CASS
Sentenza 2 novembre 2023
Sentenza 2 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/11/2023, n. 43982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43982 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT ME (CUI OOKRM08) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'inammissibilita' E' presente l'avvocato CANESTRINI NICOLA del foro di ROVERETO in difesa di: IE ME (CUI OOKRM08) che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43982 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 8.3.2023 il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di ER ME avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Vicenza del 15.2.2023 con cui al medesimo é stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di furto in abitazione pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa. Il procedimento traeva origine dalla segnalazione e dalla successiva querela presentata dalla persona offesa AG NU la quale rappresentava che in data 7 maggio 2022 tra le ore 20 e 50 e le ore 22 e 15 qualcuno in sua assenza si era introdotto nella propria abitazione dalla quale previa forzatura della finestra della camera da letto della figlia erano stati asportati Euro 7000,00 in contanti, un telefono cellulare, due quadri antichi ed uno zaino con all'interno le chiavi di un appartamento sito in Trento. Repertate alcune tracce ematiche rinvenute sul davanzale della finestra forzata nonché sulla tettoia e nei pressi della grondaia dell'abitazione e trasmesse ai RIS di RM si apprendeva che uno dei reperti era senz'altro riconducibile ad un soggetto di sesso maschile successivamente risultato come compatibile con altro profilo inserito nella Banca Nazionale DNA in un procedimento per furto commesso nel 2013 il quale a sua volta era risultato compatibile con il profilo dell'odierno istante sulla base della corrispondenza con un tampone salivare acquisito in un procedimento avviato dalla Procura di Bolzano nel 2012. Sulla scorta di tali risultanze Il Gip su richiesta del Pubblico ministero, previa esclusione dell'aggravante della minorata difesa, applicava al ER la misura della custodia in carcere evidenziando quanto alla gravità indiziaria la quantità di loci combacianti riscontrati nell'accertamento genetico e risultando altresì il ER privo di stabile occupazione e gravato da precedenti penali e di polizia. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato a mezzo del difensore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione e/o l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. anche in riferimento all'art. 111 Cost. Ed all'art. 6 Cedu: sulla nullità della richiesta di misura cautelare e della relativa ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per violazione dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen. e sulla mancata produzione degli atti presupposti necessari per poter contraddire all'ipotesi accusatoria che ha portato all'individuazione del ER quale preteso autore del reato oggetto di contestazione e sulla conseguente connessa violazione dell'effettività del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (art. 111 Cost. e art. 6 Cedu), sull'assenza di certezza e univocità della prova indiziaria. Si assume che il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione di nullità formulata dalla difesa delle indagini genetiche stante la mancata conoscenza delle procedure e delle modalità operative seguite con conseguente impossibilità di contraddire per la difesa dell'indagato. Inoltre si assume l'impossibilità per l'indagato di esercitare un controllo contestuale all'atto sulla corretta esecuzione delle operazioni di repertazione che si traduce in una evidente compressione e compromissione del diritto di difesa ed il contraddittorio differito si pone in contrasto anche con l'art. 6 CEDU. Con il secondo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. nella parte in cui l'ordinanza impugnata omette di confrontarsi con gli elementi difensivi prodotti a sostegno dell'assenza di univocità e chiarezza della prova indiziaria a carico dell'indagato, sull'omessa e comunque contraddittoria valutazione delle osservazioni tecniche difensive del ct OS in ordine ai risultati delle indagini genetiche eseguite dai Ris di RM e poste a fondamento dell'ordinanza impositiva della misura cautelare. Si assume che il giudicante ha omesso di confrontarsi con gli elementi difensivi prodotti a sostegno dell'assenza di univocità e chiarezza della prova indiziaria a carico dell'indagato ed in particolare per non aver tenuto in debito conto le osservazioni tecniche difensive del ct. Ing. OS in ordine ai risultati delle indagini genetiche eseguite dai RIS di RM. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono infondati. Va considerato che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli indizi intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. Richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). In altri termini, i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale, e la prova indiziaria, di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., operano su piani diversi, dal momento che, nel primo caso, è sufficiente l'esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, mentre nel secondo caso, occorre la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Rv. 284299. Peraltro le censure difensive sono prive di concreta specificità e comunque manifestamente infondate in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43406 del 01/06/2016, Syziu, Rv. 268161 e Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, Mariller, Rv. 255257), secondo cui gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, secondo