Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01021/2025REG.PROV.COLL.
N. 00377/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 377 del 2024, proposto da
-OMISSIS- & C S.A.S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Laura Passanante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Trapani;
Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Comune di Castelvetrano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vasile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Trapani e di Comune di Castelvetrano e di Anac Autorità Nazionale Anticorruzione e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art 15, comma 4, del codice del processo amministrativo;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il Cons. NI Lo RE e uditi per le parti gli avvocati presenti, ai quali, rilevata la questione circa l’irricevibilità dell’appello, è stato fatto avviso ex art 73, comma 3, c.p.a., come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al Tar Sicilia-Palermo notificato il 7 febbraio 2019 e depositato il 15 febbraio successivo, la società odierna appellante chiedeva l’annullamento, previa sospensione:
a) della nota pervenuta a mezzo pec in data 21.12.2018 avente a oggetto l’informativa interdittiva resa dalla Prefettura di Trapani;
b) del provvedimento n. 12 dell’11.1.2019 con cui il Comune di Castelvetrano disponeva il divieto immediato di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti prodotto dalla SCIA telematica presentata dall’originaria ricorrente in data 9.10.2017;
c) del parere espresso dalle forze di polizia in data 28.11.2018, richiamato nel provvedimento interdittivo e della nota prot. N. 00076624 del 31.01.2019 con cui l’ANAC comunicava l’avvenuta segnalazione e l’inserimento nel casellario dell’annotazione relativa alla predetta interdittiva.
2. A sostegno del proprio gravame opponeva i seguenti motivi di diritto:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41 e 97 della Costituzione;
II.) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Legge 241/90;
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 84, comma 4, del D.lvo n. 159/01;
IV) Violazione e falsa applicazione degli artt. 89-bis e 91 D.lvo 159/11;
V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 34-bis del codice antimafia – nonché dell’art. 32 del d.l. n. 90/2014; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, motivazione insufficiente o illogica, ingiustizia manifesta e difetto d’istruttoria;
VI) Violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero dell’Interno 18 novembre 1998, n. 559;
VII) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della L. n. 241/90 e dell’art. 3 D.M. n. 415/94.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS- del 15 settembre 2023 il TAR Sicilia – Palermo ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
4. Con atto di appello indirizzato al Consiglio di Stato, notificato in data 22 novembre 2023 e iscritto (a Roma) al R.G. n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato, la parte soccombente nel giudizio di primo grado ha chiesto la riforma dell’epigrafata sentenza del TAR Sicilia e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
5. All’esito dell’udienza camerale, la Sezione III del Consiglio di Stato, con ordinanza n. -OMISSIS- del 29 gennaio 2024, ha accolto l’eccezione di incompetenza sollevata negli scritti difensivi dal Comune di Castelvetrano e ha così disposto: “ Considerato che, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 14 marzo 2023, n. 9 e n. 10, l’appello proposto avverso una sentenza del Tar per la Sicilia (Sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) può essere deciso unicamente dalla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la quale a tutti gli effetti è una sezione del Consiglio di Stato; Rilevato che, com’è stato precisato dalle sopra indicate sentenze dell’Adunanza Plenaria, qualora l’appello sia stato assegnato dalla Presidenza ad una delle Sezioni del Consiglio di Stato, rilevano i principi generali desumibili dall’art. 15, commi 2 e 4, del codice del processo amministrativo, sicché la Sezione avente sede in Roma non può decidere in sede cautelare e con ordinanza deve dichiarare la propria incompetenza, affinché il giudizio possa essere riassunto innanzi alla Sezione staccata - Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge .”
