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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2492 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 24/11/2022,
DA cf: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) il 28/06/1977 rappresentata e difesa dall' avv. MARAZZI UGO, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PAGLIARI ELEONORA TERESA elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 17/10/2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome da nota depositata telematicamente il 14/10/2024; Parte_1
Per come da nota depositata telematicamente il 14/10/2024. Controparte_1
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 24/11/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile con in Crema, in data 4/06/2011, (trascritto presso Controparte_1
gli atti dello Stato civile del Comune di Crema, anno 2011, n. 16, parte I), unione dalla quale sono nati i figli (nata il [...]) e (nato il [...]), e di essersi separato dalla Per_1 Per_2
moglie con verbale di separazione consensuale del 20/07/2016, omologato con decreto del Tribunale di Cremona del 25/08/2016, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Il ricorrente chiedeva altresì l'affidamento in via condivisa dei figli minori, con collocamento prevalente degli stessi presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione della frequentazione materna meglio precisata in ricorso;
in via subordinata, nell'ipotesi di collocamento dei figli presso la madre, il ricorrente chiedeva di modificare il diritto di visita come meglio indicato in ricorso e porre a suo carico un onere di mantenimento nella misura non superiore a € 200 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
depositava memoria difensiva il 7/03/2023, aderendo alla richiesta di divorzio Controparte_1
del marito;
la resistente chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori,
l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione delle frequentazioni paterne come indicate in comparsa. In via riconvenzionale, domandava di porre a carico del padre un Controparte_1
assegno di mantenimento in favore dei figli pari a € 900 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie dei figli.
I coniugi comparivano dinanzi al Presidente alle udienze del 9/03/2023 e del 18/05/2023; esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, in via provvisoria, confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale, nominava il G.I. e fissava l'udienza di comparizione assegnando alle parti i termini per il deposito di memoria integrativa e comparsa di costituzione.
Il ricorrente depositava memoria integrativa in data 31/05/2023.
Con comparsa depositata il 14/06/2023 si costituiva in giudizio , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni già formulate nella memoria difensiva.
All'udienza del 25/09/2023, il Giudice istruttore disponeva rinvio su richiesta delle parti. Alla successiva udienza del 7/02/2024 il Giudice, sentite le parti, formulava proposta conciliativa;
su richiesta dei difensori disponeva rinvio in vista di una soluzione concordata.
Alla successiva udienza, sostituita con il deposito di note scritte, il Giudice assegnava i termini ex art. 183, co. VI c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice con ordinanza del 12/06/2024 rigettava le richieste di prova delle parti, ordinava il deposito di documentazione integrativa attestante le rispettive disponibilità economiche e disponeva l'ascolto della minore . Espletato l'adempimento Per_1 all'udienza del 18/09/2024, le parti precisavano le conclusioni come sopra indicato, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza.
Il Giudice rimetteva quindi la causa al Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/02/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
civile in Crema, in data 4/06/2011, (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Crema, anno 2011, n. 16, parte I).
Dall'unione sono nati i figli (nata il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 20/07/2016, omologato con decreto del Tribunale di Cremona del 25/08/2016.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, il ricorrente ha domandato, in via principale, l'affido condiviso dei figli, con collocamento degli stessi presso di sé, e, in via subordinata, il collocamento presso la madre e la regolamentazione della frequentazione paterna meglio precisata in ricorso. La resistente ha concluso per l'affido condiviso, con collocamento dei minori presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna meglio precisata in atti.
Illustrate le richieste delle parti, preme preliminarmente precisare che il materiale probatorio agli atti
è idoneo e sufficiente ad assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del presente giudizio e in particolare in ordine al percorso di crescita più tutelante per la prole. In specie, infatti, sono state raccolte le dichiarazioni della minore (nata il [...]), sentita dal Giudice Per_1 all'udienza del 18/09/2024; non si ritiene, invece, in alcun modo necessario l'ascolto di (nato Per_2
il 02/05/2013), ritenendosi l'adempimento del tutto superfluo e finanche pregiudizievole considerata l'età del minore e la certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento prodotta in atti. Ciò posto, il Collegio ritiene che debba essere confermato il vigente regime dell'affido condiviso a entrambi i genitori, già disposto in sede di separazione consensuale e confermato, in via provvisoria, con ordinanza presidenziale.
Gli elementi offerti, infatti, non sono tali da indicare profili di inidoneità in capo a entrambi i genitori;
al contrario, le verbalizzazioni delle parti e della minore confermano che entrambi i genitori Per_1
espletano con responsabilità i compiti di cura e accudimento e conservano salde relazioni affettive con i figli.
Dunque, in mancanza di elementi di pregiudizio, auspicando che le parti superino i contrasti tra di loro esistenti al fine di meglio gestire le comunicazioni riguardanti i figli, osservato che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, ribadita la necessità di tener conto delle dichiarazioni rese da , può pertanto confermarsi Per_1
l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse della prole.