comma, cod. proc. pen, sicché sulla loro base può essere affermata la responsabilità penale dell'imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti. Infondata è altresì la censura afferente alla dedotta compressione del diritto al contraddittorio con riguardo al prelievo delle tracce ematiche rilevate sulla scena del delitto. Ed invero, va rilevato che qualora ricorra il pericolo che le tracce di un reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali di p.g. hanno la facoltà di compiere accertamenti e rilievi al fine di conservare tali tracce e i relativi verbali possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento ed essere regolarmente utilizzati per la decisione. In tali ipotesi, il mancato avviso al difensore non comporta l'inutilizzabilità di tali accertamenti, in quanto, trattandosi di atti irripetibili, il difensore ha solo diritto di assistere agli accertamenti, ma non quello di essere preventivamente avvisato. Gli accertamenti sul DNA, espletati ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., possono poi essere utilizzati in dibattimento attraverso la lettura della relazione nella sola parte relativa alle operazioni di estrazione del DNA, se considerate in relazione al caso concreto irripetibili, mentre necessitano dell'escussione del consulente per quanto riguarda, invece, la decodificazione dell'impronta genetica e la comparazione tra tale impronta ed il profilo in precedenza acquisito, trattandosi in questo caso di attività ripetibili. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che aveva utilizzato integralmente la consulenza espletata attraverso la mera lettura, ritenendo necessaria la rinnovazione del dibattimento ex art. 603 cod. proc. pen. per l'escussione del consulente sugli accertamenti ripetibili). (Sez. 2 - , n. 41414 del 30/05/2019, Rv. 277223). L'accertamento tecnico medico legale che presuppone un'attività di rilievo, mediante l'acquisizione di dati informativi da cosa sottoposta ad un processo irreversibile di modificazione, da eseguirsi con urgenza, deve essere compiuto nelle forme di cui all'art. 360 cod. proc. pen., al fine di garantire che l'acquisizione di una prova irripetibile avvenga nel contraddittorio delle parti. Invece, la consulenza specialistica che si fondi sull'esame di dati cristallizzati in documentazione sanitaria e sugli esiti di un'attività diagnostica ed implichi esclusivamente un'attività valutativa di tipo tecnico-scientifico ha natura di atto ripetibile e può essere disposta ex art. 359 cod. proc. pen, essendo in questo caso, il diritto di difesa garantito dall'escussione del consulente nel contraddittorio dibattimentale, ai sensi dell'art. 501 cod. proc. pen. (Sez. 5 , n. 37340 del 15/07/2019, Rv. 277578). 3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, cod.proc.pen. Così deciso in data 27.6.2023
sentite le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'inammissibilita' E' presente l'avvocato CANESTRINI NICOLA del foro di ROVERETO in difesa di: IE ME (CUI OOKRM08) che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 43982 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 8.3.2023 il Tribunale di Venezia ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di ER ME avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Vicenza del 15.2.2023 con cui al medesimo é stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di furto in abitazione pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa. Il procedimento traeva origine dalla segnalazione e dalla successiva querela presentata dalla persona offesa AG NU la quale rappresentava che in data 7 maggio 2022 tra le ore 20 e 50 e le ore 22 e 15 qualcuno in sua assenza si era introdotto nella propria abitazione dalla quale previa forzatura della finestra della camera da letto della figlia erano stati asportati Euro 7000,00 in contanti, un telefono cellulare, due quadri antichi ed uno zaino con all'interno le chiavi di un appartamento sito in Trento. Repertate alcune tracce ematiche rinvenute sul davanzale della finestra forzata nonché sulla tettoia e nei pressi della grondaia dell'abitazione e trasmesse ai RIS di RM si apprendeva che uno dei reperti era senz'altro riconducibile ad un soggetto di sesso maschile successivamente risultato come compatibile con altro profilo inserito nella Banca Nazionale DNA in un procedimento per furto commesso nel 2013 il quale a sua volta era risultato compatibile con il profilo dell'odierno istante sulla base della corrispondenza con un tampone salivare acquisito in un procedimento avviato dalla Procura di Bolzano nel 2012. Sulla scorta di tali risultanze Il Gip su richiesta del Pubblico ministero, previa esclusione dell'aggravante della minorata difesa, applicava al ER la misura della custodia in carcere evidenziando quanto alla gravità indiziaria la quantità di loci combacianti riscontrati nell'accertamento genetico e risultando altresì il ER privo di stabile occupazione e gravato da precedenti penali e di polizia. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato a mezzo del difensore ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione e/o l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. anche in riferimento all'art. 111 Cost. Ed all'art. 6 Cedu: sulla nullità della richiesta di misura cautelare e della relativa ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per violazione dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen. e sulla mancata produzione degli atti presupposti necessari per poter contraddire all'ipotesi accusatoria che ha portato all'individuazione del ER quale preteso autore del reato oggetto di contestazione e sulla conseguente connessa violazione dell'effettività del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (art. 111 Cost. e art. 6 Cedu), sull'assenza di certezza e univocità della prova indiziaria. Si assume che il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione di nullità formulata dalla difesa delle indagini genetiche stante la mancata conoscenza delle procedure e delle modalità operative seguite con conseguente impossibilità di contraddire per la difesa dell'indagato. Inoltre si assume l'impossibilità per l'indagato di esercitare un controllo contestuale all'atto sulla corretta esecuzione delle operazioni di repertazione che si traduce in una evidente compressione e compromissione del diritto di difesa ed il contraddittorio differito si pone in contrasto anche con l'art. 6 CEDU. Con il secondo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. nella parte in cui l'ordinanza impugnata omette di confrontarsi con gli elementi difensivi prodotti a sostegno dell'assenza di univocità e chiarezza della prova indiziaria a carico dell'indagato, sull'omessa e comunque contraddittoria valutazione delle osservazioni tecniche difensive del ct OS in ordine ai risultati delle indagini genetiche eseguite dai Ris di RM e poste a fondamento dell'ordinanza impositiva della misura cautelare. Si assume che il giudicante ha omesso di confrontarsi con gli elementi difensivi prodotti a sostegno dell'assenza di univocità e chiarezza della prova indiziaria a carico dell'indagato ed in particolare per non aver tenuto in debito conto le osservazioni tecniche difensive del ct. Ing. OS in ordine ai risultati delle indagini genetiche eseguite dai RIS di RM. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono infondati. Va considerato che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli indizi intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. Richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019). In altri termini, i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale, e la prova indiziaria, di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., operano su piani diversi, dal momento che, nel primo caso, è sufficiente l'esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, mentre nel secondo caso, occorre la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Rv. 284299. Peraltro le censure difensive sono prive di concreta specificità e comunque manifestamente infondate in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43406 del 01/06/2016, Syziu, Rv. 268161 e Sez. 2, n. 8434 del 05/02/2013, Mariller, Rv. 255257), secondo cui gli esiti dell'indagine genetica condotta sul DNA, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermative, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova e non di mero elemento indiziario ai sensi dell'art. 192, secondo comma, cod. proc. pen, sicché sulla loro base può essere affermata la responsabilità penale dell'imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti. Infondata è altresì la censura afferente alla dedotta compressione del diritto al contraddittorio con riguardo al prelievo delle tracce ematiche rilevate sulla scena del delitto. Ed invero, va rilevato che qualora ricorra il pericolo che le tracce di un reato si alterino o si disperdano, gli ufficiali di p.g. hanno la facoltà di compiere accertamenti e rilievi al fine di conservare tali tracce e i relativi verbali possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento ed essere regolarmente utilizzati per la decisione. In tali ipotesi, il mancato avviso al difensore non comporta l'inutilizzabilità di tali accertamenti, in quanto, trattandosi di atti irripetibili, il difensore ha solo diritto di assistere agli accertamenti, ma non quello di essere preventivamente avvisato. Gli accertamenti sul DNA, espletati ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., possono poi essere utilizzati in dibattimento attraverso la lettura della relazione nella sola parte relativa alle operazioni di estrazione del DNA, se considerate in relazione al caso concreto irripetibili, mentre necessitano dell'escussione del consulente per quanto riguarda, invece, la decodificazione dell'impronta genetica e la comparazione tra tale impronta ed il profilo in precedenza acquisito, trattandosi in questo caso di attività ripetibili. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che aveva utilizzato integralmente la consulenza espletata attraverso la mera lettura, ritenendo necessaria la rinnovazione del dibattimento ex art. 603 cod. proc. pen. per l'escussione del consulente sugli accertamenti ripetibili). (Sez. 2 - , n. 41414 del 30/05/2019, Rv. 277223). L'accertamento tecnico medico legale che presuppone un'attività di rilievo, mediante l'acquisizione di dati informativi da cosa sottoposta ad un processo irreversibile di modificazione, da eseguirsi con urgenza, deve essere compiuto nelle forme di cui all'art. 360 cod. proc. pen., al fine di garantire che l'acquisizione di una prova irripetibile avvenga nel contraddittorio delle parti. Invece, la consulenza specialistica che si fondi sull'esame di dati cristallizzati in documentazione sanitaria e sugli esiti di un'attività diagnostica ed implichi esclusivamente un'attività valutativa di tipo tecnico-scientifico ha natura di atto ripetibile e può essere disposta ex art. 359 cod. proc. pen, essendo in questo caso, il diritto di difesa garantito dall'escussione del consulente nel contraddittorio dibattimentale, ai sensi dell'art. 501 cod. proc. pen. (Sez. 5 , n. 37340 del 15/07/2019, Rv. 277578). 3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, cod.proc.pen. Così deciso in data 27.6.2023