Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
Ove un rapporto di lavoro, assistito da clausola di stabilità relativa, cessi, "ante tempus", a seguito di risoluzione consensuale - che rimane pienamente ammissibile anche in presenza di siffatta clausola in quanto da essa scaturiscono diritti pur sempre disponibili - resta travolta la pattuizione di stabilità relativa e viene meno il diritto alla retribuzione garantita per il periodo convenuto; conseguentemente non sussiste, in tale ipotesi, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, la quale presuppone l'esercizio di un vero e proprio diritto di recesso unilaterale da parte del datore di lavoro ed ha la finalità di compensare il lavoratore per il disagio conseguente alla necessità della ricerca di un nuovo posto di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5791 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Vincenzo Mileo Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere (rel.)
3. Dottor Vincenzo Castiglione Consigliere
4. Dottor Guido Vidiri Consigliere
5. Dottor Antonio Lamorgese Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI GI, elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall'avvocato Siro Centofanti, giusta delega a margine del ricorso;
contro la società per azioni LÈ AL, in persona del sub legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in Piazza dei Caprettari 70 presso lo studio dell'avvocato Bruno Guardascione che, unitamente all'avvocato Rodolfo Valdina, la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia del 16 febbraio 1996, depositata il giorno 20 dello stesso mese, numero 233/96, r.g. 837/95;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 9 marzo 1999 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Siro Centofanti e Rodolfo Valdina;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 3 dicembre 1991, TI GI - premesso che: in data 20 settembre 1990, tra le associazioni sindacali e la società Buitoni, alle dipendenze della quale prestava attività lavorativa presso lo stabilimento di Foggia, era intervenuto un accordo prevedente l'impegno per la seconda, al fine di favorire l'esodo del personale, necessario per una intervenuta crisi della produttività, "a corrispondere a ciascuno dei 132 dipendenti dello stabilimento un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro alla data del 23.12.1990, pari a lire 20.000.000 lordi pro capite"; con lettera del 5 dicembre 1990 a lui e agli altri dipendenti era stata inviata una lettera con la quale gli si comunicava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con effetto dal giorno 29 successivo, ed era stato invitato a presentarsi per la definizione della questione;
in occasione di tale convocazione aveva appreso che l'erogazione della somma di cui sopra era subordinata alle rinunzie a impugnare il licenziamento, a qualsiasi ulteriore pretesa correlabile all'intercorso rapporto di lavoro e, infine, alla indennità di mancato preavviso;
avendo rifiutato di accettare tale ultima condizione, era stato licenziato senza ottenere l'incentivo offerto - convenne in giudizio, avanti il Pretore di Perugia, la società Buitoni, chiedendone la condanna alla corresponsione della somma di 40.000.000 di lire o, in subordine, di quella minore prevista dall'accordo.
Costituitosi il contraddittorio, la società convenuta contestò la fondatezza della richiesta.
Il Pretore accolse la domanda subordinata, con pronuncia resa il 4 novembre 1994, che, in accoglimento dell'appello proposto dal società LÈ AL (succeduta alla Buitoni) è stata riformata dal Tribunale della stessa città con la sentenza indicata in epigrafe.
Il giudice di secondo grado ha rilevato che la clausola pattizia, attesa la sua letterale formulazione e la ratio a essa sottesa, andava interpretata nel senso che la somma incentivante dovesse spettare esclusivamente ai lavoratori che avessero manifestato la volontà di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, restando da essa esclusi coloro nei cui confronti, nonostante le resistenze opposte, il licenziamento si sarebbe dovuto operare ai sensi della relativa procedura di mobilità per riduzione del personale. Ha aggiunto il Tribunale che, nell'ottica di tale interpretazione, non poteva assumere rilievo giuridico la ragione addotta dal lavoratore a sostegno della pretesa azionata, secondo la quale dalla rinuncia alla indennità di preavviso sarebbe per lui derivata la inesistenza di un qualsiasi concreto beneficio, corrispondendo sostanzialmente la misura di questa indennità a quella dell'ammontare dell'incentivo offerto.
Di questa decisione viene chiesta la cassazione dal TI con ricorso sostenuto da un motivo.
