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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. EL De RI Presidente
2) dott. IN GR Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 816 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
CASSIBBA MASSIMILIANO
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avvocati BERNOCCHI GIUSEPPE e DI CP_1
IA CO
- Appellato -
All'udienza del 25/09/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E MOTIVI
Con ricorso depositato in data 20.06.2017, conveniva Parte_1 in giudizio l' innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo per CP_1
l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del “provvedimento di decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinaria (mancante di numero di protocollo e data) per il periodo 1/8/2012 - 31/3/2016 e, comunque, il consequenziale provvedimento prot. inf. DPR 445/00 7001 di decadenza dalla prestazione integrativa di FSTA a far data dal CP_1
19/3/2014”, e per l'accertamento negativo del diritto dell' alla ripetizione CP_2 delle somme oggetto dell'impugnato provvedimento prot. inf. DPR 445/00 CP_1
7001 del 26/5/2017 0166131, delle quali contestava anche il quantum. A tale procedimento venivano riunite, per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva:
1 - la causa iscritta al n. 298/2018 R.G.L. del Tribunale G.L. di Palermo (in riassunzione di quella introdotta con ricorso del 13.12.2016 innanzi al Tribunale G.L. di Catania, dichiaratosi incompetente) – con la quale il Pt_1 aveva chiesto annullarsi o disapplicarsi il “provvedimento di decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinaria (mancante di numero di protocollo e data) comunicato a mezzo racc.ta r.r. al ricorrente in data 1/12/2016 come adottato dall' ; accertare, per CP_1
l'effetto e per i motivi dedotti in narrativa, l'insussistenza del diritto dell' resistente a CP_1 ripetere le somme oggetto dell'impugnata nota (senza protocollo) del 18/11/2016 comunicata a mezzo racc.ta r.r. al ricorrente in data 1/12/2016 a mezzo della quale si determina il recupero delle somme indebitamente erogate per la superiore causale nella misura di euro 30.923,53 (euro 28.923,53 per integrazione salariale straordinaria oltre euro 1.473,59 per interessi al tasso legale ex art. 1224, I comma c.c.)”;
- la causa recante n.2741/2018 R.G.L. del Tribunale G.L. di Palermo - inizialmente incardinata innanzi al Tribunale G.L. di Roma, anch'esso dichiaratosi incompetente – con la quale aveva chiesto l'annullamento o la disapplicazione “del provvedimento prot. inf. DPR 445/00 7001 del 17/3/2017 CP_1
0098440 inviata a mezzo racc.ta r.r. ricevuta il 27 marzo 2017 a mezzo del quale si comunica, all'odierno ricorrente, la intervenuta decadenza dalla prestazione integrativa del Fondo Speciale Trasporto Aereo (d'ora in avanti ) dal 19 marzo 2014 ai sensi CP_3 dell'art. 1 ter L. 291/2004 ed il consequenziale recupero delle somme asseritamente indebitamente percepite nel periodo di riferimento;
dell'allegato e prodromico/presupposto provvedimento di decadenza dal trattamento di integrazione salariale straordinaria (mancante di numero di protocollo e data) per il periodo 1/8/2012 – 31/3/2016; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale” e l'accertamento negativo “del diritto dell' CP_1 resistente a ripetere le somme oggetto dei provvedimenti sopra menzionato da emettersi in conseguenza dell'adozione dell'impugnato provvedimento di decadenza”. A fondamento delle pretese spiegate nei suddetti ricorsi, esponeva:
- di essere stato dipendente, con mansioni di pilota, della compagnia aerea Windjet sino al 2012, data in cui, a seguito della crisi che aveva coinvolto l'azienda, era stato posto in CIGS – gestione con conseguente stato di CP_1 inattività “forzata”;
- che, per evitare di perdere la licenza di volo in conseguenza della predetta inattività, si era rivolto ad altra compagnia aerea estera per effettuare un periodo di prova ed addestramento che comportasse - per numero di ore di volo, decolli e atterraggi - l'assolvimento dei requisiti per il mantenimento della suddetta licenza;
