CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
16/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, RE
BASCUCCI SANTE, Giudice
in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 439/2022 depositato il 07/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 313/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 16/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202000701232081809855707 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria provinciale di ON, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso avanzato da Resistente_1 spa avverso l' avviso di accertamento TARI anno 2015 n. 202000701232081809855707.
Eccepiva la ricorrente l'errato calcolo delle superfici soggette a tassazione, dovendosi applicare retroattivamente, ai fini della individuazione della superficie tassabile, la denuncia di variazione del 2016 e del 2017.
Per quanto di interesse, si legge nella sentenza gravata:
La questione in esame (relativa ad altra annualità) è già stata esaminata da questa Commissione e decisa con esito favorevole per il contribuente. La sentenza emessa viene condivisa da questo Collegio, in quanto conforme a principi di diritto affermati in diverse decisioni della Suprema Corte, richiamati nella citata pronuncia (CTP AN 57/2021). Il regolamento TARES del Comune prevede che "le variazioni in diminuzione della tassazione decorrono dalla data di presentazione della domanda di variazione, salvo i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione" (regolamento TARES art. 13 comma 4). In virtù di quanto consentito dalla norma regolamentare il ricorrente intende retroagire gli effetti della domanda di variazione delle superfici all'anno precedente (2015) rispetto a quello di presentazione (2016-217). La comunicazione all'ente impositore delle variazioni delle aree tassabili è stata effettuata nell'anno 2016 e 2017, sulla scorta dei dati contenuti nei contratti di locazione immobiliari, aventi data certa per essere stati regolarmente registrati e pertanto hanno efficacia probatoria per integrare quella “idonea documentazione” richiesta dal Regolamento. Nei contratti di locazione sono indicati i mq., distinti per aree scoperte, negozi ed uffici e sono allegate anche le planimetrie. Di tal maniera l'ente impositore è stato messo nella condizione di verificare la correttezza dei dati forniti e di formulare le proprie eccezioni, mentre invece si è limitato a sostenere che i dati corretti abbiano effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, originaria, integrativa o di variazione, ex art. 46 del regolamento comunale IUC. E' principio in più occasioni affermato dalla Suprema Corte che la dichiarazione fiscale del contribuente siccome dichiarazione di scienza, se affetta da errore è emendabile, ritrattabile e può essere rettificata con onere a carico del contribuente di dimostrare la correttezza della modifica proposta e fermo restando il potere dell'Amm.ne in ordine ai valori rettificati (Cass.18405/21) Il principio è applicabile anche alla Tares, stante la sua natura tributaria, per cui la dichiarazione resa in materia dal ricorrente è ritrattabile anche in sede giudiziaria. Ove la modifica sia avvenuta prima della notificazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta l'A.
F. è tenuta a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l'esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, mentre, se la modifica ha luogo dopo la notifica dell'avviso, pur non potendo considerarsi precluso l'esercizio della facoltà di correzione, occorre precisare che, in applicazione delle regole generali sulla distribuzione dell'onere probatorio stabilite dall'art. 2697 C.C., spetta al contribuente che "ritratta" la propria dichiarazione provare il fatto impedivo della obbligazione tributaria (Cass. 28.12.2016, n. 27127;
Cass. 21.12.2016, n. 26550; Cass. 9.03.2018, n. 5728). In specie il ricorrente già in sede amministrativa ha prodotto i contratti di locazione, dimostrando la correttezza della modifica proposta, ora ribadita in sede contenziosa e non efficacemente contrastata dall'ente impositore, se non per quanto riguarda la retroattività dei dati emendati. La sentenza è stata impugnata da ON EN prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva. Si è costituita la società contribuente, contestando in fatto ed in diritto il gravame
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col gravame la parte appellante torna ad affermare la correttezza del calcolo del tributo;
ricorda che l'avviso di accertamento TARES anno 2013, si fonda sulle denunce di iscrizione presentate dalla stessa
Resistente_1 spa presentate in data 1999 (per Indirizzo_1) e in data 2012 (per Indirizzo_2 ), e sono relative a locali ed aree scoperte operative, occupate dalla società appellata in virtù di contratti di locazioni;