La società intimata resiste con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione:
Con l'unica ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1321, 1322, 1323, 1362 (primo e secondo comma), 1366, 1367, 1369, 1371, 2118 del codice civile e della legge 15 luglio 1966 numero 604, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e rilevabili di ufficio - il ricorrente deduce che in maniera illogica il Tribunale ha ritenuto che, essendosi preveduto, con la clausola dell'accordo aziendale, l'impegno da parte del datore di lavoro alla erogazione ai dipendenti di un incentivo alla risoluzione del rapporto, questa era necessariamente da configurarsi come di natura consensuale, dovendo invece ammettersi la compatibilità, almeno in talune ipotesi, tra incentivo e licenziamento, e ciò nei casi in cui, attraverso il primo, si intendeva conseguire il fine della rinuncia alla impugnazione del secondo o ad altri diritti azionabili dal lavoratore. Nè, si aggiunge, può assumere rilievo alcuno la circostanza che nella clausola non si rinvenga menzione di tale condizione per ritenere, come fatto dal giudice di merito, che, qualora si volesse escludere una forma di incentivazione alla risoluzione consensuale, l'offerta sarebbe priva di causa, ben potendo invece ipotizzarsi che, per il caso di licenziamento, l'incentivo, non subordinato a una rinuncia, venisse concordato per rendere meno traumatico al lavoratore il passaggio allo stato di disoccupazione. Ad avviso del ricorrente, la prova del travisamento operato dal Tribunale è da individuarsi nella sostanzialmente omessa valutazione del comportamento da lui tenuto quando aderì alla richiesta di rinunciare alla impugnazione del licenziamento e oppose invece il rifiuto a quella di rinunciare anche alla indennità di preavviso. Inoltre, si sostiene che, in violazione dei criteri ermeneutici di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1362, si è trascurato di tenere conto, da un lato, della assoluta genericità dell'offerta in alcun modo collegabile a una ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e, dall'altro, del contenuto del verbale di conciliazione individuale predisposto dalla stessa società t dal quale risultava evidente che la soluzione prescelta era quella di un recesso unilaterale del datore di lavoro, anche se sottoposto alla accettazione dei lavoratori di rinunciare l'irrevocabilmente anche in via transattiva alle contestazioni ed alla impugnazione del recesso". Infine, il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione degli ulteriori criteri interpretativi dettati dagli articoli 1366, 1367, 1369 e 1371, che avrebbero consentito di attribuire alla somma offerta la sua vera natura che era quella di incentivo, inteso come onere aggiuntivo per la azienda e incremento aggiuntivo per il lavoratore, potendo configurarsi un incentivo solo con riferimento alle ipotesi in cui la erogazione costituisca un vantaggio patrimoniale effettivo che si aggiunga alle normali spettanze dovute al lavoratore e quindi anche al trattamento di preavviso, mentre, particolarmente con riguardo alla posizione di esso ricorrente, che rivestiva una figura tra le più elevate a livello aziendale, la interpretazione adottata dal giudice di secondo grado vanificava totalmente la portata e il senso dell'accordo, in quanto, essendo allo stesso lavoratore dovuta la somma di lire 18.771.957 (a titolo di indennità di preavviso, relativa quota di trattamento di fine rapporto e contributi previdenziali), il datore di lavoro avrebbe corrisposto in più, e il lavoratore percepito, quella di sole lire 1.228.043, che, attesa la sua irrisoria entità, certamente non poteva considerarsi come incentivo, che deve invece essere graduato tenuto conto della professionalità e della anzianità di servizio del dipendente.
Le critiche non sono fondate.
Va premesso che, per costante giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e ribadisce, l'interpretazione delle disposizioni della contrattazione collettiva di diritto comune - tra le quali vanno evidentemente ricomprese quelle contenute in accordi aziendali - compiuta dal giudice del merito, in considerazione della loro natura squisitamente contrattuale, è sindacabile nella sede di legittimità ai limitati fini della verifica della osservanza dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e del controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente;
sotto entrambi i profili, si rende peraltro necessaria la specifica indicazione, da parte di chi denunzi la violazione delle regole ermeneutiche o la incongruenza dell'iter argomentativo percorso dal giudice, non solo del modo attraverso il quale si sarebbe realizzata la violazione di legge, ma anche delle ragioni dell'obiettiva deficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata (per tutte, e tra le più recenti: Cass., 28 marzo 1998, n. 3293; Cass., 16 febbraio 1998, n. 1604; Cass., 4 febbraio 1998, n. 1136; Cass., 15 dicembre 1997, n. 12676). Orbene, con il motivo di ricorso, e nella prima parte di questo nella quale si svolgono critiche alla sentenza del Tribunale secondo la quale con la clausola pattizia le parti avevano inteso collegare la erogazione dell'incentivo alla risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, non viene in alcun modo censurata la logicità e la correttezza della motivazione svolta dal giudice di merito per fornire ragione del perché del convincimento raggiunto sul punto specifico, il tutto, invece, limitandosi alla prospettazione che non solo quella, ma altra anche, poteva essere stata la causa sottostante all'impegno assunto dal datore di lavoro, e ciò in quanto non potrebbe escludersi la conciliabilità di una offerta di somma incentivante con le ipotesi di un recesso unilaterale del datore di lavoro o dello stesso lavoratore.