2 - che, al termine di tale periodo di addestramento, aveva comunicato all' a mezzo pec del 26.04.2014, di essere stato assunto a tempo CP_1 determinato dalla compagnia GE ES;
- che il periodo di prova e addestramento, benché non soggetto ad obbligo di preventiva comunicazione, era stato posto dall'Istituto previdenziale a fondamento del provvedimento di decadenza dalla CIGS, nonché del successivo e consequenziale provvedimento di decadenza dal FSTA;
- che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ente, “per espressa previsione normativa” e in virtù dell'interpretazione fornita dalle circolari ratione CP_1 temporis vigenti (circolari nn. 73/2008 e 94/2011), non sussisteva alcun obbligo di comunicazione preventiva per il periodo di prova e addestramento finalizzato al rinnovo dei propri titoli abilitativi, se non quello di una comunicazione riassuntiva da inoltrare entro il 31.12.2014 (che lo stesso aveva tempestivamente inviato in data 15.12.2014);
- concludeva, pertanto, di essere rimasto senza lavoro ed in CIGS dal 17.08.2012 sino al 22.04.2013; di aver lavorato, da tale data fino al 17.07.2013, presso compagnia aerea estera (inoltrando le relative comunicazioni all' ; di CP_1 essere nuovamente rimasto inattivo dal 17.07.2013 al 19.03.2014 e di aver iniziato, da tale data fino al 30.04.2014, l'addestramento presso la GE ES (attività che non prevedeva obbligo di preventiva comunicazione), per poi essere stato assunto dalla stessa compagnia, alle cui dipendenze aveva lavorato dal 1°.05.2014 al 31.10.2014 (con le dovute comunicazioni all'Istituto). Costituitosi in giudizio, l' eccepiva preliminarmente il difetto di CP_1 legittimazione ad agire di controparte e, nel merito, contestava la fondatezza delle domande formulate, insistendo sulla legittimità dei provvedimenti adottati in conseguenza della violazione degli obblighi di preventiva comunicazione sullo stesso gravanti in base alla normativa di riferimento. Con sentenza n. 2610/2023 emessa l'11.07.2023, il Giudice adito rigettava il ricorso proposto dal sotto due profili: Pt_1
- anzitutto, richiamando giurisprudenza sul punto (Cass. n. 3116/2021), rilevava la sussistenza di un obbligo di preventiva comunicazione in capo al ricorrente nei confronti dell' anche nell'ipotesi di attività remunerativa CP_1 esclusivamente volta all'addestramento, obbligo da adempiersi attraverso l'inoltro di una apposita “autocertificazione”, necessaria all'Istituto per verificare la compatibilità dei redditi così conseguiti con quanto percepito con l'integrazione salariale, avuto riguardo sia alla durata dell'addestramento quanto alla natura dei proventi riscossi;
reputava, pertanto, tale onere non assolto,
3 avendo egli inviato una comunicazione soltanto in data 26.04.2014, esclusivamente in relazione all'attività lavorativa che sarebbe stata svolta (con regolare contratto di lavoro) nel periodo successivo (01.05.2014-31.10.2014) e, quindi, non anche per il periodo anteriore (19.03.2014-13.04.2014) in cui aveva svolto comunque attività retribuita;
- in secondo luogo, sulla scorta della documentazione prodotta dall'Istituto, riteneva che quella svolta nel periodo in considerazione (19.03.2014-13.04.2014) dovesse considerarsi attività lavorativa a tutti gli effetti (al più sussumibile in un periodo di prova, definito dalla compagnia aerea di
“familiarizzazione”, comunque soggetto all'obbligo di comunicazione preventiva), e non anche attività di addestramento esclusivamente finalizzata al mantenimento della propria licenza di pilota. Confermava, pertanto, la decadenza ab origine del dal diritto alla Pt_1 percezione dell'integrazione salariale e della correlata prestazione a carico del FSTA, confermando anche il quantum della pretesa dell' . CP_2
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
, con ricorso depositato l'1.08.2023, per i seguenti motivi:
[...]