le aree interessate sono Indirizzo_1: 3186 mq di magazzino e 2400 mq aree scoperte operative, Indirizzo_1 sn: 1000 mq di aree operative, Indirizzo_2: mq 700 + 1500 magazzino;
osserva che le denunce di variazione presentate in data 09.05.2016, e in data 21.02.2017 hanno comportato il ricalcolo della superfici tassabili successivamente alla loro presentazione, e quindi dal 1.1.2016, secondo quanto previsto da regolamento comunale tares;
argomenta l'erroneità della pronuncia che ha ritenuto dimostrata la precedente data di effettiva variazione grazie ai contratti di locazione registrati, atteso che da detti contratti non si evincono le superfici occupate;
aggiunge che nel contratto stipulato tra la società e Nominativo_1 sono dichiarate metrature discordanti con quanto indicato nella denuncia di variazione presentata in data
09.05.2016 atteso che a fronte dei 2390 mq di corte distinta al catasto al foglio 96 part. 126, la società appellata ha dichiarato 650 mq di area scoperta, sicchè dalla lettura del contratto di locazione non è chiara la superficie di area scoperta operativa e quindi tassabile;
ricorda che le aree scoperte adibite a parcheggio vanno considerate nel calcolo della tares.
Col secondo motivo di gravame si torna ad affermare che le riduzioni di superficie hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di variazione.
L'appello è fondato.
Il presupposto impositivo della tassa per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è costituito dall'occupazione o dalla detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (art. 62, comma 1, del
D.Lgs. n. 507 del 1993). Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base a documentazione idonea (art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 cit.). L'art. 62, quindi, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentatone" (art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507 del 1993 cit.). Le esclusioni non sono, pertanto, automatiche, giacché a tenore della norma su indicata, la presunzione iuris tantum di produttività è superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area e le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente documentate e riscontrate (cfr. Cass. 19459/03,19173/04; di recente cfr. Cass. n. 13733/2023, che richiama Cass. n. 31460/2019; Cass. n. 14718/23, Cass. n. 16265/2024 e Cass. 19631/2024); infatti
è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (cfr., tra le tante, Cass. n.
30505/2024, che richiama Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130). In tema di TARES, la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative;
l'operatività consiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un'ulteriore estensione dell'attività svolta;
ad esempio va affermata la tassabilità dell'area scoperta adiacente ad un immobile ad uso commerciale destinata alla sosta dei veicoli dei clienti, in quanto frequentata da persone e quindi produttiva di rifiuti.
Quanto alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato, oltre all'obbligo di denuncia, un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale. (Sez. 5, n. 21250 del 13/09/2017, Rv.
645459 - 01; n. 21011 del 22/07/2021, Rv. 662045 - 02).
Osserva questa Corte regionale che, nel caso di specie, non costituiscono elementi di prova sufficiente i contratti di locazione degli immobili condotti dalla società contribuente;
in essi infatti sono ricomprese aree scoperte, ma non vengono indicate quelle operative, che pure esistono essendo state indicate dalla società contribuente sia nella prima denuncia che nelle denunce in variazione.
In particolare:
- il contratto di locazione relativo al locale di Indirizzo_2 di circa mq. 1000, con destinazione d'uso commerciale, comprende tettorie esterne di circa mq. 300 in un'area di circa mq 5000 destinazione stoccaggio merci·e parcheggio;
nella denuncia in variazione si indica area scoperta operativa di mq 1500;
- il contratto di locazione relativo all'immobile di Indirizzo_1 non riporta metrature dei locali e delle aree scoperte, facendo riferimento ad una piantina catastale allegata che non riporta i detti dati;
nella denuncia originaria le aree scoperte operative venivano indicate in mq 2.400;
- il contratto di locazione relativo all'immobile di Indirizzo_1 snc riporta, oltre ai locali, una corte di mq. 2390, ha allegata una piantina ove si definisce un'area scoperta produttiva di mq 650, parcheggi per mq
225 e un'area di manovra non quantificata nella metratura;
nella denuncia originaria si indicavano aree scoperte operative per mq 1000; nella denuncia in variazione si indica area scoperta tassabile mq 650.
