Ordinanza cautelare 20 dicembre 2023
Sentenza 21 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02557/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05544/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5544 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Gallozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento n.ro prot. -OMISSIS- del 26.09.2023 di allontanamento dal Comune di IC (NA) con divieto di farvi ritorno per un periodo di anni tre senza preventiva autorizzazione, emesso dal Questore della Provincia di Napoli a carico di -OMISSIS-, notificato in data 26.09.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa AO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il Questore della Provincia di Napoli ha disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 2 d.lg. n. 159/2011, vietandogli di far ritorno nel Comune di IC per un periodo di tre anni.
La predetta misura di prevenzione è stata assunta in quanto l’interessato <<veniva deferito all’AG competente da personale della Polizia Municipale, ai sensi dell’art. 588 c.p. Nella circostanza, a seguito di segnalazione di una rissa in atto, suddetto personale, giunto al -OMISSIS-, effettivamente riscontrava la presenza di alcune persone ancora in stato di agitazione e con ausilio di una pattuglia dei Carabinieri e di personale del Commissariato P.S., tentava di placare gli animi, identificando anche i partecipanti tra cui [il ricorrente]. Personale operante accertava, altresì, che la rissa era scaturita da futili motivi a seguito di un diverbio, e che il proposto, durante l’evento criminoso, aveva aggredito uno dei presenti, colpendolo ripetutamente al viso con un casco da motociclista cagionandogli la frattura delle ossa nasali>>; inoltre, a carico dello stesso <<risulta già una condanna di primo grado per lesioni personali aggravate e per minacce; una citazione diretta a giudizio per minaccia aggravata in concorso, altra citazione diretta a giudizio per lesioni personali aggravate e per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Lo stesso risulta già munito di divieto di ritorno in altri comuni>>.
Il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento questorile, lamentando, in sintesi, il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale, nonché l'assenza dei presupposti normativi stabiliti per l'adozione del foglio di via obbligatorio.
Si è costituito per resistere il Ministero intimato.
In data 19 gennaio 2024 il ricorrente ha depositato il decreto di archiviazione dell’8 gennaio 2024 adottato dal GIP in relazione al procedimento penale per rissa.
Alla pubblica udienza del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Oggetto della presente controversia è il provvedimento con il quale il Questore di Napoli ha disposto nei confronti del ricorrente la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 2 del d.lg. n. 159/2011.
Vale premettere che il foglio di via obbligatorio è disciplinato dal predetto art. 2 il quale prevede che “Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate”.
Come evidenziato da questa Sezione (n. 7083/2022) la Corte costituzionale è più volte intervenuta in subiecta materia, stabilendo rilevanti principi volti a conciliare l'esigenza di scongiurare la commissione di futuri reati con i principi di legalità e riserva di legge stabiliti dalla Costituzione a tutela dei diritti fondamentali della persona; in particolare, il Giudice delle leggi ha ammesso che, nella descrizione delle fattispecie di prevenzione, il legislatore possa procedere con criteri diversi da quelli normalmente utilizzati nella determinazione degli elementi costitutivi di una figura criminosa e possa far riferimento anche a elementi presuntivi, corrispondenti, però, sempre, a comportamenti obiettivamente identificabili. Il che non vuol dire minor rigore, ma diverso rigore nella previsione e nella adozione delle misure di prevenzione rispetto alla previsione dei reati e alla irrogazione delle pene. L'osservanza del principio di legalità, infatti, richiede pur sempre che l’applicazione della misura, ancorché legata, nella maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto necessario in fattispecie di pericolosità, previste e descritte dalla legge, fattispecie destinate a costituire il parametro dell'accertamento giudiziale e, insieme, il fondamento di una prognosi di pericolosità, che solo su questa base può dirsi legalmente fondata (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12 febbraio 2019, n. 775).
Al riguardo, è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui la misura del foglio di via obbligatorio è finalizzata a prevenire reati piuttosto che a reprimerli e presuppone unicamente un giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica fondato su comportamenti attuali del soggetto destinatario che, secondo il prudente apprezzamento dell'Autorità di Polizia, rivelino un'oggettiva ed apprezzabile probabilità di commissione degli stessi; tale misura costituisce esercizio di ampia discrezionalità, che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, se non sotto i profili dell'abnormità dell'iter logico, della macroscopica illogicità, del travisamento della realtà fattuale (cfr. T.A.R. Marche, 10 settembre 2018, n. 572).
Inoltre, l'Amministrazione può emettere misure di prevenzione anche nei confronti di coloro che con condotte materiali - potenzialmente lesive di terzi - turbino la tranquillità della convivenza civile, a prescindere dal fatto che esse integrino una fattispecie di reato; le norme anzidette, dunque, riconoscono all'Amministrazione un ampio margine di discrezionalità nella valutazione della pericolosità sociale di un individuo, indicando quale unica condizione la sussistenza di ragioni basate su elementi concreti, anche non rilevanti dal punto di vista penale e/o amministrativo (arg. ex T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 19 gennaio 2021, n. 215 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Ciò premesso, il provvedimento dell’amministrazione è motivato sia con riferimento alla segnalazione della PM di IC per rissa sia relativamente ad altri precedenti giudiziari e amministrativi che hanno riguardato l’interessato.