- con il primo motivo, lamenta un'errata applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio, in virtù dei quali il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che l' non aveva dimostrato le ragioni poste a fondamento della pretesa di CP_1 ripetizione dell'indebito, essendo i documenti prodotti “sintetiche note di comunicazione” della intervenuta decadenza della CIGS e del FSTA, e non avendo provato che il periodo oggetto di contestazione fosse stato utilizzato per fini differenti dall'addestramento volto al mantenimento dei propri titoli abilitativi;
- con il secondo e il terzo motivo, da ritenersi logicamente connessi, lamenta l'erronea valutazione dei fatti di causa in ragione del “mancato esame, da parte del decidente di prime cure, del libretto di volo allegato” e dei manuali operativi recanti tutte le indicazioni concernenti il periodo iniziale di “familiarizzazione” presso la nuova compagnia aerea, ribadendo che l'attività svolta nel periodo oggetto di contestazione fosse di addestramento e, in quanto tale, non soggetta ad alcun obbligo di comunicazione preventiva, ma solo ad una comunicazione riassuntiva alla quale lo stesso aveva adempiuto;
sotto altro profilo, lamenta l'erronea interpretazione del quadro normativo di riferimento e, in particolare, dell'art. 8, comma 3, D.lgs. 148/2015 (in applicazione del quale erano stati adottati i provvedimenti di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale per mancata preventiva comunicazione dell'attività lavorativa svolta) e delle circolari nn. 73/2008 e 94/2011, argomentando che, in ogni caso, la sanzione CP_1
4 applicabile non avrebbe potuto essere quella della decadenza in toto dalla CIGS e dal FSTA, bensì, secondo quanto riportato dalla stessa circolare n. 94/2011 (la CP_1 cui “interpretazione ha 'tratto in inganno' e condotto il ricorrente ad agire come ha fatto”), la sospensione della stessa con una richiesta di documentazione;
- con il quarto motivo, ripropone l'eccezione sul quantum della pretesa restitutoria dell' , contestando nuovamente i conteggi prodotti dall' CP_2 CP_1 stante la mancata corrispondenza tra le somme effettivamente ricevute e l'importo richiesto, del quale ha domandato in ogni caso la rideterminazione al netto delle imposte. L' con memoria del 15.09.2025, ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 25/09/2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
*** L'appello merita parziale accoglimento nei termini che seguono. Il primo motivo è infondato. Per come correttamente rilevato dal primo Giudice, in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass. SS.UU. n. 18046/2010). Ne consegue che - contrariamente a quanto affermato dall'appellante e conformemente alla consolidata giurisprudenza sul punto - spettava al Pt_1 originario ricorrente, provare il proprio diritto al mantenimento dell'integrazione salariale e, dunque, dimostrare che l'attività svolta nel periodo oggetto di contestazione non fosse soggetta ad obblighi di preventiva comunicazione, come, invece, contestato dall nei provvedimenti impugnati. CP_1
Il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono parimenti infondati. Ai sensi dell'art. 8 del d.l. n.86/1988, conv. con modif. in l. n.160/1988, nel testo vigente ratione temporis, «Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate» (comma 4) e che «Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività» (comma 5).
5 In particolare, per i piloti di volo, le circolari dell' nn.73/2008 e 94/2011 CP_1 hanno meglio precisato l'estensione dell'obbligo preventivo di comunicazione, stabilendo che tale obbligo non ricorra durante il periodo in cui l'attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Si tratta del c.d. periodo neutro nel quale occorre che l'attività svolta sia finalizzata in modo esclusivo ad un addestramento funzionale alla preservazione delle pregresse licenze di volo. Così dispone in dettaglio la circolare n. 94/2011: “Le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa svolta dal personale pilota richiedono di definire un periodo neutro, nel caso in cui il personale pilota in CIGS o mobilità presti attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, con operatore aereo diverso dall'azienda destinataria dei provvedimenti di CIGS
