Sentenza 8 maggio 2023
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- 1. la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale non è sufficienteStefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 13 novembre 2024
La sentenza della Cassazione n. 28215 del 4 novembre 2024 ha ribadito il principio secondo cui la comunicazione inviata dalla banca alla correntista dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del sistema di pari periodicità degli interessi attivi e passivi adottato dalla banca medesima è inidonea a rendere lecita la capitalizzazione degli interessi. La questione, tra le altre, sottoposta all'esame del Supremo Collegio attiene alla efficacia, per il periodo successivo al 1° luglio 2000, delle clausole dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi. La sentenza muove dalla disamina dell'evoluzione normativa in …
Leggi di più… - 2. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
- 3. La Cassazione ritorna su anatocismo e rimesse ripristinatorie.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 15 ottobre 2025
- 4. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
- 5. Anatocismo Bancario: A Chi Rivolgersi SubitoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 9 luglio 2025
Hai scoperto che la banca ti ha applicato interessi su interessi e ti stai chiedendo se si tratta di anatocismo bancario e cosa puoi fare per bloccarlo? Vuoi sapere a chi rivolgerti subito per contestare l'illegittimità e recuperare quanto pagato in più? L'anatocismo è una delle pratiche bancarie più insidiose: la banca ti fa pagare interessi sugli interessi già scaduti, spesso senza spiegartelo chiaramente. Se non intervieni in tempo, accumuli un debito gonfiato e difficile da controllare. Cos'è l'anatocismo bancario? È la capitalizzazione degli interessi passivi, cioè il fatto che la banca ti addebiti nuovi interessi calcolati su quelli già maturati, mese dopo mese. È una pratica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2023, n. 19396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19396 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
Testo completo
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., il Tribunale di Reggio Emilia applicava nei confronti db SE AM, in relazione ai reati di cui agli artt. 624-625 n. 4) e 7) c.p., 189, sesto e settimo comma, C.d.S. e 61, n. 2) c.p., 110, 367 e 61 n. 2) c.p., ascrittigli ai capi A), B) e C) dell'imputazione, la pena di 6 mesi di reclusione e di euro 200,00 di multa, posta in continuazione con la sentenza n. 111/2018 del G.U.P. di Reggio Emilia. I fatti in contestazione riguardano - per quel che rileva rispetto al ricorso proposto dal SE limitatamente alla qualificazione giuridic:a del reato di cui al Penale Sent. Sez. 5 Num. 19396 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 10/03/2023 capo A) dell'imputazione - un furto pluriaggravato dalla destrezza e dalla sottrazione di un bene esposto alla pubblica fede commesso dal ricorrente impossessandosi, al fine di trarne profitto, di un borsello di proprietà della persona offesa, sottraendolo alla stessa, la quale, intenta a caricare e sistemare la spesa nel portabagagli della propria vettura, per la necessità di movimentare agevolmente la merce, aveva deposto detto borsello all'interno dell'abitacolo. 2. Avverso l'indicata sentenza di c.d. patteggiamento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 625 n. 4), c.p., in quanto il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere sussistente l'aggravante della c.d. destrezza e di qui rigettare l'istanza di applicazione della pena concordata. 3. Con requisitoria scritta del 26 gennaio 2023 il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Come questa Corte ha più volte affermato, infatti, a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2 -bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata alle ipotesi nelle quali tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cFr. Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, rv. 275971). Nel caso in esame non ricorrono le anzidette condizioni, poiché la qualificazione giuridica dei fatti contestati non risulta eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, vale a dire tale da integrare manifesti errori di diritto. Infatti dalla lettura del capo di imputazione si evince che l'aggravante della destrezza è stata legittimamente contestata a fronte dell'estrema rapidità dell'azione del ricorrente e, quindi, di una condotta caratterizzata da particolare abilità nell'impossessamento del bene altrui (cfr. Sez. 5, n. 23549/2020). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
2 dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 marzo 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente