CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 12816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12816 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL MM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udite le conclusioni dell'avv. MONIKA FAZIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 12816 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 04/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25/10/2022, che aveva dichiarato MM PA colpevole del reato di cui all'art. 76 comma 4 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto. 2. Ricorre per cassazione MM PA, a mezzo dell'avv. Domenico Farina, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., in relazione agli artt. 601, comma 5,e 178 comma 1 / lett. c),cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale, con riferimento a norme previste a pena di nullità. Lamenta il difensore ricorrente di non aver ricevuto né la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, né le conseguenti conclusioni scritte formulate dal P.G.; il tutto, infatti, sarebbe stato comunicato al precedente difensore avv. EL OC, nonostante la nomina di questi fosse stata dall'interessato già revocata e fosse stato già tempestivamente nominato, invece, il difensore ora ricorrente. 3. Il Procuratore generale, nel corso dell'odierna udienza, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei sensi e per le ragioni che seguono. 2. È anzitutto noto l'insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come - allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un "error in procedendo", questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudice di merito per giustificarla e quale che sia l'apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che la Corte - in presenza di una doglianza di carattere processuale - può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo "a posteriori (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01; Sez. 2 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). 3. Nella concreta vicenda, la sentenza di primo grado è stata emessa in data 25/10/2022. La verifica del contenuto dell'incarto processuale - in uno con la visione degli atti allegati dalla difesa al ricorso, ai fini dell'autosufficienza dello stesso - consente di ritenere appurato come l'avvocato Farina sia stato investito del mandato difensivo, con revoca di ogni altra nomina precedente, il giorno stesso dell'udienza conclusiva del processo dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare, sebbene la nomina rechi la data del 01/04/2022. Lo stesso difensore, dunque, ha presenziato all'udienza conclusiva del 25/10/2022 ed ha redatto l'atto di appello. Se ne desume che l'avvocato OC - già in epoca antecedente, rispetto alla pronuncia di primo grado - non fosse più officiato della difesa del PA, per esser stata già revocata la sua nomina. Nell'epigrafe della sentenza impugnata, cionondimeno, figurano i nominativi di entrambi i difensori, ossia gli avvocati EL OC e Domenico Farina. Impropriamente, il solo l'avvocato OC ha poi ricevuto sia la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (in data 03/12/2024), sia la requisitoria scritta del Procuratore generale (il successivo giorno 27/01/2025); alcuna notifica, invece, risulta essere pervenuta a colui che era, ormai, l'unico difensore dell'imputato, ossia l'avvocato Farina. 4. È noto che l'omessa notificazione dell'avviso per il giudizio all'unico difensore - di fiducia o d'ufficio che sia - quando ne determini l'assenza, integra una nullità assoluta di ordine generale, a norma dell'art. 179 cod. proc. pen.; tale nullità può quindi essere dedotta, nonostante sia intervenuta prima del giudizio, anche con l'impugnazione della sentenza che ha concluso la successiva fase processuale (fra tante, si vedano Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Zambon, Rv. 259614 - 01; Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Di Mattia, Rv. 258615 - 01 e infine, quanto alla tipologia di nullità configurabile, Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199 - 01, a mente della quale: «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1,1ett. c) e 179, comma 1,cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.»). 3 Il Consigliere estensor AN LE LA 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, 04 febbraio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udite le conclusioni dell'avv. MONIKA FAZIO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 12816 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 04/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 25/10/2022, che aveva dichiarato MM PA colpevole del reato di cui all'art. 76 comma 4 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto. 2. Ricorre per cassazione MM PA, a mezzo dell'avv. Domenico Farina, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen., in relazione agli artt. 601, comma 5,e 178 comma 1 / lett. c),cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale, con riferimento a norme previste a pena di nullità. Lamenta il difensore ricorrente di non aver ricevuto né la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, né le conseguenti conclusioni scritte formulate dal P.G.; il tutto, infatti, sarebbe stato comunicato al precedente difensore avv. EL OC, nonostante la nomina di questi fosse stata dall'interessato già revocata e fosse stato già tempestivamente nominato, invece, il difensore ora ricorrente. 3. Il Procuratore generale, nel corso dell'odierna udienza, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei sensi e per le ragioni che seguono. 2. È anzitutto noto l'insegnamento della Corte di cassazione, che ha ripetutamente chiarito come - allorquando venga posta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, deducendosi quindi un "error in procedendo", questo è giudice dei presupposti della decisione contestata, sulla quale esplica il proprio controllo, quale che sia il ragionamento seguito dal giudice di merito per giustificarla e quale che sia l'apparato motivazione esibito. Deriva da ciò che la Corte - in presenza di una doglianza di carattere processuale - può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e così, ove necessario anche accedendo agli atti, è tenuta a valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, pure laddove essa non appaia correttamente giustificata, ovvero giustificata solo "a posteriori (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01; Sez. 2 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). 3. Nella concreta vicenda, la sentenza di primo grado è stata emessa in data 25/10/2022. La verifica del contenuto dell'incarto processuale - in uno con la visione degli atti allegati dalla difesa al ricorso, ai fini dell'autosufficienza dello stesso - consente di ritenere appurato come l'avvocato Farina sia stato investito del mandato difensivo, con revoca di ogni altra nomina precedente, il giorno stesso dell'udienza conclusiva del processo dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare, sebbene la nomina rechi la data del 01/04/2022. Lo stesso difensore, dunque, ha presenziato all'udienza conclusiva del 25/10/2022 ed ha redatto l'atto di appello. Se ne desume che l'avvocato OC - già in epoca antecedente, rispetto alla pronuncia di primo grado - non fosse più officiato della difesa del PA, per esser stata già revocata la sua nomina. Nell'epigrafe della sentenza impugnata, cionondimeno, figurano i nominativi di entrambi i difensori, ossia gli avvocati EL OC e Domenico Farina. Impropriamente, il solo l'avvocato OC ha poi ricevuto sia la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (in data 03/12/2024), sia la requisitoria scritta del Procuratore generale (il successivo giorno 27/01/2025); alcuna notifica, invece, risulta essere pervenuta a colui che era, ormai, l'unico difensore dell'imputato, ossia l'avvocato Farina. 4. È noto che l'omessa notificazione dell'avviso per il giudizio all'unico difensore - di fiducia o d'ufficio che sia - quando ne determini l'assenza, integra una nullità assoluta di ordine generale, a norma dell'art. 179 cod. proc. pen.; tale nullità può quindi essere dedotta, nonostante sia intervenuta prima del giudizio, anche con l'impugnazione della sentenza che ha concluso la successiva fase processuale (fra tante, si vedano Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, Zambon, Rv. 259614 - 01; Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Di Mattia, Rv. 258615 - 01 e infine, quanto alla tipologia di nullità configurabile, Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273199 - 01, a mente della quale: «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1,1ett. c) e 179, comma 1,cod. proc. pen., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la sua assenza all'udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen.»). 3 Il Consigliere estensor AN LE LA 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, 04 febbraio 2026.