Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 20/02/2026, n. 2967
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancato sopralluogo e vizio di motivazione

    La Corte ritiene fondata l'eccezione relativa al mancato sopralluogo. Nonostante l'Ufficio avesse tentato di effettuarlo, la comunicazione era stata inviata al tecnico incaricato e non alla contribuente. La Corte rileva che, date le particolari caratteristiche dell'immobile e il cambio di destinazione, il sopralluogo era necessario per instaurare il contraddittorio. Inoltre, nell'avviso di accertamento manca il raffronto con unità similari.

  • Rigettato
    Eccezione di decadenza

    L'eccezione di decadenza viene rigettata in quanto il termine previsto dal D.M. 701/1994 è considerato ordinatorio e non perentorio dalla giurisprudenza di Cassazione, e nessuna norma di rango primario fissa un termine per l'attività di accertamento catastale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 20/02/2026, n. 2967
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2967
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo