Articolo 6 della Legge 27 maggio 1929, n. 847
Articolo 5Articolo 7
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7 agosto 1929
Art. 6.

Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice civile e degli articoli 65 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602 , per l'ordinamento dello stato civile.

La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell' art. 73 del Codice civile , deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sara' celebrato.

Entrata in vigore il 7 agosto 1929
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