Sentenza 18 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2018, n. 57082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57082 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2017 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione VA Di Leo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per tardività della querela;
per la parte civile, l'avv. Stefano Colalelli, in sostituzione dell'avv. Mario Guagliani, che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese;
per il ricorrente, l'avv. VA CC, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 25/01/2017, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 23/04/2014 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato NZ CC colpevole del reato di diffamazione aggravata in danno di VA LL (perché ne offendeva la reputazione con missiva indirizzata a quattro autorità e affissa presso la bacheca del presidio ospedaliero di Ostuni, nella quale affermava che LL effettuava lavoro straordinario non consentito, svolgeva compiti estranei al suo profilo professionale e beneficiava di un trattamento di favore da parte dell'amministrazione sanitaria;
il 29/07/2009), condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto personalmente ricorso per cassazione NZ CC, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in ordine alla condizione di procedibilità. Anche a voler ritenere che la missiva sia stata affissa in bacheca, la persona offesa poteva leggerla subito dopo la sua affissione, considerato il suo ruolo di presente e attivo rappresentante sindacale, o all'atto della protocollazione della raccomandata nell'ufficio della direzione sanitaria dove lavorava (giunta il 30/06/2009), sicché partendo dall'unico elemento certo, ossia la data di presentazione della querela (01/10/2009), deve giungersi alla conclusione della tardività della stessa, scadendo il termine il 28/09/2009. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge sulla configurabilità del reato di diffamazione. Al di là dell'affissione in bacheca, se avvenuta, la missiva è stati indirizzata solo a quattro soggetti, tutti titolari e competenti rispetto al tema trattato, sostanziandosi nell'accusa indirizzata non a LL, ma ai destinatari, accusati di concedergli un trattamento di favore.
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in tema di esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale. La motivazione della sentenza impugnata è confutata dalla testimonianza del dott. Saracino, sicché l'accusa a LL di svolgere mansioni non consentite dal contratto nazionale e dalla pianta organica è risultata vera. Quanto al riferimento al lavoro straordinario, esso va interpretato nell'intero contesto e fino a quando non è divenuto direttore generale Saracino, la persona offesa ha svolto lavoro retribuito su autorizzazione dei dirigenti responsabili e il suo orario di lavoro si distribuiva su 5 giorni settimanali con un rientro, ma di fatto il sabato era al lavoro. Le espressioni adoperate dal ricorrente miravano ad essere uno strumento di critica sindacale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, complessivamente valutato, deve essere rigettato, ma deve rilevarsi il perfezionamento della fattispecie estintiva del reato per prescrizione.
2. Il primo motivo è infondato. La Corte di appello ha esaminato il tema e puntualmente disatteso la deduzione dell'imputato, osservando che la missiva risulta pervenuta alla direzione sanitaria in giorno successivo la data riportata sulla stessa, sicché non è ragionevole presumere che CC l'abbia affissa in bacheca prima ancora che pervenisse a destinazione. Il ricorrente censura la conclusione valorizzando, tra l'altro, il ruolo sindacale della persona offesa e la circostanza che lavorava negli uffici della direzione sanitaria, ma si tratta di rilievi inidonei a dar conto con certezza di una data di conoscenza del fatto diffamatorio tale da rendere tardiva la querela. Pertanto, correttamente la Corte di appello ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, Rv. 264165), restando a carico di chi deduca la tardività della querela il relativo onere probatorio (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017 - dep. 2018, Zucchi;
Sez. 5, n. 2486 del 10/11/1998, dep. 1999, Poli, Rv. 212720).
3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La considerazione che il contenuto della missiva potesse rivestire carattere diffamatorio anche per i destinatari della stessa (o per alcuni di essi), all'evidenza non esclude detto carattere nei confronti della persona offesa, accusata di essere beneficiaria di un indebito trattamento di favore.
4. Il terzo motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 7715 del 04/11/2014 - dep. 2015, Caldarola, Rv. 264064).Le censure del ricorrente sono indirizzate, in buona sostanza, ad accreditare la verità del contenuto della missiva oggetto di imputazione, reiterando, in primo luogo, la considerazione circa l'illegittimità dello svolgimento da parte di LL nella giornata di sabato delle mansioni ordinariamente espletate dall'infermiera Turco. Il punto, tuttavia, è stato esaminato funditus dai giudici di merito e disatteso con motivazione in linea con i dati probatori richiamati ed esenti da vizi logici: premesso che, come chiarito dalla sentenza di primo grado, presso la direzione sanitaria operavano tre addetti, dei quali due inquadrati come figure amministrative e uno con qualifica di infermiere, la Corte distrettuale ha chiarito che quest'ultimo operatore non svolgeva attività sanitaria in senso stretto, ma pur sempre attività di segreteria: le sostituzioni effettuate da LL al posto dell'infermiere erano finalizzate a garantire il funzionamento dell'ufficio anche il sabato e, in quanto connesse al meccanismo di recupero delle ore di rientro pomeridiano non effettuate, non portavano alla corresponsione di alcuno straordinario. Il ricorrente richiama, peraltro in modo del tutto aspecifico, il contratto collettivo di lavoro e la pianta organica, ma il nucleo essenziale della ratio decidendi è rappresentato, per un verso, dalla natura dell'attività effettivamente svolta dal dipendente pur inquadrato quale infermiere (attività di segreteria) e, per altro verso, dalla conseguente "interscambiabilità" - per riprendere un'espressione del giudice di primo grado - tra le funzioni di detto dipendente e quelle della persona offesa: nucleo essenziale non incrinato, nella sua tenuta logico-argomentativa, delle censure del ricorrente. Le ulteriori deduzioni, oltre che articolate in modo del tutto generico, non inficiano i rilievi delle conformi sentenze di merito circa la mancata corresponsione di alcuno straordinario in favore della persona offesa, rilievi fondati anche su prove documentali. La motivata esclusione della verità del fatto storico posto a fondamento della critica rende ragione dell'infondatezza della doglianza tesa ad invocare l'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica.
5. Come si è anticipato, deve rilevarsi il perfezionamento della causa di estinzione del reato per prescrizione, intervenuto, tenendo conto della sospensione di giorni 60, il 25/02/2017. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali senza rinvio per essere il resto estinto per prescrizione, mentre agli effetti civili il ricorso deve essere rigettato;
il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, da liquidarsi, alla luce della nota spese depositata, in euro 2.200,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione;
rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della p.c. che liquida in complessivi euro 2.200 oltre accessori di legge. Così deciso il 15/11/2018. Il Aonsiglie