Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 414/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Dott. Luciano Pietro Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Sonvico;
Parte_1 CodiceFiscale_1
-attrice opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Carrara;
-convenuta opposta-
Conclusioni:
Per gli attori:
“«In via pregiudiziale di rito: accertata e dichiarata la carenza di titolarità del diritto fatto valere in giudizio in capo a in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 dichiarare il difetto di legittimazione attiva della medesima Società;
- Nel merito (quale eccezione processuale): accertata e dichiarato che tra la data di notifica del titolo esecutivo (27 settembre 2011) e la data di notificazione dell'atto di precetto in rinnovazione qui opposto (10 dicembre 2021/21 gennaio 2022) è decorso il termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere. Con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto di precetto in rinnovazione notificato. Sulle spese
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%».
***
Per la convenuta:
“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, premessa ogni più opportuna declaratoria respingere l'avversaria opposizione in quanto infondata.”
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1
1. ha proposto opposizione ex art. 615, co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto “in Parte_1 rinnovazione” notificato da con il quale le veniva intimato il pagamento dell'importo Controparte_1
complessivo pari ad euro 62.308,83 euro, in forza del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo n. 523/2011 del 22.08.2011, con il quale il Tribunale di Sondrio aveva ingiunto all'odierna attrice di pagare la somma di euro 39.106,78, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a favore di
Controparte_2
Con la presente opposizione, l'opponente ha lamentato: - il difetto di legittimazione attiva in capo a non essendovi prova dell'asserita cessione del credito effettuata da Controparte_1 [...]
e, quindi, della titolarità del credito in capo alla cessionaria che ne ha intimato il Controparte_2
pagamento a mezzo del precetto opposto;
- la prescrizione del diritto a mente dell'art. 2953 c.c.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto i motivi di opposizione Controparte_1
proposti dalla debitrice e domandando il rigetto della domanda.
Con provvedimento del 01.06.2022 sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., ratione temporis applicabile, e con provvedimento reso all'udienza del 8.03.2023, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 25.09.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Entrambe le parti hanno precisato le conclusioni come supra riportate e con provvedimento del 23.10.2024, il Giudice designato ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione alla scadenza dell'ultimo termine.
2. L'opposizione è fondata e merita di essere accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
Occorre esaminare preliminarmente il motivo di opposizione all'esecuzione a mezzo del quale l'attrice ha lamentato il difetto di “legittimazione attiva” in capo a non essendovi Controparte_1
prova della cessione in suo favore del credito originariamente vantato da Controparte_3
invece, ha dedotto che , in data 1° giugno 2021, le
[...] Controparte_2
aveva ceduto pro soluto i “propri crediti” a sofferenza” sorti nel periodo tra il 1989 ed il 2019 alla società , odierna convenuta, come risulta dall'avviso di cessione ai sensi della L. 130/99 CP_1
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2020”, tra i quali sarebbe ricompreso il credito vantato nei confronti della odierna attrice.
Tanto premesso, è noto che l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, applicabile alle cessioni di crediti posti in essere ai sensi della legge n. 130/1999, giusto il disposto dell'art.
4. co. 1, consente “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco” dettando una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto. Tale disciplina speciale si giustifica principalmente in ragione del peculiare oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di
2 beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive.
Per questi motivi
la disposizione prevede che la cessione possa essere resa nota con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale.
Ciò non toglie che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, abbia l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (in questi termini Cass. 22/02/2022, n. 5857 e Cass. 05/11/2020, n. 24798). Sul tema si è più volte pronunciata la Suprema Corte, ribadendo il principio in forza del quale in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, a condizione però che gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cfr. ex plurimis da ultimo Cass. Ord. n. 10860/2024, Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023, nonché
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che la creditrice opposta si è limitata a produrre l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Parte seconda n. 68 del 11.06.2020, nel quale si dà atto che “nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi Controparte_1
della Legge 130 relativa a crediti ceduti da (…) in forza di un Controparte_4
contratto di cessione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data
1° giugno 2020, ha acquistato pro soluto dalla Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro eventualmente dovuto) della
Cedente derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) nel periodo compreso tra il 1995 e il 2019 e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n. 139/1991”.
La creditrice opposta, nondimeno, pure a fronte della puntuale contestazione dell'opponente, non ha neppure indicato i dati o gli elementi in forza dei quali sarebbe possibile evincere che il credito originariamente vantato dalla sarebbe ricompreso nelle categorie di Controparte_2
rapporti oggetto della richiamata cessione di crediti in blocco. Nel presente giudizio, invero, neppure
è stato identificato in modo sufficientemente specifico il rapporto intercorso tra l'attrice e la banca in forza del quale era stato ottenuto il decreto ingiuntivo posto a fondamento della minacciata azione
3 esecutiva. L'opposta, infatti, si è limitata a dedurre che tale credito deriverebbe dal “prestito n.