Si tratta, con tutta evidenza, proprio di quella non consentita contrapposizione di un risultato interpretativo diverso che si tende a raggiungere non attraverso la denuncia di vizi della coerenza logica e giuridica delle argomentazioni addotte dal giudice, ma con una personale lettura del contenuto dell'accordo, svolta, oltre tutto, in linea meramente ipotetica.
In ogni caso, deve rilevarsi che la ricostruzione della reale volontà delle parti, quale desumibile dalla clausola in questione, appare essere stata individuata dal giudice di merito in maniera pienamente condivisibile sotto il profilo logico, essendosi dallo stesso tenuto conto non solo del dato testuale delle espressioni usate, ma anche del loro concatenarsi.
E invero, il Tribunale ha osservato che, risultando dal testo della disposizione che si era previsto "un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro", chiaramente doveva ciò significare che la erogazione era stata collegata alla accettazione, da parte dei lavoratori, della risoluzione consensuale del rapporto, non rinvenendosi, tra l'altro, menzione alcuna di altre condizioni, conseguendone che arbitraria erano interpretazioni diverse dalla unica alla quale poteva pervenirsi attraverso il significato letterale delle parole, che, del resto, doveva ritenersi il solo conciliabile con la ratio che aveva informato l'accordo. E se cosi è - se cioè tra le parti si era in effetti concordata, a fronte della corresponsione di una somma incentivante ai dipendenti, la consensuale risoluzione dei rapporti di lavoro, che era imposta dalla situazione di crisi della produttività della azienda - deve conseguirne la applicazione del principio fissato nella materia da questa Corte, secondo il quale ove un rapporto di lavoro, assistito da clausola di stabilità, cessi ante tempus a seguito di risoluzione consensuale - che rimane pienamente ammissibile anche in presenza di siffatta clausola in quanto da essa scaturiscono diritti pur sempre disponibili -, resta travolta la pattuizione di stabilità relativa e viene meno il diritto alla retribuzione garantita per il periodo convenuto, conseguendone che non sussiste, in tale ipotesi, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, la quale presuppone l'eserciziò di un vero e proprio diritto di recesso unilaterale da parte del datore di lavoro e ha la finalità di compensare il lavoratore per il disagio conseguente alla necessità della ricerca di un nuovo posto di lavoro (Cass., 3 novembre 1994, n. 9045; Cass., 5 febbraio 1993, n. 1431). Non appare poi ammissibile la denuncia che attiene alla asserita omessa valutazione del verbale di conciliazione di cui sopra si è fatto cenno, non avendo il ricorrente posto in grado il Collegio di valutare la eventuale decisività del documento, che si è esclusivamente indicato come esistente nella sua realtà storica, ma del quale non si è trascritto il contenuto, incorrendosi quindi nella violazione della regola che esige che, nel giudizio per cassazione, la parte che deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, ha l'onere di indicare, mediante l'integrale trascrizione, ove occorra, della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative (ex plurimis, 5 aprile 1997, n. 2965; Cass., 1^ febbraio 1995, n. 1161). Privo di qualsiasi pregio giuridico è, evidentemente, quanto attiene alla obiezione circa la asserita mancanza di interesse, da parte del ricorrente, all'ottenimento dell'incentivo in luogo della indennità di mancato preavviso, attesa la sostanziale corrispondenza tra le due somme, non potendo da una tale circostanza - in ipotesi interessante il solo TI e dovuta a ragioni del tutto accidentali - desumersi, di per sè, la denunciata violazione del principio della buona fede nella conclusione dell'accordo aziendale o una sua interpretazione in un senso difforme da quella adottata dal giudice di merito.
Del ricorso si impone quindi la reiezione con la condanna del suo proponente al pagamento delle spese del giudizio nella misura di cui in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della società resistente, delle spese del giudizio, che liquida in lire 22.000, oltre lire due milioni per onorario. Così deciso in Roma, il 9 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999