Ciò posto, preme rammentare che il principio di bigenitorialità non postula necessariamente una paritaria determinazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore purché siano assicurate adeguate modalità di incontro con i medesimi (in termini, Cass. n. 20151/2018). In punto di collocamento, dunque, il criterio di riferimento deve essere il prevalente interesse morale e materiale del minore, da valutare all'esito di un giudizio prognostico in merito alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione coniugale, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno svolto in precedenza i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto nonché della personalità di ciascun genitore delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (v. Cass. n. 18087 del 14/09/2013).
Orbene, nella ricerca del regime più adeguato a garantire un percorso di crescita sereno a e , Per_1
, ritiene il Tribunale che la soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori Per_2
medesimi sia quella di mantenere un collocamento prevalente presso il genitore di riferimento, quello che ha sin qui principalmente espletato i compiti di cura e accudimento, ossia la madre. Pare evidente, infatti, considerate le verbalizzazioni e le circostanze esposte in atti, che, fin dal momento della separazione consensuale, ha continuato a prendersi cura, nel quotidiano, delle Controparte_1
esigenze dei figli, come deciso, su accordo delle parti, in sede di separazione consensuale;
il padre,
d'altra parte, non ha addotto alcun elemento significativo che induca il Tribunale a un cambio radicale di collocamento rispetto a quello valutato positivamente dagli stessi genitori in sede di separazione e ormai consolidato nel tempo. In tal senso devono valorizzarsi le dichiarazioni rese da che ha Per_1 specificamente dato atto di avere, nel tempo, instaurato una consuetudine di vita secondo quanto deciso dai genitori in sede di separazione, manifestando il desiderio di mantenere le proprie abitudini che le consentono di organizzarsi in modo efficiente (in particolare, la minore ha dichiarato: “io non so immaginare diversamente la mia vita, ormai questa è la mia routine”; “è da tanti anni che abbiamo questo sistema e sono abituata. Non mi crea tanto disagio”; “quando serve mi organizzo per andare dal papà, io ci riesco bene” v. verbale del 25/09/2024).
Reputa quindi il Tribunale che la collocazione prevalente prescelta risponda all'interesse dei figli a conservare i propri punti riferimento e una stabile routine, in difetto di elementi sopravvenuti che inducano a non confermare l'assetto disposto su richiesta congiunta delle parti in sede di separazione, dando continuità a una sistemazione consolidata per circa otto anni e ben accolta dai figli.
e , pertanto, rimarranno collocati presso la madre, con la quale essi sono sempre Per_1 Per_2
rimasti a vivere, nella casa familiare, sita in Crema, via IX novembre 1989, n. 23.
Quanto ai tempi di frequentazione, adottando la medesima logica, nel prevalente interesse dei minori, considerate le abitudini attuali e le dichiarazioni delle parti, reputa il Collegio che sia opportuno ampliare le frequentazioni paterne nel weekend (con introduzione del pernottamento il venerdì sera), anche tenuto conto della nuova sistemazione abitativa reperita dal padre per accogliere i figli.
Pertanto, i figli potranno trascorrere con il padre il giorno di martedì dalle ore 16 alle ore 21 e il giorno di mercoledì dalle ore 16, con pernottamento sino alle ore 8 del giovedì (con riaccompagnamento a scuola); a settimane alterne, il giorno di venerdì dalle ore 17 alle ore 21 e, la settimana successiva, dal venerdì alle ore 17 alla domenica sera alle ore 21. Il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse dei minori.
Si provvede quindi in dispositivo, secondo le abitudini già invalse tra le parti.
*
Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente dei figli presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in Crema, via IX novembre 1989, n. 23, in comproprietà tra i coniugi, rimasto nella disponibilità della resistente dall'allontanamento del marito fino a tutt'oggi; tale provvedimento è ritenuto necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei due figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini e abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare del tutto corrispondente all'interesse prioritario dei figli e delle loro consolidate abitudini di vita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c..
Deve aggiungersi al riguardo che non risulta in alcun modo provata la situazione di convivenza more uxorio di con l'attuale compagno, circostanza addotta dal ricorrente a sostegno Controparte_1 della richiesta di revoca dell'assegnazione. La resistente ha radicalmente negato l'attuale convivenza e, del resto, le risultanze anagrafiche e le dichiarazioni rese dalla minore confermano che il di Per_1
lei compagno non coabita con il nucleo. Peraltro, le ipotesi di revoca dell'assegnazione devono essere comunque lette alla luce del criterio fondamentale dell'interesse della prole;
pertanto, l'occupazione della casa familiare da parte di un nuovo nucleo, nato dalla convivenza more uxorio instaurata dall'assegnatario con terzi, comporta la perdita dell'assegnazione solo allorquando venga meno anche l'interesse del minore a convivere con il genitore assegnatario. Ebbene, reputa il Collegio che nel caso di specie l'abitazione in discorso costituisca tuttora il punto di riferimento nella vita dei figli, persistendo l'interesse della prole a mantenere il collocamento;
in tal senso, possono valorizzarsi le dichiarazioni della minore che ha messo in luce come, quando è a “casa della mamma”, sia vicino a scuola (che raggiunge in bici) e agli amici e come prediliga studiare nella sua camera.