Ricorda infatti questa Corte territoriale che le aree adibite a parcheggio e spazi di manovra annesse a locali commerciali parimenti devono essere considerate operative in quanto strumentali all'attività commerciale della società (cfr. Cass. n. 19551/2024 che afferma la tassabilità, ai fini TARSU - TARES - TARI, delle aree adibite a parcheggio gratuito della clientela ed a spazio di movimentazione dei veicoli operanti il carico- scarico delle merci).
E' quindi impossibile, a prescindere dalla denuncia del contribuente, ricavare quanta parte delle aree scoperte siano operative e quindi tassabili, in quanto il materiale probatorio offerto dalla società non è sufficiente a fornire la prova della misura quantitativa delle superfici interessate dall'esclusione per essere meramente aree scoperte pertinenziali;
ad esempio, nella descrizione dell'immobile di Indirizzo_2 non si comprende se l'area destinata a stoccaggio merci parcheggio sia solo quella delle tettoie esterne, o se tutta l'area di mq 5000 abbia tale destinazione.
La denuncia di variazione non può quindi essere fatta decorrere retroattivamente, non essendo stati forniti elementi di prova sufficienti a dimostrare le ipotesi “la data di effettiva variazione"
L'appello va quindi accolto e in riforma della sentenza gravata, va rigettato il ricorso della società contribuente con conferma dell'avviso impugnato. La condanna alle spese di lite del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata rigetta il ricorso di Resistente_1 spa;
condanna Resistente_1 spa al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore di Ricorrente_1 srl, che si liquidano quanto al primo grado in €. 4585,00 per compensi, quanto al secondo grado in €.
5.592,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
ON lì 16.12.2024
Il Giudice rel.
Dott NA NF
IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Maria Fantini
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
16/12/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, RE
BASCUCCI SANTE, Giudice
in data 16/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 439/2022 depositato il 07/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 313/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 16/05/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202000701232081809855707 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria provinciale di ON, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso avanzato da Resistente_1 spa avverso l' avviso di accertamento TARI anno 2015 n. 202000701232081809855707.
Eccepiva la ricorrente l'errato calcolo delle superfici soggette a tassazione, dovendosi applicare retroattivamente, ai fini della individuazione della superficie tassabile, la denuncia di variazione del 2016 e del 2017.
Per quanto di interesse, si legge nella sentenza gravata:
La questione in esame (relativa ad altra annualità) è già stata esaminata da questa Commissione e decisa con esito favorevole per il contribuente. La sentenza emessa viene condivisa da questo Collegio, in quanto conforme a principi di diritto affermati in diverse decisioni della Suprema Corte, richiamati nella citata pronuncia (CTP AN 57/2021). Il regolamento TARES del Comune prevede che "le variazioni in diminuzione della tassazione decorrono dalla data di presentazione della domanda di variazione, salvo i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione" (regolamento TARES art. 13 comma 4). In virtù di quanto consentito dalla norma regolamentare il ricorrente intende retroagire gli effetti della domanda di variazione delle superfici all'anno precedente (2015) rispetto a quello di presentazione (2016-217). La comunicazione all'ente impositore delle variazioni delle aree tassabili è stata effettuata nell'anno 2016 e 2017, sulla scorta dei dati contenuti nei contratti di locazione immobiliari, aventi data certa per essere stati regolarmente registrati e pertanto hanno efficacia probatoria per integrare quella “idonea documentazione” richiesta dal Regolamento. Nei contratti di locazione sono indicati i mq., distinti per aree scoperte, negozi ed uffici e sono allegate anche le planimetrie. Di tal maniera l'ente impositore è stato messo nella condizione di verificare la correttezza dei dati forniti e di formulare le proprie eccezioni, mentre invece si è limitato a sostenere che i dati corretti abbiano effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, originaria, integrativa o di variazione, ex art. 46 del regolamento comunale IUC. E' principio in più occasioni affermato dalla Suprema Corte che la dichiarazione fiscale del contribuente siccome dichiarazione di scienza, se affetta da errore è emendabile, ritrattabile e può essere rettificata con onere a carico del contribuente di dimostrare la correttezza della modifica proposta e fermo restando il potere dell'Amm.ne in ordine ai valori rettificati (Cass.18405/21) Il principio è applicabile anche alla Tares, stante la sua natura tributaria, per cui la dichiarazione resa in materia dal ricorrente è ritrattabile anche in sede giudiziaria. Ove la modifica sia avvenuta prima della notificazione dell'avviso di liquidazione della maggiore imposta l'A.
