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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 20/02/2026, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2967/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
D'EA LI, RE
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16387/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - -- 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NA0189186 2025 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1752/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1-impugna l'atto AA84 TERRIT.
ACCERTAMENTO CATASTALE 2025NA0189186 Tributo: CATASTO Identificativi immobile: Catasto:
Fabbricati Comune: L245 - TORRE ANNUNZIATA Sezione: Foglio: 0015 Particella: 00724 Subalterno 3: -
La contestazione scaturisce da una denuncia di variazione per “cambio destinazione da C1 a B1”
(destinazione collettiva e pubblica, senza scopo di lucro, convitti, ricoveri per anziani), con cui il tecnico incaricato dalla contribuente proponeva per l'u.i.u. su descritta il seguente classamento: Comune di Torre
Annunziata fg. 15, p.lla 724, sub 3 – categoria B/1 – classe U – mc 900,00 - r.c. € 883,14, che l'Ufficio, in fase di accertamento Do.cfa, non ritenendo congrua la rendita catastale attribuita dalla parte all'immobile, rettificava il classamento nel seguente modo: Comune di Torre Annunziata fg. 15, p.lla 724, sub 3 - categoria A/10 – classe 1 – vani 8,5 - r.c. € 2.050,08
La ricorrente eccepisce: 1)ERRORE MATERIALE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE: solo richiamo della normativa in materia di catasto. Manca nell'accertamento ogni indicazione concreta sulla qualità e sullo stato edilizio dell'immobile e dei luoghi circostanti il fabbricato;
non risultano in alcun modo precisati i caratteri (costruttivi, edilizi) dello stesso fabbricato;
sopralluogo eseguito in data 07/02/2025 in assenza di contraddittorio. 2) ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO IMPUGNATO (NORME VIOLATE: ARTICOLI 6-BIS E 7
DELLA LEGGE 212/2000 (STATUTO DEL CONTRIBUENTE -ARTICOLO 61 D.P.R. 1142/1949- ART. 1
DEL D.M. 701/1994).
Controdeduce l'Ufficio asserendo che il: SOPRALLUOGO DEL 07/02/2025 è stato effettuato con
VERIFICA ESTERNA PER MANCANZA DELLA DITTA, avendo INVIATA COMUNICAZIONE PER
MEZZO PEC AL TECNICO CON PROT. 18915/25 RICEVUTA IL 29/01/2025.
Nel merito l'Ufficio fa presente che TRATTASI DI PORZIONE DI FABBRICATO UBICATO AL PIANO
TERRA cui SI ASSEGNAVA UN CLASSAMENTO CAUTELATIVO con RETTIFICA LA CONSISTENZA. ”.
Per ciò che riguarda l'assenza di sopralluogo di rito, fa presente che la disposizione normativa vigente si rifà in modo coerente all'art. 11, comma 1 del D.L. 14/03/1988 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12/05/1988 n. 154, che stabilisce la possibilità che i classamenti delle unità immobiliari dichiarate possano essere effettuati “senza sopralluogo” e “con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche”. Per la precisione evidenzia l'Ufficio che ha effettuato il sopralluogo in data 07/02/2025 solo esternamente in quanto anche se inviata la comunicazione di accesso all'immobile tramite Pec, la parte non si è presentata in loco, di conseguenza è stato attribuito un classamento cautelativo non potendo verificare la destinazione dell'unità immobiliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza formulata dalla ricorrente, riportata nel D.M.
701/1994, atteso che secondo la consolidata Giurisprudenza di Cassazione il termine riportato in tale
Decreto è ordinatorio e non perentorio e, comunque, si tratta di un termine fissato da un regolamento, ove invece nessuna norma di rango primario detta un termine per l'attività di accertamento catastale.
E', invece, fondata l'eccezione relativa al mancato sopralluogo. Infatti, la tesi esposta dall'Ufficio secondo cui il classamento può essere eseguito - grazie alla perizia del tecnico catastale in base alla dichiarazione di parte, alla planimetria, agli atti, ai dati e a tutta la documentazione a disposizione, senza necessità di visitare l'unità immobiliare, salva la facoltà per l'Ufficio (e non l'obbligo quindi) di procedere a successive verifiche sopralluogo – confligge con il tentativo di effettuare il sopralluogo, il che dimostra che, nel caso concreto, in presenza del cambio di destinazione e delle peculiari caratteristiche abitative e ubicative dell'immobile - il sopralluogo era necessario, al fine di instaurare il contraddittorio con il contribuente, previsto dallo Statuto del Contribuente. Il tentativo di sopralluogo non andò a buon fine, a causa della notificazione della comunicazione a ½ PEC con cui l'Ufficio fissava la data del sopralluogo, non alla contribuente, ma al tecnico incaricato di presentare il DO.CFA, non incaricato della difesa tributaria;
la cui documentazione, peraltro, non è stata esibita.
Nel merito, nell'avviso di accertamento manca il raffronto con unità similari;
mentre l'edificazione dell'intero complesso in cui è essa inserita è antecedente all'entrata in vigore del vincolo paesaggistico ambientale su tutto il territorio comunale di cui alla ex L. 1497/39(con D.M. aprile 1963) e come già anticipato risulta databile, dagli archivi storici e testimoniali, nel periodo compreso tra il 1952 ed il 1961. In definitiva, il complesso è stato realizzato al di fuori del centro abitato, cosi come definito dalla L.1150/42.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
D'EA LI, RE
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16387/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - -- 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. NA0189186 2025 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1752/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1-impugna l'atto AA84 TERRIT.
