33 doc. 3 opponente), in cui dopo aver avvisato il contraente di fare attenzione “...prima di riscattare il contratto in corso leggere attentamente anche la documentazione informativa del contratto che si vuole stipulare, in modo da comprenderne tutte le caratteristiche e le differenze rispetto al contratto da riscattare.”, precisava sulle garanzie di tipo finanziario relative alla stipula del nuovo contratto quanto segue “prestazione minima garantita in caso di vita a scadenza: non prevista” (pag. 34 doc. 3 opponente).
A ciò si aggiunga il fatto che il premio è stato corrisposto in un'unica soluzione anticipata al momento della stipula, circostanza propria delle polizze avente carattere finanziario, diversamente dalle polizze vita tradizionali dove l'accantonamento avviene in modo periodico o parcellizzato.
pagina 8 di 12 Assume poi carattere dirimente il fattore del rischio demografico, ovvero la circostanza che l'importo del premio venga determinato in base ad una serie di fattori legati all'esistenza dell'assicurato, quali l'età anagrafica, il luogo di residenza o il tipo di lavoro che svolge, strettamente collegato con la neces- saria assunzione del rischio in capo all'assicuratore, che nei contratti in oggetto sembra mancare.
Infatti, già come dato testuale, a pagina 10 della Polizza n. 10030025833 (doc. 2 opposto) si legge,
“Garanzie di tipo demografico. Prestazione o opzione di rendita: prevista senza il mantenimento della base demografica di calcolo”, senza che tale rischio possa desumersi da altri elementi, anche impliciti alle pattuizioni contrattuali. Le polizze cd. unit linked, ramo vita III, vengono definite dall'art. 2 del
Codice delle Assicurazioni come “le assicurazioni, di cui ai rami I e II , le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”, più specificamente il Regolamento
ISVAP n. 29/2009 all'art. 6 statuisce: “Sono ricompresi nel ramo vita III, se direttamente collegati a fondi di investimento ovvero ad indici azionari o altri valori di riferimento, solo i contratti di assicurazione sulla durata della vita umana di cui al ramo I. I contratti di cui al comma 1 sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare, per il caso di sopravvivenza, per il caso di morte o per entrambi, prestazioni assicurate il cui valore, o quello dei corrispondenti premi, sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.”.
Come si evince, elemento essenziale delle polizze unit linked risulta essere la circostanza che il valore della prestazione e dei premi e, quindi, le caratteristiche della polizza siano dipendenti dal rischio demografico, a sua volta collegato al concetto di scopo previdenziale ossia quello di garantire una disponibilità economica al momento del verificarsi dell'evento, con il rischio economico che deve però gravare sull'assicuratore, laddove in assenza di tale alea non si può integrare lo scopo tipico della polizza sulla vita in cui il profitto dell'assicuratore deve in qualche modo dipendere dal fattore demografico. Nel caso di specie, l'impresa di assicurazione non ha assunto alcun il rischio demo- grafico, atteso che il valore della prestazione non è legato ad un evento attinente alla vita umana bensì limitato al pagamento del capitale ricevuto rivalutato, da corrispondersi al verificarsi degli eventi dedotti nel contratto che operano solo come semplici scadenze, al maturare delle quali scatta l'obbligo di restituire le somme ricevute, come da condizioni generali di contratto. In sostanza, sebbene l'assicurato o gli altri beneficiari si vedranno restituiti i capitali investiti rivalutati senza alcun rischio, non esiste, però, alcuna alea in capo alla compagnia assicurativa posto che il capitale viene investito in gestioni separate “Orizzonte” e “Popolare Vita” piuttosto sicure dal punto di vista della redditività: si legge nei prospetti informativi (pag. 33 e ss. doc. 3 opponente): art. 3 “Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli
pagina 9 di 12 investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio...”, aggiungendo che le tipologie d'investimento che si intendevano prediligere riguardavano titoli di debito Governativi e
Corporate emessi da società “...il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata...”, fondi obbligazionari e azionari come quote di OICR armonizzati, quindi, maggiormente regolamentati, investimenti monetari come depositi bancari, pronti contro termine e fondi monetari. Le condizioni di contratto sono strutturate in modo tale da rendere privo di rischio l'investimento sia per il cliente che per l'operatore finanziario predisponendo un c.d. contratto misto assicurativo-finanziario, in virtù del quale l'assicuratore si obbliga sì a pagare il capitale inizialmente versato, ma consentendogli di investire tale premio in strumenti di sicura redditività, per realizzarne un lucro finanziario certo. A queste condizioni si ritiene che le polizze oggetto di causa si qualifichino più come strumenti finanziari che come polizze aventi scopo previdenziale, evidenziando una forte e prevalente connotazione dell'elemento legato all'investimento ed alla speculazione in cui gli eventi dedotti nel contratto non incidono in alcun modo sul quantum debeatur. Il rischio c.d. demografico è totalmente inesistente in capo all'assicuratore in quanto sia il premio che la prestazione, di fatto sono del tutto indipendenti dagli eventi legati alla vita dell'assicurato, venendo meno a quanto precisato dalla giurisprudenza per cui gli “Elementi caratterizzanti dell'assicurazione sulla vita sono lo scopo di previdenza, l'alea, l'ancoraggio del premio al rischio demografico, la durata prolungata.”