Non emergendo alcun profilo di segno contrario, dunque, la conferma del provvedimento di assegnazione appare il provvedimento più rispondente all'interesse della prole.
È opportuno infine rammentare che quanto ai costi relativi alla casa familiare devono applicarsi i principi di diritto comune: le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie rimangono a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà; le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass.
Sez. I 22.2.2006 n. 3836).
Resta fermo in ogni caso che l'assegnazione della casa familiare e la ripartizione dei relativi oneri dovranno comunque essere considerati in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, anche in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c.
* Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che, per la determinazione dei contribuiti di mantenimento, è consolidato orientamento della Suprema Corte che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richieda necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975).
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato di essere idraulico e di ritrarre un guadagno netto di €
2500 mensili. Dai documenti fiscali risultano i seguenti dati: il mod. PF 2020 attesta redditi complessivi per € 414,00 e un reddito netto dell'attività di € 11251; il mod. PF 2021 attesta redditi complessivi per € 31790 e reddito netto dell'attività di € 31376,00; il mod. PF 2022 evidenzia reddito complessivo di € 43224 e un reddito netto dell'attività pari a € 42810; il mod. PF 2023 denuncia redditi complessivi di € 39295 e reddito netto dell'attività per € 38881; il mod. PF 2024 presenta un reddito complessivo di € 33514 e reddito netto dell'attività € 33100.
Il ricorrente è titolare di conto corrente presso “Banco BPM” con saldo al 30/06/2024 di € 30.058,17, utilizzato per le spese e i compensi connessi all'attività lavorativa. Egli inoltre dispone di conto corrente personale presso “Intesa Sanpaolo” che viene utilizzato pressoché esclusivamente per il pagamento del mutuo e del mantenimento in favore dei figli;
il conto è alimentato da un accredito mensile di € 1050 effettuato da parte del padre del ricorrente ( , emolumento che Persona_3
viene indicato da ome versamento dovuto in virtù di un credito pregresso. Parte_1
Illustrati i dati a disposizione, il Collegio sottolinea come il quadro offerto non sembri fotografare in modo del tutto esaustivo e con compiutezza l'effettiva redditualità del ricorrente e la sua concreta attuale capacità patrimoniale, risultando quantomeno improbabile che egli non sostenga spese alimentari o per utenze, costi che non risultanti dal conto corrente.
Tanto rilevato e ritenuto, deve aggiungersi che all'udienza del 7 febbraio Parte_1
2024, ha dichiarato di abitare in immobile condotto in locazione con canone di € 500 mensili;
dal contratto allegato al ricorso risulta un canone di € 450 mensili, oltre spese. Dagli atti, invero, emerge che nel mese di marzo 2024 il ricorrente si è trasferito in altro immobile, con canone di locazione di
€ 700 mensili, oltre le spese quantificate in € 150 mensili (v. doc. 9 ricorrente).
Quanto a , ella, invece, ha dichiarato di essere impiegata con stipendio mensile Controparte_1 di circa € 1300. Dagli estratti conto prodotti in atti emerge, per vero, uno stipendio mensile di circa €
1450 (gen. 2024 € 1421 , feb. 2024 € 1468, mar. 2024 € 1454, apr. 2024 € 1463, mag. 2024 € 1455, giu. 2024 € 1463, set. 2024 € 1460).
Dalla documentazione fiscale in atti emerge che nel 2020 ha dichiarato redditi Controparte_1 complessivi per € 16394 - reddito imponibile € 15980 (v. mod. PF 2020); nel 2021 ha dichiarato redditi complessivi per € 18327 - reddito imponibile € 17913 (v. mod. PF 2021); nel 2024 ha dichiarato redditi complessivi per € 20175 - reddito imponibile € 19761 (v. mod. PF 2024).
I coniugi sono comproprietari della casa coniugale sita in Crema, gravata da mutuo cointestato con rata mensile complessiva di € 800 circa, sostenuta a metà dalle parti.
sono inoltre contitolari di conto corrente sul quale Parte_1 Controparte_1
viene addebitato il mutuo.
Illustrate le posizioni economiche delle parti, deve evidenziarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Orbene, tenuto conto delle condizioni personali e lavorative delle parti, dei loro redditi e degli oneri rispettivamente a loro carico, in considerazione dello standard di vita, delle abitudini e delle esigenze dei figli minori nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Tribunale, all'esito del giudizio, ritiene equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della prole mediante versamento di € 700 mensili (€ 350 per ciascun figlio). La misura appare parametrata alle esigenze di vita dei minori, anche in rapporto all'età, e agli attuali tempi di permanenza presso ciascun genitore, con ampliamento in favore del padre;
è stato altresì oggetto di considerazione il provvedimento di assegnazione della casa familiare, di proprietà comune, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema
Corte di Cassazione sul punto (Cass. Sez. VI – I 17.12.2015 n. 25420).
Deve precisarsi che, seppur è vero che nel 2016 (in sede di separazione consensuale) il ricorrente si
è impegnato al versamento di un importo che, rivalutato secondo gli indici ISTAT, corrisponderebbe a circa € 840 mensili, la odierna quantificazione risulta proporzionata alla capacità reddituale di entrambi i genitori, come sopra meglio ricostruita anche all'esito del giudizio, e agli oneri di spesa attualmente a loro carico, pur tenuto conto del rilievo in ordine alla trasparenza della rappresentazione offerta dal ricorrente. Nella quantificazione degli oneri di mantenimento, del resto, il Tribunale ha tenuto conto della circostanza che la madre, allo stato, percepisce integralmente l'importo dell'assegno unico per la prole (pari a circa € 467 mensili), considerato che, rinunciando alla sua quota, il padre contribuisce al sostentamento del nucleo.
Reputa inoltre il Collegio che la richiesta del ricorrente di porre a carico della resistente il pagamento integrale del mutuo non sia confacente alla situazione concreta, tenuto conto della redditualità delle parti, reputandosi, di contro, più adeguato alle condizioni dei coniugi mantenere la ripartizione al
50%, in conformità agli impegni assunti dalle parti e all'attuale modalità di adempimento dell'obbligazione.
Entrambi i genitori, infine, continueranno a concorrere al pagamento - al 50% - delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, non ravvisandosi alcuna ragione per derogare alla regola indicata, in difetto peraltro di elementi concreti che consentano una quantificazione forfettaria delle spese significative.
È appena il caso di specificare, da ultimo, che le statuizioni economiche avranno decorrenza dalla mensilità di novembre 2022, data del deposito del ricorso, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio (Cass. Sez. I del 11.7.2013 n. 17199).
Cionondimeno, deve specificarsi – vista la domanda di parte ricorrente - che quanto agli emolumenti corrisposti a titolo di mantenimento sino alla pubblicazione della sentenza troverà applicazione il consolidato principio di irripetibilità secondo il regime ben approfondito in giurisprudenza secondo il quale il contributo di mantenimento a favore della prole che il coniuge - divorziato o separato - ha diritto ad ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge, è destinato, fino alla riduzione dell'ammontare (o alla esclusione di esso) con decisione passata in giudicato, ad assicurare il sostentamento del figlio beneficiario;
ne consegue che dalla eventuale decisione di revoca o riduzione non può derivare la ripetibilità di somme già percepite dal coniuge avente diritto, non avendo egli l'obbligo di accantonarle in previsione dell'eventuale revoca o riduzione del corrispondente assegno, riconosciuto con provvedimenti giudiziali, ancorché non definitivi. Pertanto, una decisione definitiva che Pt_2
il provvedimento temporaneo non legittima l'esecuzione coattiva per ottenere l'assegno o la parte di esso non pagato, per il periodo in cui il provvedimento che lo aveva riconosciuto era ancora efficace
(in termini, Cass. n. 11863/2004; Cass. n. 21675/2012; Cass. n. 32914/2022).
Dunque, alla luce di quanto esposto, non si dispone alcun obbligo di restituzione in capo alla resistente.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'oggetto e dell'esito del giudizio, valutato il comportamento anche processuale delle parti, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
, in Crema, in data 4/06/2011 (trascritto presso gli atti dello Stato civile Controparte_1
del Comune di Crema, anno 2011, n. 16, parte I); 1) CONFERMA l'affido condiviso a entrambi i genitori dei figli minori (nata il Per_1
27/01/2009) e (nato il [...]), con collocamento prevalente degli stessi , anche Per_2
ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
2) CONFERMA l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale sita in Crema, via IX novembre
1989, n. 23;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con se' i figli con i seguenti tempi e modalità: il giorno di martedì dalle ore 16 alle ore 21 e il giorno di mercoledì dalle ore 16, con pernottamento sino alle ore 8 del giovedì (con riaccompagnamento a scuola); a settimane alterne, il giorno di venerdì dalle ore 17 alle ore 21 e, la settimana successiva, dal venerdì (alle ore 17) alla domenica sera (indicativamente alle ore 21); i minori, durante le vacanze natalizie e pasquali, trascorreranno metà del periodo con ciascun genitore;
durante le vacanze estive almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
le festività saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza annuale;
il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse dei minori.