ACCERTAMENTO CATASTALE 2025NA0189186 Tributo: CATASTO Identificativi immobile: Catasto:
Fabbricati Comune: L245 - TORRE ANNUNZIATA Sezione: Foglio: 0015 Particella: 00724 Subalterno 3: -
La contestazione scaturisce da una denuncia di variazione per “cambio destinazione da C1 a B1”
(destinazione collettiva e pubblica, senza scopo di lucro, convitti, ricoveri per anziani), con cui il tecnico incaricato dalla contribuente proponeva per l'u.i.u. su descritta il seguente classamento: Comune di Torre
Annunziata fg. 15, p.lla 724, sub 3 – categoria B/1 – classe U – mc 900,00 - r.c. € 883,14, che l'Ufficio, in fase di accertamento Do.cfa, non ritenendo congrua la rendita catastale attribuita dalla parte all'immobile, rettificava il classamento nel seguente modo: Comune di Torre Annunziata fg. 15, p.lla 724, sub 3 - categoria A/10 – classe 1 – vani 8,5 - r.c. € 2.050,08
La ricorrente eccepisce: 1)ERRORE MATERIALE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE: solo richiamo della normativa in materia di catasto. Manca nell'accertamento ogni indicazione concreta sulla qualità e sullo stato edilizio dell'immobile e dei luoghi circostanti il fabbricato;
non risultano in alcun modo precisati i caratteri (costruttivi, edilizi) dello stesso fabbricato;
sopralluogo eseguito in data 07/02/2025 in assenza di contraddittorio. 2) ILLEGITTIMITA' DELL'ATTO IMPUGNATO (NORME VIOLATE: ARTICOLI 6-BIS E 7
DELLA LEGGE 212/2000 (STATUTO DEL CONTRIBUENTE -ARTICOLO 61 D.P.R. 1142/1949- ART. 1
DEL D.M. 701/1994).
Controdeduce l'Ufficio asserendo che il: SOPRALLUOGO DEL 07/02/2025 è stato effettuato con
VERIFICA ESTERNA PER MANCANZA DELLA DITTA, avendo INVIATA COMUNICAZIONE PER
MEZZO PEC AL TECNICO CON PROT. 18915/25 RICEVUTA IL 29/01/2025.
Nel merito l'Ufficio fa presente che TRATTASI DI PORZIONE DI FABBRICATO UBICATO AL PIANO
TERRA cui SI ASSEGNAVA UN CLASSAMENTO CAUTELATIVO con RETTIFICA LA CONSISTENZA. ”.
Per ciò che riguarda l'assenza di sopralluogo di rito, fa presente che la disposizione normativa vigente si rifà in modo coerente all'art. 11, comma 1 del D.L. 14/03/1988 n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12/05/1988 n. 154, che stabilisce la possibilità che i classamenti delle unità immobiliari dichiarate possano essere effettuati “senza sopralluogo” e “con riferimento ad unità già censite aventi analoghe caratteristiche”. Per la precisione evidenzia l'Ufficio che ha effettuato il sopralluogo in data 07/02/2025 solo esternamente in quanto anche se inviata la comunicazione di accesso all'immobile tramite Pec, la parte non si è presentata in loco, di conseguenza è stato attribuito un classamento cautelativo non potendo verificare la destinazione dell'unità immobiliare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di decadenza formulata dalla ricorrente, riportata nel D.M.
701/1994, atteso che secondo la consolidata Giurisprudenza di Cassazione il termine riportato in tale
Decreto è ordinatorio e non perentorio e, comunque, si tratta di un termine fissato da un regolamento, ove invece nessuna norma di rango primario detta un termine per l'attività di accertamento catastale.
E', invece, fondata l'eccezione relativa al mancato sopralluogo. Infatti, la tesi esposta dall'Ufficio secondo cui il classamento può essere eseguito - grazie alla perizia del tecnico catastale in base alla dichiarazione di parte, alla planimetria, agli atti, ai dati e a tutta la documentazione a disposizione, senza necessità di visitare l'unità immobiliare, salva la facoltà per l'Ufficio (e non l'obbligo quindi) di procedere a successive verifiche sopralluogo – confligge con il tentativo di effettuare il sopralluogo, il che dimostra che, nel caso concreto, in presenza del cambio di destinazione e delle peculiari caratteristiche abitative e ubicative dell'immobile - il sopralluogo era necessario, al fine di instaurare il contraddittorio con il contribuente, previsto dallo Statuto del Contribuente. Il tentativo di sopralluogo non andò a buon fine, a causa della notificazione della comunicazione a ½ PEC con cui l'Ufficio fissava la data del sopralluogo, non alla contribuente, ma al tecnico incaricato di presentare il DO.CFA, non incaricato della difesa tributaria;
la cui documentazione, peraltro, non è stata esibita.
Nel merito, nell'avviso di accertamento manca il raffronto con unità similari;
mentre l'edificazione dell'intero complesso in cui è essa inserita è antecedente all'entrata in vigore del vincolo paesaggistico ambientale su tutto il territorio comunale di cui alla ex L. 1497/39(con D.M. aprile 1963) e come già anticipato risulta databile, dagli archivi storici e testimoniali, nel periodo compreso tra il 1952 ed il 1961. In definitiva, il complesso è stato realizzato al di fuori del centro abitato, cosi come definito dalla L.1150/42.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.