Art. 10.
L'indennita' di istituto nella misura prevista dal precedente articolo, nonche' dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , nella parte in cui le suddette tabelle non sono state modificate dalla presente legge, e' pensionabile limitatamente all'importo di lire 30.000.
La predetta indennita' e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094 , nonche' agli effetti dell'assegno alimentare. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 aprile 1975, n.135 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "A decorrere dal 1 febbraio 1975, la quota pensionabile della indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dall' articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , e' elevata a lire 55.000". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 15 novembre 1975, n.572 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo delle guardie forestali, nonche' per i funzionari di pubblica sicurezza e per le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminile, cessati dal servizio anteriormente al 1 febbraio 1975, la quota pensionabile dell'indennita' mensile per i servizi di istituto prevista dall' articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , e' elevata a L.
55.000 mensili".
L'indennita' di istituto nella misura prevista dal precedente articolo, nonche' dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , nella parte in cui le suddette tabelle non sono state modificate dalla presente legge, e' pensionabile limitatamente all'importo di lire 30.000.
La predetta indennita' e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all' articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094 , nonche' agli effetti dell'assegno alimentare. (2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 aprile 1975, n.135 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "A decorrere dal 1 febbraio 1975, la quota pensionabile della indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dall' articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , e' elevata a lire 55.000". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 15 novembre 1975, n.572 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo delle guardie forestali, nonche' per i funzionari di pubblica sicurezza e per le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminile, cessati dal servizio anteriormente al 1 febbraio 1975, la quota pensionabile dell'indennita' mensile per i servizi di istituto prevista dall' articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , e' elevata a L.
55.000 mensili".