TAR Napoli, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 2557
TAR
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2023
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TAR
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e carenza motivazionale

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento sia motivato sia con riferimento alla segnalazione della PM per rissa, sia relativamente ad altri precedenti giudiziari e amministrativi. L'archiviazione del procedimento penale non inficia la gravità dell'episodio contestato, che è stato connotato da particolare violenza e ha richiesto l'intervento congiunto delle forze dell'ordine. I precedenti giudiziari, confermati dal certificato dei carichi pendenti, unitamente ad altri divieti di ritorno non contestati, hanno permesso al Questore di desumere la potenziale pericolosità del ricorrente.

  • Rigettato
    Assenza dei presupposti normativi

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento sia motivato sia con riferimento alla segnalazione della PM per rissa, sia relativamente ad altri precedenti giudiziari e amministrativi. L'archiviazione del procedimento penale non inficia la gravità dell'episodio contestato, che è stato connotato da particolare violenza e ha richiesto l'intervento congiunto delle forze dell'ordine. I precedenti giudiziari, confermati dal certificato dei carichi pendenti, unitamente ad altri divieti di ritorno non contestati, hanno permesso al Questore di desumere la potenziale pericolosità del ricorrente.

  • Rigettato
    Errore di fatto e sproporzione

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento sia motivato sia con riferimento alla segnalazione della PM per rissa, sia relativamente ad altri precedenti giudiziari e amministrativi. L'archiviazione del procedimento penale non inficia la gravità dell'episodio contestato, che è stato connotato da particolare violenza e ha richiesto l'intervento congiunto delle forze dell'ordine. I precedenti giudiziari, confermati dal certificato dei carichi pendenti, unitamente ad altri divieti di ritorno non contestati, hanno permesso al Questore di desumere la potenziale pericolosità del ricorrente. La valutazione della pericolosità non risulta affetta da errore di fatto né sproporzionata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 2557
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2557
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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