TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5643/2025 V.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Eloise Parte_1 C.F._1
Carboni
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
RT NG
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 7 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“- Che la Sig.ra ed il Sig. hanno intrattenuto una Parte_1 Controparte_1
relazione more uxorio a decorrere dall'anno 2005; - che da tale unione nascevano i figli:
, nato a [...] il [...] ( ) e Persona_1 CodiceFiscale_3
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Persona_2 C.F._4
regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori;
- che detti soggetti hanno stabilito, unitamente ai figli minori, domicilio familiare in Gonnesa,
loc. Pintixedda snc, in un immobile di proprietà esclusiva della signora , Parte_1
presso il quale quest'ultima e i figli minori hanno residenza anagrafica;
- che attualmente i ricorrenti, essendo venuti meno i presupposti della vita di coppia, hanno deciso di cessare la propria convivenza;
- che in conseguenza di quanto sopra il Sig. procederà al rilascio Controparte_1
dell'immobile suindicato entro e non oltre il giorno 12 agosto 2025;
- che la Sig.ra e il sig. svolgono la professione di Parte_1 Controparte_1
medico, presso la ASL Sulcis;
-che è intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli minori, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non quelle di seguito meglio indicate.
*****
Tutto ciò premesso, stante l'impossibilità di ricreare l'unione della coppia, i Signori Parte_1
e , come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,
[...] Controparte_1
chiedono che
Pag. 2 a 7 l'Ecc.mo Tribunale di Cagliari - sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito
Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate:
A) affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, Persona_2 Persona_1
secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà loro onere quello di tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il Sig. si obbliga al rilascio dell'immobile di proprietà della signora Controparte_1
e al trasferimento della propria residenza in altra dimora, con termine entro Parte_1
e non oltre il 12 agosto 2025;
C) La signora , a tacitazione di ogni pretesa da parte del signor Parte_1 CP_1
, si obbliga al versamento della somma complessiva pari ad €. 72.000 con la seguente
[...]
modalità:
•€. 40.000 alla data di sottoscrizione del presente ricorso
•€. 17.000 alla data di rilascio dell'immobile e comunque entro e non oltre il giorno 12 Agosto
2025;
•€. 15.000 entro e non oltre il giorno 30 Marzo 2026;
Pag. 3 a 7 Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni loro reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, ad eccezione di quanto previsto sopra;
D) Il padre compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé i figli per tre sere alla settimana dalle ore 16:00 sino alle ore 22:00 avendo cura di seguirli nelle attività scolastiche, sportive e/o ludiche programmate. I fine settimana, alternativamente con la madre, dal venerdì sera dalle ore 16:00 fino alla domenica alle ore 22:00, o nei diversi orari dovuti ai turni di lavoro e previamente comunicati almeno 6 giorni prima, avendo cura di riaccompagnarli a casa della madre dopo cena. Nel fine settimana di spettanza della madre, il padre avrà la facoltà di pernottare con i figli in uno dei giorni pattuiti avendo cura di accompagnarli a scuola il giorno seguente, o a casa della madre entro le ore 9 del mattino;
qualora per esigenze di lavoro il padre non potesse tenere con sé i figli nel finesettimana spettantegli, potrà recuperare i pernotti accordandosi con la madre sulle date;
Precisano le parti che quando il Sig. terrà i bambini nel fine settimana, sarà sua CP_1
cura attivarsi affinchè i figli possano svolgere le attività didattiche assegnate per casa, seguirli nello svolgimento delle stesse e assicurarsi che si applichino nello studio con regolarità.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli nonché nel rispetto delle volontà dei minori.
E) Per quanto concerne le festività natalizie si determina sin da ora il principio di alternanza,
in modo da garantire che ogni genitore trascorra con i figli la cena del 24 o il pranzo del 25
dicembre, così come la cena del 31 dicembre o il pranzo dell'1 gennaio;
AN NO e l'epifania, con pernottamento. Durante le vacanze natalizie, inoltre, i minori trascorreranno tre giorni consecutivi con il padre che provvederà a comunicarli alla madre possibilmente entro il 20 dicembre di ciascun anno.
Pag. 4 a 7 Allo stesso modo, per quanto riguarda le festività pasquali le parti concordano che i minori trascorreranno, alternativamente, la Pasqua con la mamma e la pasquetta con il padre, salvo diversi accordi. In riferimento ai compleanni dei minori i genitori prenderanno accordi per fare in modo che almeno per il pranzo o per la cena stiano in via esclusiva con uno di loro, qualora possibile, in base alle esigenze dei minori e dei genitori. Durante il periodo estivo (da giugno a settembre compresi), oltre ai giorni ordinariamente previsti, il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni: 7 giorni consecutivi avendo cura di informare la madre con almeno 20 giorni di preavviso;
8 giorni diluiti nei restanti mesi estivi ma non consecutivi, nel limite di massimo 3
notti per volta, pattuite con la madre con congruo preavviso;
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli.
F) Il Sig. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per CP_1
il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 350,00 (euro trecentocinquanta), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale dedicato ai minori, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese solare.
G) la Sig.ra avrà diritto a percepire integralmente l'assegno unico Parte_1
universale per ciascun figlio;
H) le parti si impegnano a partecipare al 50% (cinquanta per cento) ciascuno delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, previamente concordate;
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Pag. 5 a 7 Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche,
farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche,
fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
Scolastiche: corredo d'inizio anno scolastico, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar,
macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
Sempre le parti dichiarano che le spese di custodia dei minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per loro impegni lavorativi, verranno direttamente sopportate dal genitore che vi ricorra senza diritto al rimborso, neppure in parte, nei confronti dell'altro genitore.
I) Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Controparte_1
nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
L) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
M) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Pt_1
e .
[...] Controparte_1
Pag. 6 a 7 Gli accordi intervenuti tra e devono essere Parte_1 Controparte_1
omologati non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 15.12.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 7 a 7