(Cass. n. 8412/2015). Sono da ritenere, pertanto, condivisibili le argomentazioni di parte opposta: “Il fatto che le Polizze garantissero la restituzione del solo capitale inizialmente versato (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione) è irrilevante ai fini della valutazione previdenziale. Infatti, non si comprende quale possa essere la finalità previdenziale di un rapporto che prevede, a fronte del versamento di un'ingente somma di denaro alla sottoscrizione (nel caso di specie, rispettivamente euro 50.025,00,
141,025 e 90.000,00, e quindi quasi 300.000 euro), la restituzione – magari dopo anni – del medesimo importo.”. In pratica, si ottiene una operazione a costo zero per le parti, laddove l'assicurato ottiene l'obiettivo di rendere impignorabili le somme versate vedendosele poi restituite rivalutate, consentendo nel contempo all'assicuratore di disporre di liquidità da investire in prodotti finanziari di sicura redditività, garantendosi un'alta probabilità di lucro a fronte della restituzione della medesima somma ricevuta. Tali prodotti, pertanto, sono esclusi dalla impignorabilità ex art 1923 c.c., e, in caso di debenza verso terzi dell'assicurato, tali investimenti ben potranno essere appresi dai creditori attesa la loro natura prettamente finanziaria.
A sostegno di tale convincimento soccorrono altri elementi relativi al contegno tenuto dai legali del prima della controversia, come già esplicitato nell'ordinanza del 23/05/2023 relativa al CP_2
subprocedimento ex art. 649 c.p.c. In particolare, assume rilievo il doc. 14, parte opposta, in cui l'avv.
pagina 10 di 12 Manca nel notificare i provvedimenti di dissequestro, sollecitava la Curatela ad attivarsi per il recupero in luogo del , poiché “...Trattandosi di soggetti (allo stato ed in pendenza del ricorso in CP_2
ZI) falliti, deve provvedere la curatela, prendendo URGENTI contatti con il Fondo Unico
Giustizia...L'avviso notificato specifica che non provvedendo al ritiro delle somme entro tre mesi da oggi, gli importi saranno devoluti alla cassa delle ammende (artt. 150/4 e 152/2 TU spese di giustizia).
Invito quindi il curatore a provvedere con sollecitudine notiziandomi in caso di difficoltà e tenendo comunque informati sia me che la collega del buon esito delle restituzioni.”. Tes_1
A sua volta l'altra legale del sig. con istanza al Tribunale di Firenze del 23/12/2021 (doc. 33 CP_2
opposto), nel chiedere la revoca dalla Dott.sa quale Curatrice del , le CP_5 Controparte_2
contestava tra l'altro di non essersi attivata per il recupero delle somme di spettanza del fallimento lamentando “...Non è dato sapere inoltre se nel termine dei tre mesi indicati dal Tribunale e dunque entro e non oltre il giorno 18.09.2019 sia stata chiesta dalla Curatrice la restituzione al Fondo Unico
Giustizia degli importi dissequestrati, ovvero se il fallimento abbia definitivamente perso € 849.473,07; ciò spiegherebbe la ragione per la quale tali somme non sono ancora ad oggi entrate nei conti correnti del fallimento.”. Tali elementi dimostrano che anche i legali del erano, quanto meno, propensi a CP_2
considerare le somme dissequestrate nella titolarità del Fallimento, come del resto dimostrato dal fatto che il sig. non ha mai intrapreso alcuna azione esecutiva nei confronti della compagnia assicura- CP_2
tiva dopo il dissequestro delle polizze, circostanza mai contestata e di cui non vi sono evidenze nella produzione documentale delle parti.
Alla luce di quanto osservato, si deve affermare la natura finanziaria delle polizze oggetto di causa, e come tali la loro conseguente pignorabilità, che perfeziona la legittimità attiva del
[...]
nel presente giudizio. CP_2
In ordine alla ulteriore contestazione di parte opponente circa non cumulabilità degli interessi moratori con i criteri di rivalutazione delle polizze, si deve ritenere la stessa non fondata. Invero, l'art. 1284, comma 4, c.c. prevede che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Per effetto di tale previsione, quindi, anche i crediti “civili” beneficiano del tasso previsto dalla legge per i crediti “commerciali” a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale, a cui aggiungere la circostanza che la società opponente è stata invitata a partecipare ad una negoziazione assistita, con il risultato che la decorrenza della variazione del tasso degli interessi debba essere fissata all'atto iniziale di tale procedimento, e dunque dalla notifica dell'invito alla negoziazione assistita che produce gli effetti della domanda pagina 11 di 12 giudiziale;
di conseguenza, gli interessi moratori in tal modo maggiorati, sono dovuti a partire dalla data di invito alla negoziazione assistita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello compreso tra € 260.001 ed € 520.000 (valore della causa come da NIR € 350.000,00), nei suoi valori medi per la fase di studio e introduttiva e nei valori minimi per la fase istruttoria e decisionale, atteso che nel corso del giudizio non sono state depositate le memorie istruttorie e le comparse conclusionali.
Il Tribunale ritiene non sussistenti i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c. in relazione alla mancata partecipazione della società alla negoziazione assistita promossa dal Pt_1 Parte_1 [...]
, pure richiesto da parte opposta. CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, in rigetto dell'opposizione proposta da Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 3478/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data 12/09/2022;
CONDANNA parte opponente alla rifusione, in favore del fallimento della Controparte_2
dei fratelli , e , delle spese processuali del presente giudizio, che si
[...] CP_2 CP_3 CP_3
liquidano, complessivamente in € 14.170,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CAP come per legge.
Firenze, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Pasqualina Principale
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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