F. è tenuta a rispettare le risultanze della correzione, fermo restando l'esercizio dei suoi poteri in ordine ai valori emendati, mentre, se la modifica ha luogo dopo la notifica dell'avviso, pur non potendo considerarsi precluso l'esercizio della facoltà di correzione, occorre precisare che, in applicazione delle regole generali sulla distribuzione dell'onere probatorio stabilite dall'art. 2697 C.C., spetta al contribuente che "ritratta" la propria dichiarazione provare il fatto impedivo della obbligazione tributaria (Cass. 28.12.2016, n. 27127;
Cass. 21.12.2016, n. 26550; Cass. 9.03.2018, n. 5728). In specie il ricorrente già in sede amministrativa ha prodotto i contratti di locazione, dimostrando la correttezza della modifica proposta, ora ribadita in sede contenziosa e non efficacemente contrastata dall'ente impositore, se non per quanto riguarda la retroattività dei dati emendati. La sentenza è stata impugnata da ON EN prospettando i motivi di doglianza riportati in parte motiva. Si è costituita la società contribuente, contestando in fatto ed in diritto il gravame
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col gravame la parte appellante torna ad affermare la correttezza del calcolo del tributo;
ricorda che l'avviso di accertamento TARES anno 2013, si fonda sulle denunce di iscrizione presentate dalla stessa
Resistente_1 spa presentate in data 1999 (per Indirizzo_1) e in data 2012 (per Indirizzo_2 ), e sono relative a locali ed aree scoperte operative, occupate dalla società appellata in virtù di contratti di locazioni;
le aree interessate sono Indirizzo_1: 3186 mq di magazzino e 2400 mq aree scoperte operative, Indirizzo_1 sn: 1000 mq di aree operative, Indirizzo_2: mq 700 + 1500 magazzino;
osserva che le denunce di variazione presentate in data 09.05.2016, e in data 21.02.2017 hanno comportato il ricalcolo della superfici tassabili successivamente alla loro presentazione, e quindi dal 1.1.2016, secondo quanto previsto da regolamento comunale tares;
argomenta l'erroneità della pronuncia che ha ritenuto dimostrata la precedente data di effettiva variazione grazie ai contratti di locazione registrati, atteso che da detti contratti non si evincono le superfici occupate;
aggiunge che nel contratto stipulato tra la società e Nominativo_1 sono dichiarate metrature discordanti con quanto indicato nella denuncia di variazione presentata in data
09.05.2016 atteso che a fronte dei 2390 mq di corte distinta al catasto al foglio 96 part. 126, la società appellata ha dichiarato 650 mq di area scoperta, sicchè dalla lettura del contratto di locazione non è chiara la superficie di area scoperta operativa e quindi tassabile;
ricorda che le aree scoperte adibite a parcheggio vanno considerate nel calcolo della tares.
Col secondo motivo di gravame si torna ad affermare che le riduzioni di superficie hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di variazione.
L'appello è fondato.
Il presupposto impositivo della tassa per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è costituito dall'occupazione o dalla detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (art. 62, comma 1, del
D.Lgs. n. 507 del 1993). Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base a documentazione idonea (art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 cit.). L'art. 62, quindi, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentatone" (art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507 del 1993 cit.). Le esclusioni non sono, pertanto, automatiche, giacché a tenore della norma su indicata, la presunzione iuris tantum di produttività è superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area e le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte dal contribuente o nella denuncia originaria o in quella in variazione, ed essere debitamente documentate e riscontrate (cfr. Cass. 19459/03,19173/04; di recente cfr. Cass. n. 13733/2023, che richiama Cass. n. 31460/2019; Cass. n. 14718/23, Cass. n. 16265/2024 e Cass. 19631/2024); infatti
è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (cfr., tra le tante, Cass. n.