4) PONE a carico di quale contributo al mantenimento indiretto dei Parte_1
figli, il pagamento della somma mensile complessiva di euro 700,00 (€ 350 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi a in Controparte_1
via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di novembre
2022, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5) DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Crema per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 24/11/2022,
DA cf: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(BG) il 28/06/1977 rappresentata e difesa dall' avv. MARAZZI UGO, elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. PAGLIARI ELEONORA TERESA elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 17/10/2024
OGGETTO: divorzio giudiziale
*
CONCLUSIONI
Per ome da nota depositata telematicamente il 14/10/2024; Parte_1
Per come da nota depositata telematicamente il 14/10/2024. Controparte_1
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 24/11/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito civile con in Crema, in data 4/06/2011, (trascritto presso Controparte_1
gli atti dello Stato civile del Comune di Crema, anno 2011, n. 16, parte I), unione dalla quale sono nati i figli (nata il [...]) e (nato il [...]), e di essersi separato dalla Per_1 Per_2
moglie con verbale di separazione consensuale del 20/07/2016, omologato con decreto del Tribunale di Cremona del 25/08/2016, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Il ricorrente chiedeva altresì l'affidamento in via condivisa dei figli minori, con collocamento prevalente degli stessi presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione della frequentazione materna meglio precisata in ricorso;
in via subordinata, nell'ipotesi di collocamento dei figli presso la madre, il ricorrente chiedeva di modificare il diritto di visita come meglio indicato in ricorso e porre a suo carico un onere di mantenimento nella misura non superiore a € 200 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
depositava memoria difensiva il 7/03/2023, aderendo alla richiesta di divorzio Controparte_1
del marito;
la resistente chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori,
l'assegnazione della casa coniugale e la regolamentazione delle frequentazioni paterne come indicate in comparsa. In via riconvenzionale, domandava di porre a carico del padre un Controparte_1
assegno di mantenimento in favore dei figli pari a € 900 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie dei figli.
I coniugi comparivano dinanzi al Presidente alle udienze del 9/03/2023 e del 18/05/2023; esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, in via provvisoria, confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale, nominava il G.I. e fissava l'udienza di comparizione assegnando alle parti i termini per il deposito di memoria integrativa e comparsa di costituzione.
Il ricorrente depositava memoria integrativa in data 31/05/2023.
Con comparsa depositata il 14/06/2023 si costituiva in giudizio , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni già formulate nella memoria difensiva.
All'udienza del 25/09/2023, il Giudice istruttore disponeva rinvio su richiesta delle parti. Alla successiva udienza del 7/02/2024 il Giudice, sentite le parti, formulava proposta conciliativa;
su richiesta dei difensori disponeva rinvio in vista di una soluzione concordata.
Alla successiva udienza, sostituita con il deposito di note scritte, il Giudice assegnava i termini ex art. 183, co. VI c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, il Giudice con ordinanza del 12/06/2024 rigettava le richieste di prova delle parti, ordinava il deposito di documentazione integrativa attestante le rispettive disponibilità economiche e disponeva l'ascolto della minore . Espletato l'adempimento Per_1 all'udienza del 18/09/2024, le parti precisavano le conclusioni come sopra indicato, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza.
Il Giudice rimetteva quindi la causa al Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 21/02/2025.
*
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
civile in Crema, in data 4/06/2011, (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Crema, anno 2011, n. 16, parte I).
Dall'unione sono nati i figli (nata il [...]) e (nato il [...]). Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 20/07/2016, omologato con decreto del Tribunale di Cremona del 25/08/2016.
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, il ricorrente ha domandato, in via principale, l'affido condiviso dei figli, con collocamento degli stessi presso di sé, e, in via subordinata, il collocamento presso la madre e la regolamentazione della frequentazione paterna meglio precisata in ricorso. La resistente ha concluso per l'affido condiviso, con collocamento dei minori presso la madre e regolamentazione della frequentazione paterna meglio precisata in atti.
Illustrate le richieste delle parti, preme preliminarmente precisare che il materiale probatorio agli atti
è idoneo e sufficiente ad assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del presente giudizio e in particolare in ordine al percorso di crescita più tutelante per la prole. In specie, infatti, sono state raccolte le dichiarazioni della minore (nata il [...]), sentita dal Giudice Per_1 all'udienza del 18/09/2024; non si ritiene, invece, in alcun modo necessario l'ascolto di (nato Per_2
il 02/05/2013), ritenendosi l'adempimento del tutto superfluo e finanche pregiudizievole considerata l'età del minore e la certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento prodotta in atti. Ciò posto, il Collegio ritiene che debba essere confermato il vigente regime dell'affido condiviso a entrambi i genitori, già disposto in sede di separazione consensuale e confermato, in via provvisoria, con ordinanza presidenziale.
Gli elementi offerti, infatti, non sono tali da indicare profili di inidoneità in capo a entrambi i genitori;
al contrario, le verbalizzazioni delle parti e della minore confermano che entrambi i genitori Per_1
espletano con responsabilità i compiti di cura e accudimento e conservano salde relazioni affettive con i figli.
Dunque, in mancanza di elementi di pregiudizio, auspicando che le parti superino i contrasti tra di loro esistenti al fine di meglio gestire le comunicazioni riguardanti i figli, osservato che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità, ribadita la necessità di tener conto delle dichiarazioni rese da , può pertanto confermarsi Per_1
l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse della prole.
