Ordinanza cautelare 26 ottobre 2017
Sentenza 8 febbraio 2018
Sentenza 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/07/2022, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2022
N. 01197/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00738/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Ludovico Ariosto, 43;
contro
Comune Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AN Quinto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Porto Cesareo, in persona del Sindaco in carica, sull'istanza prot. n. 24285 del 22.12.2015, con cui il ricorrente ha richiesto il rilascio del titolo unico per la concessione demaniale per Spiaggia Libera con Servizi (SLS);
- ove occorra, anche del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Porto Cesareo, in persona del sindaco in carica, sulla diffida del 26.05.2017, con cui il ricorrente ha sollecitato l'avvio e la conclusione del procedimento con la formalizzazione di un provvedimento espresso;
per l'accertamento e la declaratoria
dell'obbligo del Comune di Porto Cesareo, in persona del Sindaco in carica, a provvedere sull'istanza prot. n. 24285 del 22.12.2015 e sulla successiva diffida del 26.05.2017;
nonché per la nomina di un Commissario ad acta
che, nell'ipotesi di perdurante inerzia dell'amministrazione comunale oltre il termine che Codesto On.le TAR vorrà assegnare, provveda all'adozione dei provvedimenti richiesti;
per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la concessione demaniale per Spiaggia Libera con Servizi (SLS).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ES NI il 6\10\2017 :
del provvedimento di diniego definitivo prot. n. 15882 del 03.08.2017, espresso sulla pratica demaniale n. 127, con cui il Comune di Porto Cesareo ha rigettato la richiesta di concessione demaniale prot. n. 24285 del 22.12.2015;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto ed, in particolare, ove occorra, della comunicazione delle ragioni ostative.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Porto Cesareo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2022 il dott. AN Pasca e uditi per le parti i difensori in collegamento da remoto come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Porto Cesareo sull’istanza prodotta dal ricorrente e volta a conseguire il rilascio di concessione demaniale per la realizzazione di spiaggia libera con servizi su tratto di litorale antistante l’immobile di proprietà di esso ricorrente in cui si esercita l’attività di bar e struttura ricettiva.
A supporto della domanda il ricorrente deduce violazione degli artt. 2 ss e dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione.
Successivamente alla proposizione del ricorso e dopo la notifica di formale diffida a provvedere, il Comune di Porto Cesareo, dopo rituale preavviso di diniego, ha adottato il provvedimento espresso di segno negativo.
Il ricorrente ha depositato quindi ricorso per motivi aggiunti, deducendo in particolare violazione artt. 3 ss L. 241/90 e art. 8 L.R. n. 17/2015; eccesso di potere per sviamento, illogicità e vizio di motivazione, instando altresì per la condanna del comune al risarcimento dei danni subiti e subendi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Porto Cesareo chiedendo la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
Con sentenza parziale di questo Tribunale – Sezione Prima n. 182/2018 è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale.
All’udienza del 23 giugno 2022, celebrata mediante collegamento da remoto, il ricorso per motivi aggiunti è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che sul ricorso per motivi aggiunti, oggetto della presente decisione, è sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente, come evidenziato dal suo procuratore costituito nella memoria difensiva dell’1.6.2022 e come altresì confermato da controparte nelle note depositate in segreteria.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ragioni equitative inducono a dichiarare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
AN Pasca, Presidente, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN Pasca |
IL SEGRETARIO