30505/2024, che richiama Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130). In tema di TARES, la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative;
l'operatività consiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un'ulteriore estensione dell'attività svolta;
ad esempio va affermata la tassabilità dell'area scoperta adiacente ad un immobile ad uso commerciale destinata alla sosta dei veicoli dei clienti, in quanto frequentata da persone e quindi produttiva di rifiuti.
Quanto alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato, oltre all'obbligo di denuncia, un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale. (Sez. 5, n. 21250 del 13/09/2017, Rv.
645459 - 01; n. 21011 del 22/07/2021, Rv. 662045 - 02).
Osserva questa Corte regionale che, nel caso di specie, non costituiscono elementi di prova sufficiente i contratti di locazione degli immobili condotti dalla società contribuente;
in essi infatti sono ricomprese aree scoperte, ma non vengono indicate quelle operative, che pure esistono essendo state indicate dalla società contribuente sia nella prima denuncia che nelle denunce in variazione.
In particolare:
- il contratto di locazione relativo al locale di Indirizzo_2 di circa mq. 1000, con destinazione d'uso commerciale, comprende tettorie esterne di circa mq. 300 in un'area di circa mq 5000 destinazione stoccaggio merci·e parcheggio;
nella denuncia in variazione si indica area scoperta operativa di mq 1500;
- il contratto di locazione relativo all'immobile di Indirizzo_1 non riporta metrature dei locali e delle aree scoperte, facendo riferimento ad una piantina catastale allegata che non riporta i detti dati;
nella denuncia originaria le aree scoperte operative venivano indicate in mq 2.400;
- il contratto di locazione relativo all'immobile di Indirizzo_1 snc riporta, oltre ai locali, una corte di mq. 2390, ha allegata una piantina ove si definisce un'area scoperta produttiva di mq 650, parcheggi per mq
225 e un'area di manovra non quantificata nella metratura;
nella denuncia originaria si indicavano aree scoperte operative per mq 1000; nella denuncia in variazione si indica area scoperta tassabile mq 650.
Ricorda infatti questa Corte territoriale che le aree adibite a parcheggio e spazi di manovra annesse a locali commerciali parimenti devono essere considerate operative in quanto strumentali all'attività commerciale della società (cfr. Cass. n. 19551/2024 che afferma la tassabilità, ai fini TARSU - TARES - TARI, delle aree adibite a parcheggio gratuito della clientela ed a spazio di movimentazione dei veicoli operanti il carico- scarico delle merci).
E' quindi impossibile, a prescindere dalla denuncia del contribuente, ricavare quanta parte delle aree scoperte siano operative e quindi tassabili, in quanto il materiale probatorio offerto dalla società non è sufficiente a fornire la prova della misura quantitativa delle superfici interessate dall'esclusione per essere meramente aree scoperte pertinenziali;
ad esempio, nella descrizione dell'immobile di Indirizzo_2 non si comprende se l'area destinata a stoccaggio merci parcheggio sia solo quella delle tettoie esterne, o se tutta l'area di mq 5000 abbia tale destinazione.
La denuncia di variazione non può quindi essere fatta decorrere retroattivamente, non essendo stati forniti elementi di prova sufficienti a dimostrare le ipotesi “la data di effettiva variazione"
L'appello va quindi accolto e in riforma della sentenza gravata, va rigettato il ricorso della società contribuente con conferma dell'avviso impugnato. La condanna alle spese di lite del doppio grado segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata rigetta il ricorso di Resistente_1 spa;
condanna Resistente_1 spa al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore di Ricorrente_1 srl, che si liquidano quanto al primo grado in €. 4585,00 per compensi, quanto al secondo grado in €.
5.592,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge.
ON lì 16.12.2024
Il Giudice rel.
Dott NA NF
IL PRESIDENTE
Dott. Ugo Maria Fantini