o mobilità da cui dipende, o dipendeva, il lavoratore. Tale periodo deve considerarsi neutro solo ai fini dell'ottemperanza dell'obbligo delle comunicazioni di cui ai punti a) e b). Il predetto personale, pertanto, esclusivamente in questo caso, è esonerato dalla presentazione delle comunicazioni in questione, ma deve presentare l'autocertificazione di seguito indicata…” E prosegue specificando il contenuto di tale obbligo: “Il personale pilota, pertanto, in coincidenza con la scadenza di validità delle abilitazioni possedute e, all'esito del rinnovo o ripristino delle medesime, deve comunicare annualmente all' nel termine di 30 giorni CP_1 successivi dal rilascio delle abilitazioni, decorrenti dalla data registrata sul libretto di volo, un'autocertificazione, ai sensi dell' art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod., con le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., nella quale dichiari i periodi di attività lavorativa remunerata finalizzati esclusivamente al mantenimento delle predette abilitazioni. All'autocertificazione deve essere allegata copia integrale del libretto di volo di cui l'interessato deve autocertificare la conformità all'originale in suo possesso, con le formalità previste dell'art. 19 del citato D.P.R. e la copia fotostatica di un documento di identità dell'interessato”. Ne deriva che - diversamente da quanto sostenuto dall'appellante - quand'anche l'attività dallo stesso svolta nel periodo dal 19.03.2014 al 30.04.2014 fosse stata di mero addestramento (e così non è, per come di seguito di dirà), questi, pur essendo esonerato dagli obblighi di comunicazione preventiva di cui all'art. 8, comma 5 d.l. n.86/1988, conv. con modif. in l. n.160/1988, era comunque soggetto ad un obbligo di autocertificazione dell'attività di addestramento svolta tramite apposito modello “Autocert. rinn. volo COD SR85” (per consentire all'Istituto di stabilire il periodo di tempo, sia in volo che a terra, durante il quale è stato ricevuto l'addestramento al volo remunerato, sì da coordinarlo con l'erogazione del trattamento di integrazione salariale), la cui assenza avrebbe determinato la
6 caducazione dall'esonero delle comunicazioni preventive di cui all'art. 8, co. 5, L. 160/1988 e, conseguentemente, la decadenza dal diritto alle prestazioni percepite. A tale ultimo proposito, infatti, la circolare precisa che “L'assenza delle autocertificazioni sopra specificate determina la caducazione dall'esonero delle comunicazioni di cui alle lettere a) e b), in quanto l'attività lavorativa remunerata svolta presso gli operatori aerei sopra indicati non è riconosciuta come periodo neutro e, conseguentemente, produce la decadenza dal diritto alle prestazioni con le decorrenze previste dalla normativa vigente sopra citata”. Tale inciso conduce a disattendere l'argomentazione dell'appellante sulle conseguenze della mancata presentazione dell'autocertificazione, che – a suo dire – avrebbe dovuto comportare soltanto la sospensione dalla prestazione e la contestuale richiesta della documentazione necessaria, con ripristino al momento dell'inoltro di quanto richiesto. A tal proposito mette conto osservare che la citata circolare prevede: “In mancanza della presentazione dell'autocertificazione, le Strutture territorialmente competenti provvederanno alla sospensione della prestazione di CIGS o mobilità e relativa prestazione integrativa e, contestualmente, invieranno agli interessati richiesta di documentazione presso la residenza risultante agli atti dell'Istituto (ad esempio DID). La prestazione sarà ripristinata, a decorrere dalla data di sospensione, al momento dell'inoltro della documentazione richiesta.” Tale disposizione va, tuttavia, coordinata con l'inciso dianzi menzionato (“L' assenza delle autocertificazioni sopra specificate determina la caducazione dall'esonero delle comunicazioni di cui alle lettere a) e b), in quanto l'attività lavorativa remunerata svolta presso gli operatori aerei sopra indicati non è riconosciuta come periodo neutro e, conseguentemente, produce la decadenza dal diritto alle prestazioni con le decorrenze previste dalla normativa vigente sopra citata”), per cui la decadenza dal trattamento di integrazione salariale non deriva direttamente dall'omessa presentazione dell'autocertificazione di cui sopra, bensì dall'omessa comunicazione preventiva di cui alle lettere a) e b) della stessa circolare, al cui esonero il pilota perde diritto in caso di omessa autocertificazione del c.d. periodo neutro. Del pari, di nessuna utilità al fine dell'accoglimento della domanda si rivela la comunicazione riassuntiva cui si riferisce l'appellante, dallo stesso inoltrata in data 15.12.2014; essa, infatti, è prevista dal paragrafo D) della Circolare in parola, CP_1 relativo alla “Attività lavorativa svolta all'estero dal personale ex art.
1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e commi 1 e 2, art. 2 legge 27 ottobre n. 166 e succ. mod. (Personale navigante e personale di terra)” ed attiene al diverso caso di mancato svolgimento di attività lavorativa nel corso del godimento di ammortizzatori sociali e prestazione
7 integrativa del fondo, ponendosi, dunque, su un piano del tutto diverso dalle situazioni che, invece, obbligano alla comunicazione preveniva di cui sopra (“Fermo restando l'obbligo delle comunicazioni di cui ai punti a) e b) sopra indicate, il personale destinatario degli ammortizzatori sociali e prestazione integrativa del Fondo, di cui all' art.
1- bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291 e art. 2, commi 1 e 2, legge 27 ottobre n. 166 e succ. mod., deve presentare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un'autocertificazione ai sensi dell' art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod., nella quale attesti di non aver svolto, nell' anno in corso, attività lavorativa remunerata all'estero, o i periodi eventualmente svolti, a far data dall'inizio della prestazione erogata dall' CP_1
Per il personale pilota, all'autocertificazione dovrà essere allegata copia del libretto di volo di cui l'interessato dovrà autocertificare, con le predette formalità, la conformità all'originale in suo possesso. L' apposito modello di autocertificazione, “Autocert. attiv. lav. ”, è Controparte_5 reperibile sul sito dell'Istituto www.inps.it nella sezione moduli e può essere inoltrato anche in via telematica alle Strutture territoriali competenti.”).
Fermo restando, dunque, che il non ha assolto agli obblighi di Pt_1 comunicazione previsti per il caso di svolgimento di un'attività di mero addestramento, deve comunque osservarsi che lo stesso non ha, a monte, neppure fornito la prova che l'attività dallo stesso svolta nel periodo considerato avesse tali caratteristiche. Dalla documentazione versata in atti emerge, al contrario, che l'attività svolta dal nel periodo dal 19.03.2014 al 30.04.2014 non era funzionale al solo Pt_1 mantenimento dei propri titoli abilitativi al volo, ma piuttosto alla conclusione del contratto di lavoro con la GE ES, poi effettivamente stipulato al termine di quello che deve ritenersi essere stato un periodo di prova (o, come definito dalla stessa GE ES, un periodo di “familiarizzazione con le procedure operative della Compagnia”). In particolare, la stessa compagnia datrice ha espressamente dichiarato, per tramite del proprio legale rappresentante, che la “GE ES, avvalendosi nell'individuazione delle figure professionali sopra citate” (tra le quali figura l'appellante) “di Agenzie Aeronautiche interinali quali ' Cae Park ON ' e ' Contractair/Resource Consulting ' ” (quest'ultima è quella da cui la GE ha attinto per l'assunzione del
“che per loro natura forniscono piloti già abilitati e addestrati su Pt_1 aeromobili in uso presso la Compagnia richiedente, non somministra loro alcun tipo di attività addestrativa iniziale finalizzata al mantenimento o alla validazione dei Titoli Aeronautici ( Licenza Pilota di Linea e abilitazioni su aeromobili).
8 Ciò significa che, dopo un breve periodo di familiarizzazione con le procedure operative della Compagnia, vengono immediatamente impiegati operativamente in linea;
per lo stesso motivo, la loro attività lavorativa è da intendersi effettiva a partire dall'inizio del periodo di familiarizzazione sopra citato” (v. doc. 2 prodotto dall' contenente sia tale dichiarazione resa in sede CP_1 di parallelo procedimento penale riguardante la presente vicenda, sia i contratti stipulati con la Contractair, agenzia aeronautica interinale di impiego, che quelli con la GE ES). Tale dichiarazione trova riscontro nella disamina del libretto di volo del Pt_1 in atti (v. doc. 12 allegato al ricorso introduttivo di primo grado, pp. 73-77), dal quale emerge che dal 19.03.2014 al 30.04.2014 sono stati effettuati dal i Pt_1 seguenti voli: un volo il 03.04.2014, un volo il 04.04.2014, due voli il 05.04.2014, quattro voli il 06.04.2014, due voli il 09.04.2014, due voli il 10.04.2014, quattro voli l'11.04.2014, due voli il 12.04.2014, due voli il 13.04.2014, quattro voli il 14.04.2014, un volo il 18.04.2014, un volo il 19.04.2014, quattro voli il 20.04.2014, due voli il 21.04.2014, tre voli il 22.04.2014, un volo il 23.04.2014, un volo il 27.04.2014, un volo il 28.04.2014, quattro voli il 29.04.2014, un volo il 30.04.2014. Il numero e la frequenza delle tratte aeree percorse nel periodo in oggetto – peraltro, di gran lunga superiore al numero minimo necessario ai fini del mantenimento dei titoli abilitativi, che l'appellante stesso dichiara debbano essere
“nei 90 giorni immediatamente precedenti” alle operazioni di linea “almeno 3 atterraggi e 3 decolli” (v. ricorso in appello, p. 14) – rivela senza ombra di dubbio, unitamente alle superiori considerazioni relative alla fase genetica del contratto de quo, che, già dall'inizio del periodo di “familiarizzazione”, il sia stato operativamente Pt_1 impiegato dalla GE ES per l'effettuazione di voli di linea (come dalla stessa dichiarato), ed abbia dunque svolto sin da subito attività lavorativa vera e propria alle dipendenze della compagnia;
ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che anche successivamente all'01.05.2014 (data di inizio del rapporto lavorativo a termine), il ha continuato a lavorare mantenendo la medesima costanza e Pt_1 frequenza delle tratte aeree, senza alcun distinguo dell'attività svolta nei due periodi. Alle medesime conclusioni, peraltro, era già giunto il G.U.P. nella sentenza n. 101/2019 (cfr. allegati al ricorso in riassunzione del del giudizio R.G.L. Pt_1
7694/2017), nella quale ha affermato che “come si evince dal manuale operativo della Compagnia GE ES prodotto dalla difesa dell'imputato, il periodo considerato cd. 'neutro' dalla Circolare in cui il pilota presta attività lavorativa remunerata, finalizzata CP_1 esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, e per il quale vi è l'esonero dalla comunicazione all è diverso – contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato CP_1
9 nell'interrogatorio – dal periodo di cd. 'familiarizzazione' cui ha fatto riferimento il rappresentante dell'GE ES” e che, pertanto, “l'imputato non ha svolto presso la predetta Compagnia” (GE ES) “attività lavorativa finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, con riferimento al quale vi sarebbe stato l'esonero dall'effettuare la comunicazione all' ma solo un periodo di 'familiarizzazione' che CP_1 costituiva attività lavorativa a tutti gli effetti e per il quale il omettendo di effettuare le Pt_1 comunicazioni all' ha indebitamente percepito i contributi previdenziali”. CP_1
Pertanto, accertato che nel periodo dal 19.03.2014 al 30.04.2014 il ha Pt_1 svolto attività di lavoro non qualificabile in termini di mero addestramento esclusivamente finalizzato al mantenimento della licenza di volo e che, comunque, anche se così fosse, lo stesso non ha mai inviato alcuna autocertificazione secondo l'apposito modello SR85, ne consegue la legittimità dei provvedimenti di CP_1 decadenza in toto dalla CIGS e dal FSTA, nonché quelli di recupero delle somme indebitamente percepite a tali titoli. Merita, invece, parziale accoglimento l'ultimo motivo di gravame, relativo al quantum della pretesa restitutoria dell' . CP_2
Fermo restando che gli importi erogati dall' risultano adeguatamente CP_1 documentati dall'estratto previdenziale del cittadino, in atti, (riferendosi gli stessi alle voci “C.I.G. Industria” e “Disoccupazione non agricola”, e non invece, come vorrebbe l'appellante, soltanto a quest'ultima), deve tuttavia darsi atto che l' CP_2 ha, nelle proprie difese, chiarito che tali importi – corrispondenti a quelli chiesti in ripetizione – risultano ivi determinati al lordo delle imposte, interamente rivendicati dall' per avere “l , quale sostituto d'imposta,…versato le imposte erariali per conto CP_1 CP_2 dell'interessato”. Tale assunto non può essere condiviso alla luce dell'orientamento del tutto consolidato secondo cui, in caso di indebita erogazione di prestazioni, l'ente previdenziale “ha diritto di ripetere quanto il lavoratore medesimo abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente” (v. da ultimo, Cass. n. 2691/2024). Per le suesposte ragioni, la sentenza di primo grado deve essere riformata in parte qua, con condanna del alla restituzione in favore dell' di quanto Pt_1 CP_1 indebitamente percepito a titolo di CIGS e FSTA come indicato nella nota CP_1 del 26.05.2017, ma al netto delle imposte. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti, liquidate come in dispositivo, dovendosi porre la restante parte a carico dell' CP_1
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 2610/2023 resa l'11.07.2023 dal Tribunale di Palermo, dichiara che deve restituire all' l'importo di cui alla nota del Parte_1 CP_1 CP_1
26.05.2017 al netto delle imposte. Conferma nel resto la sentenza impugnata. Condanna l' a pagare a un quarto delle spese di lite CP_1 Parte_1 che liquida in € 1.765,00 per il primo grado ed in € 1.250,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario e dichiarandole per il resto compensate tra le parti. Palermo, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
IN GR EL De RI
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