1049512 di originari € 40.000,00”, senza neppure indicare la data di sottoscrizione del contratto e/o di insorgenza del credito, pur essendo un dato rilevante, costituendo uno degli elementi che accomuna le categorie dei rapporti asseritamente ceduti nell'ambito della cessione in blocco (si segnala, peraltro, che nella copia del ricorso e del decreto ingiuntivo, prodotti sub doc. 8, mancano le prime pagine del ricorso, ove, si può presumere, sarebbero stati indicati i riferimenti del rapporto intercorso con la banca). Nessuna prova, inoltre, è stata offerta in merito alla classificazione “a sofferenza” del debitore. In altri termini, non vi è alcuna prova che il credito oggetto di contestazione sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle caratteristiche dei rapporti ceduti indicati nella notizia di cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. A tal fine, peraltro, il documento prodotto dalla convenuta (sub. doc. 4) contenente l'elenco dei rapporti che sarebbero stati ceduti da risulta privo di alcuna valenza probatoria. L'opposta, infatti, si è Controparte_2
limitata apoditticamente a sostenere che si tratterebbe dell'elenco dei crediti ceduti in blocco a suo favore e che il credito vantato dalla sig.ra sarebbe identificato con il codice NDG Pt_1
000001029080, codice rapporto 00000SF01038901, relativo a “finanziamenti diversi”. Invero, la convenuta non ha neppure indicato come e da dove ha ricavato tale elenco e come questo sia riferibile ai rapporti ceduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco effettuata a favore di CP_1
né peraltro vi è prova che il rapporto intercorso tra la banca asserita cedente e l'odierna attrice
[...]
fosse identificabile mediante i codici soprariportati. A tal fine, peraltro, risulta insufficiente il doc. n.
6 prodotto dalla convenuta, che pare riportare alcuni dati estratti da un database utilizzato per la gestione della pratica di recupero del credito, senza alcun riferimento certo in merito alla provenienza del documento. Significativa, invece, al fine di avvalorare l'eccezione dell'opponente, appare la circostanza che si sia rifiutata di rilasciare una dichiarazione scritta CP_2 Controparte_2
attestante l'avvenuta cessione del credito a favore di come riconosciuto dalla stessa Controparte_1
convenuta (cfr. memoria ex art. 183 sesto co. n. 2 c.p.c. e doc. 7), non potendo a ciò chiaramente supplire un ordine del giudice. All'udienza fissata per l'esame e l'ammissione dei mezzi di prova, inoltre, la convenuta non ha domandato l'ammissione della prova orale dedotta nella propria seconda memoria istruttoria e la richiesta istruttoria non è stata reiterata neppure in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi intendere pertanto tacitamente rinunciata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la convenuta opposta, sulla quale, come ricordato, gravava il relativo onere probatorio, non ha provato di essere titolare del credito derivante dal titolo esecutivo azionato nei confronti di e, quindi, la propria legittimazione a Parte_1
promuove l'azione esecutiva. In accoglimento dell'opposizione proposta, pertanto, deve dichiararsi che non ha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
4 Nell'accoglimento dell'opposizione a precetto in forza dei motivi esposti, restano, quindi, assorbite le questioni relative alla prescrizione del diritto ex art. 2953 c.c., oggetto dell'ulteriore motivo di opposizione proposto dall'attrice, peraltro, dalla stessa rinunciato in sede di comparsa conclusionale.
Le spese processuali seguono la soccombenza in capo alla convenuta e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia, determinato in forza del credito oggetto del precetto (pari a 62.308,83 euro), applicati i parametri minimi per lo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della causa, ad esclusione della fase istruttoria, in quanto non tenutasi e poiché l'attrice non ha depositato alcuna memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- accoglie l'opposizione a precetto proposta da parte attrice limitatamente al primo motivo di opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha diritto di agire in via esecutiva nei Controparte_1
confronti di;
Parte_1
-condanna la convenuta a rifondere alla parte attrice le spese processuali che liquida in euro 759 per anticipazioni, euro 4.217,00 per compensi delle prestazioni professionali forensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A. se e per quanto dovuti, da distrarsi in favore del procuratore avv. Stefano Sonvico, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Como, il 21.02.2025
Il Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò
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