DIRITTO
6. L’appello si palesa irricevibile.
6.1. Richiamando propri precedenti in termini (cfr. C.G.A.R.S. n. 243 del 29 marzo 2024; Id. 26 marzo 2024, n. 227; Id. 12 febbraio 2024, n. 107), osserva il Collegio che in caso di erronea proposizione dinanzi al Consiglio di Stato di un atto di appello avverso una sentenza resa da un TAR siciliano, in ossequio all’indirizzo enunciato dall’Adunanza del Consiglio di Stato (cfr. Ad Pl. nn. 9 e 10 del 2023), e alla luce del fondamentale principio di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 373 del 2003, attuativo dell’art. 23 dello Statuto speciale della Regione siciliana, avente rango di legge costituzionale:
a) “ la questione della ammissibilità o meno dell’appello – come ogni altra questione concernente il giudizio – può essere decisa esclusivamente dal Consiglio di giustizia amministrativa ”;
b) “ la Sezione del Consiglio di Stato non può decidere la causa, poiché la competenza funzionale della Sezione staccata di Palermo (i.e. C.G.A.R.S.) è inderogabile, in quanto prevista da una disposizione attuativa dello Statuto regionale, avente rango costituzionale, e non può dar luogo alla definizione del giudizio con una pronuncia del Consiglio di Stato con sede in Roma ”;
c) con il corollario che “ la Presidenza del Consiglio di Stato deve trasmettere alla Segreteria della Sezione staccata di Palermo l’appello proposto al Consiglio di Stato ” e, qualora l’appello sia stato già assegnato a una delle Sezioni del Consiglio di Stato, “ la Sezione avente sede in Roma non può decidere in sede cautelare e con ordinanza deve dichiarare la propria incompetenza, affinché il giudizio possa essere riassunto innanzi alla Sezione staccata ”.
6.2. Ciò posto, risulta nel caso di specie, per tabulas , che l’ordinanza del Consiglio di Stato che ha declinato la competenza e disposto la riassunzione dell’appello è stata pubblicata e comunicata alle parti il 29 gennaio 2024; l’appello in riassunzione è stato notificato il 22 marzo 2024 e quindi depositato presso la segreteria di questo Consiglio in data 26 marzo 2024.
Sicché, dalla data della prima notifica dell’atto di appello (quello rispetto al quale va verificata la tempestività del gravame), effettuata come detto il 22 novembre 2023, e la data in cui il gravame è stato effettivamente incardinato presso la Segreteria di questo Consiglio di giustizia amministrativa – il 26 marzo 2024 – è decorso un termine superiore a quello di 30 giorni di cui all’art. 45 c.p.a..
Orbene, nell’ormai consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Giustizia amministrativa, il termine perentorio per il deposito dell’appello presso questo Consiglio inizia a decorrere dalla data della sua notificazione (anche se esso è erroneamente rivolto al Consiglio di Stato, ciò che pure, di per sé, non vizia d’inammissibilità il gravame, come lo stesso Consiglio di Stato riteneva in passato) e continua a decorrere fino al momento in cui l’appello stesso effettivamente pervenga, in qualsiasi modo (deposito di parte o trasmissione d’ufficio da parte del Consiglio di Stato, del relativo Presidente o della sua segreteria), alla segreteria di questo Consiglio di giustizia.
Detta giurisprudenza è ferma, dunque, nel non attribuire alcun effetto interruttivo o sospensivo del termine al deposito del gravame che, eventualmente, sia stato medio termine effettuato presso la segreteria della sede romana del Consiglio di Stato (né, dunque, al periodo di giacenza o trattazione in quella sede impropria).
Conseguentemente, alla stregua dell’orientamento sempre seguito da questo Consiglio, l’appello risulta irricevibile, per tardività del deposito, ogni volta che siano decorsi oltre 30 giorni tra la data della sua notificazione e quella in cui esso perviene nella Segreteria di questa Sezione giurisdizionale palermitana, con irrilevanza di quali ne siano state le vicende e le cause.
6.3 Ne deriva che questa Sezione, munita di competenza inderogabile a decidere l’appello in epigrafe nei termini già sopra evidenziati (sia per tutti i profili di rito, che nel merito), non può che rilevare la palese tardività, rispetto alla notifica originaria, del deposito dell’appello presso la Segreteria del C.G.A.R.S.: restando irrilevante ogni diversa affermazione, anche sui termini per una c.d. riassunzione, che – come nel caso di specie – sia stata resa dalla Sezione romana, sfornita di competenza in proposito (e, peraltro, il 29 gennaio 2024, ossia in una data anche successiva alla già avvenuta consumazione del termine di 30 giorni dalla notifica, decorrente dal 22 novembre 2023 e perciò spirato il 22 dicembre 2023).
6.4 L’eccezione di inammissibilità proposta negli scritti difensivi dell’Avvocatura dello Stato – sebbene previa sua riqualificazione ex art. 73, comma 3, c.p.a, come indicato in preambolo in irricevibilità – si palesa dunque fondata.
Pertanto, l’appello va dichiarato irricevibile.
6.5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN de IS, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
NI Lo RE, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI Lo RE | AN de IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.