Con il ricorso il ricorrente lamenta di non avere carichi pendenti (come risulterebbe dal casellario giudiziale) e, che, nell’episodio del maggio 2023 si sarebbe limitato a reagire all’aggressione di un terzo; tanto che, poi, sarebbe intervenuta l’archiviazione del procedimento penale.
Da quanto precede la misura sarebbe affetta da difetto di istruttoria e di motivazione nonché inficiata da errore di fatto e sproporzione.
Le censure non meritano di essere accolte.
In primo luogo, deve osservarsi come parte ricorrente non abbia contestato quanto risultante dalla motivazione dell’atto ossia di essersi reso protagonista nel maggio 2023 di un gravissimo episodio di violenza (per futili motivi) avendo colpito ripetutamente una delle persone presenti sul posto con un casco da motociclista cagionandogli la frattura delle ossa del naso.
A tale proposito l’archiviazione del GIP oltre a essere successiva all’adozione dell’atto è stata disposta unicamente in quanto la Procura e il giudice non hanno ravvisato gli estremi del reato di rissa riqualificando l’episodio come di aggressione nei confronti di un terzo (che si sarebbe limitato a difendersi) e che però non risulterebbe aver presentato querela; da qui l’archiviazione.
Come evidenziato dalla Sezione nella fase cautelare la base fattuale dell’adottato provvedimento non è stata smentita dal ricorrente e l’episodio contestato è connotato da particolare gravità tanto che per ripristinare l’ordine e la sicurezza pubblica è stato necessario l’intervento congiunto delle forze dell’ordine appartenenti a diversi corpi.
In secondo luogo, per quanto riguarda gli ulteriori precedenti evidenziati nel provvedimento (una condanna di primo grado per lesioni personali aggravate e per minacce; una citazione diretta a giudizio per minaccia aggravata in concorso, altra citazione diretta a giudizio per lesioni personali aggravate e per porto di armi od oggetti atti ad offendere) la difesa erariale ha depositato il certificato dei carichi pendenti del 18 luglio 2023 (che come è noto è cosa diversa dal certificato del casellario giudiziale che riporta solo le condanne definitive) con ciò confermando quanto recato nell’atto.
Dagli elementi emersi dall’istruttoria (che comprendono anche altri provvedimenti di divieto di ritorno non contestati dal ricorrente), il Questore ha desunto la potenziale pericolosità del ricorrente con una valutazione che non risulta né affetta da errore di fatto né sproporzionata.
Per consolidata giurisprudenza amministrativa, il provvedimento questorile deve fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi, se considerate nel complesso, ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento (cfr. Cons. St., sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782).
Il foglio di via obbligatorio, previsto dall'art. 2 del d. lgs. n. 159 del 2011, è infatti diretto a prevenire fatti socialmente pericolosi, non già a reprimerli, e pertanto, benché non occorra la prova della avvenuta commissione di reati, è richiesta dalla giurisprudenza amministrativa una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio-ambientale dell'interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose (cfr.: Cons. St., sez. III, 14 febbraio 2017, n. 662).
Nel caso di specie, dall’esame delle risultanze, l’Amministrazione ha ragionevolmente dedotto la pericolosità del ricorrente per la sicurezza pubblica, essendo a tal fine sufficiente quanto riportato nella motivazione dell’atto.
Per mera completezza va osservato che l’eventuale necessità di andare nel Comune di IC ove risiede la ex moglie (e non il figlio maggiorenne che risiede con il padre; cfr. difesa erariale) potrà essere soddisfatta presentando motivata richiesta all’amministrazione.
Alla luce della manifesta infondatezza il ricorso deve essere respinto e, ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. n. 115/2002, va revocato il beneficio della ammissione al gratuito patrocinio disposta dalla commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita presso questo T.A.R. (decreto n. 120 dell’11 dicembre 2023).
Al riguardo, occorre fare infatti applicazione dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, n. 7869/2020) secondo cui l'ammissione al predetto beneficio viene sempre disposta in via provvisoria, onde appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta.
Difatti, appare del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata.
Nel caso in esame, la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio si impone alla luce della scrutinata manifesta infondatezza del ricorso, peraltro già evidenziata in fase cautelare (ordinanza n. 2432 del 20 dicembre 2023); tanto basta per disporre la revoca alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di cassazione (sez. II, n. 6817/2025), secondo cui è da ritenere sufficiente, ai fini della revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell'infondatezza della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) lo respinge;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente liquidate nella complessiva somma di € 1.000,00 (mille/00);
c) revoca il decreto di ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI SC, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
AO AR, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AO AR | TI SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.