Ciò posto, preme rammentare che il principio di bigenitorialità non postula necessariamente una paritaria determinazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore purché siano assicurate adeguate modalità di incontro con i medesimi (in termini, Cass. n. 20151/2018). In punto di collocamento, dunque, il criterio di riferimento deve essere il prevalente interesse morale e materiale del minore, da valutare all'esito di un giudizio prognostico in merito alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella situazione determinata dalla disgregazione dell'unione coniugale, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno svolto in precedenza i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto nonché della personalità di ciascun genitore delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (v. Cass. n. 18087 del 14/09/2013).
Orbene, nella ricerca del regime più adeguato a garantire un percorso di crescita sereno a e , Per_1
, ritiene il Tribunale che la soluzione maggiormente rispondente all'interesse dei minori Per_2
medesimi sia quella di mantenere un collocamento prevalente presso il genitore di riferimento, quello che ha sin qui principalmente espletato i compiti di cura e accudimento, ossia la madre. Pare evidente, infatti, considerate le verbalizzazioni e le circostanze esposte in atti, che, fin dal momento della separazione consensuale, ha continuato a prendersi cura, nel quotidiano, delle Controparte_1
esigenze dei figli, come deciso, su accordo delle parti, in sede di separazione consensuale;
il padre,
d'altra parte, non ha addotto alcun elemento significativo che induca il Tribunale a un cambio radicale di collocamento rispetto a quello valutato positivamente dagli stessi genitori in sede di separazione e ormai consolidato nel tempo. In tal senso devono valorizzarsi le dichiarazioni rese da che ha Per_1 specificamente dato atto di avere, nel tempo, instaurato una consuetudine di vita secondo quanto deciso dai genitori in sede di separazione, manifestando il desiderio di mantenere le proprie abitudini che le consentono di organizzarsi in modo efficiente (in particolare, la minore ha dichiarato: “io non so immaginare diversamente la mia vita, ormai questa è la mia routine”; “è da tanti anni che abbiamo questo sistema e sono abituata. Non mi crea tanto disagio”; “quando serve mi organizzo per andare dal papà, io ci riesco bene” v. verbale del 25/09/2024).
Reputa quindi il Tribunale che la collocazione prevalente prescelta risponda all'interesse dei figli a conservare i propri punti riferimento e una stabile routine, in difetto di elementi sopravvenuti che inducano a non confermare l'assetto disposto su richiesta congiunta delle parti in sede di separazione, dando continuità a una sistemazione consolidata per circa otto anni e ben accolta dai figli.
e , pertanto, rimarranno collocati presso la madre, con la quale essi sono sempre Per_1 Per_2
rimasti a vivere, nella casa familiare, sita in Crema, via IX novembre 1989, n. 23.
Quanto ai tempi di frequentazione, adottando la medesima logica, nel prevalente interesse dei minori, considerate le abitudini attuali e le dichiarazioni delle parti, reputa il Collegio che sia opportuno ampliare le frequentazioni paterne nel weekend (con introduzione del pernottamento il venerdì sera), anche tenuto conto della nuova sistemazione abitativa reperita dal padre per accogliere i figli.
Pertanto, i figli potranno trascorrere con il padre il giorno di martedì dalle ore 16 alle ore 21 e il giorno di mercoledì dalle ore 16, con pernottamento sino alle ore 8 del giovedì (con riaccompagnamento a scuola); a settimane alterne, il giorno di venerdì dalle ore 17 alle ore 21 e, la settimana successiva, dal venerdì alle ore 17 alla domenica sera alle ore 21. Il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse dei minori.
Si provvede quindi in dispositivo, secondo le abitudini già invalse tra le parti.
*
Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente dei figli presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in Crema, via IX novembre 1989, n. 23, in comproprietà tra i coniugi, rimasto nella disponibilità della resistente dall'allontanamento del marito fino a tutt'oggi; tale provvedimento è ritenuto necessario al fine di garantire la preservazione in favore dei due figli dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini e abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare del tutto corrispondente all'interesse prioritario dei figli e delle loro consolidate abitudini di vita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 sexies c.c..
Deve aggiungersi al riguardo che non risulta in alcun modo provata la situazione di convivenza more uxorio di con l'attuale compagno, circostanza addotta dal ricorrente a sostegno Controparte_1 della richiesta di revoca dell'assegnazione. La resistente ha radicalmente negato l'attuale convivenza e, del resto, le risultanze anagrafiche e le dichiarazioni rese dalla minore confermano che il di Per_1
lei compagno non coabita con il nucleo. Peraltro, le ipotesi di revoca dell'assegnazione devono essere comunque lette alla luce del criterio fondamentale dell'interesse della prole;
pertanto, l'occupazione della casa familiare da parte di un nuovo nucleo, nato dalla convivenza more uxorio instaurata dall'assegnatario con terzi, comporta la perdita dell'assegnazione solo allorquando venga meno anche l'interesse del minore a convivere con il genitore assegnatario. Ebbene, reputa il Collegio che nel caso di specie l'abitazione in discorso costituisca tuttora il punto di riferimento nella vita dei figli, persistendo l'interesse della prole a mantenere il collocamento;
in tal senso, possono valorizzarsi le dichiarazioni della minore che ha messo in luce come, quando è a “casa della mamma”, sia vicino a scuola (che raggiunge in bici) e agli amici e come prediliga studiare nella sua camera.
Non emergendo alcun profilo di segno contrario, dunque, la conferma del provvedimento di assegnazione appare il provvedimento più rispondente all'interesse della prole.
È opportuno infine rammentare che quanto ai costi relativi alla casa familiare devono applicarsi i principi di diritto comune: le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie rimangono a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà; le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass.
Sez. I 22.2.2006 n. 3836).
Resta fermo in ogni caso che l'assegnazione della casa familiare e la ripartizione dei relativi oneri dovranno comunque essere considerati in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, anche in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c.
* Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che, per la determinazione dei contribuiti di mantenimento, è consolidato orientamento della Suprema Corte che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richieda necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975).
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato di essere idraulico e di ritrarre un guadagno netto di €
2500 mensili. Dai documenti fiscali risultano i seguenti dati: il mod. PF 2020 attesta redditi complessivi per € 414,00 e un reddito netto dell'attività di € 11251; il mod. PF 2021 attesta redditi complessivi per € 31790 e reddito netto dell'attività di € 31376,00; il mod. PF 2022 evidenzia reddito complessivo di € 43224 e un reddito netto dell'attività pari a € 42810; il mod. PF 2023 denuncia redditi complessivi di € 39295 e reddito netto dell'attività per € 38881; il mod. PF 2024 presenta un reddito complessivo di € 33514 e reddito netto dell'attività € 33100.
Il ricorrente è titolare di conto corrente presso “Banco BPM” con saldo al 30/06/2024 di € 30.058,17, utilizzato per le spese e i compensi connessi all'attività lavorativa. Egli inoltre dispone di conto corrente personale presso “Intesa Sanpaolo” che viene utilizzato pressoché esclusivamente per il pagamento del mutuo e del mantenimento in favore dei figli;
il conto è alimentato da un accredito mensile di € 1050 effettuato da parte del padre del ricorrente ( , emolumento che Persona_3
viene indicato da ome versamento dovuto in virtù di un credito pregresso. Parte_1
Illustrati i dati a disposizione, il Collegio sottolinea come il quadro offerto non sembri fotografare in modo del tutto esaustivo e con compiutezza l'effettiva redditualità del ricorrente e la sua concreta attuale capacità patrimoniale, risultando quantomeno improbabile che egli non sostenga spese alimentari o per utenze, costi che non risultanti dal conto corrente.
Tanto rilevato e ritenuto, deve aggiungersi che all'udienza del 7 febbraio Parte_1
2024, ha dichiarato di abitare in immobile condotto in locazione con canone di € 500 mensili;
dal contratto allegato al ricorso risulta un canone di € 450 mensili, oltre spese. Dagli atti, invero, emerge che nel mese di marzo 2024 il ricorrente si è trasferito in altro immobile, con canone di locazione di
€ 700 mensili, oltre le spese quantificate in € 150 mensili (v. doc. 9 ricorrente).
Quanto a , ella, invece, ha dichiarato di essere impiegata con stipendio mensile Controparte_1 di circa € 1300. Dagli estratti conto prodotti in atti emerge, per vero, uno stipendio mensile di circa €
1450 (gen. 2024 € 1421 , feb. 2024 € 1468, mar. 2024 € 1454, apr. 2024 € 1463, mag. 2024 € 1455, giu. 2024 € 1463, set. 2024 € 1460).
Dalla documentazione fiscale in atti emerge che nel 2020 ha dichiarato redditi Controparte_1 complessivi per € 16394 - reddito imponibile € 15980 (v. mod. PF 2020); nel 2021 ha dichiarato redditi complessivi per € 18327 - reddito imponibile € 17913 (v. mod. PF 2021); nel 2024 ha dichiarato redditi complessivi per € 20175 - reddito imponibile € 19761 (v. mod. PF 2024).
I coniugi sono comproprietari della casa coniugale sita in Crema, gravata da mutuo cointestato con rata mensile complessiva di € 800 circa, sostenuta a metà dalle parti.
sono inoltre contitolari di conto corrente sul quale Parte_1 Controparte_1
viene addebitato il mutuo.
Illustrate le posizioni economiche delle parti, deve evidenziarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analoga quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Orbene, tenuto conto delle condizioni personali e lavorative delle parti, dei loro redditi e degli oneri rispettivamente a loro carico, in considerazione dello standard di vita, delle abitudini e delle esigenze dei figli minori nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il Tribunale, all'esito del giudizio, ritiene equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della prole mediante versamento di € 700 mensili (€ 350 per ciascun figlio). La misura appare parametrata alle esigenze di vita dei minori, anche in rapporto all'età, e agli attuali tempi di permanenza presso ciascun genitore, con ampliamento in favore del padre;
è stato altresì oggetto di considerazione il provvedimento di assegnazione della casa familiare, di proprietà comune, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema
Corte di Cassazione sul punto (Cass. Sez. VI – I 17.12.2015 n. 25420).
Deve precisarsi che, seppur è vero che nel 2016 (in sede di separazione consensuale) il ricorrente si
è impegnato al versamento di un importo che, rivalutato secondo gli indici ISTAT, corrisponderebbe a circa € 840 mensili, la odierna quantificazione risulta proporzionata alla capacità reddituale di entrambi i genitori, come sopra meglio ricostruita anche all'esito del giudizio, e agli oneri di spesa attualmente a loro carico, pur tenuto conto del rilievo in ordine alla trasparenza della rappresentazione offerta dal ricorrente. Nella quantificazione degli oneri di mantenimento, del resto, il Tribunale ha tenuto conto della circostanza che la madre, allo stato, percepisce integralmente l'importo dell'assegno unico per la prole (pari a circa € 467 mensili), considerato che, rinunciando alla sua quota, il padre contribuisce al sostentamento del nucleo.
Reputa inoltre il Collegio che la richiesta del ricorrente di porre a carico della resistente il pagamento integrale del mutuo non sia confacente alla situazione concreta, tenuto conto della redditualità delle parti, reputandosi, di contro, più adeguato alle condizioni dei coniugi mantenere la ripartizione al
50%, in conformità agli impegni assunti dalle parti e all'attuale modalità di adempimento dell'obbligazione.
Entrambi i genitori, infine, continueranno a concorrere al pagamento - al 50% - delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole come da protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, non ravvisandosi alcuna ragione per derogare alla regola indicata, in difetto peraltro di elementi concreti che consentano una quantificazione forfettaria delle spese significative.
È appena il caso di specificare, da ultimo, che le statuizioni economiche avranno decorrenza dalla mensilità di novembre 2022, data del deposito del ricorso, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio (Cass. Sez. I del 11.7.2013 n. 17199).
Cionondimeno, deve specificarsi – vista la domanda di parte ricorrente - che quanto agli emolumenti corrisposti a titolo di mantenimento sino alla pubblicazione della sentenza troverà applicazione il consolidato principio di irripetibilità secondo il regime ben approfondito in giurisprudenza secondo il quale il contributo di mantenimento a favore della prole che il coniuge - divorziato o separato - ha diritto ad ottenere, iure proprio, dall'altro coniuge, è destinato, fino alla riduzione dell'ammontare (o alla esclusione di esso) con decisione passata in giudicato, ad assicurare il sostentamento del figlio beneficiario;
ne consegue che dalla eventuale decisione di revoca o riduzione non può derivare la ripetibilità di somme già percepite dal coniuge avente diritto, non avendo egli l'obbligo di accantonarle in previsione dell'eventuale revoca o riduzione del corrispondente assegno, riconosciuto con provvedimenti giudiziali, ancorché non definitivi. Pertanto, una decisione definitiva che Pt_2
il provvedimento temporaneo non legittima l'esecuzione coattiva per ottenere l'assegno o la parte di esso non pagato, per il periodo in cui il provvedimento che lo aveva riconosciuto era ancora efficace
(in termini, Cass. n. 11863/2004; Cass. n. 21675/2012; Cass. n. 32914/2022).
Dunque, alla luce di quanto esposto, non si dispone alcun obbligo di restituzione in capo alla resistente.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'oggetto e dell'esito del giudizio, valutato il comportamento anche processuale delle parti, considerata anche la natura necessaria del giudizio quanto allo status, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
, in Crema, in data 4/06/2011 (trascritto presso gli atti dello Stato civile Controparte_1
del Comune di Crema, anno 2011, n. 16, parte I); 1) CONFERMA l'affido condiviso a entrambi i genitori dei figli minori (nata il Per_1
27/01/2009) e (nato il [...]), con collocamento prevalente degli stessi , anche Per_2
ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
2) CONFERMA l'assegnazione alla madre della casa ex coniugale sita in Crema, via IX novembre
1989, n. 23;
3) DISPONE che il padre possa vedere e tenere con se' i figli con i seguenti tempi e modalità: il giorno di martedì dalle ore 16 alle ore 21 e il giorno di mercoledì dalle ore 16, con pernottamento sino alle ore 8 del giovedì (con riaccompagnamento a scuola); a settimane alterne, il giorno di venerdì dalle ore 17 alle ore 21 e, la settimana successiva, dal venerdì (alle ore 17) alla domenica sera (indicativamente alle ore 21); i minori, durante le vacanze natalizie e pasquali, trascorreranno metà del periodo con ciascun genitore;
durante le vacanze estive almeno 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
le festività saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza annuale;
il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse dei minori.
4) PONE a carico di quale contributo al mantenimento indiretto dei Parte_1
figli, il pagamento della somma mensile complessiva di euro 700,00 (€ 350 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi a in Controparte_1
via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di novembre
2022, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5) DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Crema per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato